Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43681 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43681 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
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sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia dei 26 settembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la reiezione de! ricorso sentito il difensore RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE, avvocato NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e ha depositato nota spese per la rifusione di quelle del grado sentito il difensore del ‘imputato, avvocato AVV_NOTAIO, che si è richiamata alle conclusioni prospettate da! ricorso
Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha integralmente confermato la condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, resa dal Tribunale di Spoleto ai danni di NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di peculato per essersi appropriato, nella sua qualità di coordinatore del RAGIONE_SOCIALE, dell’importo di euro 10000 corrispondente ai fondi raccolti dal RAGIONE_SOCIALE in collaborazione con l’RAGIONE_SOCIALE, destinati alla popolazione terremotata di San Biagio in conseguenza dell’evento sismico del 6 aprile 2009.
2.Impugna la difesa dell’imputato a adduce cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si ribadisce la nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, già prospettata alla Corte del merito, per l’omessa indicazione del luogo di comparizione sia del giudice competente per il giudizio in violazione dell’art 601, comma 3, denunziando, ai contempo, la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione spesa in sentenza nel superare il rilievo.
2.2. Con il secondo motivo si contesta, anche sotto il versante del travisamento RAGIONE_SOCIALE prova e del vizio di motivazione, la ritenuta configurabilità del peculato ascritto al ricorrente. E ciò sia in relazione alla prova RAGIONE_SOCIALE consegna al COGNOME RAGIONE_SOCIALE somma di denaro raccolta in occasione RAGIONE_SOCIALE raccolta di fondi descritta dall’imputazione, fondata facendo leva su dichiarazioni di terzi non meglio precisati riportate dai testi COGNOME e COGNOME, utilizzate senza che mai siano state sentite le fonti dirette, del resto mai identificate; sia nel ritenere finanziata organizzata e disciplinata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE l’attività di raccolta fondi realizzata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quando per contro le dichiarazioni testimoniali non solo non davano conto RAGIONE_SOCIALE detta raccolta ma rassegnavano comunque l’autonomia di tale RAGIONE_SOCIALE e delle relative iniziative dal RAGIONE_SOCIALE al momento dei fatti. Del tutto illogicamente, del resto, siffatto aspetto sarebbe stato messo in evidenza dalla sentenza gravata e ciò malgrado risulterebbe comunque valorizzato nel sostenere la configurabilità del peculato, erroneamente ritenuta, anche sul piano soggettivo, devalutando quanto evidenziato dallo stesso imputato con !a dichiarazione scritta resa dallo stesso (in relazione alla sottrazione da parte di terzi delle somme allo stesso consegnate) e senza soffermarsi sull’effettivo riscontro RAGIONE_SOCIALE destinazione pubblicistica degli importi raccolti, che, sulla base RAGIONE_SOCIALE stessa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE cassazione evocata dai giudici del merito, dovrebbe trovare supporto in 1.’n vincolo in tal senso assunto in forza di una previsione legislativa o di un atto amministrativo, nel caso mancante alla data RAGIONE_SOCIALE condotta a giudizio.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, dell’attenuante
di cui all’art. 62 n. 4 e del disposto di cui all’art 323 bis cod. perì. nonché in relazione alla interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta ai sensi dell’ad 317 bis cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo di lamenta la manifesta illogicità e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione quanto al danno patito dalla parte RAGIONE_SOCIALE, liquidato in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE malgrado la addotta autonomia del RAGIONE_SOCIALE dal detto ente alla data dei fatti. Si contrasta, inoltre, la liquidazione delle spese effettuata in favore RAGIONE_SOCIALE stessa parte in appello, attesa la sostanziale inconsistenza RAGIONE_SOCIALE relativa attività difensiva, definitasi esclusivamente nelle conclusioni prospettate in direzione RAGIONE_SOCIALE reiezione dell’appello.
2.5. Con l’ultimo motivo di ricorso si evidenzia l’intervenuta prescrizione del fatto, la cui datazione, in assenza di altri elementi, andrebbe fatta risalire alla data immediatamente successiva all’evento sismico giustificativo RAGIONE_SOCIALE raccolta (7 aprile 2009).
