Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28555 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, nonché di NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE del 29.6.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, per l’Avvocatura dello Stato, in difesa della parte civile l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che conclude per la inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME e, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, ha insistito sulla riqualificazione dei fatti in term di truffa e, conseguentemente, per la prescrizione; in subordine, per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17.1.2019 il GUP di RAGIONE_SOCIALE, procedendo con giudizio abbreviato, aveva riconosciuto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE” con le mansioni e gli incarichi per ciascuna descritti nell’imputazione, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ovvero, la COGNOME, dei fatti di peculato cui ai ca 2), la COGNOME dei fatti di peculato di cui al capo 3), la COGNOME dei fatti di peculat di cui al capo 7), la COGNOME RAGIONE_SOCIALE condotte di riciclaggio di cui ai capi 20) e 21 per cui, riconosciute a tutte le odierne ricorrenti le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato la COGNOME e la COGNOME alla pena complessiva di anni 5 di reclusione; la COGNOME alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa, la COGNOME alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, così quantificate all’esito della riduzione per la scelta del rito premiale; aveva condannato le imputate al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed applicato le pene accessorie conseguenti alla entità e natura RAGIONE_SOCIALE pene principali concedendo alla sola COGNOME il beneficio della sospensione condizionale; aveva infine condannato le imputate al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore avev liquidato le spese; da ultimo aveva disposto la confisca RAGIONE_SOCIALE somme giacenti sui conti correnti, depositi e qualsiasi altro tipo di rapporto bancario intestato cointestato o comunque riconducibile alle imputate ovvero, in via equivalente, su beni di loro pertinenza, sino a concorrenza di euro 2.332.562,77 per la COGNOME; euro 2.257.087,50 per la COGNOME; euro 200.129,22 quanto alla COGNOME; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza di primo grado limitandosi a dichiarare l’estinzione del reato nei confronti del coimputato NOME COGNOME per intervenuta morte del reo;
ricorrono per cassazione la COGNOME, la COGNOMECOGNOME la COGNOME COGNOME la COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia: all’udienza odierna il collegio ha dispost la separazione della posizione della COGNOME, con formazione di autonomo
fascicolo e differimento a nuovo ruolo, in pendenza della questione relativa alla confisca, oggetto del terzo motivo del ricorso, della quale sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte con udienza già fissata per il giorno 26.9.2024; tanto premesso, osserva che
3.1 l’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME deduce:
3.1.1 violazione di legge in relazione agli artt. 358 e 314 cod. pen. con riguardo alla qualifica di incaricato di pubblico servizio attribuito alla ricorren rileva che le sentenze di merito si sono limitate a sottolineare la natura dell’attivit svolta dall’ente di appartenenza senza approfondire la qualifica soggettiva dell’imputata, non desumibile dalla tipologia del rapporto di impiego ma da valutarsi alla luce della natura dell’attività svolta che, nel caso di specie, e semplicemente d’ordine; rileva che lo statuto dell’ente individua il solo direttore come responsabile della gestione contabile e sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti;
3.1.2 violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. pen.: erronea qualificazione giuridica del fatto: osserva che la Corte d’appello ha valorizzato il concetto di disponibilità giuridica RAGIONE_SOCIALE somme di denaro ricorrendo ad una interpretazione estensiva contrastata e superata dalla giurisprudenza più recente ed ha ricostruito la vicenda nel senso che alcuni soggetti, ignoti, avrebbero creato RAGIONE_SOCIALE riserve occulte di cui la COGNOME, in concorso con la odierna ricorrente, si sarebbe successivamente appropriata; sottolinea dunque l’illogicità della motivazione laddove veniva esclusa la condotta concorsuale RAGIONE_SOCIALE imputate facendo riferimento alle dichiarazioni della COGNOME e, inoltre, alle modalità dell’appropriazione che era intervenuta in séguito all’attività decettiva nei confronti del CdA prima e del direttore amministrativo poi, ma che è stata in tal caso giudicata inesistente per la illimitata fiducia riposta da costui nella COGNOME e pertanto, per l’assenza di condotte concretamente truffaldine, non necessarie, con conseguente contraddittorietà della motivazione laddove sarebbe stato proprio l’abuso della fiducia riposta nella donna che avrebbe integrato gli estremi del delitto di truffa;
3.1.3 vizio di motivazione con riguardo agli artt. 62-bis e 81 cod. pen.: rileva che la Corte d’appello, nell’accomunare la posizione della ricorrente a quella della COGNOME, ha omesso di considerare la condotta della COGNOME che ha collaborato con il nuovo direttore amministrativo consentendo di ricostruire a posteriori l’intero ammontare RAGIONE_SOCIALE somme sottratte e, in particolare, indicando quelle nella sua disponibilità non rinvenute in sede di sequestro così evitando il ricorso ad una laboriosa rogatoria internazionale;
3.2 gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, nell’interesse della COGNOME:
3.2.1 erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati: richiama la ricostruzione operata in merito alle modalità attraverso le quali gli imputati, mediante la iscrizione in bilancio di spese obbligatori sovrastimate, avevano potuto creare RAGIONE_SOCIALE “riserve occulte” concernenti spese per il personale non soggette, all’esito della approvazione del bilancio, ad ulteriore controllo ma immediatamente liquidabili; osserva che, alla luce RAGIONE_SOCIALE competenze statutarie del CdA, era tale organo ad essere stato verosimilmente “ingannato”, aggiungendo che tra i compiti propri del Direttore Amministrativo c’è quello di trasmettere al Presidente una relazione sui programmi e le esigenze relativi all’anno finanziario successivo con la indicazione RAGIONE_SOCIALE relative coperture; riporta, quindi, la motivazione con cui la Corte d’appello ha escluso il concorso nella ipotizzata condotta truffaldina avendo le imputate provveduto ad appropriarsi di somme ritenute a loro dovute per le mansioni superiori svolte e non riconosciute; segnala, quindi, la assenza di motivazione in quanto la Corte avrebbe dovuto spiegare come il consapevole approfittamento della situazione contabile artefatta non fosse stato il presupposto necessario per la appropriazione RAGIONE_SOCIALE somme in quel modo rese disponibili; aggiunge che a tale risultato la Corte è pervenuta sulla scorta RAGIONE_SOCIALE mere dichiarazioni della COGNOME nella quale il Direttore Amministrativo aveva risposto tutta la sua fiducia tanto da omettere ogni controllo e, secondo i