Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11123 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11123 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Reggio Calabria avverso l’ordinanza del 26/11/2025 del Tribunale di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari le aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio per il tempo di dieci mesi in relazione ad un’ipotesi di peculato, per aver, mediante attività allo sportello di una succursale di RAGIONE_SOCIALE ed avendo la disponibilità dei libretti di risparmio dei client eseguito operazioni diverse da quelle da essi richieste.
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la suddetta ordinanza, deducendo, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, due motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla insussistenza di un pericolo “concreto” di reiterazione dei reati.
Al momento dell’applicazione della misura cautelare, la ricorrente era già da tempo assegnata ad altre mansioni lavorative all’interno di “RAGIONE_SOCIALE“.
In particolare, in virtù del provvedimento cautelare adottato ai sensi dell’art. 56, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, a partire dal 10 ottobre 2024, era stata assegnata d’ufficio presso lo staff del Direttore di una filiale diversa da quella nella quale i fatti di reato sarebbero stati consumati, sicché eseguiva attività non più di sportello, ma per lo più di raccolta e gestione di risparmio postale.
Il provvedimento interno può essere assunto soltanto in ipotesi di particolare gravità e viene confermato in caso di rinvio a giudizio del lavoratore, conservando efficacia, ex officio, sino alla conclusione del giudizio penale di primo grado, in tutti i casi in cui l’illecito disciplinare integri una condotta sanzionabile con licenziamento senza preavviso.
Se, quindi, esso risulta intrinsecamente connesso ai tempi di svolgimento delle indagini interne, d’altro canto, va rilevato che, nella situazione di specie, le indagini interne di RAGIONE_SOCIALE furono avviate in concomitanza e, soprattutto, in sinergia con quelle della Procura, essendo il sistema congegnato in termini tali per cui il provvedimento cautelare perdura in costanza di dette indagini e, a fortiori, nella fase processuale, senza possibilità di revoca.
Dal che l’impossibilità assoluta che la ricorrente torni a svolgere le mansioni lavorative direttamente correlate alla commissione dei fatti.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento all’idoneità della misura interdittiva applicata e alla sua durata.
Si censura la ritenuta proporzionalità tra esigenze cautelari e durata dell’interdizione (dieci mesi), vicina alla misura massima stabilita dall’art. 308 cod. proc. pen.
Inoltre, il Giudice dell’appello cautelare è venuto meno all’onere di ulteriore motivazione, che rileva in tali casi, essendosi limitato a reiterare le ragioni già addotte a sostegno dell’an delle esigenze cautelari, e cioè a fare riferimento alla ripetitività delle condotte e alla loro direzionalità verso soggetti deboli, laddove peraltro – la gravità indiziaria è stata ravvisata per due sole ipotesi di peculato, una delle quali realizzata in forma tentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I Giudici dell’ordinanza impugnata hanno desunto le esigenze cautelari dall’«attitudine delinquenziale certamente elevata manifestata dall’appellante la quale era solita individuare soggetti deboli per poter mettere a segno le proprie condotte di indebita appropriazione», nonché dalla ripetitività delle condotte, «visti i numerosi soggetti che hanno denunciato comportamenti quantomeno anomali anche nei casi in cui non si sono ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza».
Essi hanno inoltre reputato l’applicazione della misura nell’ambito del procedimento disciplinare insufficiente a neutralizzare il pericolo, essendo il provvedimento per sua natura temporaneo, soggetto a eventuali revoche in caso di stallo del procedimento disciplinare instaurato.
Ciò detto, il primo motivo è inammissibile.
2.1. La sentenza impugnata si è infatti conformata al principio di diritto secondo cui, ai fini dell’applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati contro la pubblica amministrazione, la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli o i suoi complici abbiano dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale avevano posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all’agente di mantenere, pur fuori dall’ambito di funzioni o incarichi pubblici, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 271139): non richiedendosi – quindi – che le modalità di condotta e tantomeno il titolo di reato “reiterabile” siano identici.
2.2. Dal canto loro, le deduzioni difensive si soffermano lungamente sul meccanismo relativo alle misure interne assunte dall’ente a seguito della rilevazione di un sospetto illecito, senza illustrare le ragioni per cui il nuovo incaric
cui la ricorrente è stata adibita ne neutralizzi la rilevata spiccata attitudine delinquere.
Esse risultano, dunque, sotto questo aspetto, generiche.
Anche il secondo motivo è inammissibile, avendo i Giudici di merito valorizzato la ripetitività delle condotte e la tendenza dell’indagata a scegliere soggetti che, per le minorate capacità fisiche e psichiche dovute all’età, si presentavano particolarmente vulnerabili, argomentando, dunque, dalla gravità dei fatti e dalla pericolosità del soggetto, e così adempiendo all’onere di ulteriore motivazione quanto alla durata della misura.
Il ricorso va dichiarato, quindi, inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/03/2026
La Consigliera estensore
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