Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, n. Acerno (Sa) DATA_NASCITA
INDIRIZZO Inferiore INDIRIZZO) DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. COGNOMErno DATA_NASCITA
NOME, n. Giffoni Valle Piana INDIRIZZO) DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 760/23 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di COGNOMErno del 05/05/2023
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha concluso per il ricietto di tutti i ricorsi;
sentito per la parte civile Provincia di COGNOMErno l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che chiesto di rigettare o dichiarare inammissibili i ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, come da separata nota depositata; sentita per la parte civile Regione Campania l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, condannando i ricorrenti COGNOME e COGNOME al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio, come da separata nota depositata;
sentiti per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME, gli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME per COGNOME, l’AVV_NOTAIO per COGNOME e l’AVV_NOTAIO per NOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di COGNOMErno, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado emessa dal Tribunale di COGNOMErno in composizione collegiale in data 24/06/2022:
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di concorso in peculato (artt. 110, 314 cod. pen.) loro ascritto al capo A, revocando la confisca già disposta;
ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice a NOME COGNOME e NOME COGNOME alla misura di due anni, quattro mesi e quindici giorni di reclusione ciascuno, previa dichiarazione di prescrizione di parte (lei reati loro ascritti al capo Q e d quelli di cui ai capi R, S, T con conferma RAGIONE_SOCIALE responsabilità in ordine ai residui reati di peculato (capo Q, nn. 4-12) e falso in atto pubblico in addebito (capi U, V, V, W, Y, Z, AA, AB, AC), ritenuti avvinti dal vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione;
ha confermato le statuizioni disposte in favore delle parti civili costituite quanto agli imputati COGNOME e COGNOME esclusivamente in favore RAGIONE_SOCIALE Provincia di COGNOMErno.
I fatti oggetto del giudizio attengono a plurime condotte di peculato e falso in atto pubblico commesse nelle rispettive vesti:
COGNOME, di direttore dei lavori di realizzazione RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
Casalvelino-Celso (reato sub A), accertati come mai eseguiti in quanto arrestatisi alla fase di sbancamento RAGIONE_SOCIALE carreggiata;
COGNOME, di imprenditore concorrente rispetto al predetto e ad altri funzionari del Settore Viabilità RAGIONE_SOCIALE Provincia di COGNOMErno (reato sub A);
COGNOME, di capo ufficio spese prima e dirigente coordinatore poi del citato Settore;
COGNOME, di responsabile contabile del RAGIONE_SOCIALE Provincia di COGNOMErno
entrambi coinvolti nella vicenda RAGIONE_SOCIALE liquidazione di plurirni (almeno dodici) mandati di pagamento per un ammontare complessivo di oltre 1,5 milioni di euro in favore del reo confesso NOME COGNOME, relativi a gare di appalto mai bandite e per le quali le determine dirigenziali di approvazione degli Stati Avanzamento RAGIONE_SOCIALE e di liquidazione delle somme non erano mai state emesse.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati che deducono i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)
3. Ricorso di COGNOME NOME
Con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 314, 640, secondo comma, 61 n. 9 e 640-bis cod. pen. in relazione alla mancata derubricazione del delitto di peculato Eiscrittogli in quello di truffa variamente aggravata, profilo direttamente incidente sul momento dell’intervenuta prescrizione del reato con le relative conseguenze in tema di statuizioni civili.
4. Ricorso di NOME
Il ricorrente formula ventitré motivi d’impugnazione.
4.1. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e per difetto di motivazione sub specie di violazione dei limiti RAGIONE_SOCIALE motivazione per relabbnem.
4.2. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione dei motivi di appello n. 1 e 1.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. or -0c. pen. e vizio di motivazione in ordine all’impugnazione dell’ordinanza dibattirnentale emessa il 16 gennaio 2013 dal Tribunale di COGNOMErno di rigetto RAGIONE_SOCIALE questione preliminare di nullità dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. e degli atti ad es conseguenti.
4.3. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 1.2 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc pen. e vizio di
motivazione in ordine all’impugnazione delle ordinanze dibattimentali emesse dal Tribunale di COGNOMErno in tema di riunione di procedimenti (16 gennaio 2013) e di costituzione di parte civile RAGIONE_SOCIALE Regione Campania in assenza di valida procura speciale e tardività, in violazione degli artt. 79, commi 1 e 2, 484 cod. proc. pen. poiché intervenuta dopo la discussione delle questioni preliminari (25 febbraio 2013).
