Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36357 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Ficarazzi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito l’AVV_NOTAIO, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne c
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di ap confermava la condanna per il reato di peculato.
Secondo la ricostruzione, concordemente operata dai giudici di merito, COGNOME in qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monforte dRAGIONE_SOCIALEAlba, intervenuto presso l’abitazione di un soggetto rinvenuto cadavere e, i occasione, riceveva e custodiva le chiavi dell’appartamento.
L’imputato, dopo il compimento dei primi accertamenti sul posto, si sarebb nuovamente recato nell’appartamento, prelevando un orologio dì valore e un macchina fotografica appartenute al deceduto.
La configurabilità del reato di peculato veniva sostenuta dai giudici d’app sottolineando il fatto che l’imputato aveva partecipato agli accertamenti, fina a stabilire la causa del decesso, e in quell’occasione il suo superiore gera capitano COGNOME, gli aveva affidato la custodia dell’appartamento, fino consegna delle chiavi ai parenti, provenienti dall’estero, della persona dece
Pur dandosi atto, quindi, che l’appartamento e i beni in esso conservati venivano sottoposti a sequestro, la Corte di appello ha ugualmente ritenuto COGNOME fosse stato investito di un compito di custodia, strettamente coll all’esercizio delle proprie funzioni, il che integrava il presupposto della disp per ragioni d’ufficio e, quindi, il reato di peculato.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati sei motivi di ricorso
3.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, in quant deposito della stessa oltre il termine di 60 giorni previsti per la motivazio seguiva l’avviso di deposito in favore dell’imputato.
Sostiene la difesa che, in tal modo, si sarebbe verificata una nullità a intermedio.
3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio motivazione, stante la sostanziale carenza argomentativa relativamente a ricostruzione del fatto. La sentenza di appello, infatti, conterrebbe un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza che siano state esaminate criticamente le questioni sollevate dalla difesa.
3.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivaz in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di peculato.
Evidenzia la difesa del ricorrente come, nel caso di specie, COGNOME non av in alcun modo acquisito la disponibilità dei beni della persona deceduta compimento di un atto d’ufficio, posto che, terminate le verifiche all’i dell’appartamento, non si era proceduto ad apporre alcun vincolo probatorio su stesso.
La disponibilità delle chiavi dell’appartamento era conseguita esclusivamen alla impossibilità di consegnare le stesse agli aventi diritto, dovendosi at l’arrivo dei parenti della persona deceduta.
L’imputato, pertanto, non avendo conseguito la disponibilità della res per ragioni dell’ufficio, non poteva rispondere di peculato, ma solo di furto.
3.4. Con il quarto e quinto motivo di ricorso, si censura l’om riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 323-bis cod. pen.
conto dell’eseguítà del fatto contestato, anche in considerazione della circos per cui l’appropriazione aveva avuto una durata temporale estremamente brev (circa 48 ore), avendo l’imputato provveduto alla spontanea restituzi dell’orologi e della fotocamera.
Si censura, inoltre, il mancato riconoscimento della diminuzione per attenuanti generiche nella misura massima.
3.5. Con il sesto motivo, infine, si censura l’erroneo calcolo della sottolineandosi come, pur essendo stato tale aspetto espressamente devolu all’esame della Corte di appello, quest’ultima aveva sostanzialmente omesso rispondere alle doglianze difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Deve premettersi che la difesa dell’imputato ha tempestivamente impugnato con ricorso per cassazione la sentenza resa, fuori termine, dalla Corte di ap sicché alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa è conseguito dall’o notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato.
La giurisprudenza, apparentemente di segno contrario, che ha indicato difesa del ricorrente non è, in realtà, conferente rispetto al caso di specie
Secondo tali pronunce, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso dì depos ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., della sentenza di primo gra comporta una nullità a regime intermedio, la quale, ove ritualmente eccepita, è sanata dalla proposizione dell’appello da parte del difensore dell’imputato; caso, infatti – alla luce del “dictum” della sentenza della Corte costituzional del 2009 – non decorrono nei confronti dell’imputato i termini per la proposiz dell’impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa al del relativo giudizio (Sez.5, n. 44863 del 7/10/2014, Prudentino, Rv. 2613 Sez.2, n.42590 del 10/10/2019, Rv.277770).
Il principio sopra richiamato è espressamente riferito all’omesso avvis deposito della sentenza di primo grado e si giustifica in ragione del fatto ch di appello può esser proposto personalmente anche dall’imputato, oltre che suo difensore.
Ben diverso è, invece, il caso in cui l’omesso avviso di deposito concern sentenza di appello e sia riferibile al solo imputato.
Posto che il ricorso per cassazione può essere proposto dal solo difens abilitato, ove questi abbia avuto conoscenza dell’avvenuto deposito della sent non si configura alcuna nullità per lesione del diritto di difesa, dato che soggetto legittimato a proporre il ricorso non ha subito alcun impedime all’esercizio della facoltà di impugnare.
Sulla base di tale osservazione deve, quindi, ribadirsi il principio second l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito di sentenza di a configura una nullità di ordine generale “a regime intermedio” che deve riten sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 183 cod. proc. quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati d difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il s contenuto motivazionale (Sez.5, n. 4457 del 14/11/2019, dep.2020, COGNOME, Rv 277844).