2.6. Da ultimo, la difesa del ricorrente ha chiesto sospendersi l’immediata esecutività RAGIONE_SOCIALE condanna al risarcimento del danno contenuta nella sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso riposa su doglianze quantomeno infondate e merita in coerenza la reiezione.
Invertendo l’ordine dei motivi di ricorso, va subito affrontato e disatteso quello afferente alla rivendicata prescrizione del reato di peculato ascritto all’imputato, in ragione del rilievo logico pregiudiziale che assume il relativo tema.
Secondo l’assunto difensivo, la consumazione del peculato e la conseguente decorrenza del termine di prescrizione andrebbe fatta risalire all’epoca (anno 2009) RAGIONE_SOCIALE raccolta di fondi – operata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE coordinato dall’imputato- dei quali quest’ultimo si sarebbe appropriato.
L’assunto è marcatamente errato.
3.1. COGNOME Va rimarcato, in premessa, che l’imputazione riporta la consumazione del reato contestato alla data del settembre 2012, momento nel quale sarebbe stato accertato che i fondi in questione non furono riversati alla comunità terremotata di San Biagio, che ne era destinataria.
A ben vedere, tuttavia, anche siffatto riferimento temporale è erroneo.
La consumazione del reato di peculato, infatti, va fatta risalire al momento in cui, pacificamente, si è verificata la distrazione RAGIONE_SOCIALE res oggetto di appropriazione rispetto alla finalità pubblica che ne domina e connota il portato: non coincide, dunque, con la data di apprensione materiale del denaro oggetto di
appropriazione, suggerita dalla difesa; né con quella di verifica ex post RAGIONE_SOCIALE distrazione RAGIONE_SOCIALE res dalla finalità pubblicistica che la informa.
3.2. COGNOME Nel caso, in assenza di altri elementi idonei a rassegnare con certezza il momento effettivo RAGIONE_SOCIALE distrazione, ben può essere valorizzato il dato RAGIONE_SOCIALE consegna – solo virtuale- alla comunità interessata dell’assegno recante l’importo raccolto nell’occasione; consegna avvenuta in occasione RAGIONE_SOCIALE manifestazione intervenuta nel dicembre del 2011, cui non è poi pacificamente conseguita da parte dell’imputato la materiale dazione del relativo importo.
Nel caso la consumazione del peculato – intesa nel senso RAGIONE_SOCIALE riscontrata interversione del possesso- è certamente successiva a tale momento; ma in assenza di una data precisa in cui si è concretizzata l’interversione, nell’interesse dell’imputato, si può coerentemente fare riferimento a tale momento, di certo antecedente la data, riportata nella contestazione, dell’avvenuto accertamento dell’onere inadempiuto da parte dell’imputato.
3.3. COGNOME Ora, va evidenziato che la pena massima prevista per il peculato alla data RAGIONE_SOCIALE detta consumazione si attestava comunque in anni dieci di reclusione (sul punto, la novella del 2012, non ha inciso); il termine massimo di prescrizione (il 1° giugno 2024 perché quantificato in anni dodici e mesi sei in forza del combinato disposto di cui agii artt. 157, 160 e 161 cod. pen.) non risultava, dunque, decorso alla data RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello né risulta maturate prima RAGIONE_SOCIALE odierna decisione di legittimità.
È manifestamente infondato il rilievo con il quale si ribadisce la rivendicata nullità dei decreto di citazione in appello.
Come puntualmente messo in evidenza dalla Corte territoriale, il decreto in questione – che nella intestazione conteneva l’indicazione RAGIONE_SOCIALE relativa provenienza (dalla Corte di appello di Perugia) – riportava anche l’indicazione del luogo di trattazione del processo (aula di udienza RAGIONE_SOCIALE sezione penale del INDIRIZZO, INDIRIZZO).
La difesa lamenta che non risulterebbe indicata !a città di riferimento, ma il dato, all’evidenza, era immediatamente desumibile dalla intestazione dell’atto; rimarca, ancora, che dal decreto non sarebbe stato possibile comprendere quale fosse l’autorità giudiziaria chiamata a definire il processo, aspetto che tuttavia, a tacer d’altro, trovava una sua soluzione immediata nello stesso contenuto del gravame interposto dalla difesa (per l’appunto rivolto alla Corte perupina).