4.4. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione dei motivi di appello n. 1 e 1.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all’impugnazione dell’ordinanza dibattimentale emessa il 18 aprile 2013 dal Tribunale di COGNOMErno di rigetto RAGIONE_SOCIALE questione del mutamento di composizione del collegio giudicante di primo grado e di adesione alle determinazioni già assunte dal precedente collegio in diversa composizione personale.
4.5. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissiione del motivo di appello n. 1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per mancata esplicitazione dell’iter logico-giuridico sulla base del quale si è pervenuti alla determinazione RAGIONE_SOCIALE condanna da parte del Tribunale.
4.6. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per preternnissione dei motivi di appello n. 3, 3.1 e 3.2 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen.
4.7. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 3.3 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. peri. in relazione alla parziale ineseguibilità ab origine dell’appalto ed alla sua esecuzione.
4.8. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 3.4 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla mancata disamina RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica redatta dall’AVV_NOTAIO.
4.9. Inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale (artt. 110, 314 cod. pen.) e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 3.5 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta
prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta assenza degli elementi costitutivi su piano obiettivo del concorso nel delitto di peculato.
4.10. Inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale (artt. 110, 314 cod. pen.) e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 3.6 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. derivante da inosservanza RAGIONE_SOCIALE griglia decisoria fissata dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sez. 6 del 10/06/2022 nel giudizio a carico dei ricorrenti COGNOME e COGNOME in tema di illecito concorsuale del soggetto estraneo in presenza di assoluzione del pubblico amministratore.
4.11. Inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale sostanziale (artt. 110, 117 cod. pen.) e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria perché il fatto non sussiste in ordine al capo A sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. in relazione all’intervenuta condanna del ricorrente in primo grado a titolo di concorso quale soggetto extraneus ovvero non rivestito di qualifica pubblicistica.
4.12. Violazione di legge penale sostanziale e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione nonché per travisamento di risultanze probatorie circa la pretesa e indefinita posizione di “procuratore di fatto” in capo al ricorrente con conseguente negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell’elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen.
4.13. Violazione o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale sostanziale (artt. 110, 314 cod. pen.) e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.2 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell’elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta assenza di apporti causali o agevolatori alla condotta tipica del pubblico ufficiale.
4.14. Violazione RAGIONE_SOCIALE legge penale sostanziale (artt. 110, 314 cod. pen.) e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.2.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la immotivata esclusione RAGIONE_SOCIALE rilevanza del subappalto sotto il profilo obiettivo e la conseguente negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell’elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen.
4.15. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.3 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell’elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla destinazione delle somme liquidate alla RAGIONE_SOCIALE
4.16. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.4 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche per travisamento delle intercettazioni con conseguente negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell’elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen.
4.17. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 4.5 relativo agli esiti RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica eseguita dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria per non aver commesso il fatto atteso il difetto dell’elemento oggettivo del concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen.
4.18. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissone del motivo di appello n. 5 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la denegata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato il difetto di dolo di concorso in ordire al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen.
4.19. Violazione ovvero erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale sostanziale (art. 314 cod. pen.) e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 5.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod.
proc. pen. e vizio di motivazione circa la sussistenza e la natura RAGIONE_SOCIALE colpevolezza anche in relazione al subappalto con conseguente diniego RAGIONE_SOCIALE prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato atteso il difetto del dolo di concorso in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen.
4.20. Violazione ovvero erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale sostanziale (artt. 314, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.) e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione dei motivi di appello n. 6 e 6.1 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata derubricazione del reato contestato sub A, anche in relazione al meccanismo delle anticipazioni con la conseguente mancata emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione già nel corso del giudizio di primo grado.
4.21. Violazione ovvero erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale sostanziale e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 7 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria per non aver commesso il fatto ovvero emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in applicazione dell’art. 116 cod. pen. in ordine al capo A, sul proscioglimento per intervenuta prescrizione in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen.
4.22. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per pretermissione del motivo di appello n. 8 in violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la negata prevalenza RAGIONE_SOCIALE formula assolutoria di merito ai sensi degli artt. 129, comma 2 e 531, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alle residue contestazioni per cui è intervenuta prescrizione già all’esito del primo grado del giudizio.
