Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17910 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Cuglieri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/5/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di accogliere il ricorso;
letta la memoria del 4 febbraio 2025, con cui la ricorrente ha reiterato le deduzioni formulate in ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 maggio 2024 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa il 27 aprile 2023 dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati ascrittile limitatamente agli episodi commessi fino a ottobre 2011, in quanto
estinti per prescrizione, e ha ridotto la pena ad anni tre e mesi due di reclusione; ha revocato la confisca e confermato nel resto.
L’imputata è stata ritenuta responsabile del delitto di peculato, per essersi, nella qualità di incaricata di pubblico servizio, ovvero segretaria amministrativa del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, appropriata, tra giugno 2009 e il 22 dicembre 2011, di somme di denaro appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe quali aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio. Ciò era avvenuto attraverso l’emissione di mandati di pagamento a firma sua e del Direttore del RAGIONE_SOCIALE, che ella aveva formato inserendo una sottoscrizione apocrifa Direttore del RAGIONE_SOCIALE o, in alcuni casi, genuina, ma carpita con l’inganno, sfruttando la fiducia in lei riposta dai diversi Direttori di RAGIONE_SOCIALE e l’assenza di controllo da parte di questi ultimi. L’imputata aveva giustificato le appropriazioni, imputando le relative somme, in taluni casi, a spese economali anticipate quale segretaria amministrativa dei Dipartimenti (spese in realtà mai effettuate e mai documentate) e, in altri casi, a rimborsi relativi ad asserite prestazioni da lei personalmente anticipate (prestazioni in realtà mai effettuate), che ricollegava a progetti di ricerca finanziati da enti esterni, ai quali non aveva mai partecipato personalmente, o addirittura a progetti inesistenti, iscrivendo a bilancio nei sistemi informatici dei due Dipartimenti poste fittizie, per creare così RAGIONE_SOCIALEe entrate relative a tali progetti di ricerca che le consentivano di poter incassare i mandati.
Avverso la sentenza di appello il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
3.1. Mancanza di motivazione in ordine alla colpevolezza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente. Non si comprenderebbe il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, né quali elementi avessero fondato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputata al di là di ogni ragionevole dubbio.
3.2. Violazione di legge, avendo i Giudici del merito erroneamente qualificato i fatti come peculato anziché come truffa, non essendo ravvisabile un nesso funzionale tra l’ufficio esercitato dall’imputata e il possesso del denaro, in quanto quest’ultimo era pervenuto nella disponibilità in seguito a condotte illecite, quali la contraffazione dei mandati di pagamento o la fraudolentemente conseguita loro sottoscrizione da parte dei Direttori del RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Mancanza di motivazione in merito al diniego RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, nonostante lo specifico motivo di appello, con cui l’imputata aveva rappresentato che, dopo la sentenza di primo grado, aveva provveduto al pagamento rateale RAGIONE_SOCIALEe somme, sottratte all’RAGIONE_SOCIALE.
Con memoria del 4 febbraio 2025 la ricorrente ha reiterato le deduzioni formulate in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e, quindi, l’instaurazione del rapporto processuale impone l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per essere il reato di peculato, ascritto all’imputata, estinto per prescrizione.
Il primo motivo, con cui la ricorrente ha censurato l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità per il delitto di peculato, è privo di specificità.
La Corte territoriale ha sottolineato che l’appellante non aveva contestato di avere contraffatto i mandati di pagamento e tale risultanza, valutata alla luce sia RAGIONE_SOCIALEe testimonianze rese dai Direttori dei Dipartimenti, i quali avevano disconosciuto le loro firme apposte in originale sui mandati, sia RAGIONE_SOCIALE‘emissione di tutti i mandati in favore RAGIONE_SOCIALE‘imputata, che aveva, dunque, incassato le somme ivi indicate, consentiva di attribuire a quest’ultima la responsabilità degli episodi contestati.
A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che l’impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, avendo esposto linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione RAGIONE_SOCIALEe emergenze probatorie e puntualmente replicato alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEa difesa.
È orientamento costante di questa Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione RAGIONE_SOCIALEe censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal Giudice di appello, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 6, n. 20377 RAGIONE_SOCIALE’11/3/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838 – 01).
Il secondo motivo del ricorso è infondato.
La Corte di appello ha ricordato che, se è vero che nel peculato l’agente ha già il possesso del denaro pubblico mentre nella truffa aggravata tale possesso è conseguito mediante artifizi e raggiri, è altresì vero che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nonostante la presenza di condotte decettive, il peculato è ugualmente configurabile quando il pubblico ufficiale esercita in
maniera non occasionale funzioni che gli permettono di concorrere alla formazione di atti dispositivi del denaro medesimo, esattamente come, nella specie, l’odierna imputata, la quale, nella sua qualità di segretaria, gestiva sia il fondo spese di entrambi i Dipartimenti, da cui poteva attingere per le spese pagabili in contanti, sia i rispettivi conti correnti, alimentati dai finanziamenti ricevuti e movimentat per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese occorrenti.
La soluzione esegetica privilegiata, dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, risulta in linea con il pacifico orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità circa la differenza tra il delitto di peculato e quello di truffa, aggravato dall’abuso RAGIONE_SOCIALE funzioni o violazione dei doveri inerenti a pubblico servizio. Si è reiteratamente evidenziato, infatti, che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello truffa aggravata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 n. 9 cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui, oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri, avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi, invece, la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (così, tra le molte, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274282 – 01).
Nella sentenza impugnata è spiegato chiaramente che l’imputata aveva la gestione del denaro dei due Dipartimenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed emetteva i mandati, che riportavano la sua firma, oltre quella del Direttore del RAGIONE_SOCIALE, carpita con inganno o falsificata. Gli artifici, quindi, sono stati posti in essere dal ricorrente non per conseguire la disponibilità del denaro ma per appropriarsene.
D’altro canto, le conclusioni cui è approdata la Corte distrettuale sono conformi all’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che è configurabile il delitto di peculato in relazione al denaro pubblico il cui possesso, per effetto RAGIONE_SOCIALEe norme interne RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, che prevedono il concorso di più organi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto dispositivo, fa capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, anche se, di essi, quelli che emettono l’atto finale d procedimento non concorrono nel reato per essere stati indotti in errore da coloro che si sono occupati RAGIONE_SOCIALEa fase istruttoria (così, in particolare, Sez. 6 n. 30637 del 22/10/2020, COGNOME, Rv. 279884 – 01; Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, COGNOME, Rv. 257096 – 01; Sez. 6, n. 37030 del 10/06/2003, COGNOME, Rv. 227007 – 01).
Alla luce di quanto precede va rilevato che l’infondatezza del ricorso consente di dichiarare l’intervenuta estinzione del reato.
All’imputata è stato contestato di avere commesso il reato continuato di peculato da giugno 2009 al 22 dicembre 2011. Il Giudice di primo grado ha
dichiarato l’estinzione per prescrizione RAGIONE_SOCIALEe condotte commesse sino al 27 ottobre
2010 e la Corte di appello ha ritenuto maturata la prescrizione per le condotte poste in essere fino ad ottobre 2011.
Considerato che il reato di peculato era punito all’epoca dei fatti con la pena edittale massima di dieci anni, è abbondantemente decorso il termine di 12 anni
e 6 mesi, così che va dichiarata l’estinzione per prescrizione anche RAGIONE_SOCIALEe residue condotte.
5. L’ultimo motivo perde rilievo a fronte RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
6. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 4 aprile 2025.