Da qui l’assoluta inconsistenza dei ri!ievo, che non dà conto di effettivi elementi destinati ad incidere, negativamente, sul diritto di difesa dP11″rnputato, alla cui garanzia è funzionale la disciplina relativa alla “vocatio in ius” ch; ,, si ritiene nel caso, n modo evidentemente inconferente, vio!ata
Non meritano censure le considerazioni spese dalla Corte del merito nel rintracciare i costituti materiali e soggettivi del peculato ascritto all’imputato.
5.1. Sul piano probatorio, giova subito evidenziare che la sentenza gravata, oltre a fare riferimento alle dichiarazioni testimoniali dei testi COGNOME e COGNOME quanto alla consegna al ricorrente dell’importo raccolto nell’occasione dai RAGIONE_SOCIALE (testi che effettivamente riferiscono dato richiamandosi a quanto loro comunicato da RAGIONE_SOCIALE non meglio precisati), dà anche (e soprattutto) decisivo e assorbente rilievo alla dichiarazione confessoria stesa per iscritto dal COGNOME, acquisita agli atti; dichiarazione, questa, nel corpo RAGIONE_SOCIALE quale i! ricorrente ebbe a confermare di avere ricevuto i fondi raccolti e di non averli mai riversati alla comunità beneficiata perché oggetto di un imprecisato furto dallo stesso patito.
Il dato offerto da tale dichiarazione – che non risulta smentito da! ricorso, fonda più che adeguatamente la prova inerente alla consegna RAGIONE_SOCIALE somma aCOGNOME nonché quello del materiale mancato riversamento RAGIONE_SOCIALE stessa alla comunità che ne era destinataria. Contribuisce, dunque, in maniera assorbente a disvelare i costituti anche soggettivi del peculato in contestazione, rendendo indifferenti al fine le deduzioni difensive dirette contestare gli altri momenti probatori pure apprezzati dai giudici del merito; e regge anche alle critiche prospettate dal ricorso quanto alla rilevata inconsistenza logica delle ragioni giustificative indicate dal COGNOME in relazione alle asserite ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALE mancata consegna ( rassegnate dalla detta dichiarazione confessoria), alla luce RAGIONE_SOCIALE integrale assenza di elementi utili a supportare l’addotto così come puntualmente evidenziato dalla sentenza gravata.
Né, infine, può ritenersi in discussione l’aspetto in forza del quale eli importi in questione, indebitamente trattenuti dall’imputato, furono il frutto di una raccolta realizzata dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE coordinato dall’imputato (ruolo mai contestato) con l’obiettivo di riversarne il portato alla comunità terremotata di San Biagio nel RAGIONE_SOCIALE di Paganica’ tutto nell’ottica tipica dell’attività resa dal RAGIONE_SOCIALE di integrazione e ausilio ai compiti RAGIONE_SOCIALE Protezione RAGIONE_SOCIALE. Aspetto in fatto, questo, confermato inequivocabilmente dalle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, richiamate :n sentenza e non contrastate in parte qua dal ricorso.
Sono infondati i rilievi proposti dal ricorso volti a mettere in discussione la qualifica soggettiva dell’imputato quale presupposto fondante del possesso qualificato relativo alla res appresa.
6.1. COGNOME Secondo la giurisprudenza di Questa Corte – espressamente richiamata dai giudici del merito quale indicazione di principio decisiva ne definire in termini di peculato i’av)r -opriazione ascritta a: COGNOME– “il presidente di
un’associazione RAGIONE_SOCIALE, facente parte del RAGIONE_SOCIALE, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio”. In coerenza è stato così evidenziato “che la condotta di appropriazione di somme di denaro, erogate all’associazione dalla RAGIONE_SOCIALE per il perseguimento delle finalità pubbliche dei RAGIONE_SOCIALE, integra il delitto di reculato (Sez. 6, n. 14171 del 29/01/2020, Rv. 278759; più di recente, Sez. 6, n. 18960 del 22 marzo 2022), sempre che i! trasferimento dei denaro da parte dei suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una sua manifestazione di volontà, in virtù del quale la gestione del denaro, che conserva la sua natura di pecunia pubblica, comporta lo svolgimento di un servizio pubblico (Sez. 6, n. 51923 dei 09/11/2016, Rv. 268561).
