Peculato Gestore Slot: La Cassazione Conferma la Condanna per Omesso Versamento del PREU
L’omesso versamento delle somme raccolte dalle slot machine e destinate allo Stato come Prelievo Erariale Unico (PREU) non è una semplice inadempienza contrattuale, ma un grave reato. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato gestore slot a carico di un operatore, ribadendo un principio fondamentale: il denaro raccolto appartiene alla pubblica amministrazione fin dal primo istante.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un gestore di apparecchi da gioco che, per conto di una società concessionaria, era incaricato della raccolta dei proventi delle slot machine. L’imputato, tuttavia, aveva omesso di versare al concessionario una somma di 76.057,92 euro, corrispondente al PREU dovuto per l’anno 2015. Tale somma avrebbe dovuto essere successivamente trasferita dal concessionario alle casse dello Stato.
Condannato in appello, il gestore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la qualificazione giuridica del fatto come peculato, sostenendo che si trattasse di una violazione di natura diversa. La parte civile, ovvero la società concessionaria, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Di conseguenza, la condanna per il reato di peculato ai sensi dell’art. 314 del codice penale è diventata definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché si configura il peculato gestore slot?
Il cuore della decisione risiede nella natura dei fondi raccolti e nella qualifica del gestore. La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 6087/2021), che ha risolto la questione in modo definitivo. Secondo questo principio consolidato, il denaro incassato dagli apparecchi da gioco leciti, inclusa la quota destinata al PREU, appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione.
Di conseguenza, chiunque gestisca tali fondi assume una funzione pubblica. In particolare:
1. Il Concessionario è un Agente Contabile: La società concessionaria che ha il rapporto diretto con lo Stato riveste la qualifica formale di ‘agente contabile’ ed è un incaricato di pubblico servizio.
2. Il Gestore è un Delegato: Il gestore che opera sul territorio (l’esercente), agendo per conto del concessionario, partecipa a questa stessa funzione pubblica, essendo a tutti gli effetti un delegato per una parte delle attività.
L’appropriazione di quel denaro non rappresenta quindi un semplice inadempimento verso il concessionario, ma una sottrazione di fondi pubblici di cui il gestore aveva la disponibilità in ragione della sua funzione. Questo integra pienamente la fattispecie del delitto di peculato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso e di grande importanza pratica per l’intero settore del gioco legale. Essa chiarisce in modo inequivocabile che chiunque operi nella filiera della raccolta dei proventi da gioco è investito di una responsabilità pubblica e penale. L’omesso versamento del PREU non è un rischio commerciale, ma un reato contro la Pubblica Amministrazione. Gli operatori devono essere consapevoli che la gestione di tali flussi di denaro li qualifica come incaricati di pubblico servizio, con tutte le conseguenze penali che ne derivano in caso di appropriazione indebita delle somme.
Il gestore di slot machine che non versa le somme del Prelievo Erariale Unico (PREU) commette il reato di peculato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, integra il delitto di peculato la condotta del gestore che si impossessa dei proventi del gioco, inclusa la parte destinata al PREU, senza versarli al concessionario, poiché tale denaro appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione.
Perché il denaro raccolto dalle slot machine è considerato pubblico fin da subito?
La Corte, richiamando un principio delle Sezioni Unite, stabilisce che il denaro incassato tramite apparecchi da gioco leciti appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. Il concessionario e, di conseguenza, il gestore delegato, agiscono come agenti contabili e incaricati di pubblico servizio.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata. Nel caso specifico, ha significato la conferma della condanna del ricorrente, il quale è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7585 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7585 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 16/08/1965
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME e letta la memoria depositata dal difensore della parte civile, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, allegando nota spese;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. – deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto – attinente alla qualificazione giuridica del fatto – risulta manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell’imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte appropriative poste in essere dall’imputato – gestore per conto del concessionario RAGIONE_SOCIALE della raccolta dei proventi dei giochi leciti a mezzo delle apparecchiature slot machines e aventi a oggetto la somma di euro 76.057,92, dovuti per l’anno 2015 quale prelievo erariale unico, omettendo di riversarle al concessionario per il successivo versamento nella casse dello Stato;
Rilevato che la condotta in oggetto rientra nella fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen.; sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 6087 del 24/09/2020 – dep. 16/02/2021, COGNOME, Rv. 280573 – 01 – hanno affermato il principio in base al quale «integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento . del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di “agente contabile” ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario)»;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
Ritenuto che non deve farsi luogo alla liquidazione a carico del ricorrente delle spese richieste dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l’indicazione di elementi ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025