Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10766 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10766 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla terza interessata RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Pescara il 22/05/1956 avverso la ordinanza del 18/06/2024 del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’appello proposto, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., da EFG Bank s.a., quale terza interessata, avverso l’ordinanza del 13 marzo 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo, disposto dal predetto Giudice per le indagini
preliminari con decreto del 14 marzo 2018, della polizza assicurativa sulla vita n. NUMERO_DOCUMENTO contratta da NOME COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE, isole del Canale, per la somma di euro 500.000,00 a beneficio di NOME ed NOME COGNOME, polizza data in pegno alla BSI s.a. a garanzia di prestiti contratti da NOME COGNOME con la predetta alla quale è poi subentrata, a seguito di trasferimento di patrimonio, la EFG Bank; non essendo stati soddisfatti i crediti garantiti da pegno, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto alla società emittente, la RAGIONE_SOCIALE, la liquidazione della polizza.
Il sequestro preventivo è stato disposto a garanzia della confisca per equivalente del profitto di numerosi reati in materia tributaria per i quali s procede a carico di NOME COGNOME
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello affermando che il pegno della polizza non era un pegno irregolare, come sostenuto dall’appellante, ma regolare e che pertanto la polizza ancora faceva parte del patrimonio dell’indagato ed era suscettibile di confisca per equivalente e quindi anche di sequestro preventivo.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso la EFG Bank sa, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 1242, 1851, 2796 e 2797 cod. civ. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla interpretazione dell’istituto del pegno irregolare.
La ricorrente segnala che il Tribunale del riesame, pur aderendo all’orientamento di questa Corte di cassazione secondo il quale la possibilità di sottoporre a sequestro penale beni costituiti in pegno è consentita laddove si tratti di pegno regolare e non, invece, quando la garanzia sia qualificabile come pegno irregolare, posto che quest’ultimo determina il trasferimento della proprietà del bene in capo al creditore (Sez. 3, n. 5295 del 06/12/2019, dep. 2020, Vivai Banca, non massimata), ha rigettato l’appello ritenendo erroneamente che il pegno nel caso di specie fosse regolare sulla base di un’erronea interpretazione dell’art. 1851 cod. civ., che qualifica un pegno come irregolare qualora a garanzia di uno o più crediti siano stati vincolati danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia conferita alla banc la facoltà di disporne.
La ricorrente segnala che questa Corte di cassazione anche in sede civile ha affermato che, in tema di interpretazione dell’art. 1851 cod. civ. – norma che, riferita all’anticipazione bancaria, costituisce tuttavia la regola generale di ogn altra ipotesi di pegno irregolare – deve ritenersi che, qualora il debitore, a
garanzia dell’adempimento della sua obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati conferendo a quest’ultimo anche la facoltà di disporre del relativo diritto, si esuli dall’ipotesi di pegno regolare (art. 1997, 2748 cod.civ.) e si rientri, viceversa, nella disciplina, delineata dall’art. 1851 cod. civ., del pegno irregolare, in base alla quale il creditore garantito acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell’adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l’ammontare del credito garantito, determinata in relazione al valore delle cose al tempo della relativa scadenza (Sez. 3, Sentenza n. 10000 del 24/05/2004, Rv. 573097) e che, con la ordinanza n. 29978 del 2017, avrebbe anche affermato che il pegno costituito sulla polizza assicurativa ha natura di pegno irregolare.
