Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3847 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Morciano di Romagna il 12/08/1966
avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria inflitta, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso; udito il difensore, avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME
COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/11/2023 la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo del 16/01/2019, assolveva NOME COGNOME dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto, confermando la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo A) e riducendo conseguenzialmente la pena.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione nella parte in sentenza svaluta l’analisi delle urine eseguita dal ricorrente in data 15/0 ritenendone l’irrilevanza per accertare se il giorno 13/05/2017 questi a inalato cocaina, osservando che verosimilmente l’assunzione era stata interr dall’arrivo del luogotenente COGNOME all’interno dell’ufficio. Evidenzia in pr che il provvedimento impugnato omette di considerare due prove, vale a dire dichiarazioni rese dal COGNOME in data 22/05/2017 – secondo cui il COGNOME avrebbe riferito di aver “beccato COGNOME a tirare cocaina” – e la relaz servizio redatta dal capitano COGNOME in cui l’estensore afferma che il COGNOME aveva riferito di aver sorpreso l’imputato a sniffare cocaina all’interno dell’ che, dunque, se il ricorrente avesse inalato sostanza stupefacente in q occasione, le analisi delle urine avrebbero dovuto fornire il relativo ris che, dunque, i risultati negativi delle analisi privano di attendibilità l’ann di servizio del 13/05/2017 a firma del luogotenente NOME COGNOME dichiarazioni spontanee del colonnello NOME in pari data e la relazione servizio del capitano COGNOME del 20/05/2017, nella parte in cui affermano c COGNOME avrebbe ammesso di aver assunto la sostanza stupefacente po sequestrata dal COGNOME; che, viceversa, detti risultati confermano le dichiar rese dall’odierno ricorrente e contenute nel verbale di sequestro del 13/05/ nonché quelle rese in sede di interrogatorio al pubblico ministero in 04/07/2017, secondo le quali lo stesso non avrebbe assunto sostan stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, nella part con un evidente travisamento della prova, assume che la polvere bian rinvenuta al COGNOME fosse stata sottratta dal reperto sequestrato a NOME COGNOME. Evidenzia, in proposito, che i due reperti non potev essere della stessa partita di stupefacente in quanto diverse erano l ricavabili a fronte dello stesso principio attivo; che, invero, risulta ev discordanza tra i due rapporti di prova: 22 grammi circa a fronte di nessuna ricavabile (c’è un trattino orizzontale nella specifica casella) nel rapporto relativo alla polvere bianca sequestrata all’odierno ricorrente, 7 grammi c fronte di due dosi ricavabili di cocaina nel rapporto relativo alla so sequestrata ai Calvarese; che, dunque, il travisamento della prova è decis rilevante perché il giudice del rinvio – ritenuta l’identità delle due sost concluso che il COGNOME si fosse appropriato della cocaina del seque Calvarese, pur non avendo mai avuto la disponibilità della chiave dell’arma metallico in cui era custodita.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1,
e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, nella parte travisando la prova, utilizza informazioni probatorie inesistenti, vale a dire i) che l’imputato avesse consumato la cocaina all’interno del suo ufficio per il tim essere scoperto dalla moglie o da altro congiunto, il) che il luogotenente COGNOME fosse entrato del tutto imprevedibilmente all’interno della stanza; che ci contrasto con quanto emerge dalla relazione di servizio redatta in 13/05/2017 dallo stesso COGNOME, da cui risulta che quest’ultimo ed il Vincen si erano incontrati poco prima in corridoio e che il luogotenente era entrato stanza dell’imputato per prendere una pratica, circostanza questa che dimos che la stanza del ricorrente non era un posto sicuro dove consumare sostan stupefacente, ma un ufficio in cui erano riposte pratiche anche nella disponib del Gentile.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comm lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione per travis della prova, poiché la Corte territoriale non ha visionato la fotografi cassettiera a sinistra della scrivania del COGNOME (segnatamente la prima in altro a pag. 127 del fascicolo fotografico del verbale di sopralluo 18/05/2017), in cui si apprezza l’informazione probatoria invece omessa che t il secondo ed il terzo cassetto non c’è soluzione di continuità, per cui i ca sbloccano contestualmente, trattandosi di un unico cassetto diviso in due p che da ciò discende che la forzatura del terzo cassetto avrebbe comport l’apertura anche del secondo, in cui veniva rinvenuta la polvere bianca; che circostanza il giudice del rinvio non ha colto per un errore percettivo, trav la prova in modo rilevante e decisivo, in quanto escludeva che la sosta rinvenuta dal COGNOME nel secondo cassetto fosse stata introdotta da estranei.