Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3514 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERFETTO NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione avente ad oggetto la revoca per abolitio criminis della sua condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen, per essersi appropriato a più riprese e nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso di una cospicua somma di denaro (oltre i 270.000,00 euro) nella qualità di titolare dell’omonima ditta di tabacchi, in virtù dell’incarico di pubblico servizio gestito per conto del Comune di Benevento attraverso la dotazione di un POS (dispositivo elettronico) dedicato alla riscossione dei pagamenti del servizio di mensa scolastica e, quindi, nella veste di agente contabile, avendo trattenuto le relative somme non versandole al Comune alle scadenze indicate nella convenzione intercorsa con detto Comune, inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11 settembre 2019, irrevocabile il 25 marzo 2021, ed ha dichiarato non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 11 Cost.;
vista la richiesta di discussione orale formulata dall’AVV_NOTAIO e, tuttavia, considerato che trattasi di procedimento da trattarsi ex art. 611 cod. proc. pen. e, dunque, senza l’intervento dei difensori;
rilevato che con l’unico, articolato motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 314 cod. pen., avendo il Giudice dell’esecuzione erroneamente ritenuto configurabile il reato di peculato nel caso dell’appropriazione da parte del privato di somme percepite per conto di un ente pubblico e ad esso a versare e, in via subordinata, l’omesso esame della questione di legittimità costituzionale prospettata relativamente agli artt. 314 cod. pen. e 180, comma 3, legge n. 77 del 2020, poiché – giusta la tesi difensiva – attraverso l’introduzione del “decreto rilancio”, la condotta di omesso ovvero ritardato deposito al comune della tassa di soggiorno è sanzionata esclusivamente in via amministrativa, così venendosi a creare una disparità di trattamento con la condotta, omogenea, contestata al ricorrente, invece penalmente rilevante;
rilevato altresì che il ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione con la quale il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non manifestamente fondata la questione di costituzionalità, escludendo una situazione di trattamento diversificato di ipotesi omogenee, non essendo ravvisabile alcuna sostanziale differenza tra la condotta dell’albergatore che non versa la tassa di soggiorno e quella dell’esercente la tabaccheria che non versa i pagamenti del servizio mensa scolastica;
ritenuto che il motivo, nella sua duplice articolazione, è manifestamente infondato poiché prospetta difetto ovvero illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugNOME e, segnatamente, quanto alla censura in punto di qualificazione giuridica, deve rilevarsi che la questione inerente alla qualifica soggettiva dell’agente è stata già superata da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 16794 del 25/03/2021, COGNOME, Rv. 281090) ed ha chiarito, in epoca successiva all’introduzione dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, che il servizio di refezione scolastica, sia che sia erogato in gestione diretta dall’Ente pubblico territorialmente competente o in gestione autonoma dalla scuola pubblica nell’esercizio della propria autonomia scolastica, costituisce sicuramente un servizio pubblico complementare, correlato alla presenza obbligatoria nei plessi scolastici per gli alunni impegnati nella didattica a tempo pieno e che pertanto riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il titolare di un rivendita di tabacchi abilitato alla riscossione dei pagamenti del servizio di mensa scolastica per conto del Comune, trattandosi di attività che comporta maneggio di denaro pubblico, con i conseguenti obblighi di rendicontazione e poteri certificatori, svolta nell’interesse del soggetto esercente il servizio pubblico di refezione scolastica e costituente una modalità di esplicazione di quest’ultima, attraverso la raccolta dei contributi privati ad essa funzionale;
considerato, quanto alla questione di legittimità costituzionale, che a fronte della congrua motivazione svolta dal Giudice dell’esecuzione, la difesa si limita a ribadire la tesi dell’intervenuta aboliti° criminis ovvero della illegittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc. pen. nella parte in cui fa riferimento esclusivo alle ipotesi di abrogazione ovvero dichiarazione d’incostituzionalità di una norma, senza contemplare anche i casi analoghi e, come tale, il motivo si rivela reiterativo;
rilevato, infine, che questa Corte, in tema di modifiche introdotte dell’art. 180 del d. I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, ha già avuto modo di affermare come, nel caso di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell’imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alla novella, poiché questa – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – non ha comportato una parziale abolitio criminis, essendosi limitata a far venir meno in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all’art. 314 cod. pen. (Sez. 6, n. 36317 del 28/10/2020, COGNOME, Rv. 280286; Sez. 6, n. 12492 del 07/12/2021, COGNOME, Rv. 283138);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –
per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Presidente
Il Consigliere estensore