Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4916 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4916 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Livorno il 09/01/1970
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiest l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito d gravame interposto dal Pubblico Ministero e dall’imputata NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 3 novembre 2020 dal Tribunale di Livorno, in riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della imputata i ordine al reato di cui all’art. 9/7 I. n. 376/2000 perché estinto per prescriz riconosciuto la responsabilità con condanna a pena di giustizia della stes imputata in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 314, 61 n. 2 c pen. in relazione alla appropriazione di confezioni di sostanze dopanti delle qua COGNOME COGNOME, sorella della imputata, aveva la disponibilità e che il marito d imputata, COGNOME, poi commercializzava, facendo da tramite tra loro.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che con atto a mezzo del difensore deduce con unico motivo erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica della condotta.
Secondo il ricorso corretta era la precedente qualificazione del fatto operat dal primo giudice quale appropriazione indebita aggravata dalla ipotesi di cu all’art. 61 n. 9 cod. pen. trattandosi di un possesso – da parte della sorell imputata, infermiera presso l’Ospedale – conseguito con la sottrazione dall farmacia del reparto, ovvero, tramite un’attività contra legem e non già – come richiede la norma – “in ragione del suo ufficio”, necessitando una continuità del disponibilità del bene incompatibile con l’occasionalità del suo possesso.
Sono pervenuti motivi nuovi a sostegno del ricorso, allegandosi la sentenza emessa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti della coimputata NOME COGNOME che ha accolto la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 646, 6 9, cod. pen. e deducendo, comunque, la possibile riqualificazione del fatto ai sen dell’art. 314-bis cod. pen., introdotto con la recente novella.
In assenza di istanza di trattazione orale, le parti hanno formulato conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente proposto.
La Corte di appello, qualificando il fatto secondo la originaria imputazione ed in riforma della qualificazione operata dal primo Giudice ai sensi degli artt. 6
61 n. 9 cod. pen., ha considerato dirimente la circostanza che i farmaci sequestr a COGNOME in occasione del suo arresto avvenuto il 29 aprile 2014, provenisser dal reparto di nefrologia, sottratti da COGNOME che N prestava servizio nei g immediatamente precedenti e dove tali farmaci venivano regolarmente somministrati ai pazienti. Ha, inoltre, ritenuto «irrilevante per la consumazione reato che l’agente sia entrato in possesso del bene nel rispetto o meno de disposizioni organizzative dell’ufficio, potendo il possesso derivare anc dall’esercizio di fatto di funzioni, tanto più, nel caso in esame, il ruolo di inf del reparto di nefrologia svolto dalla sorella dell’odierna imputata consentiva stessa l’accesso alla farmacia per svolgere un compito proprio dell’infermier ossia quello di somministrare farmaci», ritenendo fuorviante l’assunto del prim Giudice secondo il quale il possesso dei predetti beni conseguiva «a un mero affidamento riposto nel personale sanitario».
Ritiene questo Collegio che del tutto genericamente il ricorrente oppone alla avvenuta riqualificazione del fatto l’apprensione contra legem dei farmaci e l’occasionalità del loro possesso da parte della correa COGNOME, risp all’incensurabile accertamento in fatto secondo il quale i farmaci rientravano ne normale dotazione della farmacia del stesso reparto presso il quale la predet sorella della imputata prestava il proprio servizio, così correttamente designando la correlazione funzionale del loro possesso, richiesta dalla norma incriminatrice
Non osta alla riqualificazione della condotta concorsuale della attual ricorrente l’esito della vicenda processuale riguardante COGNOME richiama dalla difesa, conclusasi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso prop dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di patteggiamento, proprio in punto d riqualificazione della condotta, per la sua tardività (Sez. 6, n. 38159 20/09/2021, COGNOME).
Infine, del tutto generica è la sollecitazione difensiva volta a ricomprende la fattispecie in esame nell’ambito della nuova ipotesi di cui all’art. 314-bi pen., che non ha modificato la fattispecie prevista dall’art. 314, comma 1, c pen., investendo condotte anteriormente sussunte nell’ambito dell’art. 323 co pen., a seguito della sua abrogazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 16/01/2025.