Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1176 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il 29/01/1951
avverso l’ordinanza del 03/07/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza Sezione l” n. 14817 del 22 febbraio 2023, questa Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in dat giugno 2022, che, decidendo in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rideterminato in anni due il periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto NOME COGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 12 -quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. in dalla I. 352 del 1992, per il quale al condannato era stata inflitta la pena di anni quattro anni e sei mesi di reclusi Al riguardo, ha onerato il giudice del rinvio di procedere a nuova quantificazione della dura dell’isolamento diurno cui doveva essere sottoposto NOME COGNOME enunciandone le ragioni e tenendo conto, nella dosimetria della pena accessoria, del ‘disvalore contenuto della condotta illecita’ a fronte della ‘ragguardevole carriera criminale’ del condannato.
Con ordinanza in data 3 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunal di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio, ha determinato in mesi nove la dura dell’isolamento diurno da applicare a NOME COGNOME con riferimento alla condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione inflittagli per il delitto di cui agli artt. 12 -quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. in dalla I. 352 del 1992, n. 356 del 1992, e 7 I. n. 203 del 1991 Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza del 5 ottobre 2010, irrevocabile il 21 maggio 2019.
Con ricorso per cassazione, proposto nell’Interesse di NOME COGNOME dal suo difensore, è dedotta, con un solo motivo, la violazione dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, non essendosi giudice del rinvio uniformato ai principi statuiti in relazione agli artt. 72, 78 e 133 cod. p
Ci si duole, al riguardo, del fatto che il giudice del rinvio, non uniformandosi al prin di diritto enunciato con la sentenza rescindente, non solo non aveva indicato le ragioni per quali, discostandosi dal limite minimo di durata dell’isolamento diurno, fissato dall’art. comma 2, cod. pen. in mesi due, aveva determinato la durata dell’isolamento diurno, cui COGNOME doveva essere sottoposto in relazione al delitto di cui all’art. 12 -quinquies dl. n. 306 del 1992, in nove mesi, ma aveva omesso anche di parametrare la durata della pena accessoria al `disvalore contenuto della condotta illecita’ tenuta dal condannato, avendo unicamente valorizzato la sua ‘ragguardevole carriera criminale’.
Con requisitoria scritta in data 10 novembre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione del rinvio ha giustificat l’applicazione a NOME COGNOME con riferimento alla riportata condanna alla pena di ann quattro e mesi sei di reclusione per il delitto di cui agli artt. 12-quinquies dl. n. 306 del 1992, conv. in dalla I. 352 del 1992, n. 356 del 1992, e 7 I. n. 203 del 1991 (come da sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 5 ottobre 2010, irrevocabile in data 21 maggio 2019), dell’isolamento diurno per la durata di mesi nove, argomentando nel senso che, pur a fronte della ‘ragguardevole carriera criminale’ di COGNOME, contrassegnata da numerose condanne all’ergastolo ed a pene detentive rilevanti, «ai fini della quantificazione della accessoria» era necessario valorizzare «il minor disvalore penale della condotta, per cui era stata emessa la condanna in esame e la circostanza che la stessa fosse stata posta in essere pochi anni dopo l’inizio della detenzione carceraria:» (cfr. pag. 2, penultimo capoverso de provvedimento impugnato).
Questo il tenore della motivazione censurata, (é evidente che le doglianze articolate dal ricorrente sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
E’ innegabile, infatti, che il giudice del rinvio, si è fedelmente attenuto al dictum impartitogli con la sentenza rescindente: ha, infatti, dato adeguatamente conto delle ragioni pe le quali ha ritenuto di determinare la durata dell’isolamento diurno da applicare a NOME COGNOME in mesi nove, assegnando rilievo proprio «al minor disvalore penale della condotta», per cui questi era stato condannato in via definitiva dal Tribunale sammaritano con sentenza in data 5 ottobre 2010, irrevocabile in data 21 maggio 2019), e alla «circostanza che la stessa fosse stata posta in essere pochi anni dopo l’inizio della detenzione carceraria», p a fronte del curriculum criminale esibito dal condannato.
La riportata argomentazione, che, per quanto esposto, non tradisce alcuna arbitrarietà nell’operato giudizio dosimetrico della pena accessoria, si è, peraltro, pure conformata a principio di diritto secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisc misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art.. 133 cod. pen. (Se n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). Ne viene che la valutazione di merito sottesa alla decisione impugnata non è sindacabile in questa sede.
Tanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2023.