Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8674 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8674 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME NOME, nato a Cropalati il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 16/05/2025 dalla Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 cod. pen., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per i fatti già prescritti e con rinvio per i restanti reati, per la determinazione della pena e la rideterminazione dell’ammontare della confisca;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore della parte civile Comune di Gorgoglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del grado; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Matera, in data 2 maggio 2021, ha chiesto il rinvio a giudizio di NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. secondo comma, 314 e 61 n. 7 cod. pen., commessi a Gorgoglione dal 6 agosto 2010 al 7 maggio 2020 (capo A), e di cui agli artt. 81, secondo comma, 476, primo comma, 61 n. 2 cod. pen., commessi a Gorgoglione dal 4 agosto 2010 al 6 maggio 2020 (capo A).
Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reiterate nel tempo, quale responsabile dell’Ufficio Ragioneria del Comune di Gorgoglione, e, dunque, pubblico ufficiale, si sarebbe appropriato indebitamente della somma complessiva di euro 407.478,99, della quale aveva il possesso o, comunque, la disponibilità in ragione dell’ufficio ricoperto; in particolare, l’imputato avrebbe sottratto le somme al Comune, attraverso la formazione di falsi mandati di pagamento, simulando pagamenti dell’IVA o a fornitori fittizi e, al contempo, disponendo, diversamente da quando indicato nei predetti mandati, bonifici su conti correnti a lui cointestati.
L’imputato ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato in udienza preliminare.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Matera, con sentenza emessa in data 18 aprile 2023, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati ascritti ai capi A) e B), limitatamente agli episodi successivi al mandato di pagamento emesso in data 4 agosto 2010 e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ritenuta la continuazione tra i delitti predetti e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato appellante in relazione ai mandati di pagamento emessi nelle date del 13 marzo 2012, del 9 luglio 2012, dell’11 agosto 2012 e del 14 novembre 2012, perché estinti per prescrizione, ha ridotto la pena inflitta all’imputato a quattro anni e venti giorni di reclusione, ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha condannato l’imputato alla refusione delle spese del grado in favore della parte civile.
AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ha proposto ricorso
avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi.
5.1. Il difensore, con il primo motivo, ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. e la mancata applicazione dell’art. 640 cod. pen.
Ad avviso del difensore, facendo riferimento al consolidato criterio discretivo tra truffa e peculato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, fondato sulle modalità di acquisizione del possesso del danaro o della cosa mobile, nel caso di specie dovrebbe ritenersi integrato il reato di truffa, in quanto l’imputato ha potuto acquisire la disponibilità del danaro solo ricorrendo a falsificazioni.
L’imputato ha, infatti, confezionato falsi mandati di pagamento in favore di conti correnti riconducibili a se stesso e li ha inviati alla tesoreria comunale; contestualmente il ricorrente ha formato mandati falsi “paralleli”, destinati a confluire nella contabilità del Comune e, a mezzo di questi atti, ha simulato pagamenti per importi dovuti all’Erario a titolo di Iva.
Non sussisterebbe, dunque, il delitto di peculato, in quanto le somme di danaro sono state acquisite dall’imputato non mediante appropriazione, ma mediante il compimento di artifici e raggiri.
In assenza delle falsificazioni dei mandati di pagamento, la banca che svolgeva il servizio di tesoreria non avrebbe mai potuto accreditare le somme in favore dei creditori fittizi indicati dall’imputato.
5.2. Con il secondo motivo il difensore ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 476 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
La Corte di appello ha escluso che i delitti di falso in atto pubblico possano considerarsi assorbiti nella punizione del reato di peculato, per carenza della coincidenza dell’elemento soggettivo di tali reati e dell’interesse tutelato.
Il difensore ha, tuttavia, eccepito che nelle ipotesi di peculato le condotte di falsificazione documentale o gli artifici costituiscono un post factum non punibile, in quanto sono compiuti per conseguire un risultato ulteriore, finalizzato all’occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della res (e ha citato in proposito quanto affermato da Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395 – 01).
5.3. Con il terzo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione in seguito alla dichiarazione della prescrizione di alcuni delitti.
La Corte di appello, infatti, nel dichiarare prescritti i reati di falso relativ mandati di pagamento n, 667, n. 897, n. 546 e n. 254, commessi dall’Il agosto 2011 al 14 novembre 2011, ha ridotto la pena di un solo mese di reclusione.
Questa riduzione di pena, tuttavia, ad avviso del difensore, avrebbe determinato la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la Corte di appello ha operato una determinazione degli aumenti di pena, in applicazione della
disciplina della continuazione, più severa rispetto a quella operata dal giudice di primo grado.
