Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9587 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, relativi all’affermazione della responsabilità per i reati di peculato e falso e al travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto replicano profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato che anche le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. sono reiterative di censure già disattese dalla Corte di appello (v. pagina 5 della sentenza impugnata);
rilevato che l’art. 131-bis cod. pen. prevede espressamente che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti di cui all’art. 314, primo comma, cod. pen.;
rilevato che questa Corte (Sez. GLYPH 6, n. 46255 del 18/10/2016, Zhou, Rv. 268481 – 01) ha già affermato che il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. non è incompatibile con l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto la circostanza attenuante si fonda sulla modesta rilevanza del fatto, mentre la causa di non punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. L’esiguità del disvalore, quindi, è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza: E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente. Da quanto precede discende che la valutazione inerente all’entità del danno o del pericolo non è da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto;
considerato che il Collegio territoriale, senza incorrere in valutazioni contrastanti, ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. per
l’entità del danno, ma, nella ponderazione di tutti gli elementi rilevanti, ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per l’indubbia gravità della vicenda, in ragione della qualifica soggettiva dell’agente e della violazione del dovere di fedeltà e correttezza nei confronti dell’autorità giudiziaria fallimentare;
rilevato che in ordine alle deduzioni, formulate nella memoria depositata il 7 gennaio 2026 nell’interesse del ricorrente, possono ribadirsi le argomentazioni innanzi svolte, aggiungendosi che, ai fini della presente decisione, non assume rilievo la dedotta mancata valutazione, nell’avviso di fissazione dell’udienza del 6 febbraio 2026, dei motivi nn. 3 e 4 del ricorso;
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026.