Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28013 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28013 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DELICETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore Trattazione scritta.
RITENUTO IN IFATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte militare di appello del 28 settembre 2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale militare di Napoli del 23 novembre 2022, è stato condanNOME alla pena di anni tre, mesi dieci e giorni otto di reclusione militare, in ordine a seguenti reati di peculato militare aggravato continuato art. 215 cod. pen. mil . pace art. 47 n. 2 e art. 220 cod. pen. mil . pace, perché dal 2014 al 2018, in servizio all’epoca dei fatti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Monreale, rivestendo il ruolo di Luogotenente, incaricato di funzioni amministrative e di comando, nella sua qualità di Capo sezione amministrativa a Monreale dal 2014 al 2018, si era appropriato dalla cassa, avendone il possesso per ragioni del suo ufficio, contenente un importo di denaro pari a euro 179.569,00 euro, occultandone l’appropriazione attraverso l’emissione di numerosi certificati di viaggio falsi in ogni parte (numero di registrazione, data di rilascio e nominativo del militare interessato) e alterando altri certificati di viaggio genuini (ad eccezione delle condotte afferenti i certificati di viaggio indicati dai n. 1 a 78 del capo imputazione, essendosi il reato di falso estinto per prescrizione).
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo deduce vizio di motivazione, perché pur non contestando la falsità dei fogli di viaggio la difesa aveva nei motivi di appello contestato l’attribuibilità della falsificazione all’imputato e solo una periz grafologica, che non era stata espletata, avrebbe potuto sostenere il convincimento di colpevolezza, attesa l’incertezza sul soggetto che materialmente avrebbe apposto la sottoscrizione per esteso o la sigla come segno della firma sui certificati di viaggio in oggetto; al contrario era stat effettuata una rudimentale comparazione tra dette scritture ed altre riferibili all’imputato, sicché mancava una motivazione adeguata sulla responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2. Col secondo motivo denuncia vizio di motivazione sul trattamento sanzioNOMErio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, per l’incensuratezza dell’imputato non considerata a questo effetto dai giudici di merito.
2.3. Col terzo motivo denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta continuazione tra i plurimi fatti di reato agli effetti del trattamento sanzioNOMEri per come argomentato nei motivi di appello, tenuto conto che la pena prevista per il reato contestato al capo b) della rubrica prevede la reclusione militare fino
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ad un anno, sicché l’irrogazione della pena di mesi 9 e gg. 13 in aumento ex art. 81 c.p. sulla pena base appare del tutto sproporzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato, perché la sentenza argomenta la ritenuta colpevolezza per i reati contestati, tra l’altro, sul dimostrato disconoscimento della sottoscrizione di richiesta e ricevuta delle somme asseritamente anticipate da parte di militari destinatari degli acconti indicati dai singoli documenti, sicché giudici hanno congruamente motivato sulle ragioni che li hanno convinti oltre ogni ragionevole dubbio, stante la posizione rivestita dal ricorrente nel controllo, nella raccolta e nella trasmissione di tali documenti e nella gestione della cassa corrente dell’Ufficio; COGNOME, in particolare, aveva redatto il memoriale di cassa, registrando tutti i documenti contabili oggetto delle imputazioni.
1.2. Il secondo motivo è infondato, perché la Corte ha spiegato il motivo per il quale la mera incensuratezza dell’imputato fosse un dato da considerarsi da solo insufficiente alla concessione delle attenuanti generiche, stante la reiterazione degli illeciti e i rilevanti importi di danaro sottratti.
La Corte di appello, inoltre, nel denegare le circostanze attenuanti generiche per la pluralità di violazioni prolungate nel tempo e per importi di considerevole rilievo patrimoniale si è conformata all’orientamento di legittimità, per il quale a fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
1.3. Il terzo motivo è pure infondato perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli aumenti di pena erano dovuti alla pluralità dei delitti di cui l’imputato è stato riconosciuto colpevole, motivo per il quale era necessario applicare un aumento di almeno un giorno di reclusione militare per ogni singolo fatto di reato. Non vi è quindi la sproporzione della pena determinata in aumento sulla pena base ai sensi dell’art. 81 cod. pen. denunciata dal ric:orrente.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/04/2024