Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1103 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1103 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2022 della Corte di appello di Messina
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Messina nei confronti di COGNOME NOME, condannato per il reato di peculato, ha riconosciuto le
circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, e ha confermato nel resto la sentenza.
Si contesta a COGNOME, nella qualità di curatore della eredità giacente di NOME, giusta nomina di Tribunale civile, e quindi pubblico ufficiale, di essersi appropriato della somma di euro 29.863,00 erogata dal Comune di Noto, Ufficio RAGIONE_SOCIALE, alla signora COGNOME a titolo di contributo, ai sensi della I. 413/1991, per i lavori di riparazione dell’immobile sito in quella località, trasferendo la somma erogata dall’ente pubblico sul proprio conto corrente personale.
In particolare, il compendio probatorio si fonda sulle indagini di polizia giudiziaria, dalle quali è emerso che le somme erogate risultavano riscosse personalmente da COGNOME presso la filiale dell’Unicredit e, solo in parte, impiegate per i lavori di ristrutturazione dell’immobile. Più precisamente:
-in relazione al primo ordinativo di pagamento del 25/10/2011 di euro 56.525,23, COGNOME emetteva assegni circolari e vaglia postale in favore delle imprese che si occupavano dei lavori, mentre emetteva in proprio favore due assegni circolari (uno di 3.500,00 e uno di 21.650,09 euro per un totale di 25.150,00 euro). Tale somma era versata sul suo conto corrente postale esclusivo destinato a pagamenti bancomat, ricariche personali, domiciliazioni e altro. La polizia giudiziaria verificava che non risultava che detta somma fosse stata utilizzata per i lavori di ristrutturazione, né la difesa lo aveva in alcun modo provato. Non era, invece, stato verificato, l’ammontare di denaro presente sul costo corrente postale dell’imputato, prima che fosse versata la somma di denaro riconducibile alla curatela.
il secondo ordinativo di pagamento – pari a 22.917,59 euro – era corrisposto mediante assegno circolare in favore di COGNOME, il quale chiedeva l’emissione di un assegno circolare di euro 22.000,00 in favore dell’impresa edile che lavorava alla ristrutturazione e riscuoteva in contanti la restante parte di euro 917,59.
-il 31 maggio 2013 il curatore riceveva la terza tranche del contributo accreditata dalla Unicredit direttamente sul suo conto corrente mediante bonifico di euro 23.795,90 in favore di COGNOME presso Poste Italiane. Con quell’importo l’imputato effettuava un bonifico di euro 15.000,00 alla impresa edile e tratteneva per sé euro 8.795,90, rispetto ai quali non risultano documentati pagamenti funzionali alla ristrutturazione dell’immobile. Tutte le uscite registrate da tale data hanno infatti causali personali.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1.Violazione di legge, in relazione agli artt. 601, 171 e 179 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello di Messina, nel confermare l’affermazione della
penale responsabilità dell’imputato, riconosciuto la nullità della notifica della citazione dell’imputato per il giudizio di appello, derivante dalla apposizione di una forma apocrifa, apparentemente riconducibile all’imputato, sulla cartolina di consegna brevi manu del menzionato atto processuale.
2.2 Violazione di legge, per avere la Corte di merito respinto l’eccezione difensiva sulla illegittimità dell’ordinanza istruttoria resa in data 5 ottobre 2021 da Tribunale di Messina che aveva escluso l’esame dell’imputato, determinando l’impossibilità di evidenziare la piena regolarità dei prelievi effettuati sul cont corrente, le effettive metodologie di gestione delle somme ivi allocate, nonché la destinazione dell’assegno circolare di 3.500,00 euro, così pregiudicando il diritto di difesa.
