Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41445 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMENOME NOME a RAGIONE_SOCIALE DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata o, in subordine, di dichiarare l’estinzione dei reati per prescrizione ,
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 novembre 2023 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con cui, nei confronti di NOME COGNOME, è stato dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo A), riqualificato ex art. 640, comma secondo, cod. pen., e per il reato di cui al capo B), limitatamente ai prospetti integrativi delle richieste di liquidazione, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione. Il Tribunale ha assolto l’imputato dai restanti reati ascrittigli al capo B), perché il fatto non sussiste.
Secondo la ricostruzione effettuata in modo conforme da entrambe le sentenze di merito, l’imputato, dipendente della RAGIONE_SOCIALE con qualifica di operatore specializzato addetto al parco auto aziendale, era l’unico gestore delle tessere carburante, destinate al rifornimento delle vetture in uso all’anzidetto Ente, e l’unico a disporre in via esclusiva delle password, che consentivano di attivare, revocare e disattivare le tessere stesse, quando non più utilizzate. Egli era, inoltre, il destinatario diretto delle fatture emesse dai due fornitori Q8 e RAGIONE_SOCIALE, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE si interfacciava per la concessione delle tessere carburante, e l’unico a predisporre, redigere e trasmettere alla ragioneria dell’azienda i report, sulla base dei quali venivano pagate le fatture. In definitiva, egli era l’unico a potere, in totale autonomia, conseguire il carburante che stato sistematicamente distratto negli anni.
Secondo i Giudici del merito, l’imputato aveva il possesso delle carte carburante in ragione del proprio ufficio ma l’uso indebito era riferito a tre carte carburante, associate a vetture non più in uso alla RAGIONE_SOCIALE, che, secondo la procedura di prassi, dovevano essere restituite nel momento della dismissione delle auto, ovvero, comunque bloccate e disattivate. L’imputato, invece, era riuscito a non disattivarle, nonostante la dismissione delle auto a cui erano associate, ovvero a riattivarle, effettuando le operazioni in modo fraudolento. Ne derivava che aveva conseguito la disponibilità delle carte tramite artifici e raggiri e, quindi, il fat era inquadrabile nell’art. 640 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen..
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento di istanza della parte civile – RAGIONE_SOCIALE ex art. 572 cod. proc. pen., il quale ha dedotto l’errata qualificazione del fatto di cui al capo A)
come truffa aggravata, anziché peculato, sulla scorta dell’assunto che la disponibilità delle carte carburante, pur se riferite ad autovetture della RAGIONE_SOCIALE dismesse, era ricollegabile a ragioni di ufficio o servizio. Secondo la sentenza di merito, invece, il reato di peculato non era configurabile perché l’imputato, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe appropriato delle carte carburante di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio, ma ciò sarebbe avvenuto attraverso artifici e raggiri, e, cioè, omettendo fraudolentemente di riconsegnarle all’Ufficio al momento della dismissione delle autovetture o di disattivarle, bensì continuando ad utilizzarle successivamente per scopi personali.
È pervenuta memoria nell’interesse di NOME COGNOME, che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata o, in subordine, di pronunciare sentenza di estinzione dei reati per prescrizione, non essendovi prova che i prelievi illeciti di carburante fossero riconducibili all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Secondo i Giudici del merito l’imputato, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE con qualifica di operatore specializzato addetto al parco auto aziendale e unico gestore delle tessere carburante, destinate al rifornimento delle vetture, aveva indebitamente usato tre carte carburante, associate a vetture non più in uso alla RAGIONE_SOCIALE, che, secondo la procedura di prassi, dovevano essere restituite nel momento della dismissione delle auto, ovvero, comunque bloccate e disattivate.
La Corte di appello ha precisato, in particolare, che «quando le auto cessavano di essere in uso, le tessere carburante avrebbero dovuto essere restituite o distrutte ovvero bloccate. L’imputato, invece, era riuscito a non disattivarle, nonostante la dismissione delle auto a cui erano associate, ovvero a riattivarle, effettuando le operazioni in modo fraudolento. Ne deriva che aveva conseguito la disponibilità delle carte tramite artifici e raggiri e, quindi, il fat era inquadrabile nell’art. 640 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen.».
Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che l’accertamento della condotta, realizzata dall’imputato, come trasfusa nella sentenza impugnata, pur letta congiuntamente a quella di primo grado, presenta margini di apprezzabile incertezza.
Se, per un verso, infatti, risulta chiaro che l’imputato era l’unico gestore delle tessere carburante, destinate al rifornimento delle vetture in uso alla RAGIONE_SOCIALE, e l’unico a disporre in via esclusiva delle password, così che, contrariamente a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata, la distrazione del carburante deve essergli addebitata, per altro verso, invece, non è evidente quale condotta egli abbia posto in essere al fine dell’utilizzo delle tre tessere collegate ad autovetture dismesse.
Posto che l’artifizio o il raggiro – all’evidenza – non può collegarsi alla dismissione delle autovetture, cui le tessere carburante erano collegate, che è un fatto di per sé irrilevante, incentrandosi l’agire dell’imputato sulle anzidette tessere, deve rilevarsi che entrambi i Giudici del merito non hanno chiarito quali fossero stati gli artifizi o i raggiri in concreto realizzati, non potendosi invece escludere – sulla base della stessa ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze pronunciate – che l’imputato si fosse limitato a non riconsegnare le tessere, pur avendo l’obbligo di non utilizzarle.
Condotta, quest’ultima, che non potrebbe integrare il reato di truffa, venendo in rilievo il possesso delle tessere non acquisito con artifizi o raggiri.
Sul punto, deve ribadirsi, in conformità con i principi di diritto espressi da questa Corte, che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61, n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui, oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri, avendone già il possesso o comunque, la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece, la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 13559 dell’ 11/07/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278888 – 01; Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274282 – 01; Sez. 6, n. 18177 del 3/03/2016, COGNOME, Rv. 266985 – 01; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, COGNOME, Rv. 260154; Rv. 256595 – 01; Sez. 6, n. 5494 del 22/10/2013, dep. 2014, Grifo, Rv. 259070 – 01).
Nel caso in esame, dalla lettura delle sentenze di merito non emergono chiaramente le specifiche modalità della condotta dell’imputato, così che non può dirsi se quest’ultimo avesse acquisito il possesso delle carte fraudolentemente ovvero se avesse soltanto dissimulato la mancata dismissione del possesso degli stessi beni, acquisito, invece, per ragioni di ufficio.
Tali lacune motivazionali, che non consentono di stabilire l’esatta qualificazione giuridica dei fatti, impongono l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, che provvederà ad eliminare le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 18 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente