Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16947 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Pagani il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava la condanna per peculato (art. 314 cod. pen.) di NOME perché, quale incaricato di pubblico servizio, titolare di una ricevitoria lotto, al fine di proc un ingiusto profitto, si appropriava di € 64.096,20, provvigioni riscosse e no
versate all’RAGIONE_SOCIALE, di cui aveva il possesso in virtù del contratto di servizi di ricevitoria stipulato con la predetta società.
Ha presentato ricorso NOME COGNOME, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, deducendo vizio di motivazione della sentenza, in relazione a tre punti, di seguito riassunti.
2.1. La condanna in appello – che non risponde alle eccezioni difensive volte a chiedere l’acquisizione di produzione documentale o, in rinnovazione dibattimentale, l’assunzione come nuova prova di un documento comprovante fatti in esso rappresentati – si sarebbe acriticamente basata sulla sentenza di primo grado la quale, nel ritenere la sussistenza della qualifica soggettiva pubblicistic avrebbe, a sua volta, richiamato un orientamento di legittimità non univoco.
Secondo una giurisprudenza, che argomenta essenzialmente dalla disciplina del d.lgs. 30/09/2003, n. 269, infatti, la società gerente gli apparecchi di ricevit non svolge un pubblico servizio bensì un’attività di impresa, e il gestore il qua trattenga parte RAGIONE_SOCIALE giocate non commette, quindi, peculato, ma viene semplicemente meno all’obbligazione tributaria a favore dell’amministrazione finanziaria in base alla quale è tenuto a riversare parte del suo ricavo di impre (Sez. 6 n. 21318 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 272951).
2.2. Ricordato che la funzione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche consiste nell’adeguare la pena al disvalore oggettivo e soggettivo del fatto concreto, denunciata la mancata applicazione dell’art 62-bis cod. pen.
2.3. Quanto all’art. 323-bis cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che occorre una valutazione del fatto nella sua globalità e che non possibile negare il riconoscimento dell’attenuante in ragione RAGIONE_SOCIALE sol conseguenze patrimoniali della condotta criminosa, come invece ritenuto dal Giudice dell’appello.
Per di più, l’imputato, contestualmente all’atto di appello, aveva provveduto a versare alla Tesoreria dello RAGIONE_SOCIALE il 40% della somma in contestazione, chiedendo al Giudice di rivalutare il suo diniego e di acquisire la produzione della ricevuta ovvero, in rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, di assumerla quale nuova prova.
Sicché, considerata anche la legislazione in materia di prelievo erariale unico in relazione alle percentuali RAGIONE_SOCIALE somme giocate dovute all’RAGIONE_SOCIALE, non si sarebbe dovuta negare la particolare tenuità del fatto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23 comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti,
discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, meramente reiterativo di argomentazioni già respinte dalla Corte d’appello con motivazione compiuta, logica e non contraddittoria, è inammissibile.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, già il Giudice di secondo grado ha, infatti, opposto al minoritario orientamento di legittimità richiamato ne ricorso, l’insegnamento – ancora recente e che qui si ribadisce – secondo cui integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente d apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez. U. n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573, la quale, in motivazione, ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di “agente contabile” ed è incaricato di pubblic servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’esercente essendo loro delegat parte RAGIONE_SOCIALE attività proprie del concessionario).
Del tutto infondata risulta l’eccezione relativa all’asserito mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, per contro già ritenute dal Tribunale, oltretutto nella loro massima estensione, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello.
Non sindacabile da questa Corte è, infine, la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata applicazione dell’art. 323-bis cod. pen., essendo la stessa esente da vizi di completezza o logici.
I Giudici dell’appello riconoscono, infatti, che la giurisprudenza richiede d avere riguardo, oltre che all’entità del danno, ad ogni caratteristica della condot dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questo determinato (Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Rv. 275091).
Tuttavia, aggiungono che, «a fronte di un danno economico oggettivamente grave, non è dato comprendere, poiché l’appellante non lo chiarisce, quali siano gli elementi – inerenti alle caratteristiche soggettive d condotta o ai profili soggettivi dell’agente – che dovrebbero orientare per
riconoscimento dell’invocata attenuante» (lacuna che peraltro non è stata colmata nemmeno in sede di legittimità). E negano sia possibile valorizzare i versamenti parziali operati dall’imputato tra il dicembre 2000 e il gennaio 2014, documentati dai bollettini allegati all’atto di gravame (di cui la Corte d’appello mostra quindi aver tenuto conto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente): sia perché tardivi rispetto al momento di consumazione del reato; sia perché concernono somme che ammontano a meno della metà del dovuto, permanendo in ogni caso a carico dell’erario un danno residuo tutt’altro che modesto.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e al versamento RAGIONE_SOCIALE somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 26/03/2024