Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6082 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6082 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 66/2026
NOME COGNOME
UP – 15/01/2026
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ticino nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato ad Arona il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27 maggio 2025 emessa dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udito il difensore della parte civile ricorrente, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 4 novembre 2022 il Pubblico Ministero del Tribunale di Novara ha chiesto il rinvio a giudizio di NOME COGNOME per i delitti di cui all’art. 81,
secondo comma, 314 cod. pen. commessi, dal 20 luglio 2017 al 26 aprile 2018 a RAGIONE_SOCIALE Ticino.
Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, in qualità di direttore del RAGIONE_SOCIALE Sanitario del Comune di RAGIONE_SOCIALE Ticino, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si sarebbe appropriato della somma di euro 4.220,00, di cui aveva la disponibilità, nell’esercizio delle funzioni di direttore responsabile dei servizi convenzionati per la realizzazione e la gestione di servizi e strutture relative alla cattura e custodia in canile sanitario e per il ricovero in canile rifugio di cani vaganti e smaltimento di spoglie animali; in particolare, l’imputato, in qualità di incaricato di pubblico servizio, avrebbe omesso di versare nelle casse comunali il danaro ricevuto a seguito delle prestazioni fornite dal RAGIONE_SOCIALE Sanitario per conto del Comune RAGIONE_SOCIALE Ticino, sottraendo la res alla disponibilità dell’amministrazione comunale.
L’imputato ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato in udienza preliminare e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Novara, con sentenza emessa il 23 novembre 2023:
-ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 323bis cod. pen., ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena sospesa di un anno, due mesi e venti giorni di reclusione.
-ha dichiarato l’imputato interdetto dai pubblici uffici e incapace a contrattare con la Pubblica amministrazione per la durata di cinque anni e lo ha condannato al pagamento della riparazione pecuniaria, nella misura di euro 4.220,00, e ha disposto la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, determinato nel medesimo importo;
ha condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE Ticino, da liquidarsi in separato giudizio civile, al pagamento di una provvisionale, determinata nella somma di euro 5.000,00, e alla rifusione delle spese processuali.
La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato e ha revocato le statuizioni civili.
AVV_NOTAIO, difensore della parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE Ticino, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, il difensore ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen.
Il difensore ha premesso che la sentenza impugnata ha confermato che il danaro riscosso dal canile comunale era di pertinenza dell’ente locale e che l’imputato non aveva alcun potere autonomo di disporre delle somme di denaro di spettanza dell’ente di appartenenza.
La Corte di appello ha, dunque, erroneamente escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in quanto ha omesso di considerare la natura ‘generica’ del dolo del delitto di peculato e la conseguente irrilevanza dell’asserito fine istituzionale perseguito dall’imputato nello spendere il denaro di spettanza del Comune.
Il mancato versamento del denaro riscosso nelle casse comunale avrebbe, dunque, di per sé integrato l’ interversio possessionis necessaria ad integrare l’atto di appropriazione penalmente illecito.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 314 cod. pen., in quanto la Corte di appello illegittimamente avrebbe riconosciuto efficacia esimente alla buona fede dell’imputato.
La buona fede, infatti, sarebbe stata fondata su una «prassi» non formalizzata e contrastante con le disposizioni normative e regolamentari, che attribuivano la gestione finanziaria delle somme ricevute esclusivamente all’ente pubblico.
Il difensore ha, inoltre, rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che la prassi non può in alcun modo legittimare o, comunque, giustificare una condotta appropriativa illecita.
L’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 227 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento AVV_NOTAIO sulla contabilità dello Stato) avrebbe dovuto immediatamente versare le somme ricevute nelle casse dell’ente pubblico e, dunque, non sarebbe prospettabile alcuna buona fede sul punto, in quanto il suo operato era fondato su una mera prassi contra legem .
4.3. Il difensore, con il terzo motivo, ha censurato la manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello, infatti, da un lato, ha riconosciuto che le somme incassate rivestivano la natura di denaro pubblico e che l’imputato non aveva il potere di disporne, e dall’altro, contraddittoriamente, ha giustificato la condotta dell’imputato – che le gestiva in forma diretta – assumendo che la disposizione delle somme non fosse sorretta da un intento appropriativo, ma dall’intento di conformarsi ad una prassi interna.
4.4. Il difensore, con l’ultimo motivo, ha denunciato l’inosservanza degli artt. 49, 93 e 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell’art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità AVV_NOTAIO dello Stato).
La Corte di appello, inoltre, avrebbe illogicamente motivato in ordine alla qualifica e alle funzioni del direttore del RAGIONE_SOCIALE Sanitario, erroneamente ritenute meramente gestionali, nonostante gli obblighi di rendicontazione e di riversamento delle somme riscosse che incombevano sull’imputato.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 30 dicembre 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto di rigettare il ricorso.
