Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5636 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5636  Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
 Parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME NOME, NOME a Roma il DATA_NASCITA;
COGNOME NOMENOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte di appello di Roma del 06/02/2023
visti gli atti, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso delle Parti civili e che i ricorsi degli imputati vengano rigettati, c rideterminazione della pena a carico di COGNOME NOME in anni cinque e mesi tre di reclusione, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen.; sentito il difensore delle Parti civili, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei propri ricorsi, chiedendo che i ricorsi degli imputati vengano rigettati, depositando conclusioni scritte e nota spese; sentito il difensore dell’imputata COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso delle Parti civili venga dichiarato inammissibile;
sentiti i difensori degli imputati COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sRAGIONE_SOCIALEnza del 6 febbraio 2023 (motivazione depositata il successivo 17 aprile), in parziale riforma della sRAGIONE_SOCIALEnza di condanna in primo grado, ha: assolto COGNOME NOME perché il fatto non costituisce reato; assolto COGNOME NOME in relazione ad alcuni bonifici effettuati in favore di COGNOME NOME per non aver commesso il fatto; dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME e COGNOME in merito ad alcuni ulteriori bonifici per esser i reati estinti per intervenuta prescrizione; ridetermiNOME la pena a carico dei predetti due imputati con le conseguenti statuizioni civili.
I fatti, contestati ai tre imputati come peculato, hanno ad oggetto bonifici effettuati, tra il 2008 e il gennaio del 2013, dal COGNOME – dirett amministrativo e finanziario di RAGIONE_SOCIALE, controllata al 100% da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, nonché dalle altre società controllate al 100% (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE) – con il concorso di COGNOME, dipendRAGIONE_SOCIALE del gruppo RAGIONE_SOCIALE addetta alla contabilità, a favore di società riconducibili allo stesso COGNOME, nonché a favore del COGNOME, avvocato esterno al gruppo RAGIONE_SOCIALE addetto al recupero crediti, eseguiti a titolo di onorari professionali e ritenuti dai Giudici di merito non dovuti in quanto non corrispondenti a prestazioni realmRAGIONE_SOCIALE eseguite. All’esito della sRAGIONE_SOCIALEnza di secondo grado, la condanna penale è riferita a versamenti operati tramite provviste relative alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza di appello hanno proposto, agli effetti civili, separati ricorsi nei confronti della COGNOME le suindicate Parti civili, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta esclusione nei confronti della stessa dell’elemento psicologico delle condotte di peculato, atteso che a fronte di una pronuncia di primo grado che aveva con adeguata motivazione ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, anche a caric dell’imputata, la Corte territoriale, con poche battute, ha escluso il dolo di fattispecie nonostante la condotta, pacificamRAGIONE_SOCIALE emersa nel dibattimento di primo grado, della predetta fosse dimostrativa della piena consapevolezza dell’illiceità dei bonifici effettuati sine titulo dal COGNOME a favore dell’avvocato COGNOME (come peraltro dalla stessa imputata sostanzialmRAGIONE_SOCIALE ammesso con COGNOME
, 7(
dichiarazione sottoscritta e indirizzata a funzionario che le aveva richiesto chiarimenti sui “bonifici anomali”); per altro verso, si rileva che l’aver eventualmRAGIONE_SOCIALE l’imputata obbedito a un “espresso ordine del COGNOME suo superiore gerarchico” non può comunque integrare a favore della medesima la causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen.
3.1. Il difensore di COGNOME NOME ha depositato una corposa memoria scritta nella quale contesta le deduzioni delle ricorrenti Parti civili chiedendo la conferma della pronuncia assolutoria riportata in appello.
Avverso la sopra indicata sRAGIONE_SOCIALEnza di appello hanno proposto ricorso anche i due imputati per i quali è stata confermata la condanna, deducendo:
