Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21986 Anno 2023
R E Data Udienza: 21/03/2023
U 8 8 L I C A
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21986 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
I T A L I A N
del Popolo Italiano
RAGIONE_SOCIALE
CASSAZIONE
Relatore
SENTENZA
Composta
NOME
Ercole NOME
NOME la
sul ricorso proposto da
P.A.
~nata a Caserta DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 23/11/2022 dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udito il
Pubblico
RAGIONE_SOCIALE, in
persona del
Sostituto
ProRAGIONE_SOCIALEtore generale
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, per l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, difensore RAGIONE_SOCIALEe parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE“
S.Leucio,
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” di
RAGIONE_SOCIALEgiove, il
quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe
spese di costituzione;
udito l’AVV_NOTAIO
NOME
COGNOME, in
qualità
di sostituto
processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE legalmente rappresentata da Crescenza Barletta, il quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese
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costituzione; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME, in qualità di sostituto RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputata, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello riduceva la pena inflitta all’imputata, confermando la condanna in ordine ai reati di peculato (capi A, B, C e D), nonchØ per il reato di cui all’art. 482, previa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta contesta al capo F), nonchØ al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili . L’affermazione di penale responsabilità concerneva plurime appropriazioni di denaro di cui l’imputata avrebbe avuto la disponibilità quale Direttore dei servizi generali ed amministrativi in alcuni istituti scolastici, in particolare, si assume che la RAGIONE_SOCIALEvrebbe alterato la contabilità degli enti, emettendo falsi ordinativi di pagamento in suo favore, in tal modo appropriandosi di somme ingenti (capo A, C e D). Inoltre (capo B) si sarebbe appropriata RAGIONE_SOCIALEe somme versate in contanti dalle famiglie degli alunni a titolo di contributo per i viaggi di RAGIONE_SOCIALE o per coperture assiRAGIONE_SOCIALEtive, omettendo di destinarle alle predette finalità.
Avverso tale sentenza, la ricorrente ha formulato quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 420-ter e 178 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 23 novembre 2022, nonostante l’imputata avesse documentato l’impossibilità di partecipare, in quanto doveva sottoporsi a trattamento di ovodonazione. Il mancato rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza avrebbe determinato la nullità RAGIONE_SOCIALEa stessa e RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa, stante la comprovata esigenza sanitaria che non avrebbe in alcun caso consentito la presenza in udienza.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di peculato, in luogo RAGIONE_SOCIALEa meno grave ipotesi di truffa aggravata.
Per quanto concerne le condotte contestate ai capi A), C) e D), la ricorrente evidenzia come la ricostruzione dei fatti abbia dimostrato che la disponibilità del denaro era ravvisabile esclusivamente in capo al Dirigente scolastico, essendo questi l’unico soggetto legittimato ad assumere l’impegno di spesa, mentre al Direttore dei servizi amministrativi competeva unicamente la registrazione RAGIONE_SOCIALEa spesa e la firma del mandato di pagamento congiuntamente al Dirigente. Secondo l’organizzazione amministrativa dei servizi scolastici, pertanto, il Direttore non ha alcun autonomo potere di disposizione del denaro, svolgendo funzione meramente contabile ed esecutiva rispetto alle delibere di spesa di competenza del Dirigente. L’esclusione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità diretta del denaro, del resto, sarebbe desumibile
proprio dalle modalità descritte nell’imputazione, lì dove si contesta alla l P.A. di aver falsificato i mandati di pagamento, condotta necessaria non già per occultare l’appropriazione, bensì per realizzarla, atteso che senza tale atto non avrebbe potuto conseguire il denaro.
In relazione al peculato contestato al capo B), asseritamente commesso mediante l’appropriazione del denaro in contante versato dai genitori degli alunni, si sostiene ugualmente la non configurabilità del peculato, posto che tali somme non sono mai entrate a far parte RAGIONE_SOCIALEe disponibilità RAGIONE_SOCIALEa scuola. Nel caso di specie, si potrebbe al piø ipotizzare una truffa ai danni dei privati che hanno effettuato i versamenti.