giudici di secondo grado, rendendo persino insussistente ogni condotta di carattere artificioso o truffaldino; richiama l’iter di liquidazione dei mandati di pagamento sottolineando come, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, il Direttore Amministrativo non fosse tenuto ad un mero controllo ma a concorrere a formare la volontà dell’ente sottoscrivendo i mandati unitamente alla responsabile dell’Ufficio di Ragioneria; segnala, inoltre, come la stessa Corte d’appello avesse spiegato che, nel periodo di assenza del Direttore Amministrativo, era stata falsificata la firma del funzionario che ne faceva le veci, così realizzando una condotta di natura certamente decettiva, con intrinseca contraddittorietà della motivazione; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.2.2 mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla quantificazione della pena ed alla diminuzione conseguente al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte d’appello ha disconosciuto la corposa documentazione prodotta dalla difesa con il gravame ed attestante le condizioni soggettive della ricorrente finendo per validare una
pena che si discosta notevolmente dal minimo edittale senza considerare la personalità dell’imputata che si è spogliata del proprio patrimonio in favore dell’Ente;
3.4 l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME:
3.4.1 travisamento della prova – omessa valutazione di risultanze probatorie decisive: rileva come la COGNOME sia stata riconosciuta responsabile per non aver verificato e prontamente denunciato la presenza di voci irregolari sulla sua busta paga pur in assenza di ogni accertamento sui reali responsabili degli artifici contabili che hanno portato, negli anni, a truffe per decine di milioni di eu in danno dell’RAGIONE_SOCIALE; aggiunge che la responsabilità dell’imputata è stata ribadita anche in spregio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dalla COGNOME che aveva indicato come suoi complici la COGNOME, la COGNOME e NOME COGNOME, mentre per il Direttore Amministrativo NOME i giudici di merito hanno acriticamente e ciecamente aderito alla tesi della sua buona fede; sottolinea che la Corte d’appello ha validato la tesi del concorso della COGNOME finendo per imporre a costei l’onere di una prova negativa sull’efficienza causale della sua condotta rispetto a quella della COGNOME non potendo certamente rilevare in alcun modo l’esistenza di rivendicazioni salariali da parte sua; denunzia, inoltre, il travisamento della e-mail del 13.3.2016 dal cui contenuto non era certamente possibile evincere la consapevolezza, in capo alla ricorrente, dell’esistenza di un gruppo criminale dedita a truffare l’ente richiama la posizione e la condotta della COGNOME che, non a caso, nel corso di una intercettazione (di cui costei era consapevole) si era paragonata proprio alla COGNOME, come soggetto inconsapevole di quanto stava accadendo ma avendo tuttavia lucrato cinque milioni di euro a fronte dei 40.000 euro accreditati alla ricorrente che corrispondono a circa 700 euro mensili; sottolinea, ancora, l’omessa valutazione della missiva del 17.4.2007 con cui si informavano i dipendenti del diritto a conseguire compensi aggiuntivi e della enorme differenza tra quanto percepito dalla ricorrente (con cui, infatti, l’ente ha raggiunto un accordo e nei cui confronti non si è costituito parte civile) e quanto invece percepito dalle altr imputate; sottolinea come non sia stata in alcun modo considerata la transazione raggiunta con l’ente anche ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. a fronte del diverso trattamento di cui hanno beneficiato altre coimputate; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.4.2 motivazione contraddittoria – apparente – illogica: evidenzia, ancora, la contraddittorietà della decisione che ha escluso ogni addebito in capo al Direttore Amministrativo ritenendo la responsabilità della ricorrente perché non avrebbe operato quei controlli contabili che spettavano ed erano prerogativa
esclusiva del COGNOME; richiama, ancora, la posizione dello COGNOME in tutto assimilabile a quella della COGNOME ma con esiti ed implicazioni opposte, nonostante le mansioni di semplice segretaria da costei disimpegnate;
3.4.3 violazione del principio in dubio pro reo: ribadisce ancora come i giudici di merito siano pervenuti ad affermare la responsabilità della ricorrente a titolo di concorso in peculato sulla scorta di una mera presunzione di conoscenza della assenza di valido titolo giuridico circa le somme accreditatele quali frutto di una truffa architettata in danno dell’RAGIONE_SOCIALE;
3.4.4 assoluzione ex art. 162-ter cod. pen.: in via subordinata, sollecita la assoluzione dell’imputata per avere integralmente risarcito il danno attraverso la integrale restituzione RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di contestazione oltre un 10% a titolo di risarcimento concordato con l’ente;
3.4.5 errata qualificazione giuridica della fattispecie: richiamata la ricostruzione della vicenda con la rivendicazione, da parte della COGNOME, della COGNOME, della COGNOME e del COGNOME, di maggiori retribuzioni per le mansioni svolte e la creazione di un artificio contabile attraverso il quale costoro avevano potuto appropriarsi di importi per milioni di euro frutto di riserve create mediante la predisposizione di bilanci artefatti da parte della COGNOME confidente nella assenza di controlli da parte del Direttore Amministrativo in forza di una consolidata e risalente amicizia;
la difesa di NOME COGNOME ha trasmesso motivi nuovi argomentando sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio attribuito alla COGNOME e conseguentemente, alla qualità di concorrente nel reato proprio riconosciuta alla ricorrente, oltre che alla natura pubblicistica dell’RAGIONE_SOCIALE: ripercorsa brevemente la “storia” dell’RAGIONE_SOCIALE, osserva, infatti, che l sempre più frequente commistione di modelli pubblicistici e privatistici ha portato ad una riformulazione dell’art. 358 cod. pen. in termini di valorizzazione della natura RAGIONE_SOCIALE mansioni e RAGIONE_SOCIALE norme che le disciplinano, indipendentemente dalla natura pubblicistica o meno dell’ente di appartenenza; segnala che tale prospettiva è stata del tutto ignorata dalla Corte d’appello che si è limitata ad invocare la natura pubblica degli interessi e RAGIONE_SOCIALE finalità perseguite dall’ente disinteressandosi invece della natura RAGIONE_SOCIALE mansioni disimpegnate dalla COGNOME; evidenzia, invece, la natura privatistica dell’ente, alla luce dei principi affermati anche dal Consigli di Stato in punto di società “in house”, soggetti giuridici in cui la RAGIONE_SOCIALE partecipa i maniera anche maggioritaria, esercitando, come nel caso di specie il Comune di RAGIONE_SOCIALE e la Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, le prerogative proprie del socio detentore della quasi totalità del capitale;
5. la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso una requisitoria scritta cui si è riportato il Pubblico Ministero in udienza concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi della COGNOME e della COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME.
