Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Salerno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, accogliendo l’impugnazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ribaltava l’esito assolutorio in primo grado, condannando per peculato (art. 314 cod. pen.) NOME COGNOME, incaricata di pubblico servizio in quanto gerente provvisoria di un servizio di ricevitoria, la
quale aveva omesso di versare alla società RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) la somma complessiva di euro 4.843,82, appropriandosene.
La sentenza è stata impugnata dall’imputata che ha articolato, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, due motivi di ricorso.
2.1. COGNOMEzione della legge processuale per mancata rinnovazione dibattimentale e correlato vizio di motivazione.
Essendosi al cospetto di un ribaltamento dell’esito assolutorio fondato inequivocabilmente su ragioni di merito – e non in diritto – relative all’elemento soggettivo del reato, ai sensi dell’art. 603-bis, cod. proc. pen., si sarebbe dovuta disporre la rinnovazione dibattimentale, con particolare riferimento all’audizione del teste NOME COGNOME (nipote dell’imputata), come imposto, d’altronde, dai principi costituzionali anche europei e dalla giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte.
2.2. COGNOMEzione della legge processuale per difetto di motivazione rafforzata e correlato vizio di motivazione.
La Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che l’imputata non si era attivata per elidere le conseguenze dannose derivanti dalla sua condotta, laddove il Tribunale aveva invece riconosciuto che l’imputata aveva attivato la polizza fideiussoria, la quale aveva coperto parzialmente il debito con l’erario, e ceduto l’attività al nipote, con l’onere di estinguerlo.
Parimenti, la sentenza di primo grado aveva accertato che la ricorrente omise i versamenti – per un periodo, limitato, di tre settimane – non già perché spinta dal desiderio e dalla volontà di appropriarsi delle somme, bensì a causa delle oggettive difficoltà economiche e gestionali che stava affrontando (come dimostrato dall’attivazione della polizza fideiussoria e dalla disnnissione della ricevitoria, nel 2018, a favore del nipote, che estinse il debito della zia a distanza di pochi mesi).
Pertanto, la Corte di appello, trascurando di confrontarsi con i citati passaggi motivazionali della pronuncia di primo grado, sarebbe incorsa nella violazione dell’obbligo di rendere una completa e più persuasiva motivazione, non avendo dato conto della diversa valenza conferita a ciascun elemento della piattaforma istruttoria.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente si ritiene opportuno sintetizzare le motivazioni delle due pronunce – la prima assolutoria, la seconda di condanna – del Tribunale di Salerno e della Corte di appello.
2. La pronuncia di primo grado aveva ricostruito la vicenda in fatto, precisando: che all’imputata, gestore di una ricevitoria RAGIONE_SOCIALE, era stato contestato l’omesso versamento dei proventi di RAGIONE_SOCIALE di tre settimane contabili (per l’importo complessivo di euro 9.679,25); che in seguito all’inadempimento le era stata revocata la concessione; che, successivamente, era stata emessa nei suoi confronti un’ingiunzione di pagamento in via amministrativa per l’importo dovuto.
La sentenza specificava altresì che, non avendo l’imputata ottemperato nei termini, l’amministrazione erariale provvedeva ad incamerare la somma dalle polizze fideiussorie stipulate e che, soltanto a seguito di ciò, l’RAGIONE_SOCIALE comunicava alla Procura della Repubblica l’avvenuta riscossione, sebbene – scrive testualmente la sentenza di primo grado – erroneamente nelle conclusioni della comunicazione integrativa si sottraeva dal totale dovuto (euro 9.679,25) soltanto la somma di 4.835,43 evidenziandosi, su presupposti errati, la perdurante pendenza di un debito erariale, pari a euro 4.843,82.
Tale somma, oggetto dell’imputazione, era successivamente versata dal nipote della COGNOME, che aveva ottenuto l’assegnazione della ricevitoria.