Del resto, il difensore non ha in alcun modo precisato in quali termini, a f della tempestiva proposizione del ricorso, l’imputato possa ugualmente dolers un vulnus alle prerogative di difesa a lui riservate.
Per completezza, deve anche rilevarsi come non viene in considerazione l previsione dell’art. 585 comma 3 cod. proc. pen. secondo cui «quando decorrenza del termine per impugnare è diversa per l’imputato e per il difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo». Invero, in relaz al ricorso per cassazione, tale regola non trova applicazione, posto che spet la legittimazione a proporre ricorso al solo difensore, il termine inizia a de necessariamente dal momento in cui a quest’ultimo è stato notificato l’avvis deposito.
3.Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
La difesa eccepisce l’omessa motivazione, ritenendo che la ricostruzione fatto si sarebbe basata esclusivamente sul richiamo per relationem dell’accertamento compiuto in primo grado, senza che la Corte di appello si confrontata specificamente con i motivi dedotti nell’appello.
Invero, dalla lettura della sentenza emerge chiaramente come la Corte appello ha compiutamente descritto il fatto, non limitandosi ad un mero richia alla sentenza di primo grado.
Peraltro, proprio rispondendo alla tesi difensiva volta a sollecit derubricazione del reato, i giudici di appello hanno ulteriormente approfondit snodi fattuali di maggior rilevanza, relativamente alle ragioni e modalità quali NOME ha avuto la disponibilità delle chiavi dell’appartamento, alla succe asportazione di alcuni beni di valore, nonché alla successiva riconsegna d stessi.
Il terzo motivo di ricorso concerne la qualificazione giuridica della cond tenuta dall’imputato.
Sostiene la difesa che l’appropriazione avrebbe avuto ad oggetto beni di COGNOME non aveva il possesso per ragioni d’ufficio, posto che l’immobile e i be esso contenuti non erano sottoposti a sequestro, nè vi era stato provvedimento, sia pur informale, di affidamento all’imputato.
In buona sostanza, COGNOME avrebbe tenuto le chiavi in custodia per il sempl fatto di essere persona nota e affidabile, stante l’impossibilità, nell’imme dell’accaduto, di consegnare le chiavi dell’appartamento all’avente diritto.
Sulla base di tale ricostruzione in punto di fatto, la difesa invoca l’appli del principio secondo cui integra il delitto di furto, e non quello di pecu condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in occa dell’esercizio dell’attività d’ufficio, si impossessi del denaro o della co altrui invito domino e senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragione d’ufficio o di servizio (Sez.6, n. 16955 del 28/3/2024, Sabellic 286337). Tale principio è stato affermato relativamente alla sottrazione, da di un carabiniere, del telefono cellulare dell’arrestato prima che il ben sequestrato o preso altrimenti in consegna per ragioni d’ufficio.
Sostiene la difesa che la condotta posta in essere dall’imputato integre l’ipotesi del furto, proprio perché, nel caso di specie, difetterebbe il pos bene per ragioni d’ufficio.
4.1. La Corte di appello, nell’esaminare la questione, ha preso att principio di diritto sopra richiamato, ritenendo che nel caso in esame vi sa stato un affidamento in consegna del bene per ragioni d’ufficio.Difatti, l’incari custodire le chiavi e, quindi, l’appartamento con il suo contenuto, era stato a ad NOME dal proprio diretto superiore gerarchico, intervenuto in loco pe accertamenti urgenti.
Il fatto che non sia stato disposto il sequestro dell’immobile risulta, p del tutto irrilevante, dato che la mancanza di tale provvedimento non eli circostanza secondo cui COGNOME aveva la disponibilità delle chiavi dell’appartam per ragioni comunque ricollegati alla propria funzione di Comandante del Stazione dei Carabinieri del luogo ove si trovava l’appartamento.
Del resto, era proprio in virtù di tale competenza territoriale che NOME intervenuto sul luogo ove era stata rinvenuta la persona deceduta, ritenend informare i superiori al fine di compiere accertamenti utili ai fini di stabilire della morte.
I restanti motivi sono infondati.
Per quanto concernei1 mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.4 e 323-bis cod.pen., la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure, sottolineando come i beni oggetto di appropriazione avessero un elevato valore economico, nè poteva valorizzarsi l’intervenuta restituzione dei beni, avendo la Corte di appello ampiamente illustrato le ragioni per cui tale restituzione era essenzialmente successiva all’avvenuta scoperta delle indebite appropriazioni.
Parimenti insindacabile in questa sede è la quantificazione della pena, avendo la Corte di appello specificamente motivato in ordine all’entità delle riduzioni applicabili in relazione alle attenuanti riconosciute e alla complessiva quantificazione della pena.
L’ulteriore doglianza, secondo cui la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine all’errore di calcolo nella quantificazione della pena, è del tutto aspecifico non indicandosi inche misura e per quale ragione la pena sarebbe stata erroneamente calcolata.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 151. ter disp. att. cod. proc pen.