In data 1.7.2024 il difensore della COGNOME, AVV_NOTAIO, ha trasmesso alla Cancelleria di questa Corta una nota in cui ha rappresentato la propria sopravvenuta condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense documentando di essere risultato vincitore del concorso per UPP e di essere stato di conseguenza assunto in data 28.6.2024, in servizio presso la Corte d’appello di Venezia; con la stessa nota veniva quindi richiesto un congruo differimento dell’udienza al fine di consentire alla COGNOME di munirsi di un nuovo difensore.
Il collegio, tuttavia, deve prendere atto che il ricorso della COGNOME è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, ovvero per una causa “originaria”, non suscettibile di emenda o di sanatoria, e che, per altro verso, impone una declaratoria de plano, rendendo del tutto ultronea la richiesta di differimento onde consentire alla ricorrente di munirsi di un difensore diverso da quello divenuto ex post (ovvero dopo la formulazione del ricorso e, soprattutto, la scadenza dei termini utili a proporre l’impugnazione) incompatibile con la professione forense.
Nel ricorso, infatti, non si fa alcuna menzione del conferimento della procura speciale richiesta ai sensi dell’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. ai fini dell’ammissibilità; né, d’altra parte, il difensore si qualifica come procurato speciale ai sensi di detta norma.
L’art. 33 del D. Lg.vo n. 150 del 2022 ha introdotto, nell’articolo 581 del codice di procedura penale, i commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.: il comma Iter stabilisce, testualmente, che “con l’atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALE parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”; il comm 1-quater stabilisce, a sua volta, che “nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena
d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
Questa Corte ha già avuto modo di ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale variamente segnalate con riguardo alla normativa di cui si discute (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01, che ha per l’appunto giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine; conf., tra le non massimate, Sez. 3, n. 25888 del 20.2.2024, COGNOME; Sez. 4., n. 674 del 2024, ud. 19.12.2023, COGNOME; Sez. 6, n. 223 del 2024, ud. 7.11.2023, COGNOME; Sez. 4, n. 37 del 2024, ud. 14.12.2023, COGNOME).
Nessun dubbio che il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., laddove impone all’imputato assente, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, sia applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all’imputato la sicura conoscenza dell’incedere della progressione processuale (cfr., in tal senso, Sez. 2 , n. 47927 del 20/10/2023, COGNOME, Rv. 285525 – 01 che, in motivazione, ha altresì precisato che l’onere di allegare all’atto di impugnazione l’elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto anch’esso a pena di inammissibilità, opera nel solo caso in cui l’impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio e, quindi, solo qualora si presenti un atto di appello, a null rilevando che l’impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio; cfr., sul punto, Sez. 2 , n. 40824 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285256 – 01, in cui la Corte ha escluso l’applicabilità al ricorso per cassazione del disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui
stabilito che il prescritto specifico mandato a impugnare deve contenere “la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione d decreto di citazione a giudizio”, posto che nel giudizio di legittimità non è prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato ribadendone invece la applicabilità laddove richiede, in caso di assenza nel giudizio a quo, lo specifico mandato ad impugnare).
Quanto al rito, è ormai condivisa la tesi secondo cui, nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione con procedimento de plano ed ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l’anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto coordinamento (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2 , n. 4800 del 15/01/2024, Stan, Rv. 285927 – 01; conf., Sez. 6 , n. 6264 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 285984 – 01; conf., non massimata, Sez. 2, n. 18448 del 5.4.2024, COGNOME; Sez. 7, n. 19689 del 12.4.2024, RAGIONE_SOCIALE).
2. I ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME
2.1 II primo motivo del ricorso proposto nell’interesse della NOME è manifestamente infondato ma, a ben guardare, prima ancora aspecifico; la difesa ha riproposto, in questa sede, la questione della qualifica soggettiva “propria” in capo alla COGNOME, dedotta nel corso del giudizio di primo grado e con l’atto di appello (cfr., pagg. 2-5 del gravame di merito), senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni che sul punto erano state spese dal primo giudice che aveva fornito una risposta del tutto esaustiva (cfr., pagg. 16-19 e 26-28 della sentenza del GUP) né con quelle della Corte d’appello (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata).
In particolare, è assolutamente puntuale il riferimento, operato dal primo giudice, all’art. 18 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’RAGIONE_SOCIALE, laddove individua i compiti propri del responsabile dell’Uffi di ragioneria che, ai sensi del comma primo, è “preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento RAGIONE_SOCIALE entrate e dell’andamento RAGIONE_SOCIALE spese”; ai sensi
del comma secondo “… attesta al Direttore Amministrativo la copertura degli impegni di spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti …” e, inol segnala i fatti che “… secondo la sua valutazione …” possano compromettere gli equilibri di bilancio (cfr., al comma quarto) relazionando al Direttore Amministrativo sugli impegni che non abbiano la necessaria copertura (cfr., al comma quinto).
