Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12437 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Palmisano GLYPH
NOME COGNOME
nato NOME
a GLYPH Napoli GLYPH
il GLYPH 05/11/1973
avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2024 dalla Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. lette le richieste del difensore, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, in qualità di titolare di ricevitori del lotto, dei proventi del gioco del lotto relativi alla settimana dal 21/9/2011 al 27/9/2011, quantificati nel capo di imputazione in euro 314.089,30 e
ridimensionati dalla sentenza di primo grado, in considerazione delle puntate personali dell’imputato e della documentazione contabile prodotta, ad euro 6.000.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, ulteriormente illustrato con il motivo aggiunto, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla omessa dichiarazione della prescrizione del reato nel corso del giudizio di appello. Ad avviso del ricorrente, il reato ascrittogli si è consumato alla data del 27/9/2011, allorché si è definitivamente appropriato dei proventi delle scommesse, cosicché la prescrizione del reato, tenuto conto della pena edittale all’epoca dei fatti, è maturata alla data del 27/3/2024. Sulla base di tale premessa, si deduce l’erronea individuazione della data di consumazione del reato da parte della Corte di appello, che ha fatto riferimento alla data dell’ingiunzione di pagamento in via amministrativa (6/4/2012), ponendosi, peraltro, in contrasto con il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 38339 del 29/9/2022, Rv. 283940, che ha individuato la data di consumazione del reato nel momento in cui si realizza l’interversione del possesso e non in quella coincidente con lo spirare del termine indicato dall’Amministrazione nell’intimazione di pagamento.
Il Procuratore Generale, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, ha osservato che, nella specie, il termine di prescrizione non dovrebbe decorrere dal 4.10.2011 (giorno della diffida di versamento), ma dal 6.4.2012 (giorno dell’ingiunzione di pagamento in via amministrativa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Va, innanzitutto, premesso che nella giurisprudenza di questa Corte sono emersi due indirizzi ermeneutici in merito al momento di consumazione del reato di peculato commesso a seguito dell’omesso versamento, da parte dal concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato.
2.1. Secondo un primo risalente indirizzo, il momento in cui si realizza l’appropriazione coincide con quello in cui scade il termine di cinque giorni decorrente dalla ricezione, da parte del concessionario, della formale intimazione dei Monopoli di Stato ad effettuare il versamento, realizzandosi in tale momento la certa interversione del titolo del possesso; con la conseguenza, si è aggiunto, che il reato di peculato si pone in rapporto di progressione criminosa con il
diverso e meno grave reato, conseguentemente assorbito, di cui all’art. 8 della legge n. 85 del 1990, che si configura nel caso di iniziale ritardo del versamento oltre il termine di giovedì della settimana successiva a quella della raccolta delle giocate (in questo senso Sez. 6, n. 31920 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 276805; Sez. 6, n. 43279 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 244992).
2.2. Altro e più recente indirizzo, ha, invece, affermato che il reato non si perfeziona allo spirare del termine indicato nell’intimazione, ma allorquando emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l’interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito uti dominus (sostenuto da ultimo da Sez. 6, n. 33468 del 14/06/2023, COGNOME, Rv. 285092; Sez. 6, n. 31167 del 13/4/2023, COGNOME, Rv. 285082; Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283940).
2.3. Il Collegio intende dare continuità a tale secondo orientamento dovendosi escludere la sufficienza, ai fini della prova della ínterversio possessionís, di una mera violazione di una regola formale oppure di una irregolarità contabile, ove la condotta omissiva non sia connotata probatoriannente dalla presenza di elementi fattuali che diano certezza che l’interessato abbia voluto comportarsi come dominus, quali, ad esempio, come già evidenziato dalla citata sentenza n. 33468 del 2023, Viola: a) la protrazione della sottrazione della “res” per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile; b) la destinazione del bene al soddisfacimento di scopi estranei a quelli istituzionali; c) lo spostamento del denaro su conti personali; d) l’impiego di falsi o di altri mezzi per dissimulare o per “coprire” le proprie iniziative.
3. Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che dalle risultanze istruttorie riportate nelle sentenze di merito risulta che l’iniziale importo indicato nel capo di imputazione è stato ridimensionato, già con la sentenza di primo grado, sulla base delle dichiarazioni rese dall’imputato, riscontrate dall’accertamento contabile effettuato dall’Agenzia dei Monopoli di Stato, da cui è emerso che la maggior parte della somma inizialmente indicata quale oggetto della contestata condotta appropriativa, proveniva, non da giocate effettivamente riscosse dall’imputato, ma da sue giocate personali. Pertanto, valorizzando i dati comparativi relativi alla media degli incassi in altre settimane contabili, nonché la confessione resa dall’imputato, che ha comunque ammesso di essersi appropriato delle somme effettivamente riscosse dai clienti, si è ridimensionato l’importo oggetto della contestata condotta appropriativa alla somma di 6000 euro.
Sulla base di tali emergenze probatorie può, dunque, ritenersi che, come dedotto dal ricorrente, il momento dell’interversione del possesso coincide con l’ultimo giorno della settimana contabile (27/9/2011) e ciò in ragione del fatto
che già in detta settimana il ricorrente risulta essersi “appropriato” delle somme riscosse dai clienti, utilizzandole per effettuare delle giocate personali e, dunque, per il soddisfacimento di proprie esigenze personali.
Ne consegue, pertanto, che il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto della pena edittale prevista per il reato di peculato al momento del fatto, era interamente decorso alla data del 27 marzo 2024.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Va, inoltre, confermata, ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc pen., la sola confisca diretta della somma di euro 6.000, in quanto, sulla base degli elementi riportati nel precedente paragrafo, può ritenersi con certezza che sia stata oggetto di appropriazione da parte dell’imputato.
Va, invece, eliminata la disposta confisca per equivalente fino alla concorrenza del medesimo importo e ciò in ragione della natura sanzionatoria di tale misura ablatoria e della non applicabilità dell’art. 578-bis cod. proc. pen., nella parte in cui ne consente l’applicazione unitamente alla sentenza con cui il giudice dell’impugnazione dichiara l’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca per equivalente, che elimina, confermando la confisca diretta. Così deciso il 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presiderfte