Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4341 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4341 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
lette le conclusioni e la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, confermando quella emessa all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari, la Corte di appello di Bari ha condannato NOME COGNOME per i delitti di illecita detenzione di arma comune da sparo (capo A), ricettazione della predetta (capo B) e di peculato continuato (capo C).
Il ricorso investe la decisione di merito unicamente in relazione all’ultimo dei capi di imputazione menzionati.
Il capo C) ha ad oggetto una serie di appropriazioni di somme di danaro – per un valore complessivo indicato in imputazione in 136.550 euro – che NOME COGNOME avrebbe commesso in più occasioni, nell’esercizio delle sue funzioni di incaricato di pubblico servizio; le appropriazioni – secondo la ricostruzione dei giudici di merito – sono state commesse durante il servizio di guardia particolare giurata, incaricata del prelievo degli incassi di alcuni caselli autostradali, esercizi commerciali e istituti bancari (secondo l’ipotesi d’accusa, agendo, in diversi casi, in concorso con il collega NOME COGNOME).
Stando all’imputazione, gli episodi di peculato si sono ripetuti sino al 23 aprile 2019, giorno dell’arresto in flagranza del ricorrente.
In estrema sintesi, il conforme accertamento dei giudici di merito ha ritenuto dimostrata l’ipotesi d’accusa sulla scorta di un articolato ragionamento che ha valorizzato: la coincidenza tra le occasioni in cui si sono verificati ammanchi di danaro e la presenza in servizio del ricorrente, proprio presso quei clienti che hanno registrato ammanchi; i fatti accertati in occasione dell’arresto in flagranza del ricorrente; il fatto che, a casa di quest’ultimo, sia stata rinvenuta la somma di oltre 95.000 euro in contanti (oltre 80.000 euro in una cassaforte; circa 14.000 euro, in una cassettina nascosta in garage); l’assenza di spiegazioni plausibili in ordine a dette disponibilità (essendo state ritenute del tutto irragionevoli, se non false, le spiegazioni offerte dal ricorrente e dai testimoni esaminati su sua richiesta in sede di giudizio abbreviato).
Tutti i predetti elementi sono stati ritenuti dalla Corte univocamente convergenti a conforto dell’ipotesi di appropriazione di somme di danaro da parte dell’imputato, nel corso dello svolgimento del suo servizio di guardia particolare giurata.
Il ricorrente impugna la citata sentenza della Corte di appello di Bari, articolando un unico motivo di ricorso, in cui deduce, cumulativamente, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge, con riferimento agli artt. 192 e 350, comma 7, cod. proc. pen., oltre che la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sola accusa di peculato contestata al capo C).
Secondo il ricorrente, la Corte di appello di Bari avrebbe violato l’art. 192 cod. proc. pen., attribuendo rilievo probatorio ad un quadro indiziario non grave, né preciso: gli unici elementi di prova sarebbero rappresentati dalle circostanze accertate in occasione dell’arresto in flagranza di reato del 23 aprile 2019 e dalla confessione resa dal ricorrente (che, però, limiterebbe l’ammissione relativa alle condotte appropriative a poche occasioni, per un controvalore di circa 5-6.000
euro); tutti gli altri elementi valorizzati dalla Corte di appello sarebbero mere presunzioni che, a loro volta, muoverebbero da presunzioni, come tali incapaci di giustificare un’affermazione di responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio.
Nel ricorso, si segnalano svariate incongruenze tra gli elementi indiziari valorizzati e il risultato probatorio che la Corte di appello ritiene di potere raggiungere muovendo da essi: (i) vi sarebbero discordanze tra le somme che la RAGIONE_SOCIALE lamenta essere state consegnate all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e da questi non contabilizzate (ammanchi di cui, secondo l’accusa, COGNOME si sarebbe appropriato); (ii) stando all’accusa e alla denuncia, si sarebbero registrati ammanchi anche nelle giornate dell’i, 4 e 5 aprile 2019, ma le videoriprese effettuate in quei giorni a fini di investigativi non avrebbero portato elementi utili alle indagini (così smentendo sul punto l’ipotesi d’accusa); (iii) lo stesso episodio dell’arresto in flagranza sarebbe poco significativo (e, peraltro, capace di offrire un risultato probatorio contraddittorio, considerato che, per quell’episodio, si contesta il peculato di 320 euro, nonostante il fatto che – all’atto dell’arresto – COGNOME sia stato trovato in possesso della sola somma di 250 euro).
