Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9435 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9435 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Catanzaro il 20/09/1955 avverso la sentenza emessa il 28 marzo 2023 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile COGNOME Umberto, Avv. NOME
COGNOME che ha concluso per la conferma della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. in quanto, nella qualità di cassiere de
Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza e di Capo della Sezione Amministrativa p.t., si impossessava della somma di euro 119,00 ricevuta da NOME COGNOME in data 4/1/2012 per l’oblazione di una violazione del codice della strada.
Deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Con il primo motivo eccepisce la prescrizione del reato.
1.2. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e della motivazione relativa al giudizio di responsabilità, avuto riguardo, in particolare, alla mancata valutazione della prova decisiva rappresentata dalla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale militare di Napoli, ritenuta inconferente dalla Corte territoriale senza considerare le deduzioni difensive. Si rileva, al riguardo, che: a) l’istruttoria non ha portato all’acquisizione di altri elementi di prova rispetto a quelli valutati dal Tribunale militare; b) l’unica prova a carico è costituita dalla quietanza sulla quale è apposta la dicitura “Il Capo Sezione Luogotenente NOME COGNOME” con una semplice sigla, ma, come rilevato dal Tribunale militare, si tratta di una sigla facilmente riproducibile; c) non vi è stato alcun accertamento su tale sigla; d) come riferito dal teste COGNOME in caso di assenza del ricorrente, anche altre persone potevano ricevere il denaro; e) non vi è stato alcun riconoscimento dell’imputato da parte di chi ha effettuato il pagamento; f) come rilevato dal Tribunale militare, non vi è certezza che la quietanza sia stata rilasciata proprio il giorno corrispondente alla data ivi apposta.
1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di omessa motivazione sulle richieste formulate nell’atto di appello relative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, della diminuzione di pena ai sensi dell’art. 323-bis cod. pen., della sospensione condizionale della pena, della non menzione, nonché alla revoca della confisca disposta dal primo Giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, alla data della pronuncia impugnata, non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione, tenuto conto della data di commissione del fatto (4/1/2012) e della pena edittale massima prevista all’epoca dei fatti per il reato di peculato (dieci anni di reclusione).
Il secondo motivo, oltre ad avere un non consentito contenuto confutativo, è generico in quanto omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, da un lato, ha reputato inconferente, rispetto all’accertamento del fatto per cui si procede, l’intervenuta sentenza di assoluzione emessa per altri fatti dal Tribunale militare, e, dall’altro lato, ha posto l’accento sui seguenti elementi decisivi, completamente ignorati dal motivo in esame, ovvero: i) che, all’epoca dei fatti, il ricorrente era l’unico soggetto abilitato alla riscossione delle sanzioni al codic della strada; ii) che dall’istruttoria è emersa la riconducibilità al ricorrente del «timbr e del gruppo firma», mai disconosciuti formalmente e risultati identici a quelli apposti su altre quietanze.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto: a) aspecifico con riferimento alla doglianza relativa mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, omettendo il ricorrente di indicare gli elementi favorevoli che sarebbero stati pretermessi dalla Corte territoriale e che ne avrebbero giustificato la concessione; b) incomprensibile con riferimento alla doglianza relativa alla circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., concessa sin dal giudizio di primo grado; c) generico e manifestamente infondato con riferimento alle doglianze relative alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato sul punto, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, escludendo sostanzialmente la possibilità di formulare una prognosi favorevole in considerazione delle precedenti condanne riportate dal ricorrente. Ad avviso del Collegio, infatti, tale prognosi negativa ha una valenza assorbente e idonea a giustificare la mancata concessione del beneficio della non menzione, benché non espressamente menzionato nella sentenza; d) aspecifico con riferimento alla doglianza relativa alla mancata revoca della confisca del profitto del reato che, peraltro, non pare aver costituito motivo di appello.
5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). GLYPH Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 9 gennaio 2025