Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Reggio RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria RAGIONE_SOCIALEa difesa.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bologna, all’esito di rito abbreviato, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 14 gennaio 2016, ha assolto COGNOME NOME, unico componente e, al contempo, Capogruppo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituitosi il 1 agosto 2011 presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dai reati di peculato a lui ascritti ai
capi A3), limitatamente alle spese sostenute per il secondo viaggio a Lampedusa, A8), limitatamente alla consulenza all’avvocato AVV_NOTAIO e C) perché il fatto non sussiste. Ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione; ha rideterminato la confisca in euro 5.020,70 e ha confermato, nel resto, la sentenza di condanna per i reati di peculato di cui ai capi A3) (limitatamente al primo viaggio a Lampedusa – per una spesa di euro 1.164,93 – per partecipare a un convegno mai tenutosi), A7) (limitatamente alle spese per lavoro dipendente nella misura di euro 3.096,00 a INDIRIZZO NOME), A9) (relativamente ai punti b – spese per ricariche telefoniche – ed e – spese asseritamente di inoltro fax da parte di una ditta che effettuava riparazione motocicli- per un totale di euro 759,77).
Viene contestato all’imputato di essersi appropriato di fondi attribuiti a titol di contribuzione pubblica per il funzionamento dei gruppi consiliari o, meglio, di averli utilizzati per scopi diversi da quelli contemplati nella legge regionale d riferimento allora in vigore (n. 32/1997), impiegando parte del denaro per il soddisfacimento di esigenze esclusivamente personali.
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. pen; i particolare l’assenza del dolo in capo all’imputato e la erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove.
La Corte di appello avrebbe elevato al rango di prova diretta dei semplici elementi indiziari.evidenziando che l’imputato non aveva provato che:
relativamente al primo viaggio a Lampedusa, aveva svolto attività politica;
Bonn° NOME aveva effettivamente lavorato in Regione;
le spese per ricariche telefoniche erano motivate dalla necessità di comunicare in relazione alla sua attività politica;
la spesa per il fax era effettiva.
Rileva la difesa che, con riferimento al capo A3), e quindi al primo viaggio a Lampedusa, erra la Corte di appello nel ritenere tardiva, e quindi non credibile, la giustificazione data dall’imputato, in sede di interrogatorio, nel corso del quale l’imputato aveva evidenziato che gli incontri di natura istituzionale erano stati realmente svolti, così come la visita al centro di permanenza temporanea presente sull’isola (con documentazione fotografica agli atti RAGIONE_SOCIALEa documentazione conservata in Regione) e che i costi sostenuti erano sempre stati improntati alla economicità (COGNOME era stato ospitato dall’allora consigliere comunale NOME NOME COGNOME e non aveva chiesto alcun rimborso spese di hotel), aveva consumato pasti nelle giornate del 5, 7 e 8 ottobre, recandosi una sola volta presso un ristorante in compagnia di tre persone indicate come ospiti
istituzionali), aveva realmente consegnato, chiedendone il rimborso, due omaggi per le istituzioni locali, per importi modesti; aveva avuto una permanenza di soli tre giorni con pernottamento di sole due notti.
Non può sindacarsi la motivazione che ha indotto l’imputato a compiere tale missione, essendo essa riconducibile alla libertà RAGIONE_SOCIALEa propria azione politica.
La difesa sottolinea, altresì, che, relativamente al capo A7) b, NOME ha effettivamente lavorato per l’imputato in Regione per un periodo limitato alle necessità del gruppo RAGIONE_SOCIALE, non rilevando che manchi la prova.
Relativamente al capo A9), con riferimento alle ricariche telefoniche, COGNOMECOGNOME nell’interrogatorio, avrebbe fornito la giustificazione RAGIONE_SOCIALEe spese, del tut plausibile e veritiera, anche in considerazione del fatto che si tratta di rimborsi d valore modestissimo.
Per quanto concerne la spesa relativa al fax, che è stato realmente ;. 4 trasmesso da una tabaccheria, la ricevuta rilasciata da RAGIONE_SOCIALE per euro 12,50, sarebbe stata erroneamente allegata dalla segretaria.
Sotto il profilo del dolo, si evidenzia che l’imputato, che ha rinunciato all’assegno vitalizio, era inesperto e che, comunque, la contabilità aveva superato il vaglio del RAGIONE_SOCIALE Tecnico per l’anno 2011.