2.3.Vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello, a conferma della sentenza di primo grado in ordine alla penale responsabilità ex art.314 cod. pen. dell’imputato, riconosciuto la sussistenza del peculato senza accertare la effettiva causale delle giacenze di somme di danaro sul conto corrente personale di COGNOME, al di là degli accrediti da parte del Comune di Noto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che saranno di seguito indicate.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’omessa notifica del decreto di citazione in appello è, infatti, inquadrabile nelle nullità regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminar al giudizio di appello e, come tale, è deducibile nei limiti di cui all’art. 182 c proc. pen. e rilevabile entro i termini indicati dall’art. 180 cod. proc. pen.
Si tratta, quindi, di una nullità che doveva essere tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di appello e non, per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Sez.2, n. 46638 del 13/9/2019, COGNOME, Rv. 278002; Sez.5, n.2314 del 16/10/2015, COGNOME, Rv.265710).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno evidenziato l’assenza dell’imputato durante tutto l’arco del dibattimento (compresa la data del 5 ottobre 2021, quando doveva espletarsi l’attività istruttoria ritualmente ammessa), nonché la mancata verificazione di potenziali cause di circostanze di legittimo impedimento, tanto da far plausibilmente ritenere che COGNOME non fosse consenziente all’esame richiesto.
La Corte di appello, nel rigettare l’eccezione di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in riferimento alla revoca del provvedimento di ammissione dell’interrogatorio dell’imputato, si è adeguata all’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, a mente del quale, anche in assenza di una rinuncia della parte all’espletamento dell’esame dell’imputato, è legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione, allorché l’imputato stesso non sia comparso all’udienza stabilità per l’incombente, adducendo un impedimento, ritenuto non legittimo (v. Sez. 1, n.37283 del 24/6/2021, Bosco, Rv.282009; Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009, COGNOME, Rv. 244193 – 01).
4. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che il curatore dell’eredità giacente, nominato a norma dell’art. 528 cod. civ, va annoverato fra gli ausiliari del giudice, dovendosi intendere per tale, secondo la definizione datane dall’art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari nei ca previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta), il privato esperto in una determinata arte o professione e in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di compiere una pubblica funzione, il quale, sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale, presti la sua attività nell’ambito di una determinata procedura, sì da renderne possibile lo svolgimento e consentire la realizzazione delle relative finalità. Tali caratteristiche sono riscontrabili nella figura del curatore dell’eredità: costui è tenuto sotto giuramento, ex art 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e ad amministrare fedelmente i beni dell’eredità, sotto la direzione e la sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti; esercita poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva destinazione; è obbligato al rendiconto della propria amministrazione, cui consegue l’approvazione e la consegna all’erede del patrimonio convenientemente gestito (cfr. Cass. S.U. civili 21/11/1997 n. 11619). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tali compiti sono espressione tipica della funzione pubblica esercitata in ausilio all’attività del giudice e, conseguentemente, deve riconoscersi la qualità di pubblico ufficiale del curatore dell’eredità giacente e la inquadrabilità della condotta di appropriazione di un bene ereditario da parte di tale soggetto qualificato nel reato proprio di cui all’art. 314 cod. pen. (Sez. 6, n. 34335 del 09/04/2010, Bertagna, Rv. 248236 – 01)
La Corte di appello, con motivazione, in fatto, puntualmente e logicamente argomentata, ha ritenuto provato oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato alla luce della incontroversa ricostruzione contabile effettuata sui
movimenti del denaro versato per finanziare la ricostruzione dell’immobile a Noto e, invece, in parte trattenuto dall’imputato che ne aveva la disponibilità, il quale in una circostanza, con assegni circolari, dirottava il denaro sul suo conto postale personale, in altra circostanza tratteneva il denaro contante, in altra circostanza ancora tratteneva sul proprio conto postale il denaro a lui direttamente versato per la ristrutturazione.
La ricostruzione contabile segnalava, pertanto, l’avvenuta appropriazione delle somme corrispondenti alla differenza tra quanto ricevuto e quanto utilizzato per la ricostruzione dell’immobile. Somma che, ovviamente, deve ritenersi distratta dell’imputato per finalità diverse, non autorizzate e comunque estranee agli interessi della curatela.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
sore Così deciso il 27 ottobre 2022
Il Preside e