Ravvisata la qualifica di incaricato di un pubblico servizio nell’agente e richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il peculato si consuma allo spirare del termine indicato nella intimazione che l’amministrazione è tenuta ad inviare (Sez. 6, n. 31920 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 276805), il Tribunale riteneva che però il dolo dell’imputata non fosse provato con certezza.
In particolare, nella pronuncia si affermava che, pur essendo a tal fine sufficiente la coscienza e la volontà della appropriazione, a nulla rilevando gli specifici motivi che avevano indotto a quel comportamento, non era emerso che la COGNOME avesse omesso i versamenti spinta dal desiderio e dalla volontà di appropriarsi delle somme, anziché per le oggettive difficoltà economiche e gestionali che stava affrontando in quel periodo, limitato, di tre settimane durante le quali soltanto non era avvenuto il versamento delle somme percepite. A supporto di tale ricostruzione, si faceva riferimento a precedenti ritardi dai quali erano – piuttosto – desunte l’incapacità gestionale e la carenza organizzativa nella
conduzione dell’esercizio commerciale, oltre alla dismissione dello stesso a favore del nipote.
A conforto di tale conclusione, la sentenza di primo grado richiamava un precedente di questa Corte in cui si è chiarito che, sebbene il ritardo nell’adempimento rappresenti un chiaro sintomo della condotta appropriativa, ciò nondimeno, ai fini dell’art. 314 cod. pen., occorre che la sottrazione della res alla disponibilità dell’ente pubblico si sia pur sempre protratta per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l’atteggiamento “appropriativo” dell’agente, e cioè l’interversione del possesso, il cui disvalore soltanto giustifica l’entità dell’editto sanzionatorio previsto nel fattispecie (Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, COGNOME COGNOME, Rv. 283940), distinguendolo da quello del mero illecito civile.
Il Tribunale concludeva, pertanto, nel senso dell’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, non essendo inequivocabilmente provato un comportamento anche «soggettivamente appropriativo» dell’imputata.
Dal canto suo, la Corte di appello, accogliendo il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha ritenuto le valutazioni espresse dal Tribunale non coerenti con le risultanze acquisite, precisando sin da subito che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con l’atto di appello, aveva segnalato alla Corte un errore di diritto e non l’errata valutazione della prova dichiarativa da parte del primo giudice e che, pertanto, non occorreva rinnovare l’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Ciò premesso, risultando dall’istruzione dibattimentale che, alla scadenza dei termini ultimi per i pagamenti, l’imputata non aveva versato i proventi del RAGIONE_SOCIALE per un importo di 9.679,25 euro e assumendo sia ius receptum che l’omesso versamento delle giocate riscosse per conto dell’RAGIONE_SOCIALE allo spirare del termine integri per ciò solo la condotta del peculato, i Giudici d’appello hanno precisato che il dolo della fattispecie è generico, e da ciò hanno desunto che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente la consapevolezza di appropriarsi del denaro pubblico, a prescindere dalle motivazioni dell’agente.
Essi hanno inoltre precisato che, nel caso in esame, l’imputata era a conoscenza dell’ordinario termine di legge previsto per il versamento delle giocate e consapevole del termine finale.
Ne hanno inferito come l’imputata si fosse senza dubbio resa conto che la protrazione della condotta omissiva si traduceva in un’illegittima detenzione del denaro pubblico, avendo ella oltretutto ricevuto apposita diffida ad adempiere.
Hanno specificato che la ricorrente non si era mai attivata per elidere le conseguenze dannose derivanti dalla sua condotta, l’RAGIONE_SOCIALE avendo recuperato il quantum del reato non a seguito dell’intervento volontario
dell’imputata, la quale rimaneva del tutto inerte, ma grazie all’intervento di un soggetto terzo (il nipote) che versava la somma di euro 4.843,32, quale parte del dovuto, e all’attivazione della polizza fideiussoria con il recupero del restante importo di euro 5.164.
Ha dunque ritenuto riduttivo qualificare la perdurante e convinta omissione dell’imputata come mero ritardo nel pagamento, così da riportarlo nell’alveo dell’illecito civile.