3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 85 cod. pen., essendo stata omessa o, comunque, non correttamente valutata l’incapacità totale o parziale di intendere e volere RAGIONE_SOCIALE‘imputata, affetta da ludopatia. Si rappresenta che la Corte di appello avrebbe disatteso le risultanze RAGIONE_SOCIALEa CT di parte, limitandosi a valorizzare il fatto che la predetta ludopatia Ł stata certificata dalla RAGIONE_SOCIALE solo a partire dal 2016. Si censura, inoltre, la mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa richiesta perizia, essendosi anche a tal riguardo ritenuta sufficiente la certificazione RAGIONE_SOCIALEa ASL dalla quale emerge un disturbo ludopatico, senza che sia stato in alcun modo evidenziato un nesso di interdipendenza tra la malattia e le condotte delittuose poste in essere.
2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena, che poteva essere contenuta nel minimo edittale e con contenuti aumenti a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, pur dovendosi rilevare la parziale prescrizione.
Il primo motivo di ricorso, concernente la nullità derivante dall’omesso rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 23 novembre 2022 per legittimo impedimento, Ł manifestamente infondato.
Per consolidata giurisprudenza, l’impedimento a comparire RAGIONE_SOCIALE‘imputato, idoneo a giustificare un rinvio d’udienza, deve possedere i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘assolutezza e deve essere effettivo, legittimo nonchØ riferibile ad una situazione non dominabile dall’imputato medesimo e a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo (Sez.3, n. 11460 del 5/12/2018, dep.2019, COGNOME, Rv. 275184; Sez. 5, n. 15407 del 24/2/2020, COGNOME, Rv. 279088).
Nel caso di specie, l’impedimento non poteva ritenersi assoluto in quanto il trattamento sanitario previsto in concomitanza con l’udienza non dipendeva da una patologia, bensì dalla libera determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imputata di sottoporsi ad un
,
procedimento di procreazione assistita, in quanto tale necessariamente frutto di una volontaria scelta. Del resto, l’imputata non ha dedotto l’assoluta impossibilità che il predetto trattamento potesse essere programmato in data non concomitante con l’udienza, nØ che l’eventuale differimento ad altra data ugualmente utile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ottenimento del risultato- avrebbe compromesso il diritto alla salute RAGIONE_SOCIALEa predetta.
Passando all’esame dei restanti motivi, si ritiene che sia pregiudiziale affrontare la questione concernente la dedotta mancanza di capacità di intendere e volere RAGIONE_SOCIALE‘imputata, in quanto affetta da ludopatia, posto che ove il motivo risultasse fondato, determinerebbe l’assorbimento degli ulteriori profili relativi alla corretta qualificazione giudica dei fatti ed il trattamento sanzionatorio.
Sostiene la ricorrente di aver documentato, anche mediante una consulenza di parte, di essere affetta da ludopatia, disturbo comportamentale idoneo a compromettere la capacità di intendere e volere.
La Corte di appello, oltre a non ammettere la richiesta perizia, si sarebbe limitata ad evidenziare che l’imputata, sottoposta a visita presso la RAGIONE_SOCIALE nel dicembre del 2019, avrebbe riferito di presentare il predetto disturbo comportamentale da tre anni prima e, quindi, dal 2016, epoca in cui molte RAGIONE_SOCIALEe condotte erano state già consumate (le condotte di peculato iniziano nel 2010).
3.1. Invero, la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello Ł ben piø articolata e non si limita affatto a circoscrivere il periodo temporale di sussistenza del disturbo. Richiamando correttamente i principi affermati da Sez.U, n.9163 del 25/1/2005, Raso, Rv. 230317, i giudici di RAGIONE_SOCIALE hanno ritenuto che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi RAGIONE_SOCIALEa personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero RAGIONE_SOCIALEe malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purchØ siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.
Proprio l’aspetto concernente la sussistenza del nesso causale tra il disturbo diagnosticato e la condotta Ł l’elemento ritenuto non sussistente, sulla base di una motivazione immune da censure.
La Corte di appello, infatti, ha sottolineato l’assoluta insussistenza di elementi probatori sulla cui base poter affermare che effettivamente le ingenti somme oggetto di appropriazione siano state impiegate dall’imputata per sostenere il costo del gioco patologico.
Si tratta di un’osservazione dirimente, posto che la ludopatia oltre a dover presentare i requisiti propri del disturbo comportamentale- può in astratto essere
idonea a ridurre o elidere la capacità di intendere e volere, ma solo a condizione che sia acquisita la prova che i reati siano stati commessi proprio a causa d~l predetto disturbo.
