Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38253 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Loano avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza, che aveva condannato NOME COGNOME per il delitto di peculato essendosi impossessato, nella qualità di Comandante della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di San Pietro in Guarano, della somma di C 1455, oggetto di sequestro nell’ambito di un procedimento penale, e non depositata nel libretto intestato al FUG.
NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto due motivi.
2.1. Vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità dell’imputato su un messaggio, dal contenuto neutro, la cui interpretazione è del tutto erronea e non supportata né dalle dichiarazioni del testimone COGNOME, da ritenersi inutilizzabili, né dai riscontri sul tracciamento delle banconote, tanto da rendere una mera illazione che il maresciallo COGNOME se ne fosse appropriato.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 314 cod. pen., per avere la Corte di appello erroneamente qualificato il fatto come peculato, nonostante la somma di denaro di € 1455 fosse stata ritrovata nel medesimo ammontare seppure con banconote, solo in parte, di diverso taglio di cui, però, non era stato trascritto i numero di serie.
Inoltre, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che il denaro era custodito nella cassaforte della stazione dei carabinieri, diretta dall’imputato, le cui chiavi erano accessibili a tutti, tanto da potersi qualificare il fatto come abuso d’ufficio, abrogato, oppure ai sensi dell’art. 314-bis cod. pen.
E’ stata disposta la trattazione scritta del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di ricorso è generico.
Dal doppio conforme accertamento di merito, esente da vizi logici e giuridici, è risultato documentalmente accertato che il 27 aprile 2017, nell’ambito di un procedimento penale, erano state sequestrate a NOME COGNOME banconote per l’ammontare di € 1455 – come da verbale di sequestro con indicazione dei singoli tagli -, dagli operanti della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di San Pietro in Guarano e consegnate al comandante, NOME COGNOME, affinchè provvedesse al versamento al FUG. A distanza di oltre un anno, cioè il 1° agosto 2018, il brigadiere NOME COGNOME si era accorto, però, che detta somma non era stata mai versata , mancando la ricevuta di versamento.
Dalla credibile e reciprocamente riscontrata testimonianza dei carabinieri COGNOME e COGNOME era risultato che, nonostante le insistenze sulla destinazione del denaro, il comandante non avesse fornito spiegazioni, evitando il confronto e limitandosi all’invio di un sms, ritenuto esplicativo dell’assunzione di responsabilità per l’ammanco («io sono un problema, io risolvo i problemi»), tanto da indurli a
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rivolgersi ai superiori gerarchici che avevano svolto indagini trovando, il 6 agosto 2018, nella cassaforte della RAGIONE_SOCIALE diretta da COGNOME, le cui chiavi erano custodite nel cassetto della sua scrivania, la somma sequestrata, ma con banconote non corrispondenti al taglio risultante dal verbale di sequestro, a dimostrazione che erano state sostituite, tanto da rendere superflua la riprova con l’euro tra cking.
In detto contesto probatorio, il ricorrente non solo ipotizza apoditticamente una insussistente inutilizzabilità sia del messaggio inviato al brigadiere COGNOME, sia delle dichiarazioni testimoniali di quest’ultimo, trattandosi di prove legittimamente acquisite, ma sollecita una rivalutazione delle emergenze processuali offrendo una ricostruzione alternativa rispetto a quella prescelta dai Giudici di merito , nella quale non è riconoscibile alcuna incongruenza logica o lacuna della motivazione, soprattutto per la collocazione delle prove acquisite in un più ampio apparato, coerente e puntuale.
Il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la qualificazione giuridica del fatto, è infondato.
3.1. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto, espressione del consolidato orientamento interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o del servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell’agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini, invalse nell’ufficio, che permettano di maneggiare o avere la disponibilità materiale del bene, e che, dunque, trova nella funzione o nel servizio l’occasione del suo verificarsi (Sez. 6, n. 19424 del 03/03/05/2022, COGNOME, Rv. 283161).
3.2. Inoltre, deve escludersi che la condotta posta in essere dall’imputato rientri nell’ambito del peculato d’uso, in quanto costituisce indirizzo interpretativo consolidato che esso non sia configurabile per il denaro (Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242), tanto da rendere la successiva restituzione del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del delitto.
Nel caso in esame, infatti, il maresciallo COGNOME aveva ricevuto la consegna delle banconote, sequestrate dai suoi collaboratori nel corso di un’indagine penale, proprio in ragione del servizio prestato di comandante della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e nell’espletamento di un rapporto giuridico funzionale al versamento al RAGIONE_SOCIALE unico di garanzia, privo di qualsiasi occasionalità o casualità, a nulla rilevando la circostanza di fatto che la chiave della cassaforte fosse nel cassetto della sua scrivania, nella disponibilità anche di altri.
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3.3. Né risulta, ai fini della configurabilità dell’invocata fattispecie abro abuso di ufficio, che l’utilizzo del denaro pubblico da parte del ricorrente funzionale anche al perseguimento di interessi pubblici obiettivamente esisten in difetto di qualunque motivazione o documentazione al riguardo (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, 287453; Rv. Sez. 6, n. 2791 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 279677), cosicchè non sarebbe configurabile neanche il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui al 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 i che punisce solo quelle condotte di abuso di ufficio depenalizzate, consistenti nella destinazione denaro, di cui si abbia il possesso per ragioni di servizio, a finalità com rispondenti ad interessi pubblici (Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, R 287789; Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, Barisano, Rv. 288058).
4.Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 25/09/2025