4.23. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ovvero vizio di motivazione assoluto per omessa disamina del motivo di appello n. 11 ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione sulle statuizioni civili sensi degli artt. 538, 539 e 578, cod. proc. pen. in violazione degli artt. 129, comma 2 e 531 cod. proc. pen.
5. Ricorso di NOME
Il ricorrente affida l’impugnazione a sei motivi di doglianza.
5.1. Inosservanza od erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 184 e 152 del d. Igs. n. 267 del 2000 e degli artt. 135, 8 e 11 del Regolamento di contabilità RAGIONE_SOCIALE Provincia di COGNOMErno adottato il 17 settembre 1996 delle quali occorreva tenere conto per ritenere violato l’art. 314 cod. pen.
5.2. Manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione anche a causa di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova circa lo status di Dirigente ed i conseguenziali doveri d’ufficio.
5.3. Mancanza o apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione su detti punti in violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
5.4. Inosservanza od erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 476 479 cod. pen. in relazione agli artt. 184 e 185 del. Lgs. n. 267 del 2000 quanto alla ribadita sussistenza dei delitti di falso.
5.5. Inosservanza od erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norma cli cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen. quanto alla ricorrenza dell’aggravante dell’atto avente forza fidefaciente.
5.6. inosservanza od erronea applicazione degli artt. 185 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. in relazione a tutti i capi sul punto delle statuizioni civili di condanna.
Ricorso di COGNOME NOME.
Il ricorrente affida l’impugnazione a otto motivi di censura.
6.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi Q, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC dell’imputazione.
6.2. Mancanza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per ‘travisamento RAGIONE_SOCIALE prova rappresentata dalla deposizione testimoniale RAGIONE_SOCIALE d.ssa NOME COGNOME, all’epoca dei fatti dipendente del servizio finanziario RAGIONE_SOCIALE Provincia di COGNOMErno, in merito all’esistenza RAGIONE_SOCIALE documentazione a supporto dei mandati di pagamento emessi.
6.3. Mancata assunzione di una prova decisiva consistente nell’acquisizione presso la RAGIONE_SOCIALE, successivamente denominata RAGIONE_SOCIALE di tutte le cartelline verdi compilate a corredo dei mandati di pagamento oggetto di contestazione.
6.4. Inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e segnatamente degli articoli 48, 314, 640, 157 cod. pen. con riferimento ai predetti reati.
6.5. Mancanza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione anche per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova rappresentata dalla deposizione testimoniale RAGIONE_SOCIALE d.ssa NOME COGNOME, istruttrice contabile alla Provincia di COGNOMErno all’epoca dei fatti, in relazione all’annessa diversa qualificazione dei fatti di peculato in truffe aggravate attesa l’appropriazione del denaro attraverso Vinganno o l’induzione in errore di altri impiegati e funzionari RAGIONE_SOCIALE Provincia di COGNOMErno.
6.6. Inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e
segnatamente degli articoli 479 in relazione all’art. 476, secondo comma, cod. pen. e 157 cod. pen. in relazione alla ritenuta efficacia fidefacente dei mandati di pagamento oggetto di contestazione.
6.7. Inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, segnatamente degli articoli 2 e 322-ter cod. pen. e 25 Cost. in relazione alla conferma RAGIONE_SOCIALE confisca per equivalente.
6.8. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla suddetta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei termini e nei limiti indicati in motivazione.
2. Ricorrenti COGNOME e COGNOME
Debbono trovare accoglimento l’unico motivo di doglianza formulato dal primo (COGNOME) e il motivo n. 20 articolato dal secondo ricorrente (COGNOME), con effetto di assorbimento per quest’ultimo rispetto a tutti gli atri.
La questione che viene in immediato rilievo riguarda la possibilità, contestata dalle difese, di ravvisare la sussistenza del ritenuto delitto di peculato (art. 314 cod. pen.) nella condotta rispettivamente ascritta agli imputati al capo A RAGIONE_SOCIALE imputazione, riguardante la mancata realizzazione RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, i cui lavori si erano arrestati alla fase di sbancamento RAGIONE_SOCIALE carreggiata, pur essendone stata certificata l’integrale esecuzione.
