Peculato: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di peculato rappresenta una delle fattispecie più delicate nell’ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione. Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio in cui si ridiscutono i fatti. La funzione della Suprema Corte è infatti limitata al controllo di legittimità, ovvero alla verifica che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione dei giudici di merito sia priva di vizi logici.
L’analisi del caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 314 del codice penale. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello sostenendo che la ricostruzione della vicenda criminosa fosse errata e proponendo una versione alternativa dei fatti. Tuttavia, le doglianze presentate non miravano a evidenziare una violazione di legge, bensì a sollecitare una nuova lettura degli elementi probatori già ampiamente analizzati nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una ricostruzione dei fatti basata su una valutazione globale e coerente di tutte le prove acquisite. Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata è stato ritenuto solido e non censurabile. La Cassazione ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che non è possibile richiedere ai giudici di legittimità di verificare la rispondenza della motivazione alle risultanze processuali se l’apparato argomentativo è puntuale e logico.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nell’impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere a una rilettura degli elementi di prova. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le critiche mosse dal ricorrente non si misuravano realmente con le prove e con gli apprezzamenti di merito già scrutinati. La Corte ha evidenziato che, quando la sentenza di appello è sorretta da un apparato argomentativo logico e completo, il controllo di legittimità non può spingersi fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. La natura del ricorso era dunque diretta a una non consentita rivalutazione fattuale, rendendo inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che il perimetro del giudizio di cassazione è strettamente limitato alla verifica della coerenza logica e della correttezza giuridica della decisione impugnata. Per chi affronta un’accusa di peculato, è essenziale comprendere che la strategia difensiva in sede di legittimità deve concentrarsi esclusivamente su eventuali errori di diritto o su manifeste illogicità della motivazione. Il tentativo di riproporre una diversa ricostruzione dei fatti porta inevitabilmente al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa succede se si richiede alla Cassazione di riesaminare le prove?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Suprema Corte non può valutare il merito dei fatti ma solo la correttezza logica e giuridica della sentenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
In cosa consiste il controllo di legittimità nel reato di peculato?
Consiste nel verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente l’art. 314 c.p. e abbia motivato la condanna in modo logico e coerente con le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39914 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39914 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 314 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso risultano dirette a una n consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alterna ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenut alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acqui corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo;
che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di s apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023