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, l e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione per travisamento prova, non avendo il giudice del rinvio esaminato una prova decisiva, vale a il narcotest eseguito il 05/09/2014 sulla cocaina sequestrata ai Calvarese custodita all’interno dell’armadio metallico da cui è stata sottratta, di col blu; che da tale omissione è conseguita la mancata comparazione con il risult del narcotest effettuato sulla sostanza rinvenuta al NOME, che prim venisse riposto nel cestino presentava un colore rosa con filamenti blu; dunque, dal confronto tra i due test speditivi sarebbe emerso che la sost sequestrata all’imputato non era la sostanza custodita nell’armadio metal proveniente dal sequestro COGNOME, atteso che i due test speditivi – eff con lo stesso reagente – erano di colore diverso.
2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,
e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione per travisamento prova, avendo il giudice del rinvio utilizzato una informazione probat inesistente. Evidenzia, invero, che la Corte di merito ha sostenuto del apoditticamente che il COGNOME, pur non avendo mai avuto la disponibil della chiave, possa comunque in qualche modo essersene appropriato, pe sottrarre la sostanza stupefacente custodita in cassaforte; ch appropriazione sarebbe giustificata dalla “sua posizione” di soggetto interno caserma; che, tuttavia, non sono specificate le modalità e la tempistica condotta criminosa, essendovi solo l’indicazione di comportamenti del ricorren in ordine alla richiesta di informazioni sulle sostanze stupefacenti seques ritenuti sospetti, benché lo stupefacente fosse custodito all’interno dell’uff era assegnato; che, inoltre, è stata svalutata l’archiviazione disposta dal militare in relazione al furto della chiave dell’armadio in cui era cust sostanza stupefacente.
2.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, l c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., evidenzi contrasto tra motivazione e dispositivo. Rileva che, mentre la motivazi assolve l’imputato dai reati di cui ai capi B), C) e D), nel dispositivo il Vin risulta assolto solo dal reato di cui al capo B); che, dunque, nel caso di sp è in presenza di elementi che depongono tutti per la prevalenza de motivazione sul dispositivo.
2.8. Con l’ottavo motivo si duole della violazione dell’art. 29 cod. pe relazione all’art. 28 cod. pen., evidenziando che – a fronte della condann pena di anni due mesi otto di reclusione – è stata irrogata la pena acce della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che presuppone la condann una pena non inferiore a cinque anni di reclusione.
2.9. Con il nono motivo eccepisce la violazione dell’art. 597, comma 3, c proc. pen., rilevando la violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Osserva che il Giudice dell’udienza preliminare aveva condannato l’imputato al pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni c che la Corte territoriale – in assenza dell’impugnazione del pubblico minist aveva irrogato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffic
2.10. In data 29/12/2024 è pervenuta memoria di replica alle conclusio scritte del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. I primi sei motivi non sono consentiti, atteso che sono costitu
mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalut alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deduci giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legitt infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del comp probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazion compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è qu di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della C cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trat di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizio ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenz manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomenta rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di al predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specific indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la dec insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, NOME COGNOME, Rv. 284556 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Se 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisio giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispe quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricer una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce un censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsa dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazi violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esau percorso argonnentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
Deve esser evidenziato, inoltre, che detti motivi sono reiterativi di mede doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del m probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini pre concludenti dalla Corte territoriale, come ci si appresta a specificare.