4.1. COGNOME, tre motivi.
4.1.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato extraneus (in quanto legale, professionista esterno del gruppo RAGIONE_SOCIALE) concorrRAGIONE_SOCIALE nel delitto di peculato – . Al riguardo rileva la non configurabilità della fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen. per difetto della necessaria qualifica pubblicistica in capo al COGNOME. Infatti, giudici di merito hanno fondato detta qualifica sulla natura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, e non anche della RAGIONE_SOCIALE, dai cui conti correnti sarebbero stati inviati tutti i bonifici oggetto delle contestazioni appropriativ residue rimaste in capo a COGNOME (ossia quelle per presunte appropriazioni tra il 2009 e il 2012, esse sole non prescritte o destinatarie di pronuncia assolutoria). SegnatamRAGIONE_SOCIALE, al fine di escludere la natura giuridica della RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la corrispondRAGIONE_SOCIALE attribuzione della qualifica di incaricato di RAGIONE_SOCIALE servizio ex art. 358 c.p. del suo direttore amministrativo (nella persona di COGNOME NOME), si evidenziava come la suddetta società non fosse controllata da RAGIONE_SOCIALE e non svolgesse in concreto alcuna attività pubblicistica.
4.1.2. Con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione nell’avere ritenuto sussistRAGIONE_SOCIALE il dolo del delitto di peculato, atteso che non è stato adeguatamRAGIONE_SOCIALE dimostrato che – laddove anche si possa considerare sussistRAGIONE_SOCIALE la qualifica pubblicistica del COGNOME – il COGNOME fosse consapevole di tale presupposto del delitto di peculato, attesa anche la ribadita natura diversa di RAGIONE_SOCIALE rispetto ad RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
4.1.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l’erronea indicazione, contenuta nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, in merito al periodo complessivo di sospensione del corso della prescrizione (sarebbero in realtà 8 mesi e 11 giorni, come indicato dalla sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale, e non 9 mesi e 24 giorni).
4.2. COGNOME, tre motivi.
4.2.1. Con il primo motivo, si invoca la rideterminazione della pena inflitta, deducendo che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ha ritenuto dieci episodi di peculato anziché i nove rimasti dopo la declaratoria di prescrizione in appello – in continuazione rispetto a quello ritenuto più grave (fatto del 27 giugno 2012) e ha dunque considerato complessivamRAGIONE_SOCIALE undici episodi, anziché i dieci realmRAGIONE_SOCIALE esistenti
4.2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. pen. per non avere i Giudici di merito considerato che il ricorrRAGIONE_SOCIALE ha corrisposto il versamento delle somme a favore dell’AVV_NOTAIO, che era effettivamRAGIONE_SOCIALE creditore della società in ragione dei compensi ad esso spettanti per attività professionale realmRAGIONE_SOCIALE svolta in favore delle società, di tal che – non essendo più rilevante il “peculato per distrazione” – tali condotte non possono, comunque, inquadrarsi nella fattispecie ex art. 314 cod. pen.
All’esito dell’odierna udienza le parti hanno rassegNOME le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso delle Parti civili è infondato.
1.1. Come evidenziato anche dal PG nelle proprie conclusioni, la giurisprudenza di legittimità non è univocamRAGIONE_SOCIALE orientata in merito alla possibilità per la Parte civile di proporre ricorso avverso le pronunce assolutorie con la formula “perché il fatto non costituisce reato” (la esclude Sez. 4, n. 33255 del 09/07/2019, COGNOME, Rv. 276598 – 01; la ammette, invece, Sez. 2, n. 11934 del 05/10/2022 – dep. 2023, Cuollo, Rv. 284444 – 01). Reputa il Collegio preferibile detto secondo indirizzo. La sRAGIONE_SOCIALEnza suindicata ha precisato che «Il collegio intende dare continuità all’orientamento secondo cui sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto le limitazioni all’efficacia d giudicato previste dall’art. 652 cod. proc. pen. non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione ad essa riconosciuto, in termini generali, dall’art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto nel processo penale e di riavviare “ah initio” l’accertamento in sede civile, con conseguRAGIONE_SOCIALE allungamento dei tempi processuali (Sez. 4, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 14194 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281016 – 01; Sez. 2, n. 10638 del 30/1/2020 COGNOME, Rv. 278519, Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019 dep. 2020, COGNOME. Rv. 278643; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, COGNOME, Rv. 273519; Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, COGNOME, Rv. 276640)».