Inoltre, il provvedimento impugnato in questa sede avrebbe omesso di applicare gli artt. 2796 e 2797 cod. civ., considerato che, come già affermato da questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 19500 del 16/09/2015, dep. 2016, BNL s.p.a., Rv. 267008), la caratteristica principale del pegno irregolare «è la circostanza che – diversamente da quanto si verifica nel caso del pegno regolare, nel quale la titolarità del bene permane in capo al debitore ed il creditore consegue esclusivamente il possesso del bene pignoratizio, di tal che, laddove il creditore intenda conseguire il credito che gli è dovuto, egli non può direttamente rivalersi sul bene datogli in garanzia dovendo, invece, procedere nelle forme di cui agli artt. 2796 e 2797 cod. civ., ad attivare una forma di vendita pubblica – il creditore pignoratizio “irregolare” consegue al momento della conclusione del contratto la titolarità della cosa data a pegno e, secondo la previsione di cui all’art. 1851 cod. civ., espressamente disciplinante il pegno irregolare concesso a garanzia di un’anticipazione bancaria, l’istituto di credito dovrà restituire solamente la somma, ove sia stata data a pegno una somma di danaro, ovvero la parte di merci o di titoli, ove questo sia l’oggetto del contratto di garanzia, nella misura in cui essa ecceda l’ammontare dei crediti garantiti, potendo direttamente soddisfarsi sul valore dei beni dati in pegno, avendone conseguito non il mero possesso ma la piena titolarità dominicale». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In particolare, con detto precedente, questa Corte di cassazione ha evidenziato che per distinguere il pegno irregolare da quello regolare occorre considerare che in quest’ultimo il creditore non può soddisfarsi direttamente, ma deve attivare una forma di vendita pubblica, ai sensi degli artt. 2796 e 2797 cod. civ.
Poiché nel caso di specie il creditore può soddisfarsi senza attivare una forma di vendita pubblica, il pegno della polizza ha natura di pegno irregolare.
Né la disdetta di credito prevista dalla clausola 5 dell’atto di pegno
costituisce una vendita pubblica.
A sostegno di tale conclusione il ricorrente invoca anche la giurisprudenza penale di questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 2417 del 15/11/2017, dep. 2018, Banca Popolare dell’Alto Adige, non massimata), secondo la quale il pegno irregolare è «il contratto con cui il garante consegna e attribuisce in proprietà al creditore denaro o beni aventi un prezzo corrente di mercato, e perciò reputati fungibili con il denaro, dei quali l’accipiens deve restituire il tantundem solo se e quando interviene l’adempimento dell’obbligazione garantita, altrimenti l’obbligazione restitutoria attiene all’eventuale eccedenza del valore dei beni trasferiti in proprietà rispetto al valore della prestazione garantita rimasta inadempiuta, con la conseguenza che il contratto di pegno irregolare non elimina il diritto di pretendere l’adempimento, ma piuttosto esaurisce in limine l’interesse del creditore a percorrere la via dell’esecuzione forzata, essendo anticipato con lo strumento negoziale l’effetto finale della tutela processuale; dal tale premessa la Corte, con la richiamata sentenza n. 42464 del 10 giugno 2015, ha quindi tratto la conclusione che il sequestro penale presso il creditore di beni costituiti dall’indagato-debitore in pegno irregolare vincola a garanzia degli interessi perseguiti con la misura cautelare reale beni non più di proprietà del costituente, non potendo d’altra parte il sequestro presso terzi avere ad oggetto crediti puramente eventuali».
Infine, l’ordinanza impugnata avrebbe disapplicato l’art. 1242 cod. civ. secondo il quale credito e debito si estinguono dal giorno della loro coesistenza.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1364 e 1374 cod. civ. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché la carenza della motivazione in ordine alla interpretazione della volontà contrattuale delle parti e di integrazione negoziale, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 4 e 6 dell’atto di pegno per i diritti derivanti dalla polizza assicurativa.
Sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di prendere in esame le clausole sopra indicate, dalle quali emerge che il rapporto giuridico è quello di un pegno irregolare con il quale alla creditrice era stato accordato il diritto, i caso di inadempimento del debitore, di incassare direttamente il valore di riscatto della polizza assicurativa, senza intraprendere alcuna iniziativa giudiziaria e le è stato riconosciuto il diritto di incassare le pretese che sarebbero divenute esigibili nel corso del contratto.
Non avendo il Tribunale del riesame esaminato tali clausole, la motivazione risulta meramente apparente.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 1375 cod. civ. e dell’art.
125, comma 3, cod. proc. pen., nonché la carenza della motivazione in ordine alla interpretazione della disdetta di credito del 7 settembre 2015 alla luce del principio di buona fede contrattuale.