Il giudice di primo grado ha determinato l’aumento della pena in applicazione della disciplina della continuazione nella misura di un mese per ciascun episodio di falso. La Corte di appello avrebbe, dunque, dovuto ridurre la pena di quattro mesi (e non già di un mese solo) per effetto della prescrizione dei predetti delitti di falso.
Con memoria depositata in data 19 gennaio 2026, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore della parte civile Comune di Gorgoglione, ha chiesto di rigettare il ricorso e di condannare l’imputato alla rifusione delle spese del grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati.
Con il primo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. e la mancata ascrizione delle condotte accertate all’ambito applicativo del delitto di truffa.
Il motivo è manifestamente infondato.
3.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61, pri comma, n. 9, cod. pen., va individuato nel modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o della cosa costituente l’oggetto materiale del reato, che, nel primo caso, presuppone la disponibilità, materiale o giuridica, per ragione dell’ufficio o del servizio, del bene da parte dell’agente prima dell’impossessamento, mentre, nel secondo caso, deve estrinsecarsi in artifizi e raggiri che inducono la vittima a trasferire al reo il possesso del bene (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 – 03).
Il peculato può, pertanto, essere ravvisato solo quando il pubblico ufficiale ha già il possesso del bene oggetto di appropriazione e l’eventuale condotta fraudolenta non è finalizzata a conseguire il possesso del bene, ma ad occultare l’illecito (ex plurimis: Sez. 6, n. 24096 del 13/03/2025, COGNOME, Rv. 288297 – 01; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, COGNOME, Rv. 260154; Sez. 6, n. 41093 del 18/09/2013, COGNOME, Rv. 258681; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, COGNOME, Rv. 256595); mentre è integrato il delitto di truffa aggravata quando l’impossessamento del denaro o di altra utilità costituisce conseguenza logica e temporale degli artifizi e raggiri posti in essere dal funzionario altrimenti privo della
possibilità di acquisirne direttamente l’importo, non avendone autonomamente la disponibilità (Sez. 6, n. 14599 del 17/07/2013, COGNOME, Rv. 258687; Sez. 6, n. 41361 dell’11/07/2013, COGNOME).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, costantemente afferma che, in tema di peculato, nelle procedure di spesa pubblica in cui è prevista una formale distinzione tra il momento deliberativo e quello esecutivo, la disponibilità giuridica del denaro si configura esclusivamente in capo a chi ha il potere di emettere il mandato di pagamento e non invece in capo al tesoriere, che ha esclusivamente il compito di provvedere materialmente al pagamento, senza alcun potere di incidere, neanche in virtù di una ingerenza di fatto, nel procedimento dispositivo (ex plurimis: Sez. 6, n. 30184 del 16/06/2025, NOME, Rv. 288648 – 02).
Integra, dunque, il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del funzionario di un ente pubblico, incaricato dell’esecuzione di pagamenti (il cd. agente pagatore), che sottoscrive mandati di pagamento non dovuti per somme di denaro di cui ha la diretta disponibilità (Sez. 6, n. 38535 del 04/05/2018, C., Rv. 274100 – 01; Sez. 6, n. 50074 del 27/09/2016, COGNOME, Rv. 269524, relativamente a condotte di peculato poste in essere dal responsabile del servizio ragioneria del comune; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, COGNOME, non massimata).
In queste pronunce la Corte ha rilevato che l’agente pagatore, incaricato dalla pubblica amministrazione di appartenenza dell’esecuzione di pagamenti, ha la “disponibilità giuridica” delle somme oggetto dei mandati di pagamento.
Le eventuali falsificazioni poste in essere dal funzionario ordinatore di spesa al fine di giustificare sul piano formale la procedura di pagamento, così da superare i controlli previsti dalle norme di contabilità pubblica, non escludono la ricorrenza del peculato, in quanto, ai fini dell’integrazione di questo delitto, è dirimente l disponibilità giuridica delle somme oggetto dei mandati di pagamento.
3.2. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha qualificato le condotte appropriative accertate come delitti di peculato, in quanto l’imputato, in qualità di responsabile del settore finanziario dell’amministrazione comunale di Gorgoglione, era l’unico dipendente che aveva il potere di emettere mandati di pagamento e, dunque, aveva la disponibilità giuridica delle somme di cui si è appropriato, in ragione dell’ufficio svolto.
Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 476 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Anche questo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha correttamente escluso l’assorbimento tra i delitti di peculato e di falso ideologico, in quanto non sussiste alcun rapporto di specialità
tra le fattispecie astratte di peculato (art. 314 cod. pen.) e di falso material commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno reiteratamente statuito che nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazio di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902 – 01; Sez. U, n. 20667 del 23/02/2017, COGNOME, Rv. 269668; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, COGNOME, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, COGNOME, Rv. 232302, ove si osserva che i diversi criteri della sussidiarietà e della sussunzione sono da ritenersi tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, il reato di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale può concorrere con quello di peculato, in quanto gli stessi tutelano beni giuridici diversi e fanno riferimento a condotte diverse, posto che la prima fattispecie punisce un’azione falsificatrice autonoma e non indispensabile per la configurazione della condotta appropriativa tipica del peculato (Sez. 5, n. 30512 del 18/04/2014, COGNOME, Rv. 261905 – 01).