In conclusione, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa, nel caso in esame non sono stati rispettati i principi dettati da questa Corte di legittimità in tema di inversi RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
La difesa ha depositato memoria nella quale insiste nei motivi del ricorso e, in particolare, sul fatto che è onere del Pubblico ministero provare che le spese sono ingiustificate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che il ricorrente, nel periodo in contestazione, era unico componente e Capogruppo del RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE. Sussisteva, pertanto, in capo allo stesso, la qualifica soggettiva pubblicistica, come chiarito dalla sentenza impugnata e confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscenni, non mass.) la quale, pur riconoscendo, sulla scia di Cass. Civ., Sez. U, n. 2357 del 31/10/2014, Rv. 632757, la duplice natura dei gruppi consiliari (privatistica quanto all’attività direttamente connessa all’attività partitica; pubblicistica quanto alle attività strettamente correlat funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘assemblea regionale), ricorda come i gruppi consiliari
partecipino, quali strutture interne agli organi assembleari, all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione legislativa pubblica e come la gestione dei fondi pubblici ad essi assegnati sia, per tale ragione, assoggettata alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti (Sez. U, n. 5589 del 28/02/2020, Rv. 657218; sentt. Corte costituzionale n. 1130 del 1988; n. 187 del 1990 e n. 107 del 2015), in aderenza con la precedente giurisprudenza che ritiene consiglieri e capigruppo consiliari pubblici ufficiali (con specifico riferimento ai secondi, Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940; Sez. 6, 14580 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269536).
Sussiste, inoltre, il presupposto RAGIONE_SOCIALEa condotta di peculato, atteso il possesso/disponibilità dei fondi da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
La normativa di riferimento all’epoca vigente (artt. 3, 5 e 6 L. reg. 32 del 1997) attribuiva, infatti, al capogruppo poteri di riscossione e di utilizzo dei fond (oltre al potere di autorizzare le spese dei consiglieri). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità ciò che occorre, ai fini del requisito in esame, è la capacità giuridica, svincolata da controlli preventivi, di utilizzare il denaro uti dominus (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, cit.): condizione senza dubbio sussistente nel caso oggetto del presente giudizio, come dimostrato z dal fatto che i contributi erano messi a disposizione di ciascun gruppo con rate bimestrali anticipate mediante accredito su un conto corrente indicato dal presidente del RAGIONE_SOCIALE.
Manifestamente infondato appare il motivo di ricorso, sull’elemento soggettivo, trattandosi di delitto connotato dal dolo generico e, dunque, integrato dalla mera coscienza e volontà di usare somme pubbliche per finalità motivatamente ritenute esclusivamente private.
La motivazione contenuta, sul punto, nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato che le spese compiute da COGNOME, oggetto di condanna, esulavano dai fini istituzionali.
Non appare configurabile alcun errore, in considerazione del ruolo ricoperto dal ricorrente su cui, in quanto Capogruppo RAGIONE_SOCIALE, gravavano doveri informativi “rinforzati”, oltre che per la serialità RAGIONE_SOCIALEe condotte realizzate. condotte ascritte a COGNOME configurano una “appropriazione”, attesa l’utilizzazione di denaro o di beni realizzata dall’agente uti dominus, quali le spese sostenute da finalità esclusivamente privata o personale, secondo le analitiche ricostruzioni dei giudici di merito a cui si rinvia.
41,1
, 5. In conclusione, il motivo di ricorso appare inammissibile perché / pur eccependo formalmente la violazione di legge ed il vizio di motivazione, e mirano a sollecitare una rivalutazione dei criteri di prova usati dal giu merito: rivalutazione preclusa in sede di legittimità, tanto più che la motiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata appare aderente ai principi espressi dalle più rec sentenze di legittimità in tema di peculato anche con riferimento ai fondi , &gione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte ha attribuito rilevanza penale soltanto a spes accertate e considerate senz’altro estranee alla sua attività istituzi convegno a Lampedusa non si è mai tenuto; la segretaria non è mai stata vis negli uffici regionali, è del tutto inverosimile che possa esservi uno scont -avente stessa datid -èntico importo- allegato per errore al posto di un altro; telefonate rimborsate sono su cellulfari intestati ai fratelli RAGIONE_SOCIALE‘imputato).
I giudici di merito hanno, dunque, motivatamente ritenuto provata – co valutazione, non sindacabile in questa sede – la natura inequivocabilme privata e personale RAGIONE_SOCIALEe spese, quand’anche sostenute in concomitan presenza di eventi istituzionali.
5.1.Non si verte in tema di spese di natura ambivalente, né può ritene configurabile alcuna inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio nel ragionamento dei giud di merito, ove rilevano il carattere generico RAGIONE_SOCIALEe giustificazioni dall’imputato e la mancata allegazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa difesa, di elementi d desumere l’avvenuta destinazione istituzionale dei fondi, così da contrastar quadro di senso contrario.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. In ragione RAGIONE_SOCIALEe statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano rag di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, deve, alt disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, d 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa de ammende.
Così deciso il 2 maggio 2024