Nel ricorso si contesta altresì che la sentenza impugnata abbia valorizzato come elemento indiziario – il fatto che, allorché i clienti dell’istituto di vigilan hanno rilevato degli ammanchi, l’imputato era sempre in servizio. La valenza di tale argomento indiziario è indebolita dal fatto che altri ammanchi si sarebbero verificati anche in assenza del ricorrente.
Inoltre, la Corte di appello di Bari avrebbe – con motivazione illogica e comunque insufficiente – ritenuto COGNOME responsabile anche delle appropriazioni avvenute in danno di un RAGIONE_SOCIALE (che, però, usava un metodo di consegna del danaro all’istituto di RAGIONE_SOCIALE che rendeva impossibile alle guardie giurate l’appropriazione dell’incasso) e di un istituto bancario.
La Corte di appello di Bari avrebbe, poi, misconosciuto con argomenti illogici il valore degli elementi probatori portati a propria difesa dall’imputato nel corso del giudizio abbreviato.
Il denaro sequestrato nella cassaforte di COGNOME (oltre 80.000 euro) era suddiviso in tagli di banconote da 50 e 100 euro, incompatibili con quello degli incassi dei pedaggi autostradali di cui COGNOME si sarebbe appropriato. Inoltre, COGNOME avrebbe dato una giustificazione del motivo per cui egli aveva disponibilità di quelle somme (in parte frutto di un mutuo contratto da COGNOME; in parte frutto di incassi di polizze assicurative; in parte frutto di vendite di beni di famiglia della moglie e delle sorelle dell’imputato; in parte frutto di donativi effettuati dai parenti nel cors degli anni, in favore del ricorrente, della moglie e dei figli). Ad essere illogiche non sarebbero le giustificazioni di COGNOME, bensì le considerazioni sviluppate dalla Corte di appello in ordine alla inverosimiglianza della tesi difensiva.
Nello smentire la plausibilità della tesi difensiva, la Corte di appello sarebbe poi incorsa in violazione di legge, valorizzando il contenuto di spontanee dichiarazioni non verbalizzate, ma riportate in una annotazione di polizia giudiziaria, per fondare il giudizio di inverosimiglianza delle giustificazioni addotte da COGNOME per spiegare la disponibilità del contante custodito in cassaforte.
La Corte di appello avrebbe inoltre trascurato l’esistenza di ipotesi alternative; tra esse, l’ipotesi che le appropriazioni contestate a COGNOME possano essere state commesse da altri colleghi del ricorrente, come, per esempio, tale NOME COGNOME, arrestato il 31 ottobre 2019 poiché sorpreso in possesso – non solo di sostanza stupefacente (40 grammi circa di cocaina), ma anche,kdi una importante somma di danaro, peraltro suddivisa in banconote di taglio assolutamente compatibile con quello ordinariamente utilizzato per il pagamento dei pedaggi autostradali. Illogicamente – e in modo immotivato – la Corte di appello avrebbe ritenuto che quelle disponibilità di danaro siano da riferire al coinvolgimento di NOME COGNOME nel traffico di stupefacenti, anziché – come maggiormente plausibile – al peculato di somme che viene contestato a COGNOME.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.
Nell’interesse del ricorrente, l’AVV_NOTAIO,ha depositato memoria di replica, contestando le argomentazioni del Pubblico ministero fr unsistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il procedimento è stato deciso all’udienza dell’8 gennaio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente essere evidenziato, ai fini del controllo sulla esatta qualificazione giuridica dei fatti, che correttamente è stata attribuita a COGNOME NOME la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio. Infatti, al ricorrente è contestato di essersi appropriato di somme di danaro che erano nella sua disponibilità, poiché da lui ricevute o prelevate nell’esercizio delle sue mansioni di guardia particolare giurata, con l’incarico di trasportarle e riversarle nella cassa dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per conto dei clienti.
