Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40440 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Nola il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31/03/2025 parte civile: RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali (come da nota spese depositata);
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO del foro di Nola, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/03/2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, che aveva condannato NOME COGNOME, concesse le attenuanti generiche e unificati i reati dal vincolo della continuazione alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 5 di reclusione ed € 50 di multa per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. (così riqualificati i fatti originariamente sussunti nell’art. 641 cod. pen.), nonchØ al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Si contesta allo COGNOME di avere, in numerose occasioni – tra il 28/05/2020 e il 29/07/2020 ( tempus commissi delicti così rettificato dal PM nel dibattimento di primo grado) -, utilizzato con la sua auto la rete autostradale gestita dalla parte civile, impiegando le piste riservate Telepass o Viacard, senza averne titolo, omettendo così di pagare il pedaggio dovuto (per complessivi euro 2.646,99). Riqualificato il fatto nei termini di cui sopra, lo COGNOME Ł stato tuttavia condannato per il solo episodio del 29/07/2020 (pedaggio non pagato quantificato in 78 euro), in quanto per i precedenti episodi la querela Ł stata ritenuta tardiva.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullità (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.). Il difensore eccepisce in particolare la nullità della notificazione del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello in quanto effettuata al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. anzichØ al domicilio che lo COGNOME aveva dichiarato anche per il giudizio di appello (in INDIRIZZO); e ciò, nonostante, tale domicilio dichiarato fosse idoneo (come confermato anche dai documenti allegati al ricorso). Tale violazione integrava, a detta del ricorrente, una nullità assoluta che travolgeva anche la sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. Secondo il difensore, infatti, il giudice di primo grado, dopo che il dibattimento si era incentrato sulla non esatta quantificazione dell’obbligazione non adempiuta dall’imputato, aveva, con provvedimento a sorpresa, riqualificato il fatto, originariamente contestato come insolvenza fraudolenta, nel piø grave reato di truffa. In tal modo il giudice aveva pregiudicato il diritto di difesa dell’imputato. La Corte di appello, investita della questione, aveva dato sul punto una risposta illogica, rilevando che l’imputato non poteva dolersi in quanto non aveva neppure proceduto al risarcimento ex art. 62 n. 6 cod. pen..
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione, in quanto il giudice di appello, nonostante la difesa avesse chiesto il proscioglimento ex art. 131bis cod. pen. in considerazione della esiguità del pedaggio non pagato (pari a 78 euro), aveva rigettato la richiesta valorizzando la reiterazione del reato che, a detta del difensore, Ł tuttavia concetto diverso da quello della abitualità (causa ostativa all’applicazione della causa di non punibilità).
Il sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il 17/11/2025 il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento processuali.
Il procedimento si Ł svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
Dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME) – risulta che il decreto di citazione in appello Ł stato notificato all’imputato, mediante consegna (a mezzo PEC) al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. anzichØ al domicilio dichiarato dallo COGNOME. Orbene, dalla stessa ricostruzione dei fatti esposta in ricorso emerge come la Corte di appello abbia ritenuto effettuato un tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato non andato a buon fine ‘ a causa della sopravvenuta idoneità del domicilio dichiarato’; ne deriva pertanto affermarsi come il ricorso appaia infondato nella misura in cui il perfezionamento della notifica con consegna al difensore di fiducia Ł avvenuto proprio nel rispetto della norma contenuta nel comma 4 dell’art.161 secondo cui la consegna va effettuata al difensore quando non sia stata possibile al domicilio dichiarato dall’imputato.
1.1 Peraltro, occorre anche rilevare che, come piø volte affermato da questa Suprema Corte, in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato
all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810 – 01, in fattispecie (analoga a quella in esame) in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall’imputato – lo studio del difensore di fiducia poi revocato – piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato – l’abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell’imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica; nello stesso senso Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01, secondo la quale integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anzichØ al domicilio dichiarato dall’imputato, al suo difensore di fiducia, in quanto, seppur irritualmente eseguita, essa non Ł inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lega quest’ultimo al difensore – in motivazione la Corte ha precisato che l’omessa notifica al domicilio eletto Ł causa di nullità assoluta soltanto quando essa risulti, effettivamente, inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato -).
