Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36566 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Codogno il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a CampoCOGNOME di Mazara il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Piacenza il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 04/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunqu rigettati;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati per i reati di associazione per delinquere, per più fatti di ricettazione e per peculato
Gli imputati, nella qualità di dipendenti della cooperativa RAGIONE_SOCIALE di Torino, appaltatrice dei lavori per conto di RAGIONE_SOCIALE, societ
a capitale pubblico, e quindi incaricati di un pubblico servizio, si sarebbero associat all’interno dello stabilimento di Monticelli D’Ongina, allo scopo di commettere più delit di cui agli artt. 314 , 648, 648 bis cod. pen. in danno della società, appropriandosi merci in transito e destinandole alla successiva immissione sul mercato clandestino.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Si assume che in sede di appello era stata devoluta la questione della nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in relazione alla posizione del ricorrente, essendosi il Giudice limitato a richiamare quanto scritto nel capo d imputazione, senza alcun vaglio relativo al giudizio di responsabilità.
La Corte non avrebbe adeguatamente valutato il motivo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al reato associativo, del quale non sussisterebbero i requisiti di struttura.
Gli imputati si sarebbero accordati solo per commettere reati nell’ambito del magazzino presso il quale lavoravano, per un lasso di tempo ben determinato e con un’attività finalizzata unicamente all’appropriazione delle merci; dunque, non un programma avente ad oggetto una serie di reati indeterminati, quanto, piuttosto, delitti lesivi solo del patrimonio della persona offesa e non anche dell’ordine pubblico.
La sentenza sarebbe viziata anche in ordine alla prova della partecipazione di COGNOME, che, si argomenta, “rispondeva” alle direttive del solo COGNOME, suo superiore gerarchico all’interno dell’organigramma lavorativo.
Né sarebbe stata raggiunta la prova del dolo, avendo peraltro l’imputato prestato attività lavorativa nei luoghi in cui sarebbero stati commessi i reati solo dal mese agosto a quello di ottobre del 2017.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta responsabilità concorsuale per il reato di peculato.
La responsabilità sarebbe stata configurata sul presupposto del concorso dei dipendenti della cooperativa con le guardie giurate NOME e NOME, incaricati di pubbl servizio; assume l’imputato di non essere stato mai a conoscenza della partecipazione all’attività criminosa delle guardie giurate.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla prova della partecipazione al reato associativo; si aggiunge che il ruolo di partecipe all’associazione non sarebbe d per sé sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità per t4 reati fine materialme posti in essere dagli altri partecipi.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME,
Il ricorso è strutturalmente sovrapponibile a quello appena indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono inammissibili.
Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte di appello ha ricostruito i fatti valutato le prove e spiegato con grande precisione , e anche richiamando la sentenza di primo grado le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità, elencando gli elementi di prova dimostrativi della esistenza del sodalizio e della partecipazione ad esso degli odierni ricorrenti (cfr., pagg. 1 e ss. e 19 e ss. sentenza impugnata), nulla specifico è stato dedotto, essendosi limitati gli imputati ad affermazioni generiche senza tuttavia confrontarsi con la motivazione e con il ragionamento probatorio della sentenza impugnata.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi ch a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richies Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondan dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argom al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
È invece fondato, limitatamente al terzo motivo, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza di primo grado, per esser limitato il Giudice dell’udienza preliminare a riportare il capo di imputazione sen nessuna valutazione, è inammissibile.
3.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito sul tema come anche il caso, certamente più radicale rispetto a quello in esame, di mancanza assoluta della motivazione non rientri tra quelli, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pe nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e dispo
la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, potendosi invece configurare una nullità, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., alla quale, allorquando sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di pie cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge.
Secondo le Sezioni unite della Corte, in caso di omessa motivazione non potrebbe ipotizzarsi nemmeno una radicale “inesistenza” della sentenza in quanto priva di motivazione, in quanto la categoria della inesistenza, distinta da quella della nulli assoluta, evoca quei casi ” talmente gravi da far perdere all’atto i requis “geneticamente” propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente) sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso”.
Nell’occasione la Corte di cassazione ha precisato che, anche a fronte del deposito del mero dispositivo, il giudice d’appello può decidere nel merito e, nel rispetto dei lim del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere addirittura alla redazion integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (Sez. U., n. 3287 d 27/11/2008, (dep. 2009), R. 244118; in senso conforme, più recentemente, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735).