In simili contesti, l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizi discende direttamente dalla legge, come confermato dall’esplicito dettato dell’art. 138, ultimo comma, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, secondo il quale «salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e RAGIONE_SOCIALE dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio».
Ne discende la correttezza della qualificazione giuridica, in termini di peculato, dei fatti contestati a COGNOME NOME.
Con riferimento al vizio di motivazione che – secondo il ricorrente – affligge la sentenza impugnata, debbono essere svolte alcune considerazioni preliminari.
3.1. Va, anzitutto, premesso che, nel caso in esame, i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo una conforme ricostruzione storica, con argomenti – in fatto e in diritto – coerenti tra loro. Ciò premesso, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso diversi richiami a quest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove. Ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).
Deve inoltre essere ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio» (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01).
3.2. Deve, ancora, ribadirsi che è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (così, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024 – 02), a meno che la prova eventualmente ritenuta inutilizzabile non abbia una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implichi necessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza, essendo, in tale ultima ipotesi, la parte ricorrente che ne deduca la inutilizzabilità sollevata dall’onere di un esame specifico degli effetti che il venir meno della prova determina sulla struttura complessiva della motivazione (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 – 04).
Ciò posto, questa Corte ritiene che il duplice e conforme accertamento svolto dai giudici di merito sia sorretto da motivazioni che non risultano né apparenti, né contraddittorie, né manifestamente illogiche.
Le analitiche critiche sviluppate nel ricorso per cassazione, per corroborare la denuncia di manifesta illogicità della motivazione / si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a questa Corte di un diverso giudizio di merito sui fatti oggetto del giudizio.
In questi termini, dunque, si propongono all’esame di questa Corte censure inammissibili in sede di legittimità.
4.1. Giova schematizzare, in sintesi, il ragionamento sviluppato dai giudici di merito:
(i) alcuni clienti dell’RAGIONE_SOCIALE (soprattutto, la societ RAGIONE_SOCIALE) hanno registrato reiterate discrepanze tra le somme di danaro prelevate dalle guardie giurate addette al ritiro degli incassi e le somme da queste ultime consegnate all’RAGIONE_SOCIALE e poi contabilizzate presso la “sala conta” dell’RAGIONE_SOCIALE (le discrepanze sono state rilevate in date analiticamente indicate nelle denunce, poi valorizzate in sentenza; cfr. sentenza di primo grado, pag. 4, 6-8; sentenza di secondo grado, pag. 4-6);
(ii) tutti gli ammanchi oggetto di denuncia si sono verificati allorché il ricorrente figurava nella squadra di guardie giurate addette al ritiro (sovente insieme al co-imputato NOME COGNOME, giudicato separatamente; sentenza di primo grado, pag. 6; sentenza di secondo grado, pag. 5);
(iii) particolare rilievo indiziario è stato attribuito – con valutazione tutt’altr che illogica – al fatto che gli ammanchi si siano interrotti nel corso di alcuni mesi in cui il ricorrente è stato assegnato ad altre mansioni, salvo poi riprendere allorché egli è stato nuovamente assegnato al servizio di ritiro degli incassi ai caselli autostradali (sentenza di secondo grado pag. 5); tale dato, lungi dal rappresentare una mera coincidenza, rappresenta un elemento di prova logica altamente indiziante, rispetto all’ipotesi che vuole il ricorrente come persona coinvolta nelle appropriazioni di danaro durante le operazioni di prelievo e trasporto dello stesso;