Dal canto suo la Corte d’appello ha spiegato che “… della gestione del denaro si occupava solo ed esclusivamente COGNOME NOME (…) che emetteva e controfirmava i mandati di pagamenti, firmati anche dal Direttore Amministrativo” ed ha pertanto correttamente fondato la qualifica soggettiva di costei sul fatto sulla natura dei compiti che le facevano capo e che “… implica un complesso di obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile e di rendiconto, che necessariamente esulano dall’ottica dell’espletamento di semplici mansioni d’ordine e di opera di carattere meramente materiale” (cfr., pag. 6 della sentenza).
Non si tratta, evidentemente, di mansioni meramente esecutive ovvero di mero ordine, implicando invece, non soltanto il diretto maneggio di denaro ma anche compiti di verifica e monitoraggio RAGIONE_SOCIALE disponibilità di bilancio dell’ente sulla cui natura pubblica, è bene chiarirlo, non è possibile discutere.
La difesa della NOME, infatti, ha articolato, sul punto, una specifica censura nel primo dei motivi nuovi trasmessi ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. che, tuttavia, non è ammissibile riguardando una questione che non era stata sollevata con il ricorso originario mentre i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall’atto di impugnazione originario (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 – 01; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 – 01).
Va anche segnalato che il primo motivo dell’atto di appello della COGNOME aveva esordito affermando che “… nulla quaestio sulla natura di Ente Pubblico dell’RAGIONE_SOCIALE, dotato di una sua autonomia funzionale e contabile” (cfr., pag. 2 dell’atto di appello) sicché, comunque, in alcun modo la questione poteva essere dedotta con il ricorso per cassazione stante la preclusione derivante dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609 comma terzo, cod. proc. pen..
In ogni caso è pacifico che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche il dipendente di una società privata esercente un servizio pubblico che svolge attività di maneggio di denaro di pertinenza dell’ente con correlativi
obblighi di compilazione della documentazione contabile (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 7593 del 30/10/2014, dep. 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262493 – 01, resa in una fattispecie in tema di peculato; cfr., più recentemente. Sez. 6 , n. 8614 del 08/11/2023, dep. 27/02/2024, COGNOME, Rv. 286068 – 01, in cui la Corte ha affermato che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una fondazione privata concessionaria della gestione del punto di prelievo di un’azienda socio-sanitaria territoriale, il quale sia addetto all riscossione del “ticket” per le prestazioni erogate con i correlati obblighi d rendicontazione, trattandosi di attività di carattere intellettivo, intermedie tra pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale).
Nessun rilievo è stato inoltre sollevato in merito ai presupposti per ritenere l’operatività della estensione all’extraneus della responsabilità ravvisata a carico del possessore della qualifica del reato “proprio” emergendo, tuttavia, dalla ricostruzione dei fatti restituita dalla lettura RAGIONE_SOCIALE due sentenze di merito, la pien consapevolezza, in capo alle COGNOME come alla COGNOME, RAGIONE_SOCIALE mansioni e RAGIONE_SOCIALE responsabilità proprie della COGNOME (cfr., Sez. 6 , n. 25390 del 31/01/2019, Gorbunova, Rv. 276804 – 01, che, in tema di concorso di persone, ha ribadito che l’estensione al concorrente extraneus della responsabilità a titolo di reato proprio, ai sensi dell’art. 117 cod. pen., presuppone la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus sottolineando, in motivazione, che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.117 cod. pen. richiede l’accertamento di una responsabilità dell’extraneus quanto meno a titolo di colpa in concreto, non essendo consentita l’attribuzione di una responsabilità a titolo di dolo ad un soggetto che senza dolo né colpa non si sia rappresentata l’esistenza della qualifica soggettiva dell’intraneus).
2.2 n secondo motivo del ricorso della COGNOME ed il primo motivo del ricorso della COGNOME sono manifestamente infondati ma, anche in tal caso, ed a ben guardare, aspecifici.
Le difese hanno ribadito, in questa sede, la prospettazione già avanzata nel corso del giudizio di primo grado e su cui erano ritornate con l’atto di appello sostenendo che le condotte ascritte alle imputate – incontestate sul piano materiale – avrebbero dovuto essere qualificate in termini di truffa e non già di peculato; hanno infatti invocato il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte ha ravvisa l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello d truffa nelle modalità con le quali il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria, di tal ché sussiste il delitto di peculato quando l’agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo
ufficio o servizio e ricorre all’artificio o al raggiro (eventualmente consistente nel produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell’illecito, mentre è integrata la fattispecie della truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva (cfr., Sez. 6 , n. 46799 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274282 01; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259507 – 01, nelle quali la Corte ha, in entrambi i casi, ritenuto il delitto di truffa ravvisata nel comportamento d un incaricato di pubblico servizio che aveva concorso all’accaparramento indebito di finanziamenti regionali per attività di formazione professionale, conseguiti per effetto dell’artificiosa rappresentazione dei costi sopportati per l’organizzazione dei corsi e, nel secondo caso, nei confronti di un’impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri tit facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti).
Anche in tal caso, già nel corso del giudizio di primo grado e, poi, con gli atti di appello, le difese avevano insistito sulla circostanza secondo cui le condotte di appropriazione non potevano essere riconducibili alla fattispecie del peculato ma, piuttosto, a quella della truffa: a tal fine, infatti, avevano valorizzato alcu passaggi RAGIONE_SOCIALE informative della GdF e, anche, della stessa sentenza di primo grado che aveva parlato del “sistema fraudolento” (cfr., pag. 16) che aveva caratterizzato la gestione contabile dell’RAGIONE_SOCIALE, a partire dalla sistemati alterazione dei bilanci realizzata attraverso una “… sofisticazione contabile la cui origine risale ad anni pregressi, realizzata sovrastimando, nelle previsioni di bilancio, le spese del personale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali” ed in tal modo realizzando “riserve occulte disponibili” (cfr., pag. 19 della sentenza di primo grado); il GUP aveva spiegato che “… il descritto sistema fraudolento ha potuto operare per anni grazie anche alle carenti procedure di controllo e di verifica del sistema di contabilità e di spesa, la cui gestione è affidata quasi integralmente al Responsabile di Ragioneria” (cfr., ivi, pag. 24).
Dal canto suo, la Corte d’appello ha condiviso la ricostruzione operata dal giudice di primo grado nel senso che “… nei bilanci di previsione … erano state sovrastimate le spese del personale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali (…)” e che “… tale sovrastima aveva determinato la creazione di riserve occulte disponibili ma, soprattutto, non oggetto di provvedimenti amministrativi di impegno perché spese obbligatorie e, pertanto, immediatamente liquidabili attraverso mandati collettivi di importi anche ingenti che rendevano impossibile il controllo del singolo emolumento” in quanto “… ciò che veniva incrementato nelle previsioni di bilancio era l’importo connesso al trattamento economico complessivo del personale” (cfr., pag. 5 della sentenza di appello).
Proprio sulla scorta di tale ricostruzione, le difese avevano insistito con l’atto di appello, e nuovamente con il ricorso, sull’erroneità della qualificazione della condotta appropriativa di cui si sarebbero rese responsabili le odierne ricorrenti in (pacifico) concorso con la COGNOME; in particolare, le difese hanno sottolineato come soltanto attraverso una condotta di “fraudolenta” alterazione RAGIONE_SOCIALE previsioni di bilancio era stato possibile procurare quella “provvista” di cui attraverso la emissione di mandati di pagamento del pari “artefatti”, si sarebbero infine appropriate in danno dell’ente.
Sul punto, tuttavia, rileva il collegio che le due sentenze di merito hanno complessivamente colto la peculiarità della vicenda pervenendo, del tutto correttamente, alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE condotte di cui si discute in termini di peculato.
La Corte d’appello, infatti, ha fondato le proprie conclusioni sul rilievo secondo cui “… dal compendio probatorio non è evincibile alcuna condotta concorsuale RAGIONE_SOCIALE appellanti e della COGNOME nella prospettata condotta decettiva commessa ai danni del CdA che, peraltro, è stata smentita dalla stessa COGNOME” (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata) la quale aveva dichiarato che, con la COGNOME e la COGNOME, avevano chiesto degli adeguamenti di stipendio e, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE adottato alcun provvedimento, avevano insieme deciso di appropriarsi autonomamente RAGIONE_SOCIALE somme a loro asseritamente spettanti a quel titolo (cfr., ivi).
Ha dunque spiegato che “… il confezionamento dei mandati di pagamento in questione è stato frutto di una iniziativa autonoma della COGNOME, in concorso con le appellanti COGNOME … e COGNOME, anziché un effetto dell’inganno realizzato ai danni del consiglio di amministrazione” (cfr., ivi).
Dal canto suo, il GUP aveva a sua volta osservato che”… la mera previsione di voci di bilancio gonfiate non era ancora … condotta fraudolenta autonoma e da sola sufficiente ai fini della integrazione della fattispecie qui in esame” (cfr., pag. 35 della sentenza di primo grado) per una serie di ragioni assolutamente condivisibili sul piano giuridico: in primo luogo, infatti, il GUP ha fatto presente ch le condotte “appropriative” sarebbero state realizzate a distanza di tempo dalla appropriazione dei bilanci e con condotte che avrebbero avuto ad oggetto denaro che, in ogni caso, era senza dubbio di pertinenza dell’ente e di cui soltanto con le condotte successive le odierne ricorrente sarebbero state in grado di appropriarsi indebitamente.
Si tratta di una impostazione indubbiamente corretta in diritto.
Questa Corte, in una fattispecie per qualche verso assimilabile a quella che ci occupa, ha affermato che integra il reato di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta dell’ufficiale giudiziario che si fa consegnare dalla cassa dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE somme maggiori rispetto a quelle necessarie per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività d’ufficio, successivamente alterando la documentazione volta a dimostrarne l’impiego in sede di rendiconto mensile, al fine di occultare l’appropriazione del denaro (cfr., Sez. 6, n. 18177 del 03/03/2016, COGNOME, Rv. 266985 – 01).
La decisione sopra richiamata è significativa avendo dato rilievo alla circostanza secondo cui, come è avvenuto nel caso che ci occupa, “… le adottate modalità di frode non sono quindi, per la descritta cronologia RAGIONE_SOCIALE condotte, destinate a produrre con carattere di immediatezza e definitività una autonoma disponibilità del denaro a vantaggio dell’operatore” (cfr., dalla motivazione) che sarebbe intervenuta soltanto successivamente con un ulteriore atto dispositivo autonomamente rilevante al fine di “deviare” il denaro dalla finalità pubblica per la quale l’agente ne aveva la disponibilità.
Così, nel caso di specie, è certo che la alterazione dei bilanci di previsione (anche a voler ritenere tale condotta direttamente ascrivibile alla COGNOME e, in concorso, alle odierne ricorrenti) non aveva ancora consentito alle ricorrenti di conseguire alcuna “disponibilità” materiale di danaro; si era infatti realizzata una precondizione, ovvero la appostazione in bilancio di importi previsionali, su cui poter fattivamente porre in atto le successive ed autonomamente rilevanti condotte appropriative.
