Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15916 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
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sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Catanzaro avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d’appello di Catanzaro resa nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a COSENZA il 06/01/1964 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. udito il difensore dell’imputato, avvocato NOME COGNOME che ha chiesto dichiarars inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Tratto a giudizio per più fatti di peculato commessi tra il mese di maggio del 2013 e quello di maggio del 2017, NOME COGNOME è stato giudicato con le forme del rito abbreviato ed assolto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cosenza per non avere commesso il fatto quanto alle accuse ipotizzate ai capi A) e B) dell’imputazione e perché il fatto non sussiste, per quelle descritte ai capi C) e D).
Proposto appello dalla Procura competente, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza descritta in epigraf e, ha rigettato il gravame.
Interpone ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di Appello di Catanzaro e lamenta le gravi lacune che affliggono la motivazione resa in appello, meramente apparente perché pedissequamente reiterativa delle argomentazioni spese a sostegno dell’assoluzione dal primo giudice senza offrire risposte effettive ai dubbi crit proposti con l’appello.
Ciò in primo luogo con riguardo alle ragioni di avvenuta esclusione della rinnovazione istruttoria sollecitata nel Corso dell’appello dalla stessa parte pubblica appellant l’escussione diretta di NOME COGNOME e di NOME COGNOME malgrado la centralità del riliev ascritto dai giudici del merito alla ritenuta inattendibilità del COGNOME e del suo narr l’affermato astio nutrito dal dichiarante rispetto all’imputato, aspetti che avrebb potuto essere chiariti e valutati diversamente sentendo direttamente i detti soggetti. la sentenza gravata da ricorso sarebbe affetta da vizio di motivazione per avere la Corte del merito pretermesso i rilievi critici prospettati con l’appello avuto riguardo:
-alle missioni del sindaco COGNOME (elencate ai punti a, b, c dell’appello) rispetto a quali la documentazione giustificativa allegata non dava conto della ragione istituzionale della relativa trasferta nonché la durata che ebbe a connotarle;
-agli accertamenti richiamati alle pagine 14 e 15 dell’appello in forza dei qual sarebbe emersa l’assenza dell’imputato agli eventi istituzionali indicati a giustificazi delle spese rimborsate, la non corrispondenza tra le date indicate dalla difesa e sussistenza di eventi giustificativi dell’impegno di spesa;
-all’assenza, nel buono economale dell’8/8/2013, di qualsivoglia riferimento ai motivi istituzionali giustificativi della spesa rimborsata;
-alla documentazione, allegata alle richieste di rimborso, che in alcuni casi si rilevata falsa.
Aspetti probatori, questi, che, ad avviso della parte ricorrente, darebbero luogo quelle situazioni processuali “altamente significative” dell’integrale assenza di val giustificazioni istituzionali sottese ai rimborsi indebitamente ottenuti dall’COGNOME che stessa giurisprudenza di legittimità valorizzata a sostegno dell’assoluzione avrebbe, contro, finito per ritenere funzionali ad un giudizio di responsabilità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per le ragioni precisate di seguito.
All’imputato, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cosenza, è stato addebitato di aver ottenuto anticipazioni e rimborsi per spese inerenti ad attività estra ad attività istituzionali, comunque non comprovate, attesa la carenza della relati documentazione giustificativa, non idonea a dare adeguato conto della durata e della finalità della missione giustificativa perché prodotta in copia, in alcuni casi contraffa
non raramente prima della necessaria indicazione della durata della trasferta, in spregi agli obblighi di forma imposti dal D.M. 4 agosto 2011 (inerente alla disciplina generale dettata per i rimborsi dovuti agli amministratori locali per le relative spese di missio e dalla delibera comunale n. 48 del 2013, che al detto decreto faceva riferimento
Secondo la ricostruzione operata in primo grado, alla quale fa pedissequamente riferimento la sentenza di appello, senza che sul punto il ricorso nuHa obietti, le condot di peculato ascritte al ricorrente andrebbero ripartite in due diversi gruppi.
3.1. Un primo gruppo di condotte coinvolge i fatti di appropriazione descritti ai capi A) e B) della rubrica, realizzati in concorso con gli economi NOME e NOME e con i suo capo segreteria, NOME COGNOME rispetto ai quali si prospetta la falsa predisposizio della documentazione giustificativa sottesa alle relative richieste di rimborso, peral materialmente mai ascritta all’imputato ma essenzialmente riferita al COGNOME (separatamente giudicato).