6.2. COGNOME Ora, se la prima delle dette indicazioni di principio, inerente alla qualifica soggettiva, si attaglia perfettamente, per quanto si dirà, alla situazione in fatto portata allo scrutinio RAGIONE_SOCIALE Corte; di contro, le residue valutazioni di massima, legate alla connotazione dei fondi oggetto di appropriazione e alla conseguente ragione che ne fondava !a disponibilità in capo ai soggetto qualificato, sulle quali si è concentrato lo sforzo difensivo prospettato dal ricorso, sono eccentriche alla odierna regiudicanda e si rivelano solo foriere di equivoci interpretativi.
6.3. COGNOME Sotto il primo versante, va ribadito che nel pervenire alla dualifica soggettiva dell’imputato non è decisiva la natura pubblica dell’ente cui io stesso risulta organicamente inserito.
In più occasioni, infatti, si è precisato, quale diretta conseguenza del criterio oggettivo funzionale adottato dai legislatore in esito alla novella apportata con !a legge n. 181 del 1992, che la qualifica pubblicistica dell’attività prescinde dalla natura dell’ente in cui è inserito e dalla natura pubblica dell’impiego svolto dai soggetto agente. Possono, dunque, rientrare nelle categorie qualificate d: cui agli artt. 357 e 358 cod. pen, anche soggetti inseriti nella struttura oroaniazativa di una società per azioni, quando l’attività RAGIONE_SOCIALE società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finaiità pubbiiche, sia pure per il tramite di strumenti privatistici (da ultimo, Sei. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Beilinazzo, Rv.273781).
Rileva, COGNOME piuttosto, COGNOME l’attività svolta daii’ente di COGNOME riferimento e quella concretamente spiegata dai soggetto agente. E in questa ottica, proprio con gli arresti citati daHa Corte del merito e sopra indicati . , avuto riguardo ad enti coinvolti nel medesimo spazio di azione deirassociazione RAGIONE_SOCIALEato coordinata dal ricorrente, si è rimarcato che deve intendersi per “RAGIONE_SOCIALE civiie” l’insieme delle
attività volte a tutelare l’integrità RAGIONE_SOCIALE vita, i beni, gli insediamenti e l’ambien dai danni e dai pericoli che derivano da calamità.
Si tratta di un RAGIONE_SOCIALE articolato e complesso fondato sulla previsione e prevenzione dei rischi, del soccorso alle popolazioni colpite, del contrasto e del superamento dell’emergenza e RAGIONE_SOCIALE mitigazione dei rischi con compiti, dall’evidente risvolto pubblicistico, che fanno capo a più amministrazioni pubbliche in un ambito complessivo del quale fanno parte, per l’appunto, anche le organizzazioni di RAGIONE_SOCIALEato, le quali uitime collaborano ad assicurare in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado sia di intervenire rapidamente in caso di emergenza, sia di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri, come previsto dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del RAGIONE_SOCIALE
In questa cornice diviene dunque immediatamente comprensibile l’affermazione secondo la quale i soggetti dotati di compiti gestori all’interno di dette organizzazioni, come non è controverso con riguardo all’odierno ricorrente, proprio in considerazione dell’attività che l’ente compie, devono essere considerati incaricati di pubblico servizio allorquando gestiscono fondi correlati all’organizzazione di RAGIONE_SOCIALEato e alla relativa attività nell’ottica volta all realizzazione di tali compiti di matrice pubblicistica.
6.4. COGNOME Ciò premesso, è indifferente il fatto, rivendicato dalla difesa ; relativo alla autonomia del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in questione rispetto ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e alla contabilità di quest’ultimo nell’anno (2009) di realizzazione RAGIONE_SOCIALE raccolta che ha dato adito alla condotta appropriativa.