Nel caso di falsità in atto pubblico commessa a fine di peculato i due reati si riconnettono a due azioni nettamente distinte tra loro, dato che il reato di falso materiale in atto pubblico si consuma nel momento in cui viene completata la falsa scrittura (a differenza della falsità in scrittura privata, che si consuma al momento dell’uso, secondo quanto disposto dall’art. 485 cod. pen), e pertanto la relativa condotta si è già totalmente esaurita quando, utilizzando il falso documento per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile, viene posta in essere l’azione costitutiva del delitto di peculato, vale a dire l’appropriazione o l distrazione del denaro o della cosa mobile a profitto proprio del soggetto attivo o di altri (cfr. anche: Sez. 5, n. 30512 del 18/04/2014, COGNOME, Rv. 261905 – 01; Sez. 6, n. 11095 del 24/06/1999, COGNOME, Rv. 214336 – 01; Sez. 3, n. 1827 dell’11/05/1965, COGNOME, Rv. 099704 – 01).
Con il terzo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione in seguito all’intervento della prescrizione dichiarata in appello.
Il motivo è manifestamente infondato.
7.1. Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l’aumento conseguente al riconoscimento della continuazione, sicché vi è violazione di tale divieto nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l’entità della pena originariamente inflitta pur pronunciando assoluzione per un reato-satellite (Sez. 2, n. 6043 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628 – 02; cfr. anche Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066 – 01).
7.2. Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius è, peraltro, ravvisabile nel caso di specie.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Matera ha determinato la pena base per il più grave delitto di peculato in due anni e otto mesi di reclusione (pari a quattro anni di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche), ha aumentato questa pena di un mese di reclusione per ciascuno dei trentanove episodi di peculato accertati (sino alla pena di cinque anni e undici mesi di reclusione); da ultimo, ha ulteriormente aumentato la pena di sette mesi di reclusione per la continuazione con i delitti di falso ideologico e ha applicato la diminuente per il rito abbreviato.
La Corte di appello ha considerato quale pena base per il più grave delitto di peculato la pena di due anni e otto mesi di reclusione e ha aumentato la pena per gli ulteriori delitti di peculato per la continuazione interna al capo a) sino a cinque anni e sette mesi di reclusione.
Posto, dunque, che il giudice di primo grado ha determinato l’aumento per la continuazione in un mese per ciascun delitto di peculato, non vi è stata alcuna reformatio in peius da parte della Corte di appello, che, nel dichiarare prescritta la pena per quattro delitti di . peculato, ha correttamente ridotto la pena inflitta in primo grado per tali delitti di quattro mesi di reclusione.
7.3. La censura proposta dal ricorrente è manifestamente infondata anche quanto ai delitti di falso ideologico contestati al capo 2) dell’imputazione.
Il giudice di primo grado ha determinato complessivamente l’aumento di pena per la continuazione con i delitti di falso in sette mesi di reclusione per quaranta delitti di falso e, dunque, la decurtazione di pena da parte della Corte di appello di un mese, per effetto della prescrizione di quattro episodi di falso, non ha violato il divieto di reformatio in peius, in quanto in entrambi i casi la pena per ciascun delitto di falso è stata determinata in cinque giorni di reclusione.
Il criterio di un mese di reclusone quale aumento di pena per ciascun delitto in continuazione è, peraltro, stato utilizzato dal giudice di primo grado per determinare l’aumento di pena in applicazione della disciplina della continuazione
per i delitti di peculato e non già per i delitti di falso.
Il difensore dell’imputato, in sede di discussione, ha rilevato, pur senza aver proposto motivi di ricorso sul punto, che la sentenza di primo grado ha ritenuto che i delitti di peculato contestati fossero quaranta e, in applicazione della disciplina della continuazione, ha operato l’aumento di pena di un mese di reclusione per trentanove delitti, ancorché i mandati di pagamento contestati nell’imputazione fossero trentanove e non quaranta.
Il rilievo è fondato e si è in presenza di un mero errore materiale nella determinazione della pena irrogata, che deve essere corretta, indicandola, all’esito dell’applicazione della diminuente del rito, in tre anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, altresì, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di gorgoglione, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Gorgoglione, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. 3 GLYPH Dispone la correzione dell’errore materiale relativo alla pena irrogata, indicandola, con la diminuente del rito, in anni tre, mesi undici e giorni dieci di reclusione.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026.