1.2. Il ricorso delle parti civili – pur come detto ammissibile – è però infondato. La Corte territoriale, con motivazione non illogica e quindi insindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto vi fossero dubbi in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico di fattispecie in capo alla COGNOME evidenziando come la predetta “ricoprisse un ruolo meramRAGIONE_SOCIALE esecutivo nell’organigramma della società e come abbia agito su espresso ordine del COGNOME, suo superiore gerarchico”. Trattasi di valutazione di merito che, seppur espressa in termini sintetici, dà conto di una situazione di perplessità in merito all’effettiv consapevolezza, da parte dell’imputata, della illegittimità dei versamenti delle somme in favore del COGNOME. Sul punto, le pur articolate deduzioni del ricorso delle Parti civili non riescono a dimostrare la illogicità di detta conclusione, atteso altresì che «Nel giudizio di appello, in caso di diversa valutazione del materiale probatorio in primo grado ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, per la riforma della sRAGIONE_SOCIALEnza non occorre che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, ma è sufficiRAGIONE_SOCIALE che la diversa valutazione sia dotata di pari o addirittura minore plausibilità di quella operata dal primo giudice, perché l’assoluzione a differenza della condanna non
presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, COGNOME c. COGNOME, Rv. 281016 – 02). Al rigetto dei ricorsi delle Parti civili consegue, come per legge, la condanna delle predette al pagamento delle spese processuali.
I ricorsi degli imputati risultano invece fondati, in relazione ai rispettiv motivi di ricorso nei quali si censura la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di peculato.
PreliminarmRAGIONE_SOCIALE, rileva il Collegio che con motivazione certamRAGIONE_SOCIALE non illogica i Giudici di merito hanno ritenuto provata la commissione da parte degli imputati dei fatti cristallizzati nel capo di imputazione (così come perimetrati a seguito della pronuncia in sede di appello). Invero, nel caso di specie si è di fronte alla c.d. “doppia conforme” situazione che ricorre quando la sRAGIONE_SOCIALEnza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati ne valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sRAGIONE_SOCIALEnze possono essere lette congiuntamRAGIONE_SOCIALE costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ed è anche opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrRAGIONE_SOCIALE come maggiormRAGIONE_SOCIALE plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 – dep. 2021, F., Rv. 280601).
Ciò premesso, e ritenuti quindi adeguatamRAGIONE_SOCIALE dimostrati i fatti contestati, rileva questa Corte che le motivazioni delle sRAGIONE_SOCIALEnze di merito non risultano idonee a dimostrare l’ascrivibilità agli imputati del delitto di peculato.
4.1. E’ pacifico che i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE rivestano – in riferimento ad alcune funzioni istituzionali – la qualifica di incaricati di un RAGIONE_SOCIALE servizio, di tal «Integra il reato di peculato la condotta del dipendRAGIONE_SOCIALE di una delegazione RAGIONE_SOCIALE deputato alla riscossione delle tasse automobilistiche che si appropri delle somme di cui abbia la disponibilità per ragione di tale ufficio, rivestendo la qualifica di incaricato di RAGIONE_SOCIALE servizio per la funzione pubblica svolta» (da ultimo, Sez. 6, n. 36523 del 27/10/2020, COGNOME, Rv. 280194 – 01 – pronuncia, questa, richiamata dal PG a sostegno della qualifica pubblicistica rivestita dal COGNOME).
4.2. Nel caso in esame, però, le somme delle quali si è verificata l’appropriazione da parte degli imputati non sono di pertinenza dell’RAGIONE_SOCIALE, ma di altre società (in particolare RAGIONE_SOCIALE, società per azioni partecipata interamRAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, interamRAGIONE_SOCIALE controllata da RAGIONE_SOCIALE).
Secondo quanto ritenuto dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata (pag. 5) – che si è ampiamRAGIONE_SOCIALE riportata alle argomentazioni contenute in quella di primo grado – la natura pubblicistica di RAGIONE_SOCIALE risulta certa in quanto affermata nel 2019 dalle Sezioni unite civili di questa Corte che hanno precisato che ciò che rende “RAGIONE_SOCIALE” il soggetto è la sua destinazione a svolgere “anche” attività di soccorso ed assistenza stradale, espressamRAGIONE_SOCIALE qualificata come “di interesse RAGIONE_SOCIALE“. La Corte di appello ha ritenuto che le considerazioni sopra svolte trovano concreta applicazione anche nei confronti delle società a loro volta controllate da RAGIONE_SOCIALE, costituite Parte civili e ciò in quanto l’esame di rispettivi statuti svolto d primo Giudice consRAGIONE_SOCIALE di individuare anche in capo a tali soggetti un diretto collegamento con detta attività di interesse RAGIONE_SOCIALE, precisandosi, in riferimento a RAGIONE_SOCIALE, che la società “ha per oggetto in RAGIONE_SOCIALE e all’estero … in particolare l’organizzazione il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità … la prestazione di servizi a supporto della mobilità quali ad esempio il soccorso stradale, la riparazione e la revisione di veicoli … “.