Del tutto simmetrico rispetto al principio indicato è lo sviluppo della giurisprudenz di legittimità in caso di divergenza tra dispositivo e motivazione; in maniera condivisib si è ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, investito dell’appell solo imputato, rilevata la sussistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, rimettendo gli at relativi al primo giudice, in quanto, in tal caso, non ricorre alcuna de espressamente e tassativamente previste dall’art. 604 del codice di rito essenzialmente attinenti alla violazione del principio di correlazione tra accusa sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate – che legittimano l’esercizio del potere di annullamento della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ricorrendo detta ipotesi, il giudice deve prendere atto, nei limit dell’effetto devolutivo, del predetto contrasto tra dispositivo e motivazione, quin procedere alla valutazione dei motivi di appello (Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010, COGNOME Candia, Rv. 247252).
3.2. Dunque, pur volendo ragionare con l’imputato, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo redatto una motivazione completa e puntuale in ordine alla posizione specifica dell’imputato, sicchè non è obiettivamente chiaro perché dovrebbe dichiararsi la nullità della sentenza emessa all’esito del giudizi di primo grado.
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È inammissibile, per le ragioni già indicate anche il secondo motivo di ricorso, relativo al delitto associativo.
È invece fondato il terzo motivo, relativo al delitto di peculato.
5.1. La Corte di appello ha escluso la sussistenza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio sia in capo agli odierni imputati, dipendenti de cooperativa che svolgevano all’interno del magazzino compiti meramente esecutivi e materiali, sia, per le stesse ragioni, in capo al correo COGNOME, unico dipendente dell RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha ritenuto invece sussistente la qualifica soggettiva richiesta dall fattispecie incriminatrice in capo alle due guardie giurate – NOME COGNOME e NOME COGNOME -, per le quali si è proceduto separatamente, chiamate a rispondere a titolo d concorso nel medesimo reato ai sensi dell’art. 110 cod. pen. e per le quali si è proceduto separatamente.
Sulla base della qualifica soggettiva delle guardie giurate è stata costruita l responsabilità concorsuale degli imputati.
In particolare, alle due guardie giurate, che operavano all’interno dello stesso polo logistico, si contesta, in particolare, di avere omesso i dovuti controlli e di avere i modo concorso moralmente nella condotta appropriativa materialmente commessa dagli altri.
La prova del concorso delle due guardie giurate è stata fatta discendere, da una parte, dal fatto che queste sarebbero state presenti sul posto “in prossimità della buca da cui veniva fatta passare la merce sottratta ed erano state sorprese nel medesimo frangente a conversare con alcuni degli autori della condotta appropriativa, sicchè era impossibile che costoro non si fossero avveduti -per negligenza o disattenzione -della sottrazione della merce che si stava in quel momento compiendo (così testualmente la Corte a pag. 39 della sentenza), e, dall’altra, dai contatti che la COGNOME ebbe con COGNOME nella fase successiva alla denuncia per concordare una strategia difensiva.
5.2. Si tratta di un ragionamento probatorio incompleto.
Al delitto di peculato possono certamente concorrere con l’agente pubblico, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., anche soggetti non qualificati e non è necessario che il pubblic ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sia l’esecutore materiale della cond appropriativa, ben potendo questa essere compiuta da un extraneus.
Ciò che, tuttavia, è indispensabile dche il correo privo di qualifica soggettiva, appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione “di possesso per ragioni di ufficio o di serv del pubblico agente con la res.
Se non vi è lo sfruttamento strumentale di detta relazione propria del pubblico agente non si configura il peculato, ma, al più, altri reati quali il furto o l’appropriazione in
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Quanto alla qualifica soggettiva delle guardie giurate, l’art. 138 T.U.L.P., introdo con d.l. 8 aprile 2008, n. 59, conv. dalla I. 6 giugno 2008, n. 101, prevede che “salv quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzio dì custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualit di incaricati di un pubblico servizio”.
Dunque, secondo la disposizione indicata, la qualifica di incaricato di pubblico servizi è conseguente all’oggetto delle funzioni di vigilanza e di custodia.
5.3. Nel caso di specie, ciò che non è stato chiarito dalla Corte di appello/è qual fosse l’ambito delle funzioni delle guardie giurate, quale il loro rapporto con le “cose” cui gli imputati si appropriarono, se su quei beni esse avessero una relazione di possesso per ragioni di ufficio o di servizio, se, dunque, i ricorrenti abbiano sfruttato la “rela del pubblico agente con il bene.
Sul tema la sentenza è silente.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo 47) nei confronti di COGNOME NOME, e, attesa la natura oggettiva della causa di annullamento, anche nei riguardi di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La Corte di appello/applicherà i principi indicati, e, da una parte, verificherà se che limiti sia formulabile un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati p capo di imputazione in esame, e, dall’altra, eventualmente, procederà alla rideterminazione della pena.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 47) nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabile l’accertamento della penal responsabilità relativamente ai residui reati, rinviando altresì alla predetta Corte appello per la conseguente rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma il 21 giugno 2024
Il Presidente