Con l’atto di appello si era dedotto che la ricorrente era tenuta ad effettuare un’intimazione scritta al debitore prima di disporre del pegno e che comunque tale adempimento non era tale da rendere il pegno regolare, poiché comunque il creditore conservava la facoltà di soddisfarsi direttamente ed immediatamente sulla cosa data in pegno. La necessità dell’intimazione era prevista contrattualmente in ossequio al principio di buona fede contrattuale nella attuazione del rapporto obbligatorio, in quanto volto a consentire al debitore l’attuazione di contromisure onde evitare l’attivazione del meccanismo di automatica soddisfazione dell’interesse creditorio, come affermato in sede penale da questa Corte di cassazione nella sentenza sopra già citata (Sez. 3, n. 19500 del 16/09/2015, dep. 2016, BNL s.p.a., Rv. 267008).
La banca si era attenuta alla clausola che imponeva l’invio dell’intimazione al debitore nel rispetto del principio di buona fede, ma tale circostanza non valeva a trasformare il pegno da irregolare a regolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso, laddove denunciano violazioni di legge, sono fondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
La possibilità di procedere alla confisca per equivalente e quindi al sequestro preventivo, volto ad assicurare in via cautelare l’attuazione di tale misura ablativa (ma la questione si pone in termini identici anche in ordine al sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione), dipende, nel caso di specie, dalla natura regolare o irregolare del pegno avente ad oggetto i diritti scaturenti dalla polizza assicurativa sulla vita contratta da NOME COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale del riesame ha osservato, conformemente alla prevalente giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 19500 del 16/09/2015, dep. 2016, BNL s.p.a., Rv. 267008; Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, Banca Popolare di Marostica, Rv. 265393; Sez. 3, n. 40784 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264988; Sez. 1, n. 49719 del 17/10/2013, Cassa Rurale- Banca Di Credito Cooperativo Di Treviglio Srl, Rv. 257823; vedi anche in materia di confisca di prevenzione Sez. 1, n. 12229 del 12/10/2021, dep. 2022, UBI s.p.a., Rv. 282849, e Sez. 2, n. 38824 del 28/03/2017, Banca MPS, Rv. 271298), che non può essere disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente di beni costituiti in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell’imputato, attesa la immediata acquisizione della proprietà delle stesse da parte del creditore.
Il Tribunale del riesame ha anche dichiarato di condividere il principio affermato da questa Corte di cassazione secondo il quale, ai fini della individuazione e differenziazione del pegno irregolare rispetto a quello regolare, non rilevano né il nomen contrattualmente attribuito al rapporto e nemmeno il fatto che la somma di denaro rimanga depositata su un conto corrente bancario intestato al debitore e continui a maturare interessi, ma è decisiva la circostanza che, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore abbia la facoltà di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla cosa o sulle cose date a pegno, secondo la previsione di cui all’art. 1851 cod. civ., ovvero debba attivare una forma di vendita pubblica, ai sensi degli artt. 2796 e 2797 cod. civ. (Sez. 3, n. 19500 del 16/09/2015, dep. 2016, BNL s.p.a., Rv. 267008).
Il Tribunale ha tuttavia affermato che nel caso di specie il pegno aveva natura regolare poiché, ai sensi della clausola n. 5 del contratto di pegno concluso da NOME COGNOME con la BSI sa, la banca creditrice non poteva soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla polizza assicurativa concessa in pegno, dovendo prima la banca invitare il debitore a fornire coperture supplementari o rimborsare l’importo garantito; solo qualora il debitore non avesse ottemperato, la banca avrebbe potuto riscattare la polizza assicurativa ed utilizzare la somma così ottenuta per coprire il proprio credito.
Non potendo la banca soddisfarsi in modo immediato e diretto, il pegno andava qualificato come pegno regolare.
In tal modo, tuttavia, il Tribunale non si è uniformato ai principi di dirit affermati da questa Corte di cassazione con la sentenza appena citata.