(iv) è stato dunque predisposto un servizio di osservazione, anche con sistemi di videosorveglianza, che ha permesso di documentare un’appropriazione di danaro che il ricorrente avrebbe dovuto portare presso la sala conta dell’RAGIONE_SOCIALE dopo averle prelevatO presso un casello autostradale (si tratta dell’episodio in occasione del quale l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato; sentenza di primo grado, pag. 5-6; sentenza di secondo grado, pag. 5);
(v) le modalità di asportazione della somma in occasione dell’evento in cui vi è stato poi l’arresto in flagranza (captate grazie ad una telecamera installata a fini di indagine) sono state rivelatrici di un modus operandi assolutamente fulmineo
(sentenza di primo grado, pag. 7), tale da dimostrare «una peculiare dimestichezza, se non professionalità» (sentenza di primo grado, pag. 8) del ricorrente nell’appropriarsi clandestinamente del denaro nel corso delle operazioni di prelievo delle somme dai clienti;
(vi) le successive indagini svolte presso il domicilio del ricorrente hanno permesso di sequestrare la somma di oltre 80.000 euro in contanti custoditi in una cassaforte in casa (oltre a consentire di accertare il fatto della detenzione dell’arma oggetto di contestazione ai capi A e B) e altri 14.000 euro custoditi in una cassettina nascosta nel garage pertinenziale l’alloggio del ricorrente (sentenza di primo grado, pag. 4, 6-7; sentenza di secondo grado, pag. 6 e ss.);
(vi) la disponibilità di dette somme di danaro è ritenuta dai giudici di merito, con motivazione non viziata (v. infra, punto 4.2), altamente indiziante, vuoi per il fatto che una simile disponibilità economica di danaro in contanti è, in sé, evenienza del tutto singolare, vuoi perché le spiegazioni offerte dal ricorrente per giustificarne il possesso sono risultate intrinsecamente illogiche, vuoi, infine, perché incompatibile con le fonti reddituali di cui il ricorrente e il suo nucleo familiare godevano (sentenza di primo grado, pag. 7-8; sentenza di secondo grado, pag. 6-12).
Tali elementi probatori sono stati, ragionevolmente, con motivazione né apparente, né manifestamente illogica, ritenuti convergenti a conforto dell’ipotesi d’accusa contestata al ricorrente.
Detti elementi probatori, infatti, ove letti congiuntamente – e non in modo parcellizzato e con valutazione atomistica – consentono di confortare l’ipotesi d’accusa con un elevato grado di credibilità razionale. Del resto, i giudici di merito hanno considerato le ipotesi alternative, astrattamente formulabili e concretamente formulate dalla difesa, ritenendo le stesse intrinsecamente illogiche, estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, e, in definitiva, prive di concreto riscontro processuale (sulla valutazione non parcellizzata della valutazione della prova indiziaria, ci si richiama ai principi metodologici ben espressi da Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02).
4.2. Come anticipato, i giudici di merito hanno considerato gli elementi che il ricorrente valorizza in sede di ricorso a supporto del denunciato vizio di illogicità manifesta della motivazione.
In ambedue i gradi di giudizio, i giudici di merito hanno ritenuto – ancora una volta con motivazione non apparente, né manifestamente illogica – la tesi difensiva incapace di sovvertire il risultato probatorio che la lettura congiunta degli elementi indiziari propone in modo non equivoco.
Al contrario, la intrinseca illogicità della tesi difensiva – lungi dal sovvertirlo ha indotto i giudici a ritenere, con valutazione non illogica, ulteriormente corroborato il risultato probatorio.
4.2.1. Non assume portata disarticolante il ragionamento indiziario sviluppato dai giudici di merito il fatto che – nella cassaforte custodite in casa – siano state trovate banconote in tagli da 50 e 100 euro, asseritamente inconciliabili con quelli che, ordinariamente, un cliente consegnerebbe all’atto del pagamento dei pedaggi autostradali. La Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato come la presenza di tali tagli di banconote fosse tutt’altro che eccezionale nelle casse dei caselli autostradali (fondando tale affermazione altresì sull’esame di alcuni documenti prodotti in giudizio). Ciò a tacere del fatto che la distanza cronologica intercorrente tra le appropriazioni e il momento in cui è stata rinvenuta la somma di danaro nella cassaforte del ricorrente potrebbe avere consentito operazioni di cambio di banconote.