Rileva, piuttosto, il dato, incontroverso, in forza dei quale il erupoo dei RAGIONE_SOCIALE coordinato dal ricorrente, anche in quel frangente temporale, dravitava nell’orbita del detto RAGIONE_SOCIALE integrandone gli spazi ricompresi nel campo di azione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE facenti capo alla detta amministrazione, tanto da venire sostenuto economicamente dal RAGIONE_SOCIALE stesso.
6.5. COGNOME L’imputazione rivolta al ricorrente, tuttavia, nen copre fatti attinenti alla gestione di fondi di provenienza pubblica diretti a sostenere l’azione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Diviene, dunque, inconferente i tema di discussione prospettato dalia difesa, sull’abbrivio RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità citata in precedenza, legato al “vincolo di destinazione” che deve gravare sulle somme erogate per -: , ..ioportare l’azione di interesse collettivo svolta dal RAGIONE_SOCIALE: nel caso !a colorazione pubblicistica RAGIONE_SOCIALE res oggetto di appropriazione trova conferma inequivioca nella causale dei fondi conseanati ai ricorrente e da questi non riversati alla comunità beneficiaria, ontologicamente correlata ai compiti di RAGIONE_SOCIALE civHe. Wr.)or dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE coordinate dai ricorrente.
Da qui la definitiva infondatezza delle critiche riservate dal ricorso ai giudizio di responsabilità.
La sentenza gravata, ancora, non merita censure in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta, con appezzamento di merito non manifestamente illogico e puntuale, non solo in ragione RAGIONE_SOCIALE rilevanza da assegnare al fatto ma anche in considerazione del complessivo contegno tenuto del ricorrente, anche successivo alla condotta a giudizio, coerentemente valorizzato in ragione RAGIONE_SOCIALE persistente inadempienza all’obbligo restitutorio.
Ad una stessa conclusione si perviene in relazione alla ritenuta non applicabilità delle attenuanti sancite dagli artt. 62, n. 4, e 323 bis cod. pen., escluse – con considerazioni che portano la relativa valutazione di merito al riparo da censure prospettabili in questa sede- facendo coerentemente leva sulla consistenza RAGIONE_SOCIALE somma oggetto di appropriazione, letta alla luce RAGIONE_SOCIALE causale giustificatrice RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto, infine, alla misura RAGIONE_SOCIALE pena irrogata, non particolarmente distante dai minimo edittale all’epoca vigente, la misura argomenta con la dovuta puntualità dando rilievo non solo all’importo oggetto di appropriazione a ma anche alla causale giustificativa RAGIONE_SOCIALE raccolta (alleviare le sofferenze e disagi di una comunità afflitta dalle conseguenze scaturite da un evento sismico), oarimenti supportando, in termini adeguati, la relativa scelta di merito, che rimane dunque insindacabile, travolgendo anche le ulteriori considerazioni spese con riguardo alle pene accessorie comminate.
Sono inammissibili, infine, perché quantomeno manifestamente infondate, le censure dirette a contestare la sentenza impugnata in rele7ione alle statuizioni rese in favore RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE.
Va subito evidenziato che l’appello non conteneva rilievi diretti a mettere in discussione la legittimazione del RAGIONE_SOCIALE rispetto alla pretesa risarcitoria veicolata con la costituzione RAGIONE_SOCIALE: si contestava !a pretesa sotto aitri versanti e il relativo profilo, dunque, non può essere prospettato per la prima volta in sede di legittimità.
Quanto alle spese relative al grado di appello, va rilevato che dalla disamina degli atti emerge l’attività difensiva resa nell’interesse RAGIONE_SOCIALE parte Cfile, tale da legittimare la relativa liquidazione e cosi smentire il contrario assunto prospettato dall’impugnazione.
La richiesta di sospensione proposta dal ricorso ai sensi gell’art 612 cod. proc. pen. risulta superata e assorbita dal tenore RAGIONE_SOCIALE presente decisione, alla quale consegue !a condanna dei ricorrente ai pagamento des spese
processuali e di quelle affrontate nei grado dalla difesa RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3636 oltre accessori di legge.
Così deciso il 21/09/2023.