In altri termini, l’esistenza di poste di bilancio “gonfiate” non comportava di per sé la acquisizione di somme in capo alle odierne ricorrenti (come nemmeno in capo alla COGNOME) ma, a ben guardare, aveva rappresentato, semmai, lo strumento per consentire alla predetta COGNOME, che senza dubbio ne aveva la “giuridica” disponibilità, di realizzare – attraverso la adozione dei mandati di pagamento su cui si tornerà – la reale e concreta appropriazione RAGIONE_SOCIALE somme di pertinenza dell’ente.
È appena il caso, peraltro, di ribadire che non è necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne – mediante u atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio – e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del
18/10/2012, COGNOME, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146; Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, COGNOME, Rv. 211008).
Si è infatti chiarito che nella nozione di possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio è stato compreso non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (cfr., ancora, Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 dei 17/10/2012, Medugno, Rv. 255998).
La giurisprudenza, poi, ha avuto modo di declinare la nozione penalistica di possesso (ovvero di disponibilità giuridica) con riguardo, in particolare, alle c.d. procedure complesse, quali sono le ordinarie procedure di spesa che non di rado e, anzi, quasi sempre, si articolano con l’intervento di diversi soggetti con compiti e responsabilità differenti nella adozione del provvedimento finale; si è infatti ritenuto che il possesso del denaro della pubblica amministrazione può anche essere mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali quando, per l’appunto, le norme interne dell’ente pubblico prevedono che l’atto dispositivo sia di competenza di un organo collegiale ovvero richieda l’intervento di più organi dello stesso ente (cfr., così, Sez. 6, n. 10680 del 21/09/1988, COGNOME, Rv. 179605; Sez. 6, n. 5502 del 11/01/1996, COGNOME, Rv. 204987).
Ed è proprio in quest’ambito fattuale, in cui ricade la vicenda che ci occupa (in cui le odierne ricorrenti hanno potuto appropriarsi di rilevantissime somme di denaro in danno dell’ente di appartenenza, attraverso la emissione di mandati di pagamento co-firmati dalla COGNOME e dal Direttore Amministrativo, mai indagato), che i principi sopra richiamati vanno ad intersecare la elaborazione giurisprudenziale relativa ai rapporti tra il delitto di peculato e quello di truf aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 9, cod. pen.; come si è accennato in precedenza, si tratta di una distinzione in apparenza chiara e ribadita in ogni occasione dalla giurisprudenza della Corte che ha ravvisato il peculato nella condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui di cui l’agente abbia il possesso o comunque la disponibilità, nel senso appena indicato, e, comunque, “per ragione del suo ufficio o servizio”.
La condotta di peculato, dunque, consiste nell’appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, di cui si abbia il possesso, e si traduce sostanzialmente nell’atteggiarsi del pubblico ufficiale che disponga di tali beni uti dominus, mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così
da realizzare l’interversio possessionis e l’interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario.
Il delitto di truffa aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione postula, invece, che l’agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sé o per altri “un ingiusto profitto”, rappresentato anche dall’impossessamento di un determinato bene, di cui in precedenza non aveva l’autonoma disponibilità.
Come acutamente osservato (cfr., Sez. 6, n. 13559 dell’11.7.2019, COGNOME), la distinzione diventa tuttavia meno chiara allorché si tratta di distinguere il delitto di peculato da quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 6 n. 9 cod. pen. commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e, in particolare, nei casi di c.d. procedure complesse, nelle quali l’atto che in concreto produce l’effetto di appropriazione spetta ad un organo collegiale, oppure si inserisce in una procedura articolata in cui più soggetti sono chiamati ad intervenire perché si perfezioni l’atto o il provvedimento che concreta la finale appropriazione del bene o del denaro.
E’ proprio in tali procedure che, come nel caso in esame, si inserisce di norma un’attività decettiva posta in essere dall’agente per nascondere il fatto illecito oppure, come spesso avviene ed è accaduto nel caso che ci occupa, per assicurarsi la cooperazione necessaria dei soggetti che nei procedimento complesso sono coinvolti.
Nel caso in cui l’agente abbia non già una disponibilità “materiale” ma, come di norma, una disponibilità “giuridica”, è infatti necessario, per l’agente, passare “attraverso” l’esercizio di quei poteri e di quelle facoltà altrui ch concretano la concomitante disponibilità degli altri soggetti; in tal modo, accade che sia necessario far ricorso a modalità fraudolente che rendono talvolta difficile distinguere il reato di truffa da quello di peculato, tenuto conto che il legislator ha inteso specificamente punire l’abuso funzionale dell’agente pubblico (art. 61, n. 9, cod. pen.), e l’ha certamente riferito anche al delitto di truffa, il quale, canto proprio, è aggravato quando colpisce il patrimonio dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.).
A tal fine si tende a distinguere i casi in cui la collaborazione degli altr soggetti coinvolti sia procurata attraverso una condotta fraudolenta da quelli in cui l’agente sfrutta l’errore altrui; di tale distinzione mostra di essere sta consapevole una parte della giurisprudenza della Corte nelle cui sentenze si afferma la sussistenza degli estremi del delitto di peculato, piuttosto che quello di truffa, per avere l’agente conseguito “la disponibilità del denaro per effetto
dell’omissione di ogni controllo da parte degli altri compossessori, senza averli ingannati od indotti in errore” (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, COGNOME, Rv. 260505; Sez. 6, n. 139 del 08/11/1971, COGNOME, Rv. 119839; e, ancora, Sez. 6, n. 1303 del 07/04/1979, COGNOME, Rv. 144143; Sez. 6, n. 11054 del 26/10/1983, COGNOME, Rv. 161838).