Vale premettere che, già assolto in primo grado per difetto di dolo il Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente del Settore dei Servizi Tecnici RAGIONE_SOCIALE Provincia di COGNOMErno, AVV_NOTAIO (v. pag. 4 sent. imp.), la Corte di appello ha assolto a sua volta il coimputato NOME COGNOME, capo-area del RAGIONE_SOCIALE Viabilità RAGIONE_SOCIALE, con la formula per non aver commesso il fatto, stabilendo che pur avendo questi sottoscritto singoli atti RAGIONE_SOCIALE procedura, non lo aveva fatto con la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE relativa falsità e con l’intenzione di consentire ai coimputati di appropriarsi indebitamente del denaro pubblico, non essendo, infatti, emerse prove di un suo indebito arricchimento.
Sorge, però, a questo punto il problema che, attese le rispettive funzioni svolte, avendo almeno uno dei predetti funzionari la disponibilità giuridica delle somme di denaro nel tempo liquidate agli appaltatori delle opere non realizzate,
non altrettanto si può dire del COGNOME (direttore dei lavori sul terreno) e men che mai del COGNOME, soggetto addirittura estraneo all’amministrazione pubblica, ritenuto concorrente del COGNOME in qualità di immediato percettore delle somme di denaro liquidate.
Deve ritenersi, perciò, fondata la tesi difensiva secondo cui le condotte rispettivamente ascritte ai ricorrenti debbano ricondursi all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE truff aggravata, dal momento che – una volta assolti i funzionari sovraordinati COGNOME e COGNOME – il segmento di quella personalmente riferibile al COGNOME non poteva che atteggiarsi in termini di frode nei confronti dei suddetti, avendo egli attestato falsamente una situazione di fatto (regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori di realizzazione RAGIONE_SOCIALE strada) in realtà inesistente al fine di favorire liquidazione degli Stati di Avanzamento RAGIONE_SOCIALE agli imprenditori collusi ed aggiudicatari dell’appalto, tra cui il COGNOME, situazione del resto comprovata dal rinvenimento in fase di indagini di un manoscritto, in cui erano annotati i lavori realmente eseguiti, dietro ad un vaso posto all’esterno RAGIONE_SOCIALE sua abitazione (v. pag. 6 sent. imp.).
Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (tra molte v. Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, PG e PC in proc. Alfieri e al., Rv. 273395; Sez. 6, n. 18177 del 03/03/2016, COGNOME e al., Rv. 266985; Sez. 6, n. 4959 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262156) con il conseguente corollario che nelle ipotesi di peculato le condotte di falsificazione documentale o gli artifici costituiscono un post factum non punibile in quanto compiuti per conseguire un risultato ulteriore finalizzato all’occultamento o al perfezionamento RAGIONE_SOCIALE materiale appropriazione RAGIONE_SOCIALE res (Sez. 6, n. 10569/18, COGNOME cit.).
Non essendovi motivo per il Collegio di discostarsi da tale orientamento interpretativo, ne deriva che il suo schema concettuale si attaglia perfettamente alla fattispecie: le falsificazioni documentali ascritte all’imputato COGNOME hanno rappresentato lo strumento per far acquisire indebitamente pubblico denaro agli imprenditori collusi, traendo in errore i pubblici funzionari sovraordinati (COGNOME e COGNOME) o confidando sulla loro scarsa capacità di controllo.
,)
Da quanto ora detto discende la necessità di riqualificare il delitto di cui al capo A, commesso al più tardi il 31 luglio 2007 (v, pag. 5 sent. irr p.), ai sensi degl artt. 110, 640-bis cod. pen. e di annullare senza rinvio la pronunzia al peculato, atteso che i più ridotti termini di prescrizione del delitto di truffa aggravata – p dovendosi tenere conto del notevole periodo di sospensione del procedimento di due anni, cinque mesi e venti giorni (v. pag. 27 sent. imp.) che, tuttavia, non bilancia l’eccezionale durata del giudizio di primo grado, protrattasi per otto anni (v. pag. 3 sent. imp.) – portano a individuare la maturazione del termine massimo di cui all’art. 161, secondo comma, cod. pen. al 2017, in epoca cioè antecedente alla pronuncia di primo grado (2022), con la conseguente necessità di revocare le statuizioni civili, consistenti nella condanna generica degli imputati al risarcimento danni in favore RAGIONE_SOCIALE Provincia di COGNOMErno e RAGIONE_SOCIALE Regione Campania, ai sensi dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283670).