1.1.1. Invero, in relazione al primo motivo, i giudici di appello h desunto dalla negatività delle analisi delle urine del 15/05/2017 che l’imp fosse stato sorpreso dal Gentile nell’atto di iniziare ad inalare la sostanza che aveva riposto su un foglio di carta, senza riuscirci per l’ingresso del su nella stanza; che ciò non è in contrasto con le risultanze della relazi servizio del 13/05/2017, nella quale il Gentile ha descritto la posizione aveva trovato il COGNOME, vale a dire “con il capo chinato in posizione ob quasi a toccare la scrivania tenendo il suo dito indice a chiusura di una narici”, dunque, nella posizione di chi si appresta ad assumere cocaina; pertanto, le dichiarazioni rese dal COGNOME in data 22/05/2017 – secondo COGNOME gli avrebbe riferito di aver “beccato COGNOME a tirare cocaina” relazione di servizio redatta dal capitano COGNOME nella parte in cui dà att COGNOME gli aveva riferito di aver sorpreso l’imputato a sniffare cocaina all dell’ufficio, scontano l’imprecisione del linguaggio parlato corrente, peccan approssimazione; che, del resto, ben tre militari hanno riferito delle ammis relative all’uso di sostanze stupefacenti a far data già dal 201 nell’immediatezza dal COGNOME, informazioni, peraltro, raccolte singolarme da ognuno di essi in occasioni diverse; che, rispetto a tale ultima circost ricorrente non è stato in grado di fornire una accettabile spiegazione alter ovvero l’esistenza di elementi che potessero far desumere che dette dichiaraz fossero state mosse da sentimenti di astio o rancore nei suoi confronti, esse apoditticamente limitato ad affermare di essere stato “incastrato” dai col paventando addirittura la sostituzione della sostanza analizzata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1.2. Quanto al secondo motivo, rileva il Collegio che alcun travisamen della prova è dato rinvenire nella motivazione del provvedimento impugnato co riferimento alla provenienza della cocaina di cui è stato trovato in pos l’odierno ricorrente dal sequestro operato nel procedimento a carico di NOME COGNOME avendo la Corte territoriale valorizzato la presenza d stessa percentuale di principio attivo e sostanze volatili estraibili, com dall’elaborato tecnico versato in atti. L’evidente incompletezza del rappo prova della cocaina sequestrata ai Calvarese, nella parte in cui non ind numero delle dosi ricavabili dai 22 grammi di sostanza stupefacente sequestro, non rileva, atteso che – a voler seguire l’impostazione difensi arriverebbe alla assurda conclusione per cui, anche a fronte di una percentua principio attivo pari al 5,6%, da quella sostanza stupefacente non sareb
ricavabili dosi droganti. Dunque, le circostanze di fatto sopra sintetizzat depongono nel senso dell’identità delle due sostanze di cui si discute, h consentito ai giudici di appello di affermare che il COGNOME si fosse appro della cocaina del sequestro COGNOME.
1.1.3. Anche con riferimento al terzo motivo, si osserva non vi è stato a travisamento delle risultanze probatorie e che le doglianze difensive si riso in mere illazioni e supposizioni, che confliggono con le oggettive emergen processuali. Invero, il dato di fatto da cui non si può prescindere è che l’im è stato sorpreso all’interno dell’ufficio nell’atto di assumere s stupefacente, rivelatasi alle analisi del tipo cocaina e che – si ribadisce sono elementi agli atti che possano far anche solo ipotizzare che il Gentile mentito nel riportare quanto caduto sotto la sua diretta percezione; del elementi di tal fatta, nemmeno il ricorrente li evidenzia.