4.2.2. Né risulta illogica la motivazione dei giudici di merito rispetto all’ipotesi alternativa, ventilata dalla difesa del ricorrente, per cui il responsabile dell condotte di peculato potrebbe essere un collega di NOME COGNOME (tale NOME COGNOME, tratto in arresto in data 31 ottobre 2019, nella flagrante detenzione di cocaina e della somma di oltre 47.000 euro in contanti). I giudici di merito hanno, non illogicamente, ritenuto tale episodio non rilevante – e soprattutto non dimostrativo dell’esistenza di ipotesi alternative – in ragione del fatto che tale disponibilità economica in capo a NOME è stata accertata diversi mesi dopo che si sono verificattle appropriazioni di danaro ascritte a NOME e in ragione del fatto che essa può trovare più plausibile spiegazione nell’attività illecita nel narcotraffico in cui risulta essere implicato NOME stesso; elementi ai quali si deve aggiungere che l’istruttoria nemmeno ha fatto emergere come NOME avrebbe potuto appropriarsi di tali somme (sentenza di primo grado, pag. 8-9; sentenza di secondo grado, pag. 9).
4.2.3. Né risultano decisive le critiche svolte dal ricorrente in ordine alle discrasie riscontrabili tra le somme di danaro di cui la RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ammanco e quelle di cui, secondo la contestazione, COGNOME si sarebbe appropriato.
In due occasioni – 1’8 agosto 2018 e il 3 settembre 2018 – si registrerebbe una differenza tra la somma di cui RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ammanco e quella oggetto di contestazione a COGNOME. La motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello risulta tutt’altro che elusiva e illogica: «Si tratta di lievi discordanze , legate al sistema “manuale” adottato in sala conta, come lo stesso appellante riconosce, ed a possibili errori conseguenti, che non intaccano la coincidenza sostanziale tra i due importi ed il dato incontestabile della presenza costante dell’imputato in occasione degli ammanchi» (sentenza di secondo grado, pag. 6).
Inoltre – osserva il ricorrente – RAGIONE_SOCIALE lamenta ammanchi contabili per un importo complessivo di 190.000 euro, mentre all’imputato è contestato il peculato di “soli” 136.550 euro. Segno questo – sempre secondo il ricorrente – che l’affermazione per cui l’imputato era sempre presente quando si verificavano ammanchi è erronea, con conseguente debolezza di tutto il ragionamento indiziario della Corte di appello.
Anche tale discrasia non sovverte il ragionamento indiziario sviluppato dai giudici di merito. Le discrasie contabili segnalate (peraltro genericamente) dal ricorrente non sono state oggetto di specifica indagine nel corso del giudizio, anche per effetto della scelta dell’imputato di essere giudicato con rito abbreviato; esse possono dunque – in astratto – trovare diverse spiegazioni, come la presenza di errori contabili o l’esistenza di altri incaricati di pubblico servizio dediti al pecula Ma, senza che sia consentito a questa Corte avventurarsi su percorsi congetturali, ci si limita ad osservare che l’esistenza di discrasie contabili in altre occasioni, non priva di significato logico – e dunque indiziante e probatorio – il dato che è stato congruamente valorizzato in sede di merito (ossia: che quando si sono verificate le sottrazioni contestate a COGNOME, questi era sempre in servizio).
4.2.4. Secondo il ricorrente, con riferimento ad un episodio di peculato avvenuto presso il RAGIONE_SOCIALE Penny, le dichiarazioni di un collega del ricorrente, tale NOME COGNOME, sarebbero state di rilievo evidentemente assolutorio, ma indebitamente trascurate dai giudici di appello.
Contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso, la Corte di appello ha preso in considerazione le dichiarazioni di NOME COGNOME, dandone una valutazione non manifestamente illogica; la Corte di appello ha ritenuto scarsamente precise e, comunque, irrilevanti tali dichiarazioni, laddove escluderebbero la possibilità di appropriazioni una volta entrato in funzione un meccanismo di chiusura automatica dei plichi contenenti le banconote prelevate dalla guardia giurata; ciò in ragione del fatto che la sottrazione avrebbe potuto avvenire nei frangenti immediatamente precedenti l’entrata in azione di tale dispositivo di sicurezza (sentenza di secondo grado, pag. 9).
4.2.5. Con riferimento agli argomenti portati dal ricorrente per giustificare la disponibilità della somma di danaro sequestrata in contanti a casa di COGNOME, si osserva che gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per ritenere che si tratti d elemento altamente indiziante rispetto all’ipotesi d’accusa sono tutt’altro che illogici o elusivi rispetto alle censure formulate dal ricorrente.
La Corte di appello – con valutazione non illogica e non censurabile in sede di legittimità – ha argomentato in ordine alla scarsa precisione e credibilità dei testimoni a difesa esaminati in sede di giudizio abbreviato condizionato. Oltre a ciò, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto scarsamente plausibile che una famiglia di quattro persone e sostanzialmente mono-reddito abbia la capacità
economica di accumulare una così importante somma di danaro (sentenza di primo grado, pag. 9); la tesi per cui quelle somme di danaro possano essere giustificate da remote donazioni, lasciti ereditari o vendite fondiarie è stata ritenuta del tutto implausibile, con argomentazioni non illogiche (sentenza di secondo grado, pag. 11); congruamente è stata ritenuta intrinsecamente illogica la tesi per cui quelle disponibilità troverebbero giustificazione in un mutuo ipotecario contratto nel 2015 dal ricorrente (essendo ritenuto,del tutto incongrua e palesemente inverosimile la scelta di chiedere un prestito di liquidità, provvedendo alla progressiva restituzione, decidendo poi, illogicamente, di tenere quei soldi chiesti in prestito chiusi in una cassaforte, asseritamente per sfiducia verso gli istituti di credito; sentenza di secondo grado, pag. 7-8 e pag. 11; sentenza di primo grado pag. 9; essendo, viceversa, maggiormente verosimile che detta somma possa essere stata utilizzata per le esigenze della famiglia, che, peraltro, negli anni precedenti aveva anche provveduto a piccole ristrutturazioni di casa; sentenza di primo grado, pag. 9; sentenza di secondo grado pag. 8).
4.3. L’ultimo tema da affrontare è quello relativo alla lamentata inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, non verbalizzate, che il ricorrente avrebbe rilasciato agli operanti, invitati a non dire alla moglie della presenza della somma di 80.000 euro custodita in cassaforte in contanti.
Anche laddove si volesse ritenere l’inutilizzabilità di tale dato probatorio (sulla scorta di quanto affermato da Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, COGNOME, Rv. 284466 – 02; Sez. 2,-n. 41705 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285110 – 01), ci si limita ad osservare che, nel caso in esame, l’utilizzo di tale informazione probatoria è stato valorizzato in termini estremamente marginali dalla Corte di appello, che dedica ad essa solo tre righe, in un corpo motivazionale di 13 pagine di motivazione.
Occorre aggiungere, al di là del dato quantitativo appena menzionato, che il ricorrente non assolve all’onere di allegazione circa la portata “disarticolante” dell’elemento probatorio di cui si denuncia l’inutilizzabilità; né – esaminata nel suo complesso la motivazione della sentenza impugnata – l’eventuale invalidazione dell’elemento probatorio ora in esameAimplica necessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza, sì da mettere in discussione la struttura complessiva della motivazione.
Ne discende che il ricorso – sotto tale profilo – è inammissibile per aspecificità, in forza della cd. “prova di resistenza”, posto che esso non deduce la decisività dell’elemento probatorio di cui si lamenta l’inutilizzabilità (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024 – 02; Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 – 04).
Il ricorso è dunque infondato. Il ricorrente deve dunque essere condannat al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Così deciso il 08/01/2026