Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41948 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41948 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata da NOME COGNOME e, per l’effetto, ha dichiarato inefficace il decreto di carcerazione emesso dal Pubblico ministero in data 6 ottobre 2022 a seguito dell’irrevocabilità della sentenza, in data 28 settembre 2021, di condanna alla pena di anni 5 mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per più reati di cui agli artt. 314 e 648 ter cod. pen unificati dal vincolo della continuazione.
A ragione della decisione osserva che COGNOME ha già scontato in regime di arresti domiciliari la pena di anni 2 mesi 8 giorni 3 e che tale pena, previ
scioglimento del cumulo, deve essere imputata ai reati ostativi all’ammissione ai benefici penitenziari, nella specie rappresentati dalle violazioni dell’art. 314 cod. pen. commesse dopo il 31 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che ha inserito il peculato nel catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis Or pen. per i quali è esclusa la sospensione dell’ordine di esecuzione. Il condanNOME ha, quindi, già scontato la pena per i reati ostativi. Infatti, la pena per la violazi più grave – individuata, in assenza di esplicite indicazioni nella sentenza in esecuzione, nel peculato commesso in data 14 novembre 2013, perché relativo ), alla somma di denaro più ingente – è pari ad anni 2 mi 8 di reclusione. Ne segue che l’ordine di esecuzione a suo carico deve essere contestualrnente sospeso.
Ricorre il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al criterio con cui è stata individuata la violazione più grave tra quelle unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen, e, conseguentemente, determinati gli aumenti di pena per i reati satellite con riferimento all’imputazione di cui a capo 4).
Lamenta che la Corte di appello abbia individuato il reato più grave in contrasto con l’accertamento divenuto irrevocabile. La sentenza di primo grado, confermata dal giudice di appello, aveva chiaramente indicato come più gravi gli episodi di peculato commessi nell’anno 20:19, sul rilievo che, a prescindere dall’importo distratto, dimostravano la maggiore pervicacia e spregiudicatezza dell’imputato, il quale aveva continuato a sottrare somme di denaro, anche mediante bonifici, anche quando la società di cui era stato amministratore giudiziario era stata già sottoposta a confisca. La pena residua da scontare, pertanto, deve essere imputata al reato di peculato ostativo alla sospensione ex art. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022, n. 199 che ha convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 dal testo dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. sono state soppresse le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319 -bis, 319 -ter, 319 -quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis,» sicché il peculato non fa più parte del catalogo dei reati ostativi all sospensione di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come richiamato dall’art. 656, comma 9 lett. a) cod. proc. pen. Ne segue che per gli ordini di
esecuzione relativi a pene detentive inflitte per i reati di peculato, non trova pi applicazione la disciplina derogatoria, ma quella generale prevista dall’art. 656 cod. proc. pen., come modificata dalla sentenza n. 41 del 2018 della Corte costituzionale, che prevede la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive, anche se costituenti residuo di maggiore pena, non superiori a quattro anni.
Una diversa interpretazione che, sulla base del principio “tempus regit actum” consideri, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nell’ipotesi, opposta a quella in esame, di ampliamento dei reati ostativi alla sospensione di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, irrevocabile provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena legittimamente emesso ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen (ex plurimis Sez. 1, n. 39609 del 19/07/2019, Rv. 276946 – 01), entrerebbe in collisione con il divieto di retroattività della legge penale di cui all’art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020.
Qualunque sia, pertanto, il reato cui imputare la pena residua da espiare, essendo quest’ultima, già al momento dell’emissione del provvedimento impugNOME, inferiore a quattro anni, il pubblico ministero non può più emettere nei confronti dell’odierno ricorrente ordine di esecuzione non sospeso in ragione del titolo di reato, non essendo più il peculato inserito tra quelli ostativi.
Alla declaratoria di inammissibilità non consegue condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore
Presidente