Secondo un orientamento diffuso in sede di legittimità, è configurabile il delitto di peculato, anche in applicazione dell’art. 48 cod. pen., quando l’atto finale del procedimento di spesa è emesso da pubblici ufficiali indotti in errore dai pubblici agenti che si sono occupati di istruire la fase istruttoria (cfr., Sez. 6, 39039 del 15/04/2013, COGNOME, Rv. 257096, nonché, in tempi anche risalenti, Sez. 6, n. 2064 del 13/01/1984, Forino, 92; Sez. 6, 10 n. 139 del 08/11/1971, dep. 1972, COGNOME, Rv. 119841; Sez. 6 n. 186 del 28/01/1970, Chiarantaretto, Rv. 114961).
Si tratta di un indirizzo che trova riscontro anche in altre decisioni che, pur non richiamando esplicitamente la disposizione di cui all’art. 48 cod. pen., hanno ravvisato la configurabilità del delitto di peculato in relazione a procedure di spesa in cui il soggetto al quale era riferibile il provvedimento finale era in buona fede e le condotte fraudolente erano poste in essere dai funzionari che avevano curato l’istruttoria propedeutica alla adozione del provvedimento finale (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 5494 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259070, che ha richiamato puntualmente Sez. 6, n. 39039 del 2013, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 37030 del 10/06/2003, COGNOME, Rv. 227007, resa in una fattispecie relativa al gestore di fatto della contabilità di un ordine professionale, che aveva agito “inducendo in errore” il presidente ed il tesoriere dell’ente pubblico, che, in buona fede avevano proceduto alla sottoscrizione di mandati di pagamento).
La configurabilità del peculato ex art. 48 cod. pen. è stata ritenuta anche nei confronti di soggetto privo di qualifica pubblicistica che, traendo in inganno il pubblico agente, si appropri, tramite quest’ultimo, di una cosa dal medesimo posseduta per ragioni di ufficio (cfr. Sez. 6, n. 4411 del 01/03/1996, NOME COGNOME, Rv. 204775).
A fondamento della configurabilità della fattispecie di peculato, le più recenti decisioni hanno valorizzato, in particolare, la circostanza che i funzionari che avevano istruito le procedure di spesa, pur non essendo i firmatari dell’atto finale, avevano comunque la disponibilità giuridica del denaro (cfr., così, ad esempio, ancora, Sez. 6, n. 39039 del 2013, COGNOME, cit., e Sez. 6, n. 5494 del 2014, COGNOME, cit.).
Altro indirizzo della giurisprudenza, pur senza evocare espressamente l’applicabilità o l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 48 cod. pen relazione alla fattispecie di peculato, si pone dichiaratamente in contrasto con la soluzione accolta dalle pronunce sopra citate (cfr., specificamente, Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, COGNOME, rv. 260505) sostenendo che l’art. 314 cod. pen. «sanziona l’abuso del possesso, e colpisce in particolare il “tradimento” di fiducia del soggetto al quale l’ordinamento ha conferito la possibilità di disporre in autonomia della cosa affidatagli; si sostiene, perciò, che se occorre acquisire atti dispositivi mediante un’attività decettiva fondata sulla frode, emerge “per un verso come non vi sia stato pieno affidamento dell’amministrazione nei confronti dell’interessato, e per altro verso come manchi l’abuso del possesso da parte del funzionario infedele (sussistendo invece l’abuso della funzione”; in questa ipotesi, pertanto, ad avviso di questo orientamento, il reato configurabile è quello di truffa aggravata a norma dell’art. 61, n. 9, cod. pen..
Il Collegio ritiene che debba ritenersi configurabile il delitto di peculato anche a norma dell’art. 48 cod. pen., quando il denaro o l’altra cosa mobile è nella disponibilità giuridica concorrente di più pubblici ufficiali, ed uno di essi se n appropria inducendo in errore gli altri, pure se questi ultimi siano i soggetti competenti ad emettere l’atto finale del procedimento (cfr., Sez. 6, n. 10762 del 2018 t Gambino).
La premessa di tale impostazione va rinvenuta nella considerazione, di cui si è dato conto, secondo cui nelle cd. procedure complesse, come appunto le ordinarie procedure di spesa pubblica, la disponibilità giuridica del bene è frazionata dall’ordinamento giuridico tra più organi o soggetti, e, quindi, tra più persone fisiche.
Se non ché, questa situazione, che connota quasi necessariamente la totalità RAGIONE_SOCIALE procedure di spesa, non può portare ad escludere la configurabilità del delitto di peculato, poiché, come si è osservato, l’art. 314 cod. pen. indica come presupposto della condotta illecita “il possesso o comunque la disponibilità” del bene, non richiedendo che tale possesso o tale disponibilità siano, per contro, esclusivi.
D’altra parte, escludendo la praticabilità di una disponibilità giuridica concorrente tra più persone, in quanto preposte ai diversi organi competenti a provvedere in modo coordinato tra di loro in ordine al denaro (o ad altra cosa mobile), si dovrebbe arrivare alla conclusione che, proprio nei casi di “procedure complesse”, nessun organo, e, quindi, nessun soggetto avrebbe la disponibilità giuridica del bene quale presupposto necessario per porre in essere il delitto di
peculato (cfr., per questa osservazione, anche Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263263).
In definitiva, il pubblico agente che “co-detiene” la disponibilità giuridica della cosa mobile, anche quando induce in errore gli altri pubblici ufficiali con concorrenza competente sulla stessa, al fine di appropriarsene, abusa comunque della propria già esistente disponibilità in ordine al bene; si è osservato che quando il decipiens, in ragione dell’ufficio o servizio pubblico di cui è incaricato, è anche titolare della (co)disponibilità giuridica sulla cosa mobile, la combinazione tra la previsione di cui all’art. 48 cod. pen. e quella di cui all’art. 314 cod. pen. consente di ritenere il delitto di peculato a carico di chi, simultaneamente, non solo inganna gli altri pubblici agenti dotati di competenza concorrente, ma anche, e specificamente, abusa di questa sua già esistente disponibilità sul bene conferitagli dall’ordinamento.