Secondo quanto ricostruito dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo e dal Tribunale del riesame nell’ordinanza qui impugnata, la polizza assicurativa sulla vita è stata consegnata alla BSI s.a. in attuazione del contratto di pegno con questa sottoscritto in data 13 maggio 2011 a garanzia di un finanziamento erogato dalla banca a NOME COGNOME.
Nel contratto, alla clausola 5, si afferma che qualora gli obblighi garantiti dal pegno non vengano adempiuti entro il termine previsto o la banca ritenga che la garanzia non sia più sufficiente, essa è autorizzata, a sua scelta, a richiedere in ogni tempo al debitore sia di fornirle delle coperture supplementari, sia di rimborsare l’importo che essa esigerà; qualora il debitore non ottemperi a tale richiesta, la banca avrà diritto, a sua scelta, di domandare il riscatto della polizza, di incassare presso l’assicurazione il valore di riscatto ed utilizzarlo per
coprire il proprio credito e/o di procedere giudizialmente.
La banca quindi, in caso di inadempimento, ha la possibilità di domandare il riscatto della polizza, incassare il valore di riscatto e di utilizzarlo a copertura proprio credito. In sostanza, la banca ha la possibilità di compensare il proprio credito con il credito spettante al debitore per avere la banca riscattato ed incassato il valore di riscatto in sua vece; laddove il valore di riscatto si superiore al credito garantito, la banca è tenuta a rimettere al proprio debitore la differenza.
Deve allora ricordarsi che la sentenza sopra citata (Sez. 3, n. 19500 del 16/09/2015, dep. 2016, BNL s.p.a., Rv. 267008) individua proprio nella possibilità del creditore di soddisfarsi direttamente sul bene del creditore, senza attivare una forma di vendita pubblica, la caratteristica distintiva del pegno irregolare.
Proprio la compensazione automatica è caratteristica essenziale dello schema del pegno irregolare, «rappresentando lo strumento tipico di realizzazione di siffatta prelazione, sostitutivo del più complesso congegno satisfattivo previsto per il pegno regolare (espropriazione – vendita soddisfacimento sul ricavato), che resta, nella specie, scavalcato anche per ragioni di opportunità pratica (evidentemente delibate e sottese alla opzione normativa) confliggenti con una previsione di vendita, a fini satisfattivi del creditore di quanto è, a tali effetti, già in sua proprietà» (Sez. 1, n. 49719 de 17/10/2013, Cassa Rurale- Banca Di Credito Cooperativo Di Treviglio Srl, Rv. 257823 che richiama Sez. U. civ., n. 202 del 14 maggio 2001).
Né può valere in contrario il rilievo, contenuto nel provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari e fatto proprio anche dal Tribunale del riesame, secondo cui nel caso di specie la banca creditrice, prima di esercitare i diritti derivanti dal pegno, era tenuta a chiedere al debitore di fornirle dell garanzie supplementari, nel caso in cui quelle già fornite fossero state ritenute insufficienti, o di provvedere alla estinzione del suo debito.
Tale previsione non contrasta con la caratteristica principale del pegno irregolare, cioè quella costituita dalla possibilità in capo al creditore di soddisfar immediatamente e direttamente sui beni costituiti in pegno, essendo essa volta solo a salvaguardare l’eventuale interesse del debitore – in ossequio al principio della buona fede contrattuale che deve animare le condotte dei soggetti del rapporto obbligatorio nella esecuzione di esso (art. 1375 cod. civ.) – a prevenire che il creditore ottenga la soddisfazione del suo credito escutendo il pegno (vedi Sez. 3, n. 19500 del 16/09/2015, dep. 2016, BNL s.p.a., Rv. 267008, per una fattispecie analoga in cui la necessità della previa intimazione al debitore di adempiere non è stata ritenuta in contrasto con la natura irregolare del pegno).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza illustrati laddove ha escluso la qualificazione q pegno «irregolare» (art. 1851 c.c.) del rapporto esistente tra la EFG Bank sa ( BSI sa) e NOME COGNOME, sorto a seguito del contratto di pegno del maggio 2011.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Vicenza per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Vicenza. Così deciso il 20/01/2025.