Il nesso causale tra disturbo e commissione dei reati Ł stato escluso dalla Corte di appello, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘ampio arco temporale nel corso del quale le condotte illecite sono state commesse, molte RAGIONE_SOCIALEe quali ben prima che insorgesse la dedotta ludopatia. Peraltro, l’imputata risponde anche di reati che non hanno finalità di lucro e, quindi, rispetto a tali fattispecie non Ł possibile individuare un nesso causale tra disturbo e commissione degli illeciti.
3.2. NØ può costituire motivo di doglianza la mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa richiesta perizia, posto che, per consolidata giurisprudenza, l’omessa effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n.39746 del 23/3/2017, Rv.270936).
La mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa perizia, pertanto, si fonda sull’esercizio di una valutazione rimessa esclusivamente al giudice del RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che se il giudizio di fatto Ł sorretto come nel caso di specie -da adeguata motivazione, Ł insindacabile in sede di legittimità.
4. Il secondo motivo di ricorso Ł infondato.
La ricorrente censura l’omessa derubricazione dei reati di peculato nella meno grave ipotesi di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, sottolineando come difettasse il requisito RAGIONE_SOCIALEa “disponibilità” del denaro oggetto di appropriazione. In particolare, la stessa ricostruzione dei fatti dimostrerebbe come la l P.A. lera venuta in possesso del denaro solo per effetto di artifici e raggiri, consistiti nella falsificazione RAGIONE_SOCIALEe firme dei dirigenti scolastici cui competeva, in via esclusiva, l’adozione dei mandati di pagamento (capi A, C, D).
4.1. La qualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta presuppone l’esatta individuazione del sistema normativa concernente l’amministrazione RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro da parte degli istituti scolastici.
In base ai regolamenti di contabilità vigenti nel periodo di commissione dei fatti (art. 12, D.m. l febbraio 2001, n. 44 e art. 17, D.m. 28 agosto 2018, n.129), i mandati di pagamento dovevano essere firmati congiuntamente dal dirigente scolastico e dal dirigente dei servizi amministrativi (indicato con l’acronimo DSGA), con la conseguenza che in capo ad entrambi deve riconoscersi la co-detenzione dei fondi assegnati all’istituto scolastico.
Tale impostazione, recepita in entrambe le sentenze di RAGIONE_SOCIALE, Ł stata oggetto di censura da parte RAGIONE_SOCIALEa difesa, secondo cui il dirigente amministrativo ~on avrebbe avuto la disponibilità del denaro, proprio perchØ non ne poteva autonomamente disporre, occorrendo che il mandato fosse sottoscritto anche dal dirigente scolastico.
In quest’ottica, pertanto, le false sottoscrizioni rientrerebbero appieno nella nozione di artifici rappresentanti l’elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa truffa e non già del peculato che, invece, presuppone la libera disponibilità del denaro.
4.2. L’individuazione del discrimine tra i reati di peculato e truffa aggravata ai danni RAGIONE_SOCIALEo Stato Ł questione ampiamente esaminata in giurisprudenza e, pur non senza qualche incertezza frutto anche RAGIONE_SOCIALEe peculiarità RAGIONE_SOCIALEe fattispecie concrete esaminate, l’orientamento consolidato ritiene che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 n. 9, cod . pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez.6, n. 46799 del 20/6/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 19484 23/1/2018, Bellinazzo, Rv. 273782; Sez.6, n. 10569 del 5/12/2017, dep.2018, Rv. 273395; Sez.6, n. 39010 del 10/4/2013, COGNOME, Rv. 256595).
Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue la corretta qualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta in termini di peculato, dovendosi ritenere che il Direttore dei servizi amministrativi aveva una disponibilità concorrente con quella del Dirigente, ma tale potere condiviso non fa venir meno quel rapporto privilegiato e diretto con la res pubblica che costit. uisce il fondamento RAGIONE_SOCIALEa maggiore offensività del peculato rispetto ad altre fattispecie di reato similari .
A tale conclusione si giunge valorizzando il fatto che il regolamento di contabilità applicabile al settore in esame prevede una disponibilità congiunta del denaro, nella misura in cui stabilisce che i mandati di pagamento devono essere necessariamente firmati sia dal dirigente scolastico che dal direttore amministrativo, senza, peraltro, differenziare le finalità di tali congiunte determinazioni. In buona sostanza, non Ł neppure ipotizzabile che la normativa attribuisca ad un soggetto il potere di spesa ed all’altro un potere meramente esecutivo RAGIONE_SOCIALE‘altrui volontà, il che lascerebbe eventualmente spazio alla configurabilità RAGIONE_SOCIALEa truffa aggravata, posto che i due soggetti coinvolti nella formazione RAGIONE_SOCIALE‘atto svolgono una funzione parìtetica.