In data 7 gennaio 2026 l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE Ticino, ha depositato una memoria di replica, insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto è stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Per delibare adeguatamente i motivi di ricorso devoluti all’esame della Corte, occorre, in via preliminare, accertare la disciplina applicabile nel caso di specie, in ragione dei mutamenti normativi intervenuti sul punto.
2.1. La parte civile ha impugnato la sentenza di proscioglimento indicata in epigrafe ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. per i soli interessi civili, secondo quanto previsto, in linea AVV_NOTAIO, dall’art. 573 cod. proc. pen.
2.2. Questa disposizione, nella trama originaria del codice di procedura penale, si limitava a prevedere, al primo comma, che «’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale».
Il secondo comma dell’art. 573 cod. proc. pen. aggiungeva, inoltre, che «’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato questa disposizione, ritenendo che, in caso di assoluzione dell’imputato, la parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. e in deroga all’art. 538 cod. proc. pen., è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento, chiedendo, ai fini della propria domanda di risarcimento, di affermare la responsabilità dell’imputato ai
soli effetti civili, secondo i parametri propri del diritto penale e non secondo quelli del diritto civile ( ex plurimis : Sez. 3, n. 12255 del 29/11/2018, P., Rv. 275473 02; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, COGNOME, Rv. 268894; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., 251061).
Secondo questo orientamento, il giudice dell’impugnazione ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i medesimi poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto, se si fosse convinto che tale giudice ha sbagliato nell’assolvere l’imputato, ben avrebbe potuto affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all’art. 622 cod. proc. pen) condannarlo al risarcimento e alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente- ora per allora- alla condanna di cui all’art. 538, comma 1, cod. proc. pen., che non venne pronunciata per errore (cfr. Sez. U, n. 25083 de 11/07/2006, COGNOME, Rv. 233918 – 01; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, COGNOME, Rv. 268894; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., 251061; Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, COGNOME, Rv. 236599 – 01).
Nel giudizio, instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice, dunque, ferma restando l’intangibilità delle statuizioni penali, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile (Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi, Rv. 262708; Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751); il giudice dell’impugnazione deve, infatti, formulare, sia pure in via incidentale e al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, sebbene questa sia stata esclusa con sentenza passata in giudicato.
2.3. Questa interpretazione della disciplina dell’impugnazione per i soli interessi civili è stata oggetto di un profondo ripensamento a causa del suo obiettivo contrasto con il cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, dall’art. 48 CDFUE, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Queste disposizioni, infatti, riconoscono il diritto alla presunzione di innocenza sotto un duplice aspetto: per un verso, attribuiscono una garanzia procedurale nel contesto del processo penale, con implicazioni in ordine all’onere della prova, all’applicabilità di presunzioni di fatto e di diritto, al privilegio contro l’autoincriminazione, alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature del convincimento da parte del giudice o di altri funzionari (Corte EDU, Grande Camera, 12/07/2013, COGNOME c. Regno Unito, § 93; Corte EDU, Grande Camera,
11/06/2024, COGNOME e COGNOME c. Regno Unito, § 101); per altro verso, una volta che il procedimento penale sia stato definito con una pronuncia di assoluzione o con proscioglimento in rito (e, dunque, senza che la responsabilità penale sia stata accertata), riconoscono all’imputato il diritto di essere trattato dalle pubbliche autorità e dai pubblici ufficiali come persona innocente, impedendo che, nel contesto di un procedimento successivo, possano essere emessi provvedimenti che presuppongano la sua responsabilità in ordine al reato che gli era stato contestato e dal quale è stato assolto (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 12 luglio 2013, COGNOME contro Regno Unito; Corte EDU, Grande Camera, 28/06/2018, RAGIONE_SOCIALE cRAGIONE_SOCIALE Italia, § 314; Corte EDU, Grande Camera, 11/06/2024, COGNOME e COGNOME c. Regno Unito, §§ 102 e 108; Corte EDU, 20/10/2020, COGNOME c. San Marino).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Corte d’appello di Lecce in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all’art. 48 CDFUE – dell’art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
In questa sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che la disposizione censurata – che mira a soddisfare un’esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell’impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell’imputato – non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum , un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.
La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve
accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.); inoltre, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella dell’«alto grado di probabilità logica».
2.4. Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza Calpitano, hanno recepito questa interpretazione costituzionalmente orientata e hanno rilevato che «l vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l’art. 578 cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum , di responsabilità penale» (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01).
In questa sentenza, dunque, le Sezioni unite hanno affermato che, in presenza di prescrizione, la condotta dell’imputato deve essere valutata secondo i parametri dell’illecito civile, e non più come reato, essendo questo ormai estinto.
Una volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di prescrizione, non è più consentito al giudice dell’impugnazione alcun rilievo in ordine alla responsabilità penale, neppure ai fini della valutazione della responsabilità civile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.
2.5. La disciplina dell’impugnazione per i soli interessi civili è stata, inoltre, profondamente modificata dalla c.d. riforma Cartabia.
L’art. 33, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha, infatti, introdotto il comma 1bis cod. proc. pen., nel corpo dell’art. 573 cod. proc. pen.
