Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41696 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41696 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nata a Oristano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2025 del Tribunale del riesame di Cagliari letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio limitatamente al termine di durata della misura;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa il 10 giugno 2025 dal GIP del Tribunale di Oristano, applicativa della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio in relazione ai reati di cui agli artt. 314 e 494 cod. pen. commessi in qualità di impiegata di ufficio postale in COGNOMEINDIRIZZO,
Ghilarza, Aidomaggiore e Busachi il 4 e 5 marzo, il 17 aprile, il 20 agosto, 11 16 e 23 ottobre e il 6 novembre 2024.
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1.1. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. per mancanza degli elementi costitutivi del reato di peculato, in particolare, della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblic servizio.
Il Tribunale ha errato nell’interpretazione della legge e nel ritenere che l’attività svolta dall’indagata avesse ad oggetto somme relative al deposito bancoposta, quindi, appartenenti, anche se mediatamente tramite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. L’errore riguarda proprio l’attività di bancoposta, che ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 comprende la raccolta del risparmio tra il pubblico e la raccolta del risparmio postale. Passate in rassegna le fonti normative che definiscono il risparmio postale come raccolta di fondi attraverso buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale effettuata da RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE, si evidenzia che l’errore commesso dal Tribunale riguarda proprio tale profilo, in quanto i fondi oggetto delle contestazioni elevate a carico dell’indagata non sono raccolti attraverso il risparmio postale, ma attraverso il risparmio tra il pubblico, come definito dall’art. 11, comma 1, TU bancario e attività connesse. Non risulta, infatti, che l’indagata abbia compiuto operazioni su buoni fruttiferi postali o libretti di risparmio postale, trattandosi, invece, di appropriazione di somme presenti su carte postpay (capi A e C) o su libretto di deposito ordinario (capo F) o su conto corrente (capo G). Il Tribunale ha, quindi, fatto confusione e interpretato erroneamente la pronuncia delle Sezioni Unite del 29 maggio 2025, che ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio solo all’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita o gestione di libretti di risparmio o buoni fruttiferi, non ricorrente nella fattispecie. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
1.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell’art. 314 cod. pen. e il vizio di motivazione per mancanza degli elementi costitutivi del reato. L’indagata non aveva il possesso del denaro dei correntisti, ma se lo procurava fraudolentemente mediante artifici e raggiri per appropriarsi del bene, sicché la condotta doveva inquadrarsi nel delitto di truffa, reato procedibile a querela e che non consente l’applicazione della misura interdittiva.
1.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per inapplicabilità della misura interdittiva della sospensione da tutte le mansioni di impiegata di ufficio postale a soggetto non qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Richiamate le precedenti censure, si evidenzia che la misura è stata applicata alla totalità delle mansioni anziché in relazione ad alcune soltanto,
tenuto conto della concezione oggettivo-funzionale della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in tal modo violando sia l’art. 272 cod. proc. pen. sia l’art. 289 cod. proc. pen, che non prevede una sospensione omnicomprensiva. Diversamente, i giudici di merito l’hanno persino estesa alla disponibilità dei sistemi informatici, laddove hanno ritenuto di estendere la sospensione anche alle mansioni che non prevedono contatti diretti con il pubblico, così sostituendosi al datore di lavoro. Si evidenzia che il giudice non ha il potere di adottare provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro in modo così penetrante, laddove l’attività di lavoro possa esplicarsi anche attraverso mansioni non rientranti nelle nozioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge processuale per inapplicabilità della misura a soggetti non qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
1.5. Con il quinto motivo si eccepisce la nullità dell’ordinanza per violazione di legge processuale e mancanza assoluta di motivazione, stante la mancata indicazione del termine di durata della misura interdittiva e la mancata valutazione di adeguatezza della durata massima, implicitamente determinata, in relazione alle esigenze cautelari.
1.6. Con il sesto motivo si eccepisce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 178, lett. c) e 293, comma 3, cod. proc. pen. per omessa notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza applicativa della misura al codifensore di fiducia nominato in sede di interrogatorio di garanzia. Il Tribunale ha respinto l’eccezione richiamando un precedente secondo il quale l’omissione è surrogata dall’avviso per il successivo interrogatorio di garanzia, trascurando che nel caso di specie vi è stato solo l’interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291, comma 1quater, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
In ordine logico va affrontato preliminarmente l’ultimo motivo, potenzialmente assorbente, che, tuttavia, risulta infondato, sebbene l’omissione risulti dagli atti.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione, risulta che i due difensori di fiducia, nominati dall’indagata in sede di interrogatorio preventivo, assistettero all’atto, ma l’ordinanza applicativa della misura, emessa due giorni dopo, fu notificata solo al difensore presso il quale l’indagata aveva eletto domicilio; risulta, tuttavia, che entrambi i difensori proposero istanza di riesame con unico atto redatto su carta cointestata, ricevendo regolare avviso della celebrazione dell’udienza.