Quanto detto consente di affermare che il direttore amministrativo e il dirigente scolastico avevano entrambi la disponibilità del denaro. Il fatto che il
regolamento preveda l’esercizio di un potere concorrente, invero, non fa venir meno il presupposto RAGIONE_SOCIALEa disponibilità, costituendo solo una forma implicita di reciproco controllo.
Sulla base di tale premessa, Ł invocabile a soste~ de~la con.fig~rabilità. del peculato quella giurisprudenza secondo cui tale reato e conf1gurab1le m relaz1one al denaro pubblico il cui possesso, per effetto RAGIONE_SOCIALEe norme interne RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico che prevedono “procedure complesse” e il concorso di piø organi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto dispositivo, fa capo congiuntamente a piø pubblici ufficiali, anche se, taluni di quelli che partecipando alla emissione RAGIONE_SOCIALE‘atto finale del procedimento non dovessero concorrere nel reato, per essere stati indotti in errore da coloro che si sono occupati RAGIONE_SOCIALEa fase istruttoria (Sez. 6, n. 30637 del 22/10/2020, COGNOME, Rv. 279884; Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, COGNOME).
4.3. Le richiamate pronunce si riferiscono a fattispecie caratterizzate dal riparto di ruoli istruttori e decisionali, nell’ambito dei quali l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto finale Ł inficiato da un errore indotto dal pubblico agente privo di tale potere, ma ciò non incrina il principio di fondo che sorregge le predette decisioni, che fanno perno sulla rilevanza anche RAGIONE_SOCIALEa disponibilità congiunta del bene oggetto di appropriazione.
Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui Ł configurabile il delitto di peculato anche nel caso in cui la disponibilità del denaro sia attribuita in maniera congiunta a piø pubblici agenti, in quanto la previsione di forme di disposizione che richiedano una manifestazione di volontà da parte di entrambi integra una forma di controllo reciproco, senza che ciò valga ad escludere la co-detenzione del denaro. Applicando tale principio nel caso di specie, Ł corretto affermare che la condotta di falsificazione RAGIONE_SOCIALEa firma del dirigente scolastico non integrava un raggiro finalizzato ad ottenere la disponibilità del denaro, bensì costituiva uno strumento per superare quella forma indiretta di controllo rappresentata dal requisito RAGIONE_SOCIALEa “firma congiunta” sui mandati di pagamento. In buona sostanza, uno dei due soggetti aventi la disponibilità del denaro, apponendo la firma falsa RAGIONE_SOCIALE‘altro co-dententore, rendeva incondizionato il proprio potere di disposizione (si segnala che ad analoga conclusione, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, Ł giunta Sez.6, n. 3920 del 20/1/2022, COGNOME, n.m.).
Deve altresì precisarsi che tutte le ipotesi di utilizzo di fondi pubblici contemplano la possibilità di controlli preventivi o successivi, senza che ciò escluda il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa disponibilità del bene in capo al soggetto sottoposto all’altrui controllo. Ciò che rileva, invece, Ł il riconoscimento di un potere diretto con il bene di cui si dispone, posto che tale aspetto Ł quello che giustifica la maggiore offensività del reato di peculato, rispetto ad altre fattispecie, prima tra le quali la truffa aggravata.
In quest’ultima ipotesi, infatti, il soggetto che si appropria del denaro agisce
,
non avendo alcun rapporto diretto di disposizione, neppure in forma congiunta con altri pubblici agenti, il che rende la commissione del reato meno agevole e, per converso, espressione di una minore offensività.
Il peculato, invece, proprio perchØ presuppone che l’appropriazione sia commessa da un soggetto che si trova in rapporto privilegiato con il bene per effetto RAGIONE_SOCIALEa diretta disponibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso Ł espressione di un maggiore offensività, tale da giustificare l’elevata risposta sanzionatoria.
Infondato risulta anche l’ulteriore motivo di ricorso concernente l’ipotesi di peculato contestato al capo B), lì dove le modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta sono del tutto diverse. ¨ stato accertato, infatti, che l’imputata aveva ricevuto le somme in contanti versate dai genitori degli alunni a titolo di contributo per gite scolastiche ed assiRAGIONE_SOCIALEzioni, omettendo di riversarle nelle casse RAGIONE_SOCIALE‘istituto ed appropriandosene.
Sostiene la difesa che tali somme non sarebbero mai entrate nella materiale disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘ente e, quindi, la loro appropriazione non potrebbe dar luogo al reato di peculato, dovendosi al contrario ritenere che il denaro Ł rimasto di proprietà dei privati, tanto piø che era destinato al pagamento di prestazioni rivolte direttamente in favore degli alunni.
La tesi non Ł condivisibile, dovendosi rilevare come l’istituzione scolastica, nel richiedere un contributo in denaro ai genitori, diviene titolare RAGIONE_SOCIALEe somme riscosse con l’obbligo di rispettare la finalità pubblicistica connessa all’erogazione dei servizi in vista dei quali le somme sono state versate. In buona sostanza, l’ente non agisce quale un mero intermediario privato, bensì assume su di sØ l’obbligo gestorio del rapporto (stipula assiRAGIONE_SOCIALEzioni, spese per gite scolastiche, servizi aggiuntivi forniti agli studenti) il che comporta che il denaro versato dai privati entra nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente e l’eventuale appropriazione dà luogo al reato di peculato.
NØ assume rilievo che il denaro fosse materialmente versato nelle mani del direttore amministrativo, responsabile RAGIONE_SOCIALEa successiva appropriazione.
Invero, quando una prestazione di denaro sia dovuta in favore RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, le modalità RAGIONE_SOCIALEa relativa consegna ed il fatto che la stessa avvenga direttamente nelle mani del pubblico agente, che se ne appropria ancor prima di riversare il denaro nelle casse RAGIONE_SOCIALE‘ente, non incidono sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione di tali cose al patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, con la conseguenza che, qualora costui, dopo averle ricevute in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua funzione istituzionale, se ne appropri, commette il reato di peculato e non quello di truffa aggravata, nØ quello di appropriazione indebita (in senso conforme si veda Sez.6, n,. 25913 del 30/3/2021, Ceramica, n.m.).
6.
L’ultimo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio,
Ł
manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena base
e degli aumenti per la continuazione
Ł
stata correttamente motivata, sottolineando
l’entità complessiva RAGIONE_SOCIALEe
appropriazioni, nonchŁ
la pervicacia
dimostrata nella reiterazione RAGIONE_SOCIALEe condotte di reato.
7.
Una volta accertata l’infondatezza dei motivi di ricorso,
deve rilevarsi d’ufficio l’intervenuta prescrizione di alcune RAGIONE_SOCIALEe. condotte contestate all’imputata.
Tenuto conto dei periodi di sospensione (pari a 5 mesi e 11 giorni) e del limite edittale previgente rispetto all’innalzamento disposto con la novella RAGIONE_SOCIALE‘art. 314
cod.pen., il termine di prescrizione Ł pari a 12 anni, 11 mesi e 11 giorni, ne consegue che risultano prescritti i fatti di peculato commessi in epoca antecedente
al 10 aprile 2010.
L’effetto estintivo, pertanto, riguarda solo le prime due condotte di peculato descritte al capo A).
8.
Alla luce di
tali considerazioni,
la sentenza va
limitatamente alle indicate condotte per le quali annullata senza
rinvio intervenuta la prescrizione, con
Ł
conseguente necessità
di rideterminazione
RAGIONE_SOCIALEa pena,
ferma restando
l’irrevocabilità
RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa
penale responsabilità
ex art.
624
cod.proc.pen. e la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di difesa sostenute dalle parti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo A) limitatamente alle condotte anteriori al 10/4/2010 per essere il reato prescritto. Rigetta il ricorso
nel resto e rinvia ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli per rideterminare la pena.
Letto l’art.
624 c.p.p.
dichiara la
irrevocabilità
RAGIONE_SOCIALEa sentenza in ordine
all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputata.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE
che liquida in euro 3.686 oltre accessori di legge, nonchØ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE” S.Leucio e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE “COGNOMERAGIONE_SOCIALE” di RAGIONE_SOCIALEgiove che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.
Così deciso il 21 marzo 2023
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