4.3. Reputa il Collegio che tale motivazione non sia idonea a dimostrare in modo adeguato la configurabilità del presupposto della fattispecie di peculato.
4.3.1. Per quanto concerne la pronuncia delle Sezioni unite civili (sent. n. 8673 del 28/09/2019, Rv. 653558), considerata dai giudici di merito elemento decisivo al fine di ritenere dimostrata la natura pubblicistica di RAGIONE_SOCIALE, va rilevato che detta sRAGIONE_SOCIALEnza – intervenuta in sede di regolamento di giurisdizione per risolvere il contrasto insorto nella giurisprudenza amministrativa tra il TAR del Lazio che, nel medesimo giudizio, nel 2015 ne aveva affermato la natura privata (e dunque sussistRAGIONE_SOCIALE la giurisdizione ordinaria) e il Consiglio di Stato che, nell’anno 2017, aveva ritenuto invece la qualifica di “organismo di diritto RAGIONE_SOCIALE” in capo a tale società (dunque sottoposta alla giurisdizione amministrativa) concerne un profilo particolare. Invero, «Il giudizio amministrativo di primo grado davanti al TAR Lazio (n. 4035/2015) era stato avviato dalla RAGIONE_SOCIALE la quale, premesso di aver formulato un’offerta nell’ambito di una procedura di gara per il servizio di tracciamento di veicoli indetta dalla RAGIONE_SOCIALE, chiedeva l’annullamento degli atti con cui il ricorso stesso era stato aggiudicato alla RAGIONE_SOCIALE. Il TAR Lazio con sRAGIONE_SOCIALEnza 10100/15 aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rilevando che non erano integrati i requisiti necessari per poter definire la società RAGIONE_SOCIALE organismo di diritto RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 3, comma 26, del previgRAGIONE_SOCIALE codice
COGNOME
22K”‘
dei contratti D.Lgs. 163/2006 e, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, per vincolarla all’applicazione delle norme in tema di evidenza pubblica». Nella sRAGIONE_SOCIALEnza, le Sezioni unite civili precisano che «La categoria dell’organismo di diritto RAGIONE_SOCIALE – elaborata nel diritto eurounitario per individuare le cd. “amministrazioni aggiudicatrici”, ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, cui consegue la giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie – è ravvisabile quando ricorrano cumulativamRAGIONE_SOCIALE i tre requisiti previsti dall’art. 3, lett. d), del d.lgs. 50 del 2016, la cui interpretazione va condotta privilegiando un approccio non formalistico ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalità di azione della società, ed in particolare: 1) la “personalità giuridica” intesa in senso ampio, comprensiva degli enti di fatto; 2)1′ “influenza pubblica dominante”, integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo RAGIONE_SOCIALE) previsti dalla citata norma; 3) il requisito “teleologico”, da valutarsi avendo riguardo, in primo luogo, all’accertamento che l’attività sia rivolta, anche non esclusivamRAGIONE_SOCIALE o prevalRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, alla realizzazione di un interesse AVV_NOTAIO, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, e che il soggetto, pur eventualmRAGIONE_SOCIALE operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamRAGIONE_SOCIALE su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sull PRAGIONE_SOCIALE. controllante, nonché, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d’interesse AVV_NOTAIO, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica».
4.3.2. Peraltro, che la categoria di “organismo di diritto RAGIONE_SOCIALE” continui a presentare incertezze è dimostrato dalla circostanza che, basandosi sui medesimi principi declinati dal Collegio nomofilattico civile, recRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE il Consiglio di Stato ha invece escluso che possa ritenersi ricompreso in detta tipologia di enti il “RAGIONE_SOCIALE” in quanto, pur trattandosi di società controllata interamRAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, tramite la RAGIONE_SOCIALE, cui è affidata la gestione, nondimeno «svolge un’attività eminRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE imprenditoriale» (C.d.S., Sez. 5, 26/09/2023, n. 8542).