1.1.4. Con riferimento al quarto motivo, la Corte di merito ha dedotto c dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo del 18/05/2017, risulta serrature delle due cassettiere poste sotto la scrivania del NOME integre e che dal verbale di perquisizione del 20/05/2017 emerge che solo terzo cassetto partendo dall’alto della cassettiera posta a sinistra, se so si apre, Mentre gli altri cassetti rimangono bloccati. Dunque, ancora una vol è in presenza di illazioni che trovano puntuale smentita negli atti proces alcuna forzatura della serratura è stata riscontrata, con la precisazione che terzo cassetto, se sollecitato, si apriva, nonostante la serratura fosse c talchè correttamente la Corte di merito ha escluso che la sostanza stupefac possa essere stata introdotta nella cassettiera in uso al ricorrente persone.
1.1.5. In relazione al quinto motivo, deve rilevarsi che alcun travisam delle prove è dato rinvenire nelle argomentazioni della sentenza impugnat Invero, con un percorso motivazionale congruo e privo di vizi logici la Co territoriale – dato per presupposto che il narcotest eseguito il 05/09/201 cocaina sequestrata ai Calvarese aveva dato esito positivo – ha poi specif che il primo narcotest effettuato sulla sostanza sequestrata all’odierno rico eseguito con un reagente vetusto, aveva evidenziato la presenza di picc filamenti di colore blu/azzurro (circostanza questa riferita da ben due sogge Gentile ed il COGNOME, che era colui che aveva eseguito il test), che indicativi della presenza di cocaina; che, dopo alcune ore, il liquido nella p aveva cambiato colorazione, presentando un colore rosa con alcuni filamenti colore azzurro; che, ripetuto il narcotest con un reagente di ultima generaz era stato confermato l’esito positivo, avendo assunto il reagente il colore buona sostanza, da nessun atto del procedimento emerge che la prima analis
non avesse dato esito positivo, circostanza questa che avrebbe potuto dubitare della natura stupefacente della sostanza testata, risultando s diverso grado di colorazione tra la prima e la seconda prova, da attribuire vetustà del reagente utilizzato per il primo narcotest.
1.1.6. Anche il sesto motivo si fonda su illazioni e mere supposizioni – c si è già specificato, non valutabili in sede di legittimità – in or circostanze di tempo ed alle modalità con le quali il COGNOME sarebbe venu possesso delle chiavi dell’armadio in cui era custodita la sostanza stupefa sequestrata nel corso dell’attività istituzionale dai carabinieri in servizio caserma di Giulianova e non fa i conti con le risultanze probatorie, consentono i) di affermare che tali chiavi in più occasioni erano rimaste scrivania del COGNOME o inserite nella toppa della serratura dell’armadio li) in ogni caso, di riferire la cocaina sequestrata all’imputato al maggior quanti sequestrato nel procedimento penale a carico di NOME e NOME COGNOME.
1.2. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Invero, il giudizi appello in sede di rinvio ha avuto ad oggetto solo i reati di cui ai capi come si evince anche dall’epigrafe della sentenza impugnata, di talchè è riferimento a tali uniche imputazioni che correttamente la Corte territorial pronunciata.
1.3. L’ottavo ed il nono motivo – che, avendo ad oggetto la ste questione, relativa alla pena accessoria applicata, possono essere tr congiuntamente – colgono nel segno. Va, invero, evidenziato che, poiché durata della pena principale applicata al COGNOME è inferiore ai tre reclusione (nel caso di specie anni due mesi otto di reclusione), non può e applicata né la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici u che l’art. 29 cod. pen. prevede per reati che abbiano dato luogo a condan pena non inferiore ai tre anni di reclusione, né tantomeno quella dell’interd perpetua dai pubblici uffici, applicata dalla Corte territoriale, normativ prevista per reati per i quali sia stata irrogata una pena non inferiore a anni di reclusione.
Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnat limitatamente all’irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetu pubblici uffici, che elimina, con declaratoria di inammissibilità nel res ricorso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’irrogazio
della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 14 gennaio 2025.