In tal caso, d’altro canto, sono ravvisabili sia la dolosa partecipazione di un soggetto munito della qualifica richiesta, sia la violazione dello specifico dovere di lealtà del pubblico agente che viene in rilievo nella fattispecie di peculato; una volta ammessa l’applicazione del combinato disposto degli artt. 48 e 314 cod. pen. in riferimento alla condotta di un pubblico agente, per il principio di specialità non sono ravvisabili problemi di “interferenza” con la fattispecie di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 9, cod. pen..
Si è osservato, infatti, che è la disciplina relativa al peculato per induzione in errore ad essere “speciale” rispetto a quella della truffa aggravata, proprio perché caratterizzata dalla precedente disponibilità giuridica, sia pur concorrente, in ordine al bene oggetto di appropriazione e che, se si ritenesse configurabile la truffa aggravata, sarebbe sempre ed in ogni caso esclusa l’applicazione della disciplina del peculato per induzione in errore che, invece, lascerebbe intatto un ambito di l’operatività e di applicazione della truffa aggravata a norma dell’art. 61, n. 9, cod. pen. alle ipotesi in cui il pubblico agente non abbia la disponibilità o codisponibilità del bene che sia stata per l’appunto procurata attraverso una condotta decettiva.
Non è nemmeno inutile aggiungere che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, “il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento” (cfr., così, in motivazione, la già citata Sez. 6, n. 18177 del 03.03.2016, Rv. 266985 ma, anche,
Sez. 6, n. 20952 del 13.05.2009, Rv. 244280; Sez. 6, n. 4959 del 21.10.2014, dep. 03.02.2015, Rv. 262156).
A questa impostazione, assolutamente corretta in diritto, si era conformato il GUP nella sentenza di primo grado laddove (cfr., pag. 34) aveva evocato proprio l’orientamento della giurisprudenza (cfr., Sez. 6, n. 10762 dell’1.2.2018, Gambino, Rv. 272761, più volta sopra richiamata) in tema, per l’appunto, di peculato mediante induzione in errore; dal canto suo, la Corte d’appello aveva finito, in realtà, per confermare tale ricostruzione sottolineando che “… per espressa ammissione del Direttore amministrativo … costui non aveva svolto alcun controllo sugli importi e sui destinatari dei mandati di pagamento, se non rari casi e ciò avveniva in quanto il NOME si fidava della COGNOME per un longevo e consolidato rapporto di amicizia, derivante da antica conoscenza” di modo che “… la COGNOME non ha avuto la necessità di trarre in inganno il Direttore Amministrativo” (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata).
È proprio attraverso il “fattuale” affidamento alla COGNOME della competenza effettiva a predisporre i mandati di pagamento, che il COGNOME si limitava a controfirmare senza operare alcuna verifica, che ha potuto realizzarsi la condotta appropriativa di somme di cui la predetta aveva senza dubbio la giuridica codisponibilità e di cui poteva disporre come ha fatto inducendo in errore il funzionario con potere di firma.
2.3 Il secondo motivo del ricorso della NOME ed il terzo motivo del ricorso della COGNOME sono manifestamente infondati.
Il GUP aveva individuato la pena-base per entrambe le odierne ricorrenti in anni 6 di reclusione (a fronte del minimo edittale di anni 4 di reclusione) su cui ha operato una riduzione per le pur ritenute circostanze attenuanti generiche nella misura non integrale, di un terzo, ma di un quarto motivando (cfr., pag. 64 della sentenza di prime cure) con la restituzione di una parte soltanto RAGIONE_SOCIALE somme apprese; aveva infine aumentato per la continuazione nella misura di un anno per ciascuno deli altri episodi di peculato motivando, anche in tal caso, sull’entità dell’aumento.
In termini sostanzialmente simili per quanto concerne la posizione di NOME COGNOME il GUP aveva motivato sia sulla pena base che sull’entità della riduzione per le generiche che, infine, per quanto concerne gli aumenti per la continuazione (cfr., ivi, pagg. 64-65).
La Corte d’appello ha giudicato la pena proporzionata all’entità degli importi di cui le ricorrenti si erano appropriate (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata) spiegando che “… il parziale risarcimento del danno non elide del tutto i profili d
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spiccata gravità del reato contestato che, essendo stato commesso per un considerevole periodo di tempo, è indice rivelatore di una costante e permanente condotta spregiudicata nonché di una considerevole insensibilità ai doveri d’ufficio che, ad avviso della Corte, sono ostativi alla concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella loro massima estensione” (cfr., ivi); ed è allora appena il caso di ribadire come l’ampia discrezionalità che caratterizza questo genere di valutazione permette di ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, COGNOME).
Quanto all’entità della pena-base è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine al congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464).
Per contro, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr., a Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).
Si è, inoltre, ritenuto che l’impegno motivazionale debba tener conto, quale parametro di riferimento, la media edittale, nel senso che, qualora venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).
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Con specifico riguardo agli aumenti per la continuazione, le SS.UU, COGNOME hanno quindi fatto presente che “… stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile” potendo perciò “… essere condiviso il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540: nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all’interno dell’intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale”; di conseguenza “… nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall’ar 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati”; tutte condizioni ch nel caso di specie, risultano essere state osservato con la previsione di aumenti per la continuazione assolutamente contenuti in termini di gran lunga inferiori al minimo edittale.
3.1 L’inammissibilità dei ricorsi della NOME e della COGNOME comportano la condanna di costoro al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell’esito dell’impugnazione.
Le predette ricorrenti vanno inoltre condannate alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza ed assistenza della costituita parte civile che liquida, in misura complessiva per entrambe, nella misura indicata in dispositivo.
3.2 L’inammissibilità del ricorso della NOME comporta anche per costei la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della medesima somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE; nonché, infine, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
“RAGIONE_SOCIALE“, in persona del legale rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre accessori legge.
Letto l’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., dichiara inammissibile il ricorso di NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del legale rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 1.300,00, oltre accessori legge.
Così deciso in Roma, il 2.7.2024