4.3.3. Neppure dallo statuto di RAGIONE_SOCIALE sembrano potersi ricavare elementi idonei a dimostrarne in modo certo la natura pubblicistica della società “a RAGIONE_SOCIALE gradi”. Invero, dopo avere premesso all’art. 1 che “RAGIONE_SOCIALE è una società strumentale all’attività dell’RAGIONE_SOCIALE ed opera in regime di in house providing”, all’art. 2 di detto statuto si indica che “La società ha per oggetto esclusivo l’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’RAGIONE_SOCIALE o allo svolgimento delle sue funzioni, strettamRAGIONE_SOCIALE necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE nel settore dei servizi di assistenza relativi mobilità in tutte le sue forme e in ogni altro ambito di interesse dell’RAGIONE_SOCIALE“.
4.4. In ogni caso, anche la giurisprudenza penale (Sez. 6, n. 36523 del 27/10/2020, cit.) ha precisato che «l’ARAGIONE_SOCIALE. deve considerarsi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE (sul punto possono richiamarsi non solo Cass. Sez. 6, n. 3214 del 6/10/1975, dep. 1976, Montasini, Rv. 132733, ma anche le più recenti Sez. L, n. 20314 del 9/10/2015, Rv. 637253, e in motivazione Sez. U. civ. n. 15691 del 27/7/2015, Rv. 635991). Tale RAGIONE_SOCIALE è investito della realizzazione di finalità pubbliche sulla base di norme di diritto RAGIONE_SOCIALE, che contemplano lo svolgimento di specifiche funzioni, tra le quali rientra la riscossione delle tasse automobilistiche e il corrispettivo delle licenze CSAI. Va d’altro canto rilevato che la stessa esistenza in vita dell’RAGIONE_SOCIALE riflette un interesse RAGIONE_SOCIALE, anche se interferRAGIONE_SOCIALE con relazioni ricadenti di per sé nella sfera del diritto privato, e che dunque lo svolgimento di funzioni a ciò strettamRAGIONE_SOCIALE connesse non può non essere correlato a quella dimensione di rilievo pubblicistico. Ciò posto, è d’uopo rilevare che il soggetto che per conto dell’RAGIONE_SOCIALE è investito di siffatto genere di funzioni, non riducibili a mere mansioni d’ordine, riveste la qualità di RAGIONE_SOCIALE ufficiale, ove ricorrano gli altr elementi distintivi previsti dall’art. 357 cod. pen., o almeno la qualità di incaricato di RAGIONE_SOCIALE servizio. In particolare, deve osservarsi che l’attribuzione unitaria ad un funzionario dei compiti inerenti alla riscossione e alle funzioni strettamRAGIONE_SOCIALE correlate, che ineriscano a finalità di rilievo pubblicistico, vale a qualificarlo almeno come incaricato di RAGIONE_SOCIALE servizio: corrispondRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE il soggetto incaricato dell’incasso dispone di tali somme per ragione del proprio ufficio o servizio e dunque, appropriandosene, commette il delitto di peculato».
Pertanto è alle effettive funzioni nell’ambito delle quali si colloca la condotta appropriativa che bisogna avere riguardo per la qualificazione pubblicistica dell’agRAGIONE_SOCIALE e per la sussistenza della “ragione dell’ufficio o del servizio” che connota il possesso o la disponibilità del denaro, quali necessari presupposti del peculato, non risultando invece sufficiRAGIONE_SOCIALE la mera “natura pubblicistica dell’RAGIONE_SOCIALE” ove opera il soggetto al quale si contesta l’appropriazione.
Ulteriore – e subordiNOME – profilo meritevole di approfondimento da parte della Corte territoriale concerne la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 314 cod. pen., in riferimento alla conoscibilità dei presupposti della fattispecie.
5.1. A tale riguardo, i Giudici di merito hanno ritenuto di poter dedurre detta conoscibilità sulla base del dictum delle Sezioni unite civili e del fatto che COGNOME era dirigRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e COGNOME “laureato in giurisprudenza ed esercRAGIONE_SOCIALE la professione forense, nei confronti del quale la questione sollevata dalla Difesa non appare seriamRAGIONE_SOCIALE proponibile”; e che dunque il contesto nel quale entrambi operavano doveva, quantomeno, indurli e ritenere plausibile la qualificazione
pubblica dell’RAGIONE_SOCIALE e, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, del COGNOME, il che è sufficiRAGIONE_SOCIALE per l’imputazione soggettiva del reato ad entrambi, quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Tale conclusione è condivisa dalla rappresentante della Procura Generale secondo la quale sarebbe irrilevante che i fatti per cui si procede risalgono ad epoca antecedRAGIONE_SOCIALE alla giurisprudenza (del 2019) che ha riconosciuto ad RAGIONE_SOCIALE la qualifica di organismo di diritto RAGIONE_SOCIALE, “non essendo intervenuto alcun dato normativo nuovo di natura più sfavorevole rispetto a quello vigRAGIONE_SOCIALE all’epoca delle appropriazioni”.
5.2. Sul punto i ricorrenti obiettano, non infondatamRAGIONE_SOCIALE, che per risolvere la questione sono dovute intervenire le Sezioni unite nel 2019 (successivamRAGIONE_SOCIALE, di oltre sei anni, rispetto all’ultimo episodio contestato che risale al gennaio 2013) e nell’ambito di un procedimento nel quale Tar e Consiglio di Stato avevano assunto conclusioni opposte proprio in ordine alla natura di RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, nei ricorsi si evidenzia che per lungo tempo, e anche successivamRAGIONE_SOCIALE ai fatti contestati, nessuno aveva dubitato della natura privata della società (dimostrata dalle modalità – privatistiche – di assunzione del personale e della selezione del personale, dalla ripartizione degli utili e dalla presenza di altre e diverse attivit svolte in regime concorrenziale); profili, questi, che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ha superato con il richiamo all’intervento delle Sezioni unite civili che, per le ragioni sopra esposte, non risulta dirimRAGIONE_SOCIALE.
5.3. La Corte di appello ha inoltre escluso la rilevanza ex art. 47 cod. pen. dell’eventuale errore in ordine alla natura dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla correlata qualificazione soggettiva del COGNOME, dal momento che “la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che l’errore in questione riguardi una norma amministrativa richiamata da una norma penale, della quale integra il contenuto, con conseguRAGIONE_SOCIALE inapplicabilità della norma invocata”. Anche tale argomentazione non appare del tutto convincRAGIONE_SOCIALE. Invero, per quanto concerne la posizione del soggetto “RAGIONE_SOCIALE“, è vero che questa Corte – in una risalRAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza relativa all’obbligo di tenuta delle scritture contabili (Sez. 5, n. 1067 del 11/10/1977 dep. 1978, COGNOME, Rv. 089484 – 01) – ha ritenuto che «La qualifica soggettiva richiesta per tale obbligo non è elemento di fatto del reato di bancarotta semplice e, quindi, l’errore sulla legge che prevede tale qualifica non costituisce errore di legge extrapenale che determina errore sul fatto ai sensi dell’art 47 del codice penale», precisandosi però che «l’errore sulla qualità di imprenditore e sul conseguRAGIONE_SOCIALE obbligo di tenere i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge, si risolve in errore sulla legge penale … ai sensi dell’art 5 detto codice», errore che, dopo la sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, scusa se si risolve in “ignoranza inevitabile”.
5.4. In riferimento al dolo, pur non potendosi escludere la imputabilità soggettiva della fattispecie di peculato a titolo di “dolo eventuale” è però necessario, specialmRAGIONE_SOCIALE nel caso del concorso dell’extraneus nel reato proprio, verificare che costui abbia effettiva consapevolezza del fatto illecito altrui. Sul punto, questa Corte (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, Giovine, Rv. 279418 – 09, p. 102), sempre in riferimento al concorso dell’extraneus nel peculato, ha precisato che «non può essere utilizzato il dubbio sulla illiceità dal fatto altrui … per costruir in modo inequivoco una responsabilità dolosa. Il dubbio irrisolto non è sinonimo di dolo eventuale, perché compatibile con la colpa aggravata dalla previsione dell’evento. Per sostenere l’esistenza anche solo del dolo eventuale, occorre dimostrare che il dubbio sia “alle spalle”, perché superato dalla consapevolezza che il reato è in itinere; né il dolo eventuale coincide, come acutamRAGIONE_SOCIALE si osserva in dottrina, con l’eventualità del dolo (sul tema, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 02/04/2014, COGNOME, Rv.26111-04-05, e, soprattutto, in motivazione)».