3.2. GLYPH Un secondo gruppo di agiti illeciti riguarda i fatti di asserita appropriazione descritti ai capi C) e D), contestati in concorso con i soli funzionari dell’uffic economato del Comune di Cosenza, fondati su formali inefficienze della documentazione giustificativa allegata a supporto delle erogazioni indebitamente percepite.
Rispetto a queste ultime, l’assoluzione ha trovato fondamento nella giurisprudenza di questa Corte in forza della quale la prova del reato di peculato non può desumersi dalla mera irregolare tenuta della documentazione contabile, essendo necessario l’accertamento dell’illecita appropriazione delle somme in forza di elementi di prova circostanziati, attestanti la distanza tra la spessa affrontata e i compiti istituziona dovrebbero giustificarne il rimborso. Prova nel caso non acquisita, ad avviso dei giudic del merito con duplice valutazione conforme.
Quanto al primo gruppo di condotte illecite, di contro, ferma la mancanza di elementi per poter materialmente ascrivere ad COGNOME l’alterazione del dato documentale versato a giustificazione dei rispettivi impegni di spesa rimborsati, l’assunt accusatorio farebbe essenzialmente leva sulle dichiarazioni, auto ed etero accusatorie rese dal coimputato COGNOME
Quest’ultimo, con le sue dichiarazioni, per un verso, si sarebbe assunto la responsabilità di aver materialmente provveduto in più occasioni alla falsificazione dell documentazione allegata a supporto delle richieste di anticipazione e rimborso, così da ottenere somme maggiori per spese in realtà mai sostenute che provvedeva anche materialmente ad incassare per conto del Sindaco; per altro verso, ha sostenuto che tali importi venivano riversati al Sindaco in ossequio ad un accordo in tal senso raggiunto
con l’odierno ricorrente, che dunque era consapevole dell’operato in tali termini del su capo segreteria.
5.1.Rispetto a tali condotte, i Giudici del merito, nel pervenire all’esito assolutor hanno messo in evidenza che il narrato di Cirò, afferente alla falsificazione del documentazione giustificativa, avrebbe trovato puntuali riscontri oggettivi; ciò tuttavi non valeva a sostenere l’affermato coinvolgimento dell’odierno ricorrente perché, quanto alla chiamata operata dall’asserito concorrente, il chiamante non poteva riteners attendibile mentre il suo narrato sarebbe stato smentito da oggettive acquisizioni d segno contrario, attestanti l’estraneità di COGNOME rispetto all’ordito criminale messo atto dal suo capo segreteria.
5.2. In particolare, il giudizio di inattendibilità soggettiva avrebbe trovato confer nelle ragioni di astio che il chiamante nutriva nei confronti di COGNOME per pregress dissapori che lo avrebbero portato a pensare di volersi dimettere dal ruolo per causa diverse da quelle poi determinate dalla vicenda a giudizio (si vedano le ragioni espost dalla pagina 17); ma anche in valutazioni immediatamente correlate alla personalità del chiamante ( si veda l’argomentare svolto da fine pagina 18), tutti fattori diretti a met fortemente in crisi la genuinità del racconto operato.
Per altro verso, ad avviso del Tribunale, il racconto di Cirò sarebbe stato smentito i termini di marcata oggettività dal dichiarato dei testi COGNOME, COGNOME all’evidenza non compatibili con il dichiarato mentre l’unico elemento valorizzabile a riscontro (alcuni messaggi telefonici scambiati tra i due) è stato svalutato sul piano logi
Da qui la assoluzione di COGNOME per non aver commesso questi fatti.
6.Questa, in sintesi, la struttura portante dell’assoluzione decretata dai giudici merito, ritiene questa Corte che la stessa non venga puntualmente attinta e posta in cris dai motivi di ricorso.
7.11 vizio di motivazione prospettato dalla parte pubblica ricorrente riguardo alla denegata rinnovazione istruttoria è manifestamente infondato, perché la portata esplorativa e disfunzionale della relativa deduzione, stigmatizzata dalla Corte territoria trova conforto e sostegno anche nella genericità del rilievo critico prospettato con ricorso che occupa.