Precisato che il ritardo della notifica al difensore dell’avviso di deposito di provvedimento con cui viene disposta una misura cautelare personale non determina la perdita di efficacia della misura né incide sulla possibilità di far valere gli eventuali vizi del provvedimento, in quanto, ai sensi dell’art. 309, comma 3, cod. proc. pen., il termine per proporre la richiesta di riesame comincia a decorrere, per il difensore, solo dal momento della notifica in questione (Sez. 6, n. 13421 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275983; Sez. 1, n. 3899 del 03/06/1996, COGNOME, Rv. 205347), ne discende che l’omissione non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa dell’indagata né il ricorso precisa quale sia la lesione concretamente subita, non potendosi dubitare, alla luce della sequenza descritta, della conoscenza del provvedimento e dell’esercizio del diritto di impugnazione.
Parimenti infondato è il quinto motivo relativo all’omessa indicazione del termine di durata della misura, implicitamente coincidente con il temine massimo di un anno fissato dall’art. 308, comma 2, codice di rito e giustificato dal rilievo attribuito alla gravità e pluralità di fatti.
Sul punto questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’art. 289 cod. proc. pen. non prevede che l’ordinanza che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio debba indicare un termine di efficacia, applicandosi la regola AVV_NOTAIO prevista per le misure interdittive dall’art. 308, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29132 del 12/03/2013, Tomassetti, Rv. 256347). Detta norma stabilisce unicamente che la durata della misura non può essere superiore a dodici mesi, ma prevede che il giudice può apporre un termine diverso ovvero disporne la rinnovazione, ancorché entro il termine massimo di dodici mesi. L’omessa indicazione del termine nell’ordinanza genetica comporta, pertanto, che la durata della misura sia quella massima, salva la possibilità per il Tribunale di integrare il provvedimento indicando un termine inferiore, sicché, laddove non vi sia modifica sul punto, è da ritenere confermata la valutazione implicitamente operata dal primo giudice (Sez. 6, n. 51057 del 13/11/2015, Galletti, Rv. 266042).
Va, inoltre, evidenziato che l’omessa indicazione del termine non determina alcuna nullità, non rientrando tra le cause di nullità dell’ordinanza tassativamente indicate all’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, solo nel caso di misura coercitiva disposta per tutelare l’esigenza di acquisizione probatoria di cui all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen., l’omessa indicazione della data di scadenza della misura comporta la nullità della relativa ordinanza ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. d) cod. proc. pen., ma, in mancanza di una espressa previsione normativa, non è possibile estendere tale regime alle misure interdittive.
Nel merito il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha erroneamente applicato i principi affermati di recente dalle Sezioni Unite in tema di attività di raccolta del risparmio postale effettuata da RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE (sentenza n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731), non considerando l’attività in concreto svolta dalla ricorrente, non addetta ad attività di raccolta del risparmio postale, e non avvedendosi che in nessuno dei casi oggetto di contestazione si trattava di fondi depositati su libretti di risparmio postale o di buoni fruttiferi postali.
Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nell’ordinanza risulta che l’indagata, sfruttando le proprie competenze, lo svolgimento di attività di lavoro presso vari uffici postali e la possibilità di accedere ai terminali dei colleghi, aveva compiuto una serie di operazioni illecite, appropriandosi di somme degli ignari titolari dei conti.
In particolare, si accertava che la ricorrente, utilizzando la carta di identità smarrita da COGNOME NOME tra il 13 e il 15 luglio 2024 e denunciata il 21 luglio successivo, aveva acceso un libretto postale presso l’ufficio postale di COGNOME a nome del COGNOME il 16 ottobre 2024, falsificandone la firma; questi, infatti, documentava di essere stato al lavoro e di non essersi recato in quel giorno presso l’ufficio postale.
Su tale libretto risultava accreditata la somma di 20.840,31 euro, depositata sulla carta RAGIONE_SOCIALEpay Evolution intestata al cittadino cinese NOME COGNOME, attivata il 12 giugno 2024 presso l’ufficio postale di Ghilarza ad opera dell’indagata ed estinta il 6 novembre 2024 con esecuzione di due prelievi di 5 mila euro ciascuno poco prima dell’estinzione del conto. Dal sistema di videosorveglianza interno risultava che tutte le operazioni erano effettuate dall’indagata presente il 6 novembre 2024 presso l’ufficio di COGNOME, avvalendosi della postazione di lavoro e del terminale del direttore per effettuare asseriti controlli della carta libretto intestata al COGNOME la vicenda era emersa per l’impossibilità dello NOME di effettuare un pagamento con la sua carta.
Anche per il COGNOME la vicenda era emersa per l’impossibilità di accreditare il rateo di pensione sul conto corrente abbinato alla carta RAGIONE_SOCIALEpay Evolution, in quanto il conto risultava chiuso il 17 aprile 2024 presso l’ufficio Postale di Bonarcado e il saldo di 8.816 euro trasferito su un libretto postale: operazioni, queste, che il COGNOME non aveva mai svolto né autorizzato, ma che si accertava essere state compiute dall’indagata; in particolare, emergeva che sul libretto risultava versata la somma di 4.500 euro, prelevata dal conto del NOME ed apparentemente riscossa dal titolare mediante due prelievi, mentre l’importo residuo risultava prelevato contestualmente all’estinzione del conto corrente.