Questa disposizione prevede che «uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
Il legislatore della riforma, con l’innovativa regola del trasferimento dell’azione di danno dal giudizio di impugnazione penale al giudice civile, ha, dunque, operato un bilanciamento tra la tutela del secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza e la tutela della parte civile, per la quale non sarebbe stato ragionevole pretendere, dopo la formazione del giudicato assolutorio o di proscioglimento sui capi penali, il rinnovato esercizio dell’azione risarcitoria innanzi al giudice civile.
Nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 significativamente si rileva che «L’opzione di trasferire al giudice civile la decisione
sull’impugnazione, dopo la formazione del giudicato sui capi penali, sviluppa il percorso esegetico seguito dalla giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 578, comma 1, c.p.p e, quindi, si basa sul presupposto che, per non incorrere in violazioni della presunzione d’innocenza dell’imputato, è necessario restringere l’oggetto di accertamento al solo diritto del danneggiato al risarcimento del danno, dopo lo spartiacque del giudicato.
È pertanto ragionevole attribuire il compito di decidere al giudice civile, in una situazione in cui devono essere verificati gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente la responsabilità penale. La ‘prosecuzione’ del processo davanti al giudice civile, disposta dopo il necessario controllo del giudice penale sull’assenza di cause d’inammissibilità dell’impugnazione, non determina effetti pregiudizievoli per la parte civile o per l’imputato né dal punto di vista cognitivo, in quanto il giudice competente deve decidere tutte le ‘questioni civili’, con esclusione di quelle penali coperte dal giudicato (la decisione civile non potrebbe quindi incidere sulla presunzione d’innocenza), né dal punto di vista probatorio, in quanto restano utilizzabili le prove acquisite nel processo penale, in contraddittorio con l’imputato, oltre a quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Con il rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l’illecito penale implica l’illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l’eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano ‘la domanda agli effetti civili’, secondo l’innovata formulazione dell’art. 78, lett. d), c.p.p.».
2.6. Sulla base di questo mutato quadro normativo devono essere esaminati i motivi di ricorso devoluti alla cognizione della Corte.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, rilevato che l’art. 573, comma 1bis , cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01), e il Comune di RAGIONE_SOCIALE Ticino si è costituito parte civile nel presente processo nel corso dell’udienza preliminare del 2 marzo 2023.
3. Il difensore della parte civile ricorrente, con il primo motivo proposto, ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen., con riferimento all’elemento soggettivo del reato, con il secondo motivo di ricorso, ha censurato l’inosservanza dell’art. 314 cod. pen., e, con il terzo motivo, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte di appello, da un lato, ha riconosciuto che le somme incassate rivestivano la natura di denaro pubblico e che l’imputato non aveva il potere di disporne per gestirle, e dall’altro, ha giustificato la condotta dell’imputato – che le gestiva in forma diretta – assumendo che non fosse mossa da un intento appropriativo (e, dunque, non fosse sorretta dal dolo), ma dall’intento di conformarsi ad una prassi interna.
Il difensore, con l’ultimo motivo, ha denunciato la violazione di legge in relazione agli artt. 49, 93 e 107 T.U.E.L., al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all’art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, e il vizio di motivazione in ordine alla qualifica e alle funzioni del direttore del canile sanitario.
4. Questi motivi sono inammissibili.
La parte civile ha, infatti, dedotto esclusivamente vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla responsabilità penale dell’imputato, in ordine alla quale si è ormai formato il giudicato assolutorio.
Le censure proposte hanno, dunque, ad oggetto capi della sentenza sui quali si è formato il giudicato e punti che non possono essere rivalutati, neppure in via incidentale, sotto il profilo penale, in quanto il loro esame concreterebbe una violazione del cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza.
I motivi dedotti dalla parte civile ricorrente sono, dunque, inammissibili e precludono il rinvio alla sezione civile competente per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 573, comma 1bis , cod. proc. pen., in quanto sono esclusivamente volti a sindacare le statuizioni penali della sentenza impugnata, senza in alcun modo essere riferiti al distinto tema delle conseguenze risarcitorie delle condotte accertate nel processo penale.
La parte civile che impugni la sentenza ai sensi dell’art. 573 cod. proc. pen., una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali, non può, infatti, più dedurre l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 649 del 18/12/2025, (dep. 2026), RAGIONE_SOCIALE).
Una volta divenuta intangibile l’assoluzione o, comunque, il proscioglimento dell’imputato, al giudice dell’impugnazione non è più consentito alcun rilievo, neppure incidentale e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in ordine alla responsabilità penale dell’imputato, in quanto la
valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria o restitutoria proposta nel processo penale, al fine di garantire il rispetto della presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU, deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile (Sez. 6, n. 649 del 18/12/2025, (dep. 2026), RAGIONE_SOCIALE).
Nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula «perché il fatto non sussiste», infatti, il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza dello stesso, sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere solo sull’esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l’applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la parte ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/01/2026.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME