Inammissibilità del Ricorso per Peculato: La Cassazione e le Censure Generiche
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, in particolare quando si discute di reati contro la Pubblica Amministrazione. La Suprema Corte ha chiarito che la mera riproposizione di argomenti già esaminati non è sufficiente per ottenere una revisione della condanna, delineando i confini dell’inammissibilità del ricorso per peculato quando questo si rivela generico e non dialoga con la decisione impugnata.
I Fatti del Caso: La Condanna per Peculato
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in appello, di un soggetto per il reato di peculato. La condotta illecita consisteva nell’aver avanzato richieste di conguaglio per rimborsi chilometrici basate su fasce di percorrenza più lucrose rispetto a quelle effettivamente dovute. In sostanza, l’imputato aveva sistematicamente richiesto rimborsi superiori al dovuto, appropriandosi così di fondi pubblici.
La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la pretestuosità delle richieste e la sussistenza del reato, sulla base di ampi accertamenti di fatto e corrette valutazioni giuridiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso per peculato
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali: la genericità e la natura riproduttiva del ricorso. I giudici hanno osservato che il ricorso era inammissibile perché:
1. Era generico e riproduttivo: L’imputato si era limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi profili di diritto o elementi fattuali che potessero mettere in discussione la logicità della sentenza impugnata.
2. Mancava un confronto critico: Il motivo di ricorso non si confrontava dialetticamente con le argomentazioni giuridiche e logiche sviluppate dai giudici di secondo grado. Per la Cassazione, non è sufficiente ripetere le proprie tesi, ma è necessario dimostrare specificamente dove e perché la Corte d’Appello avrebbe sbagliato nel suo ragionamento.
La Corte ha inoltre sottolineato come la sentenza d’appello avesse motivato in modo corretto e approfondito sulla pretestuosità delle richieste di conguaglio, configurando senza dubbio il delitto di peculato.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è cruciale che l’atto di impugnazione articoli critiche specifiche, pertinenti e nuove, in grado di evidenziare vizi logici o giuridici concreti nella sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre doglianze già respinte equivale a un ricorso destinato al fallimento, con l’ulteriore conseguenza della condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, non si confrontava in modo critico con le motivazioni specifiche della sentenza impugnata.
In cosa consisteva il reato di peculato contestato all’imputato?
Il reato consisteva nell’aver avanzato richieste di conguaglio pretestuose, basate su fasce chilometriche diverse e più remunerative rispetto a quelle dovute, configurando così un’appropriazione indebita di fondi.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10841 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10841 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RADDUSA il 11/08/1948
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
141/RG. 35654
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra con la quale era stata confermata la condanna per diverse condotte di peculato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria difensiva dell’Avvocato COGNOME nella quale insiste per l’accoglimento del ricorso ripercorrendo gli argomenti in esso contenuti
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con cui l’unico motivo non si confronta.
Infatti, la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici e logici (pagg. 6 e confermato la sentenza di primo grado dando atto, con ampi accertamenti di fatto e corrette valutazioni di diritto, la pretestuosità delle richieste di conguaglio avanzate dall’imputat riferimento a fasce chilometriche diverse da quelle dovute e più lucrose, tanto da configurare delitto di peculato, senza che risulti che la questione dell’utilizzo della tabella A.C.I. fos posto con l’atto di appello (si veda pag. 6) o che emergano elementi da cui evincere la non correttezza dei calcoli.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025