Non può, invece, mutare la formula del proscioglimento in ordine al diverso reato ritenuto, dichiarato estinto per prescrizione, non essendovi prova piena dell’evidenza RAGIONE_SOCIALE innocenza degli imputati (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.)
Ricorrenti COGNOME e COGNOME (capo Q, peculato e delitti di falso)
3.1. GLYPH Deve premettersi che i motivi di ricorso relativi al delil:to di peculato non sono inammissibili, in quanto deducono profili che impongono una valutazione e un confronto con la sentenza impugnata.
Su tali basi deve rilevarsi che per tutte le ipotesi di peculato ravvisate è ormai decorso il termine massimo di prescrizione pari a dodici anni e sei mesi, più il ricordato lungo periodo di sospensione, ciò di cui tuttavia non può fruire COGNOME, che ha rinunciato alla prescrizione.
3.2. Relativamente a tale ipotesi delittuosa i Giudici di merito hanno ravvisato la disponibilità autonoma del denaro in capo a COGNOME e ritenuto che COGNOME avesse concorso alla realizzazione del programma illecito. In particolare, si è prospettato, in accordo con le dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell’imprenditore NOME COGNOME, che a monte RAGIONE_SOCIALE preparazione dei fittizi mandati di pagamento non v’era alcuna determinazione di spesa, per cui COGNOME aveva cura di indicare su ciascun incartamento gli estremi di determine dirigenziali riferibili a spese di altra natura e già liquidate con altri e dis mandati di pagamento.
A COGNOME è stato, pertanto, attribuito il ruolo di avere avallato l’operato del sottoposto, apponendo anche la propria firma sull’incartamento e firmando i mandati di pagamento.
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Tuttavia, al fine di stabilire se a COGNOME fosse ascrivibile solo una violazione del dovere di diligente controllo ovvero una consapevole partecipazione alla modalità operativa illecita, si è dato rilievo al fatto che il titolo doveva recare le firm entrambi i dirigenti, compresa quella di NOME COGNOME, capo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre i mandati rilasciati a COGNOME recavano la sola firma di COGNOME, che firmava anche per conto di COGNOME.
Sul punto, nel ricorso di COGNOME, si è ribadito che era intervenuta una riorganizzazione dei servizi sulla base di provvedimenti appositamente allegati, e che in forza di ciò avrebbe dovuto escludersi un diretto rapporto di sovra ordinazione di COGNOME, con la conseguenza che la doppia firma di COGNOME non avrebbe potuto dirsi volta ad eludere il controllo altrui, tanto più che una doppia firma non compariva solo nei mandati inerenti alla vicenda in esame.
Tale argomento, incidente sul ruolo di COGNOME, assume rilievo sia ai fini del dolo di detto ricorrente e dunque del suo pieno proscioglimento sia ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione del fatto, ma è stato tuttavia pretermesso nell’analisi RAGIONE_SOCIALE Corte di appello.
Essendosi ipotizzato che con la creazione ex novo di documenti a sostegno di pratiche inesistenti e con la vidimazione dei relativi incartamenti, i funzionari infedeli avessero potuto conseguire il risultato di fare indebitamente erogare pubblico denaro, si pone il problema di stabilire chi in realtà avesse l’effettiva disponibilità autonoma di esso -se cioè fosse o meno necessario il controllo di COGNOME per formalizzare l’erogazione – e se COGNOME fosse assistito dal necessario atteggiamento psicologico, in mancanza del quale tanto più dovrebbe ritenersi che l’altrui illecita operatività avesse una connotazione di fraudolenza riconducibile allo schema RAGIONE_SOCIALE truffa.
Ciò di per sé comporta l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, che ha rinunciato alla prescrizione, ma, come si preciserà di seguito, rileva anche ai fini RAGIONE_SOCIALE posizione di COGNOME, nei cui confronti va disposto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
3.3. Quanto ai delitti di falso, la Corte d’appello ha affermato, colmando sul punto una carenza argomentativa RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, la sussistenza dell’aggravante, contestata in fatto, di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen. attribuendo ai mandati di pagamento efficacia fidefacente.
