Peculato: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di peculato rappresenta una delle fattispecie più delicate nell’ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un caso significativo riguardante l’appropriazione indebita di somme di denaro da parte di un soggetto incaricato di una funzione di tutela. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Il caso di appropriazione indebita
La vicenda trae origine dalla condanna di una persona che, rivestendo un ruolo di garanzia verso due familiari affidati alla sua tutela, aveva utilizzato per fini strettamente personali le somme di denaro a loro destinate. Tale condotta ha integrato non solo il reato di peculato, ma anche quello di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.
La difesa ha tentato di contestare la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Appello, sostenendo che le somme fossero state impiegate a beneficio dei tutelati. Tuttavia, i giudici di merito avevano già ampiamente dimostrato, attraverso risultanze probatorie e documentali, l’assenza di qualsiasi beneficio per i familiari e l’esclusivo vantaggio personale della ricorrente.
La genericità dei motivi di ricorso
Un punto centrale della decisione riguarda l’inammissibilità del ricorso per genericità. La Cassazione ha rilevato come le doglianze difensive fossero meramente reiterative di quanto già esposto nei precedenti gradi di giudizio. Un ricorso che non si confronta in modo critico e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata è destinato a fallire.
In particolare, la contestazione relativa al diniego dell’attenuante per i fatti di lieve entità è stata giudicata priva di specificità. La difesa non ha saputo contrastare le argomentazioni del giudice di merito riguardanti l’entità delle somme distratte, limitandosi ad affermazioni apodittiche non supportate da elementi concreti.
Il divieto di riesame nel merito
La Suprema Corte ha ricordato che la sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio in cui è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove. Quando la motivazione della sentenza di appello è logica, coerente e basata su atti processuali certi, essa risulta insindacabile.
La riproposizione di una versione dei fatti alternativa, senza evidenziare un effettivo errore logico o giuridico della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile. Questo principio serve a garantire la funzione nomofilattica della Cassazione, ovvero l’uniforme applicazione della legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla constatazione che la sentenza di appello era puntuale e approfondita. I giudici di secondo grado avevano correttamente analizzato la destinazione delle somme e la falsità delle dichiarazioni rese. La ricorrente, nel suo atto di impugnazione, ha omesso di instaurare un confronto effettivo con tali valutazioni, rendendo le proprie lamentele solo apparentemente giuridiche ma, nella sostanza, orientate a una revisione dei fatti non consentita.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze severe. Oltre alla conferma della condanna penale, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità reali, evitando di trasformare il ricorso in una sterile ripetizione di argomenti già respinti.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La legge richiede che le critiche alla sentenza impugnata siano specifiche e si confrontino direttamente con le ragioni espresse dai giudici di merito.
Si può chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è previsto il versamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1704 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1704 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avversb la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che i primi due motivi dedotti dalla ricorrente sono affetti da genericità in merito all’accertamento del reato di peculato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla appropriazione delle somme per fini personali, senza beneficio per i due familiari affidati alla sua tutela (vedi p. 8 della sentenza impugnata);
ritenuto che anche il terzo motivo sul diniego dell’attenuante dell’art. 323 bis c.p. è ugualmente generico perché non si confronta con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alla entità delle somme distratte;
ritenuto che anche il quarto motivo relativo al reato di cui all’art. 483 c.p. appare reiterativo di una versione dei fatti alternativa già respinta dalla Corte di merito con motivazione coerente alle risultanze probatorie e documentali in atti;
ritenuto che le censure dedotte con l’ultimo motivo in tema di trattamento sanzionatorio sono anch’esse reiterative di valutazioni riduttive della gravità dei fatti, basate su apodittiche affermazioni che sollecitano una rivalutazione di merito non ammessa in sede di legittimità;
ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati e ribaditi nella memoria difensiva del 9/11/2022 che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 19/12/2022
Il Consi.liere estensore
Il Pr dente