Anche per la NOME la contestazione ha ad oggetto due prelievi di 5 mila euro dal conto corrente su cui veniva accredita la pensione dell’anziana. I prelievi risultavano effettuati, il primo, presso l’ufficio di Aidomaggiore il 4 marzo 2024 ,
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dove la nipote della titolare si era recata per verifiche e per chiedere un estratto conto, che l’indagata diceva di non poter stampare per un presunto problema informatico, assicurandole, tuttavia, che non risultavano ammanchi; il secondo, risultava eseguito il giorno dopo presso l’ufficio di COGNOME. Alla richiesta di spiegazioni, l’indagata aveva replicato alla nipote della NOME che era stata quest’ultima a richiedere il prelievo della somma di 10 mial euro, effettuato in due giorni consecutivi a causa dell’entità dell’importo.
Ugualmente per la COGNOME, che aveva un conto corrente presso l’ufficio PT di Busachi e che voleva effettuare un prelievo di 500 euro dal conto corrente, si era accertato che erano stati, invece, effettuati due prelievi da 500 euro ciascuno dall’indagata, che aveva chiesto all’anziana di ripetere l’operazione due volte, sostenendo che la prima non era andata a buon fine.
La documentazione rinvenuta in sede di perquisizione domiciliare aveva consentito di rinvenire la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria di COGNOME NOME, che ne aveva denunciato lo smarrimento il 29 ottobre 2024 e che in tale data li aveva utilizzati per l’ultima volta presso l’ufficio postale di COGNOME per un’operazione sul suo libretto postale compiuta dall’indagata: in questo caso, contestato al capo E) dell’imputazione, oggetto del peculato sono i documenti della COGNOME.
Nel corso della perquisizione erano state, inoltre, rinvenute fotocopie di documenti di identità di altre persone ed una agenda contenente numeri di carte postepay con i nomi dei relativi titolari.
Alla luce di tale ricostruzione risulta fondata l’obiezione difensiva, non essendo configurabile il peculato per mancanza della qualifica di incaricato di pubblico servizio della ricorrente, presupposto indispensabile per la sussistenza del reato.
Proprio al fine di risolvere il contrasto registratosi in ordine alla qualifica soggettiva da attribuire al dipendente di RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio dell’attività di raccolta del risparmio postale, ossia di raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, le Sezioni Unite nella sentenza prima indicata hanno chiarito che “l’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio”; e ciò in quanto detta attività si caratterizza anche per la fornitura di servizi di consulenza e la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integra elemento costitutivo indefettibile dell’attività di raccolta de risparmio postale, la quale è prestazione di un pubblico servizio.
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Come anticipato, di tali principi non ha fatto corretta applicazione il Tribunale e, ancor prima il GIP, non risultando che l’indagata fosse addetta ad attività di raccolta del risparmio postale, operazione distinta dalle altre attività di bancoposta per la connotazione pubblicistica che la caratterizza.
Dalla ricostruzione che precede emerge, invece, che le operazioni illecite sono state compiute dall’indagata su conti correnti o strumenti di deposito diversi da quelli oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite e con appropriazione di somme di cui l’indagata non aveva il possesso in ragione del suo ufficio, ma che si procurava di volta in volta in modo fraudolento, carpendo dati o documenti dei clienti, compiendo operazioni falsamente a loro nome in assenza di autorizzazione e persino della loro presenza o ricorrendo ad espedienti, come nel caso della anziana COGNOME o appropriandosi dei ,documenti della COGNOME, che glieli aveva consegnati per compiere un’operazione e che fondatamente avrebbe utilizzato in futuro per compiere altre operazioni illecite; proiezione futura che acquisisce concretezza alla luce dei documenti rinvenuti in sede di perquisizione.
Si osserva, inoltre, che anche in relazione all’impossessamento dei documenti della COGNOME non appare configurabile il delitto di peculato, atteso che la sentenza di primo grado dà atto del fatto che la COGNOME li aveva semplicemente dimenticati presso l’ufficio postale, lasciandoli così inconsapevolmente nella disponibilità dell’indagata nell’erronea convinzione di averli smarriti (pag.11) con conseguente configurabilità di altra ipotesi di reato.
Esclusa, pertanto, la configurabilità del delitto di peculato e tenuto conto dei limiti di pena imposti per l’adozione delle misure interdittive, non valendo la deroga prevista dall’art. 289, comma 2, cod. proc. pen. che, oltre alla qualifica soggettiva dell’agente, richiede che si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella genetica con conseguente cessazione della misura interdittiva applicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del GIP del Tribunale di Oristano in data 10 giugno 2025. Dichiara cessata la misura interdittiva.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. &26 cod. proc. pen.
Così deciso, 20 novembre 2025
sid ente