5.4.1. Inoltre, in riferimento all’extraneus concorrRAGIONE_SOCIALE nel reato proprio (nella specie COGNOME), per il quale opera il meccanismo estensivo di cui all’art. 117 cod. pen., questa Sezione ha ritenuto (Sez. 6, n. 25390 del 1/01/2019, COGNOME, Rv. 276804 – 01) che «In tema di concorso di persone, l’estensione al concorrRAGIONE_SOCIALE “extraneus” della responsabilità a titolo di reato proprio, ai sensi dell’art. 117 cod. pen., presuppone la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrRAGIONE_SOCIALE “intraneus”. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’interpretazione costituzionalmRAGIONE_SOCIALE orientata dell’art.117 cod.pen. richiede l’accertamento di una responsabilità dell’extraneus quanto meno a titolo di colpa in concreto, non essendo consentita l’attribuzione di una responsabilità a titolo di dolo ad un soggetto che senza dolo né colpa non si sia rappresentata l’esistenza della qualifica soggettiva dell'”intraneus”)». Più recRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, detto principio è stato riaffermato in riferimento alla necessità, per ritenere configurabile il peculato ai sensi dell’art. 117 cod. pen., della prova della conoscibilità da parte dei dipendenti di una società della qualifica pubblicistica in capo al titolare della società medesima che aveva stipulato un contratto con l’RAGIONE_SOCIALE concessionario di RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio lecito di giochi e scommesse (Sez. 6, n. 34289 del 10/05/2023, COGNOME, n.m.). In tale pronuncia si è evidenziato che «non può non considerarsi che la questione relativa alla natura di incaricato di un RAGIONE_SOCIALE servizio del soggetto titolare di rapporto contrattuale con società concessionaria della RAGIONE_SOCIALE, ha sollevato delicate questioni interpretative, definitivamRAGIONE_SOCIALE risolte – come rilevato dai ricorrenti – con la sRAGIONE_SOCIALEnza delle Sezioni unite “Rubbo” intervenuta nel settembre del 2020. In tale pronuncia viene dato conto dell’esistenza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, uno dei quali escludeva la sussistenza del peculato, attribuendo «al PREU la natura di vero e proprio tributo, con la conseguenza che
il gestore degli apparecchi da intrattenimento è tenuto al mero adempimento dell’obbligazione tributaria, restando egli stesso proprietario delle somme incassate», aggiungendosi che le argomentazioni e considerazioni contrarie erano «superate dal dictum del supremo Collegio nomofilattico ma che danno conto di una oggettiva incertezza, registrata nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla attribuibilità della qualifica pubblicistica in situazioni identic a quelle oggetto del presRAGIONE_SOCIALE giudizio. Incertezza che, ai sensi dell’art. 533 cod. pen., non può che ridondare a vantaggio degli imputati, dal momento che il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata “al di là di ogni ragionevole dubbio” va applicato a tutte le componenti del giudizio, comprese quelle che attengono a profili che sono idonei a determinare un’amplificazione del trattamento sanzioNOMErio (in tal senso, con riferimento alle circostanze aggravanti, v. Sez. 2, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351 – 02)».
5.4.2. E’ vero che in merito alla concreta situazione oggetto del presRAGIONE_SOCIALE giudizio non vi erano difformi orientamenti nella giurisprudenza penale (per la circostanza che mai si era posto un problema di qualificare la società RAGIONE_SOCIALE agli effetti del reato di cui all’art. 314 cod. pen.) ma, tenuto conto che la “stabilizzazione” giurisprudenziale della natura pubblicistica della società è avvenuta – dopo difformi orientamenti dei Giudici amministrativi – solo con la pronuncia delle Sezioni unite nel 2019, i sopra riportati principi risultano estensibili al COGNOME (soggetto extraneus).
Per le suesposte ragioni si impone l’annullamento della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata – in riferimento alla posizione degli imputati COGNOME e COGNOME – con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. La Corte territoriale, alla luce dei principi sopra indicati e al fine di ritenere configurabile la fattispec di peculato, verificherà se l’attività svolta dal COGNOME nell’ambito delle societ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sia idonea a qualificare lo stesso come incaricato di RAGIONE_SOCIALE servizio e, in caso affermativo, se tale qualificazione non fosse dal predetto ignorata per un “errore inevitabile” e fosse “conoscibile” da parte del COGNOME, soggetto extraneus.
v
Annulla la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello Roma. Rigetta i ricorsi delle parti civili che condanna al pagamento delle spe processuali.
Il AVV_NOTAIO es COGNOME sore
Così deciso il 28 novembre 2023
Il P/f2idRAGIONE_SOCIALE