A sostegno di tale statuizione, la Corte territoriale ha ric:hiamato il principio affermato da Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, confl. comp. in proc. Targhetti e al., Rv. 250832, secondo cui in tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato
dalla legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione ad attribuire all’atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (evenienza, tuttavia, esclusa nella fattispecie concreta relativa a bollette doganall).
In motivazione la citata pronuncia afferma, infatti, che l’efficacia fidefacente non corrisponde alla funzione attribuita all’atto dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ. ma si estende a tutti quelli in cui il pubblico ufficiale attesti di avere regist fatti o di aver compiuto direttamente una determinata attività che era in sua facoltà o nella sua discrezionalità eseguire (Sez. 3, n. 5471 del 17.3.1987, Rapetti, Rv. 175868).
Deve aggiungersi che la falsa attestazione RAGIONE_SOCIALE causale di un mandato di pagamento era stata ritenuta idonea ad integrare il delitto di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata anche in una più antica pronuncia (Sez. 5, n. 3147 del 19/11/1975, COGNOME, Rv. 132719).
Si tratta peraltro di profilo problematico in ordine al quale i motivi di ricorso su punto proposti non risultano manifestamente infondati, il che impone di dare rilievo all’intervenuta maturazione del termine di prescrizione (l’ultimo fatto risale al 29 febbraio 2008, capo AC), anche computando il lungo termine di sospensione, ciò di cui può peraltro giovarsi il solo COGNOME, nei cui confronti va disposto l’annullamento senza rinvio per tale causa.
Quanto a COGNOME, tuttavia, va parimenti disposto l’annullamento, sia pure con rinvio, in quanto anche in questo caso si tratta definire con esattezza il suo grado di partecipazione all’operazione illecita: va infatti ribadito che il dubbio sul configurabilità di una colposa negligenza o di una dolosa condivisione del progetto, è stato risolto dalla Corte di appello sulla base di un argomento già ritenuto inidoneo, per mancanza di un approfondito confronto con le deduzioni difensive.
3.4. Come anticipato, i rilievi formulati con riguardo al delitto di peculato relativamente alla posizione di COGNOME, giovano anche a NOME con riferimento al tema RAGIONE_SOCIALE confisca e a quello delle statuizioni civili.
Va precisato che nel caso in esame non risulta applicabile, con riferimento al delitto di peculato, la confisca per equivalente, che ha natura sanzionatoria, giacché l’art. 322-ter cod. pen. ne contempla la possibilità in relazione al profitto solo in conseguenza RAGIONE_SOCIALE modifica introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Va poi aggiunto che non è applicabile neppure l’art. 578-bis cod. pen., in tema di rapporto tra confisca ed estinzione del reato intervenuta dopo la sentenza di primo grado, quando esso abbia ad oggetto una ipotesi di confisca avente contenuto sanzionatorio per fatti commessi prima RAGIONE_SOCIALE sua introduzione (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209).
Nondimeno risulta possibile disporre la confisca diretta, anche in caso di estinzione del reato dopo una condanna in primo grado, sempreché il reato risulti configurabile (Sez. U, n. 31617 del 26/05/2015, COGNOME, Rv. 264434).
Nel caso in esame, essendo devoluta in sede di rinvio la questione RAGIONE_SOCIALE corretta qualificazione giuridica, vale osservare come, nel caso in cui risultasse configurabile il delitto di truffa, il termine di prescrizione, pur maturato anche per il delitto di peculato nel corso del processo, dovrebbe essere retrodatato ad epoca anteriore alla sentenza di primo grado, così da precludere la confisca.
Analogo rilievo deve essere formulato con riferimento alle statuizioni civili, ove la prescrizione risultasse maturata prima RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283670).
3.5. Concludendo sulla posizione di NOME e NOME, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di NOME per intervenuta prescrizione dei reati, mentre deve essere annullata con rinvio nei confronti di NOME e di NOME agli effetti penali, per il secondo limitatamente alla confisca nonché agli effetti civili.
P. Q. M.
Qualificata la condotta contestata al capo A come truffa aggravata, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME relativamente alle statuizioni civili, che revoca.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché i residui reati ascrittigli sono estinti per intervenuta prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME nonché nei confronti di COGNOME NOME per gli effetti penali, relativamente alla confisca, e per quelli civili e rinvia per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appello di Napoli
Così deciso, 1 febbraio 2024 Il consigliere estensore