Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25758 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Barletta il 12/08/1969
avverso l’ordinanza emessa il 7 novembre 2024 dal Tribunale di Bari
Visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame del ricorrente, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata per il reato di cui all’art. 314 pen. con quella del divieto di esercitare la professione medica, limitatamente all’attività intramoenia, per la durata di dodici mesi.
Secondo l’imputazione provvisoria COGNOME quale dirigente medico dell’Unità operativa RAGIONE_SOCIALE di Andria, assunto con rapporto di lavoro esclusivo dalla ASL/BAT e autorizzato a svolgere la libera professione in regime di intramoenia, in più occasioni ha effettuato visite specialistiche presso il suo studio privato o in altri studi privati ometten di versare alla ASL le quote dovute, quantificate in euro 800,00.
Il ricorrente chiede: a) la dichiarazione di inefficacia dell’ordinanza genetica per l’omessa trasmissione al Tribunale del verbale stenotipico del suo interrogatorio di garanzia; b) in subordine, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per carenza di gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari ovvero per difetto di motivazione sulla durata della misura interdittiva applicata. Deduce, a tal fine, quattro motivi di ricorso, d seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Omessa trasmissione del verbale stenotipico dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato – allegato al ricorso – dal quale risultava la versione alternativa offer dall’indagato;
1.2. Violazione dell’art. 238 cod. proc. pen. in relazione allo stralcio dell’interrogatorio reso dall’indagato in altro procedimento, utilizzato dal Tribunale in assenza di un formale procedimento di acquisizione, trattandosi, peraltro, di un solo foglio estratto da un verbale più complesso di interrogatorio in relazione al quale è rimasto ignoto il fatto-reato cui si riferisce; si aggiunge, inoltre, che la frase estrapolata Tribunale appare decontestualizzata e non chiaramente riferibile a guadagni dell’attività medica svolta.
1.3. Violazione dell’art. 314 cod. pen. in quanto, in primo luogo, nessuno dei pazienti escussi ha saputo precisare l’ammontare dei compensi corrisposti al ricorrente e, in ogni caso, non è stato accertato il termine entro il quale quest’ultimo avrebbe dovuto versare le somme alla RAGIONE_SOCIALE
1.4. Quanto alla durata della misura interdittiva, si rileva che il Tribunale ha considerato delle ragioni estranee al contesto normativo, omettendo di valutare l’incensuratezza del ricorrente, privo di carichi pendenti, il suo atteggiamento collaborativo e le criticità correlabili alle condizioni patologiche dei pazienti escussi, affe da patologie con andamento ingravescente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è inammissibile in quanto privo del requisito della specificità.
Il ricorrente, infatti, omette di indicare quali elementi a lui favorevoli no sarebbero contenuti nel verbale in forma riassuntiva trasmesso al Tribunale, né la loro decisività.
Va, a tale riguardo, ribadito che la trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo legittimamente formato non determina l’inefficacia della misura cautelare, salvo che il ricorrente indichi quali contenuti, di rilievo decisivo, emergerebbero esclusivamente dalle trascrizioni, ovvero deduca che l’interrogatorio è avvenuto con modalità idonea ad inquinare i contenuti documentati nel verbale riassuntivo (Sez. 2, n. 11514 del 14/12/2016, dep. 2017, Bianchi, Rv. 269307).
3. Il secondo motivo è infondato. Rileva, infatti, il Collegio che il verbale dell’altr procedimento è stato valutato, non ai fini della gravità indiziaria, ma per sostenere le somme sottratte alla RAGIONE_SOCIALE siano superiori a quelle indicate dal capo di imputazione, atteso che nell’altro procedimento il ricorrente avrebbe dichiarato di avere guadagnato circa 30.000 euro al mese. Si tratta, dunque, di un atto di portata assolutamente marginale rispetto al giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza (fondato sulle dichiarazioni rese dai pazienti e dal CUP manager, sulle certificazioni acquisite nonché sulle agende sequestrate presso lo studio dell’indagato in cui erano annotati nomi di pazienti e somme di denaro), non direttamente censurato dal ricorso, e di sussistenza delle esigenze cautelari.
4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo della doglianza già dedotta con la richiesta di riesame. Il ricorrente omette, infatti, d confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato in cui, a prescindere dall’entità del compenso corrisposto dai pazienti, si è sottolineato che, come risulta anche dalle dichiarazioni del CUP manager, il ricorrente ha omesso di fatturare le prestazioni rese ai pazienti visitati in studio o in altri studi privati, risultando, in dalle dichiarazioni di alcuni dei pazienti, che le prestazioni ricevute sono state pagate in contanti. Quanto alla contabilizzazione delle prestazioni rese in regime intramoenía, l’ordinanza, nel ricostruire il contenuto dell’ordinanza genetica, ha richiamato le dichiarazioni rese da un dipendente della RAGIONE_SOCIALE addetto al calcolo delle spettanze per i medici in intramoenia il quale ha chiarito che dal gennaio 2024 il professionista non può più ricevere denaro in contanti, modalità che era consentita per il periodo antecedente con obbligo per il medico di versare alla azienda il totale degli introiti di cui il 3 venivano trattenuti, mentre il 70% venivano corrisposti al professionista in busta paga (cfr. pagina 7).
5. Il quarto motivo è inammissibile in quanto privo del requisito della specificità e di contenuto meramente confutativo.
L’ordinanza impugnata, infatti, con motivazione non manifestamente illogica, ha giustificato la durata della misura interdittiva applicata in ragione del preminente
attribuito alla gravità delle condotte appropriative contestate al ricorrente, a protrazione per anni e all’esigenza di impedirgli di sfruttare la propria posizione all
dell’azienda per finalità personali.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle sp processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 aprile 2025
Il Consigliere