Tanto premesso ed entrando nell’esame del ricorso dell’imputata, il primo motivo è infondato.
Il giudice d’appello che procede alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto a rinnovare l’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (ex multis, Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860).
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie in cui, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la Corte d’appello, al di là delle parole usate, ha preso le mosse da dati fattuali condivisi in entrambe le pronunce – di primo e di secondo grado -, rilevando, ai fini della decisione sul caso concreto, che mai l’imputata avesse provveduto al pagamento della somma dovuta all’erario: non vi ha provveduto dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per il versamento; non vi ha provveduto dopo essere stata raggiunta dall’ingiunzione di pagamento; non vi ha provveduto nemmeno dopo la revoca della concessione.
Del pari pacifico è che il pagamento avvenne per mano di altra persona, e specificamente del nipote dell’imputata, il quale, a seguito di tale vicenda, rilevò la gestione della ricevitoria in questione.
Né, come sarà chiarito di seguito, la rinnovazione della testimonianza di quest’ultimo avrebbe potuto far luce sull’elemento soggettivo dell’imputata, elemento soggettivo che pacificamente, nel peculato, si atteggia a dolo generico, seppur da declinare in termini parzialmente diversi rispetto a quanto ritenuto dalla Corte d’appello.
L’ultima considerazione introduce all’esame del secondo motivo di ricorso, relativo all’obbligo di motivazione rafforzata che – per orientamento affatto pacifico della giurisprudenza di legittimità – il giudice dell’appello è tenuto ad osservare ove intenda ribaltare un precedente esito assolutorio (per tutte, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486; con riferimento al giudizio
abbreviato, Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785, citate anche dal ricorrente).
La Corte ritiene che tale obbligo sia stato rispettato, nel caso di specie.
5.1. È vero, infatti, quanto osservato dal Tribunale di Salerno, e cioè che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha messo in luce la peculiarità del concetto di “appropriazione” nell’art. 314 cod. pen., evidenziandone la connotazione pregnante sotto il profilo soggettivo, e ha pertanto inferito come non ogni inadennpimento del concessionario nei confronti dell’erario sia realizzato uti dominus, occorrendo che la sottrazione della res alla disponibilità dell’ente pubblico si sia protratta per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile e sia comunque tale da denotare inequivocabilmente la interversione del possesso (Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283940, richiamata in sentenza; di recente, nello stesso senso, Sez. 6, n. 33468 del 14/06/2023, COGNOME, Rv. 285092).
Vero è, dunque, che, sul piano dell’elemento soggettivo, non risulta corretto affermare che il dolo di peculato si delinea per effetto della mera rappresentazione e volizione dell’inadempimento. Occorre, all’evidenza, un quid pluris, da rinvenire nella volontà dell’agente di comportarsi sulla cosa “come se ne sia il proprietario”.
Tuttavia, in disparte la considerazione che, non per questo, il dolo è escluso dalla nnera inattitudine gestionale o dalla situazione di difficoltà economica in cui versi l’agente (come, invece, ritenuto dal Tribunale nel caso di specie), la giurisprudenza citata riguarda situazioni di mero ritardo nel versamento delle somme riscosse dai giocatori e dovute all’erario: situazioni in cui – lo si ripete evitando rigidi automatismi e valorizzando le circostanze di contesto, si può, se del caso, escludere la configurabilità del peculato.
5.2. Viceversa, in relazione alla vicenda fattuale oggetto della regiudicanda, per convergente ammissione dei Giudici di entrambi i gradi di giudizio, l’imputata è stata del tutto inottennperante («inerte») sino al momento della contestazione del reato, il pagamento della somma ancora dovuta all’erario essendo stato effettuato per una parte rilevante da un terzo (suo nipote), oltretutto a distanza di molto tempo dalla scadenza del termine previsto nell’ingiunzione di pagamento.
Tale aspetto, non confutato nel ricorso, è chiaramente messo in luce dalla sentenza di appello che, per tale ragione, deve ritenersi abbia pienamente soddisfatto il citato obbligo di motivazione rafforzata.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/02/2024