La sollecitazione istruttoria pretermessa mirava a contrastare il giudizio attendibilità riferito a Cirò e al suo narrato: è tutta evidenza, tuttavia, che le pro escutere in appello avrebbero avuto solo il fine di permettere un diverso giudizio quanto alla credibilità soggettiva del chiamante perché, secondo l’assunto tracciato dal ricor invero aprioristico perché non altrimenti argomentato-, dirette a mettere in crisi il giudi reso in relazione all’acredine provata nei confronti di COGNOME; non valevano ( in sede gravame) e non valgono oggi a mettere in discussione, di contro, le altre assorbenti
considerazioni svolte dai giudici del merito in relazione alla presenza di elementi di segn contrario diretti a smentirne la credibilità intrinseca e al contempo l’assenza di eleme esterni a conforto.
Fattori, questi, comunque tali da neutralizzare il portato probatorio offerto dall citate propalazioni accusatorie, imprescindibili riguardo alla possibilità di pervenire ad diverso assetto di responsabilità in riferimento ai fatti di cui ai capi A) e B) della rub
8.Rispetto ai capi C)’ e D), le sentenze ‘di merito riposano su una corrett applicazione della regola afferente alla ripartizione del relativo onere probatorio rendere alla luce delle più recenti indicazioni di principio offerte da questa Corte nel materia che occupa; indicazioni, condivise dal Collegio, in forza delle quali la prova dell non inerenza delle spese affrontate alle finalità istituzionali che giustificano l’anticipaz o il rimborso, dando sostanza alla condotta appropriativa posta al centro della ipotesi reato contestata, grava sulla parte pubblica che promuove l’accusa e non può essere tratta unicamente dalla insufficienza della giustificazione contabile allegata dall’imputat eventualmente foriera di responsabilità diverse da quelle sottese alla violazione de precetto penale contestato nell’occasione.
8.1. Si è infatti puntualmente segnalato che il reato di peculato consiste nel appropriazione del denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per motivi ufficio e non nella irregolarità della tenuta della documentazione contabile inerente al gestione dello stesso.
Quest’ultima circostanza può certamente essere un sintomo della condotta di appropriazione, ma non potrà costituire prova incontrovertibile della appropriazione né, tantomeno, costituirà l’appropriazione in sé. E’ erroneo quindi ritenere appagante per la condanna il semplice dato della insufficiente giustificazione offerta dalla documentazione contabile: la incompletezza, la inadeguatezza formale della rendicontazione delle spese operate dal pubblico ufficiale potrebbero servire a ritenere configurabile una responsabilità di natura amministrativa e contabile del pubblico ufficiale, ma non possono valere, da sole, ad integrare una responsabilità penale dell’agente per peculato, ch necessita della prova della concreta appropriazione del denaro, cioè della sua destinazione a finalità privatistiche (Cassazione, Sezione 6, n. 16765 del 18/11/2019, Rv. 279418; Sez. 6, n. 29887 del 27/03/2019, Rv. 277408; Sez. 6, Sentenza n. 21166 de109/04/2019,Rv.276067;Sez. 6, Sentenza n. 3664 del 26/11/2021, dep. 01/02/202, Rv. 282879).
8.2. Nel caso, la lettura delle complessive emergenze in fatto messe in risalto dalla sentenza impugnata, che il ricorso non contrasta se non in modo generico e apodittico, porta a ritenere che nella sostanza sia stata fatta una applicazione corretta di indicazioni interpretative.
L’impugnazione, infatti, soffre di evidente genericità là dove si richiama ad elementi probatori assertivamente pretermessi dalla Corte del merito, descritti, tuttavia,
termini:
-di marcata inadeguatezza (attraverso richiami al tenore dell’appello non supportati da adeguati sviluppi argomentativi);
-di evidente irritualità nella relativa allegazione (il riferimento operato al buo economale dell’8 agosto 2013 darebbe corpo ad un travisamento per omissione
malamente addotto perché non supportato documentalmente né integrato dagli opportuni riferimenti che consentano alla Corte di rintracciare la relativa allegazione);
-di palese eccentricità rispetto alla valutazione da rendere (quanto all documentazione artefatta, atteso che anche con riguardo ai capi a) e b), gli unici per
quali è stata considerata la presenza di documentazione falsificata, mai è stato fat riferimento ad una riferibilità materiale del dato falsificato all’imputato).
9.Da qui la inammissibilità anche delle censure prospettate riguardo ai capi C), D, della rubrica, cui consegue la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 04/03/2025.