Nel caso in esame la notificazione, quand’anche irritualmente eseguita, Ł stata effettuata a quello che era all’epoca il difensore di fiducia dell’imputato – circostanza pacifica -, sicchØ non si può affermare, in mancanza di elementi contrari – neppure dedotti dal ricorrente – che la stessa fosse assolutamente inidonea a consentirgli la conoscenza della citazione. Non si Ł dunque in presenza di nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., ma semmai di una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen, che, come tale, doveva essere dedotta (a pena di decadenza), ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., immediatamente dopo la sua verificazione, vale a dire, nel caso in esame, nella prima udienza di trattazione dell’appello.
Ciò detto, dal verbale dell’udienza del 31/03/2025 innanzi alla Corte di appello di Napoli, non emerge che il difensore di fiducia dell’imputato abbia eccepito in quella sede la nullità della notificazione, essendosi lo stesso limitato a concludere nel merito chiedendo l’accoglimento dei motivi di gravame. La nullità della notificazione, dunque, quand’anche esistente, non poteva piø essere dedotta nel giudizio di cassazione nØ può essere rilevata da questa Corte. 2. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la presunta violazione del diritto di difesa determinata dalla diversa qualificazione attribuita al fatto dal giudice di primo grado, Ł infondato. Ed invero, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in sentenza dal giudice, senza preventivamente renderne edotte le parti, non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell’art. 111, comma 2, Cost. e dell’art. 6 CEDU, secondo l’interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. RAGIONE_SOCIALE, ove non avvenga a sorpresa – vale a dire allorchØ l’imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall’inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 – 03) e, in ogni caso, quando l’imputato abbia comunque la possibilità di articolare le sue difese in ordine alla nuova
qualificazione del fatto nei successivi gradi di giudizio (Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 – 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948 – 01, che ha affermato che l’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato Ł chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. RAGIONE_SOCIALE, Ł assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione).
2.1 Ciò premesso, nel caso in esame, fermo restando che il fatto storico contestato Ł rimasto immutato – e data la sua descrizione un’eventuale riqualificazione non era affatto imprevedibile -, l’imputato ha comunque avuto la possibilità di difendersi anche in ordine alla diversa qualificazione nel giudizio di appello – nel quale peraltro non ha mosso alcuna contestazione specifica sul punto nØ ha indicato le ragioni per le quali la riqualificazione era errata o non condivisibile -; conseguentemente non vi Ł stata alcuna violazione del diritto di difesa.
E’ appena il caso di evidenziare che la riqualificazione del fatto operata dai giudici di merito Ł pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale – in fattispecie analoghe a quella in esame – ha piø volte affermato che integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Rv. 273701-01; Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Rv. 237150 – 01).
Parimenti infondato Ł il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello ha escluso l’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen., con motivazione priva di vizi di legittimità con la quale il ricorrente non si confronta (o si confronta in maniera del tutto generica). I giudici di appello hanno infatti evidenziato che, sebbene l’imputato sia stato condannato per un unico transito per il quale il pagamento del pedaggio omesso ammontava a circa 78 euro, dall’istruttoria era emerso che lo stesso aveva posto in essere analoghe condotte illecite in numerose occasioni – fatti per i quali non era stato condannato solo per tardività della querela -. E tale valutazione in quanto priva di manifesta illogicità non Ł censurabile nella presente sede.
Al rigetto consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nulla può essere liquidato alla parte civile per le spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione. Questa Corte ( ex plurimis Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 01) ha infatti chiarito che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. – come appunto quello in esame -, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, la cui valutazione Ł pur sempre rimessa al giudice procedente (nello stesso senso Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Rv. 288298 – 01). Ciò detto, nel caso in esame, la difesa della parte civile si Ł limitata a far pervenire una memoria nella quale si Ł limitata a rassegnare le conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso, senza dunque apportare alcun fattivo contributo alla dialettica del
contraddittorio.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME