Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3037 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3037 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Gazzaniga il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 28 aprile 2025 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori delle parti civili, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO Toso per il primo e AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la seconda, che hanno concluso per la conferma della sentenza impugnata; uditi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che
hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, attraverso due atti sottoscritti dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che ha rideterminato la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 314 cod. pen. (Capo C) e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo E) nella misura di anni tre di reclusione e ha sostituito la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea per anni tre, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO si censura il giudizio di responsabilità attraverso otto motivi.
2.1. In primo luogo si eccepisce l’intervenuto giudicato sul medesimo fatto ascritto al ricorrente in quanto nel processo a carico di COGNOME il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1339/21 ha escluso ogni sproporzione tra il valore dell’immobile di COGNOME e il prezzo pagato e, dunque, ogni artificioso aumento di tale prezzo. Tale sentenza afferma, infatti, che RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ha pagato il giusto prezzo e ciò esclude che la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia ottenuto un ingiusto profitto dalla compravendita.
2.2. Omessa motivazione sull’elemento costitutivo dell’appropriazione.
2.3. Violazione di legge in relazione alla natura pubblicistica di RAGIONE_SOCIALE, esclusa dalla sentenza non definitiva della Corte dei conti n. 166 del 2024, che ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice contabile a conoscere del danno cagionato alla fondazione dai suoi amministratori.
2.4. Erronea applicazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza di un ragionevole dubbio sulla natura pubblica di L.F.C. desumibile anche dal fatto che la sentenza della Corte dei conti è stata impugnata dalla Procura Regionale, il che dimostra la permanenza di una divergenza interpretativa sulla questione.
2.5. Erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. stante l’unanime riconoscimento della estraneità di COGNOME a qualsivoglia condotta appropriativa dal momento che allo stesso non è mai stata attribuita alcuna condotta produttiva di un danno erariale.
2.6. Contraddittorietà della motivazione sulla configurabilità del reato in quanto: a) la sentenza non motiva sul divario tra il prezzo e il valore dell’immobile; b) la movimentazione di denaro, successiva al 4/12/2017, è slegata dalla condotta appropriativa e trova una spiegazione alternativa rispetto alla ritenuta ripartizione del maltolto tra i concorrenti; c) l’unico esborso effettuato da RAGIONE_SOCIALE attiene al pagamento del prezzo dell’immobile, operazione ritenuta indispensabile anche dalla sentenza di primo grado, consentita dallo statuto dell’ente ed autorizzata dal suo consiglio di amministrazione; d) la compravendita ha prodotto i sui effetti reali con il rogito del 13/9/2018; e) non vi è stata, dunque, alcuna diminuzione,
di fatto e temporalmente apprezzabile, del patrimonio dell’ente né un incremento di quello del soggetto agente.
2.7. Vizio della motivazione in merito alla omessa attribuzione del pagamento intercorso tra le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla intermediazione per la compravendita dei terreni in Onore (BG). Sostiene il ricorrente che la sua condanna richiede due accertamenti ineludibili e cronologicamente sfalsati: i) l’appropriazione, il cui accertamento non può essere sostituito dai rapporti economici tra i concorrenti successivi a tale evento. ii) la destinazione di quanto oggetto dell’appropriazione. La sentenza impugnata ha, invece desunto l’appropriazione dal fatto che il provento della compravendita è stato destinato a soggetti che avevano rapporti economici precedenti o successivi al preliminare del 4/12/17, nonostante, per quanto attiene al ricorrente, costui abbia dimostrato che il pagamento della somma di euro 178.450 versata dalla società RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE trova titolo nella intermediazione svolta per la cessione dei terreni dei fratelli COGNOME (clienti del ricorrente e del socio). Si richiamano, a tal fine dichiarazioni del coimputato COGNOME, non considerate dalla sentenza impugnata, in merito all’intermediazione immobiliare svolta dal ricorrente, all’effettivo valore del terreno, circa 500.000-700.000 euro, acquistato, invece, al prezzo di 250.000 euro e al pagamento della consulenza ricevuta Si deduce, inoltre, la illogicità della motivazione nella parte in cui considera la non regolarità contabile della fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE e il carattere sproporzionato dell’importo della fattura (178.450), in relazione al quale è stata pagata l’I.V.A., rispetto al prezzo di acquisto del bene (250.000 euro) quali indici della inesistenza dell’operazione e della non dovutezza del compenso. Sostiene il ricorrente che la coincidenza temporale tra il pagamento dell’immobile venduto alla RAGIONE_SOCIALE (4/12/17) e il pagamento dell’intermediazione da RAGIONE_SOCIALE non può essere considerata quale indice della retrocessione di parte del prezzo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.8. Sopravvenienza del giudicato penale, costituito dalla sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 6600 del 13/12/2024 che ha escluso che il coimputato COGNOME abbia fatto emettere alla società RAGIONE_SOCIALE una falsa fattura a copertura di un’operazione inesistente. Nella sentenza si afferma che sussistono plurimi elementi a conforto della effettiva esecuzione della consulenza indicata in fattura da COGNOME e che, comunque, COGNOME è stato condannato con sentenza irrevocabile per peculato.
Nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, premessa la trascrizione integrale della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e della sentenza impugnata, si deducono sette motivi.
3.1. Violazione dell’art. 546, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in relazione alla omessa indicazione delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che aveva chiesto l’assoluzione del ricorrente per il capo E) perché il fatto non sussiste, e mancanza di motivazione su tale richiesta.
3.2. Violazione degli artt. 192, 533 cod. proc pen., travisamento delle risultanze probatorie e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti. Il motivo riproduce il contenuto delle dichiarazioni rese d testimoni le cui dichiarazioni si assumono travisate e individua i seguenti profili di travisamento:
la rispondenza dell’acquisto dell’immobile a una specifica esigenza di RAGIONE_SOCIALE, che doveva restituire al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE altro immobile in INDIRIZZO (testi COGNOME e COGNOME);
lo stanziamento del fondo di 1.000.000 euro con delibera regionale e l’assenza di un disegno preordinato di COGNOME (testi COGNOME e COGNOME, in merito alla realizzazione del supporto logistico, e teste COGNOME);
l’effettiva esecuzione dei lavori (che secondo la Corte di appello costituiva lo schermo per “dirottare” verso i coimputati parte dei fondi pubblici), il valore delle opere (circa 335.000), l’aumento di valore dell’immobile (da 399.00 a circa 726.000) e le perizie convergenti (testi AVV_NOTAIO, arch. COGNOME e dottAVV_NOTAIO in merito alle iniziali condizioni dell’immobile, all’immissione in possesso della L.F.C. dal luglio 2018 e al suo impiego per le finalità istituzionali dell’ente). In relazione a tale punto si lamenta anche l’omessa valutazione della consulenza di parte del dott. COGNOME.
il calcolo del profitto, risultando dalle deposizioni, tra l’altro, dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, l’effettiva esecuzione dei lavori;
l’erronea valorizzazione dello schema negoziale, della natura di RAGIONE_SOCIALE e dei pagamenti anticipati. Si afferma, infatti, che la Corte ha valorizzato degli elementi neutri – quali la sede legale della RAGIONE_SOCIALE presso l’abitazione di COGNOME, il subappalto dei lavori a RAGIONE_SOCIALE e il pagamento anticipato dei lavori – nessuno dei quali è vietato dalla legge nè può considerarsi sintomatico della artificiosità dell’operazione;
la valorizzazione della atipicità delle movimentazioni bancarie rilevata dall’unita antiriciclaggio della Banca d’Italia che, di per sé, non rivela l’effettiva esecuzion di operazioni di riciclaggio, tenuto conto che né la Banca d’Italia né la Guardia RAGIONE_SOCIALE hanno effettuato degli accertamenti sulle operazioni commerciali sottostanti;
la vicenda della caparra confirmatoria versata da RAGIONE_SOCIALE – e non dal ricorrente – a RAGIONE_SOCIALE, erroneamente interpretata dalla Corte
territoriale in chiave decettiva (teste COGNOME e dichiarazioni rese dal ricorrente, da cui emerge che la caparra è stata mantenuta nei bilanci come credito attivo).
la vicenda delle cantine (che secondo i Giudici di merito sarebbero state proposte in vendita da COGNOME al ricorrente quale parte di un accordo simulato volto a giustificare il passaggio di denaro) e il travisamento delle intercettazioni di COGNOME da cui emerge che costui era preoccupato che il ricorrente fosse stato raggirato dagli altri;
la sentenza n. 6600/24 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, relativa alla c.d. area RAGIONE_SOCIALE, che ha assolto COGNOME in via definitiva perché il fatto non sussiste. In tale sentenza si è, infatti, ritenuto lecito il pagamento di un compenso per la mediazione immobiliare pari al 60% del valore dell’immobile, valorizzando il fatto che il prezzo di acquisto era notevolmente inferiore al valore di mercato.
3.3. Violazione degli artt. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 1655 e ss. cod. civ, e vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha illogicamente ritenuto che la fattura n. 1/NUMERO_DOCUMENTO, emessa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, fosse soggettivamente ed oggettivamente falsa atteso che: a) i lavori fatturati sono stati eseguiti; b) la pretesa falsità soggettiva si fonda sull’assun che RAGIONE_SOCIALE fosse una società cartiera mentre in realtà è stata qualificata dal teste COGNOME come una “società veicolo”; c) l’I.V.A. esposta in fattura è stata integralmente pagata. Si aggiunge, inoltre, che: a) la sentenza di primo grado ha escluso che COGNOME abbia agito come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (il teste AVV_NOTAIO COGNOME ha riferito che il ricorrente non ha compiuto alcun atto di gestione); b) l’unico dato oggettivo attiene al bonifico di 10.000 euro a COGNOME; c) la Corte ha omesso di considerare che, per giurisprudenza consolidata, il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 non è integrato in presenza di un rapporto contrattuale reale e di una prestazione effettivamente eseguita; d) non è stato svolto alcun accertamento fiscale sui sottostanti rapporti economici, essendosi l’indagine limitata ai flussi finanziari.
3.4. Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto il ricorrente è stato condannato per il capo E), fondato sulla sua qualifica di amministratore di fatto della società, nonostante la sentenza di primo grado abbia escluso il compimento di atti gestori da parte di COGNOME e senza un effettivo accertamento di tale qualifica.
3.5. Violazione degli artt. 456, comma 1, e 429, comma 1, lett. c), e comma 2, cod. proc. pen. per aspecificità e indeterminatezza dei capi di imputazione;
3.6. Violazione degli artt. 420-ter, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., applicabili anche al dibattimento, per la mancata indicazione degli avvisi relativi all’assenza;
3.7. Violazione dell’art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen. COGNOME per inosservanza del termine dilatorio per il giudizio immediato custodiale in quanto la richiesta è stata formulata prima della definizione dell’incidente cautelare.
Con successiva memoria del 25/11/2025 i difensori di COGNOME hanno dedotto un motivo nuovo con il quale hanno eccepito la sopravvenienza del giudicato penale di assoluzione di NOME COGNOME dalla medesima condotta contestata al capo E) con sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 18/9/2025. In tale pronuncia, il Tribunale ha escluso l’inesistenza dell’operazione sottesa all’emissione della fattura NUMERO_DOCUMENTO della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione della effettiva esecuzione dei lavori da parte della RAGIONE_SOCIALE. Nel motivo si insiste, inoltre, sulla circostanza, riconosciuta nel presente procedimento dalla sentenza di primo grado, relativa all’equilibrio tra il valore dell’immobile e il prezzo pagato, e, dunque, per l’insussistenza della condotta appropriativa. Si insiste, inoltre, per la non configurabilità del peculato in relazion alla distribuzione del denaro, successiva al pagamento del prezzo di compravendita dell’immobile, giustificata da rapporti contrattuali di natura lecita. Si richiama, al riguardo, anche la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che, chiamata a valutare altra porzione della c.d. retrocessione del denaro in relazione al versamento di 178.000 da RAGIONE_SOCIALE, ha assolto COGNOME dal reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, riconoscendo che la fattura in contestazione (n. 2/2017) si riferiva alla consulenza per l’acquisto del terreno sito nel RAGIONE_SOCIALE di Onore. Nella medesima sentenza la Corte ha escluso che la contiguità temporale tra tale operazione e l’accredito di 800.000 euro per la compravendita dell’immobile di Cornnano possa costituire un indizio inequivoco per affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che tale fattura sia stata volta ad assicurare copertura alla spartizione del denaro pagato da RAGIONE_SOCIALE. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ragioni di ordine logico impongono di procedere prima all’esame delle questioni processuali poste con il primo, quinto, sesto e settimo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va, infatti, ribadito che l’omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, COGNOME, Rv. 277876; Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252404).
Va, infatti, considerato che l’art. 546 cod. proc. pen., prescrive, nel contenuto della sentenza, l’indicazione delle conclusioni delle parti, ma il terzo comma sanziona a pena di nullità solo la mancanza della motivazione, la mancanza o l’incompletezza del dispositivo ovvero la mancanza della sottoscrizione del giudice.
Nè, tantomeno, la mancanza delle conclusioni delle parti può ricondursi ad una nullità di ordine generale, in particolare, alla violazione dei diritti di dif (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 39447 del 4/10/2007, COGNOME, Rv. 237736), risultando, peraltro, dalla sentenza impugnata che il giudizio è stato trattato oralmente alla presenza dell’imputato e del suo difensore.
Tale consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, peraltro, si colloca nel solco di quello che si era andato affermando sotto il codice previgente, quando si era precisato che l’omissione delle conclusioni della difesa o l’omessa menzione di tali conclusioni nel processo verbale di udienza, quando risultasse certa l’avvenuta assistenza dell’imputato da parte del difensore, non costituiva causa di nullità assoluta, non sussistendo violazione alcuna delle disposizioni concernenti l’assistenza dell’imputato nelle forme che la legge stabilisce (Sez. 1, n. 4349 del 5/10/1977 dep. 1978, Laboria, Rv. 138577).
3. Il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto affetti dalla medesima ragione di inammissibilità per aspecificità delle relative doglianze, tutte connotate dalla acritica reiterazion delle medesime censure dedotte in appello, censure alle quali la sentenza impugnata ha risposto in termini esaustivi e immuni da vizi logici o giuridici (si vedano i punti 6.1., 6.2. e 6.4.)
Invero, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, il ricorso per cassazione, al pari dell’appello, deve essere ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto p fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822). È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
I motivi concernenti il giudizio di responsabilità in ordine al reato di cu all’art. 314 cod. pen., dedotti nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e nel secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, sono complessivamente infondati per le ragioni di seguito esposte.
4.1. La natura pubblica della RAGIONE_SOCIALE
La questione, già dedotta nei medesimi termini anche nel processo a carico di COGNOME e COGNOME, è stata rigettata da questa Sezione con la sentenza n. 18241 del 15/1/2025, COGNOME, Rv. 288055 con la quale si è condivisibilmente riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio al presidente di una fondazione di diritto privato – nella specie, “RAGIONE_SOCIALE” – che, nel procedimento di acquisizione di beni immobili, sia tenuto ad agire per il perseguimento di un pubblico interesse e secondo una disciplina di natura pubblicistica, in quanto è la natura dell’attività concretamente espletata l’elemento determinante ai fini del riconoscimento all’agente della predetta qualifica agli effetti della legge penale.
In tale pronuncia è stata, innanzitutto, rilevata l’incompletezza del testo della sentenza n. 166 del 2024 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione RAGIONE_SOCIALE – della quale il ricorrente, analogamente a quanto accaduto con il ricorso in esame, si è limitato a produrre solo quattro pagine a fronte delle trentanove che la compongono.
Nel merito, si è rilevato che la sentenza in questione ha dichiarato il difetto di giurisdizione a conoscere le vicende relative ad eventuali danni subiti dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE in seguito alle vicende relative all’acquisto della nuova sede dell’ente, in ragione della sua natura privatistica, quale «persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro» (cfr. pag. 34). La Corte de conti ha, infatti, rilevato che la giurisdizione sul pregiudizio subito dal patrimoni di questo ente spetta al giudice ordinario, in quanto: a) «la RAGIONE_SOCIALE risulta costituita da soci pubblici e privati ed è destinata ad operare tramite i conferimento di contribuzione sia pubblica, sia privata nell’ambito di un’organizzazione di natura privatistica ed in assenza di eterodirezione esterna» (cfr. pag. 37); b) «il danno per cui si agisce è sopportato da un soggetto privato e non da una pubblica amministrazione» (cfr. pag. 37 della sentenza).
Tali conclusioni sono state reputate non rilevanti ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno del peculato in cui assume una valenza centrale la qualifica pubblicistica del soggetto agente che, agli effetti penali, consegue non già alla natura (pubblica o privata) del soggetto agente, alla tipologia del relativo rapporto di impiego o all’esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l’ente pubblico, ma alla disciplina pubblicistica della sua attività (cfr
Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, COGNOME, Rv. 211190, e, con riferimento alle Federazioni sportive, Sez. 6, n. 38562 del 17/06/2015, COGNOME, Rv. 264937).
Sulla base di tali consolidati principi, come già affermato da questa Corte nel decidere il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di applicazione della pena per il concorso nelle condotte giudicate nel presente processo (Sez. 6, n. 33779 del 21/06/2021, COGNOME, Rv. 282107), si è, pertanto, riconosciuta la qualifica pubblicistica a COGNOME, presidente della RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale ente, pur se con gli strumenti privatistici, persegue finalit pubbliche, quali la promozione del territorio lombardo e dello sviluppo del suo comparto industriale nonché dei servizi nel settore delle nuove tecnologie.
La sentenza “Di COGNOME“, inoltre, ha sottolineato che la RAGIONE_SOCIALE, pur operando ordinariamente secondo la disciplina privatistica, nell’operazione di acquisto della nuova sede è stata assoggettata alla disciplina di diritto pubblico, come è precisato nei pareri espressi dalla Dirigenza della Regione RAGIONE_SOCIALE prima dell’erogazione del contributo straordinario di un milione di euro, espressamente richiamati dalla sentenza di primo grado. Si è, inoltre, aggiunto che: tale acquisto è stato assoggettato all’osservanza della disciplina vigente in materia di contenimento della spesa da parte degli enti pubblici territoriali e in particolare, dell’art. 12, comma 1-ter, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; tale ultima disposizione consente l’acquisto di immobili «solo ove siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento», condizionandolo, altresì, all’attestazione della «congruità del prezzo» da parte dell’RAGIONE_SOCIALE; c) la Regione RAGIONE_SOCIALE, nei propri pareri preventivi riguardo alla concessione del finanziamento straordinario richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha prescritto, con riferimento alla disciplina vigente all’epoca dell’operazione di acquisto, l’osservanza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); d) tale disciplina, infatti, doveva essere applicata in quanto l RAGIONE_SOCIALE L.F.C., secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016, è un organismo di diritto pubblico, esercente un servizio pubblico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata, uniformandosi ai principi affermati da Sez. 6, n. 18241 del 2025, ha, dunque, ineccepibilmente riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE la natura di organismo di diritto pubblico e a COGNOME la qualifica incaricato di pubblico servizio.
4.2. Il concorso di COGNOME nella condotta appropriativa.
Le censure formulate al riguardo in entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto versate in fatto e di contenuto confutativo.
La sentenza impugnata, richiamando la sentenza di primo grado, ha in primo luogo ricostruito la genesi della vicenda che portava alla erogazione da parte della Regione RAGIONE_SOCIALE del contributo straordinario di euro 1.000.000, alla individuazione dell’immobile di COGNOME, alle cointeressenze economiche tra l’imputato, COGNOME, COGNOME e COGNOME, ai contatti tra costoro che avevano preceduto lo svolgimento della gara e la successiva stipulazione del contratto di compravendita al prezzo di 800.000 euro, nonché alla imposizione da parte di COGNOME, quale condizione di conclusione dell’affare, della RAGIONE_SOCIALE quale società che doveva eseguire i lavori di ristrutturazione dell’immobile il cui costo era posto a carico della società RAGIONE_SOCIALE.
L’elemento fattuale che maggiormente rileva ai fini della configurabilità del peculato attiene alla successiva retrocessione a COGNOME di parte di tale denaro. La Corte territoriale ne ha, infatti, sottolineato la sostanziale contestualità rispet al pagamento del prezzo dell’immobile alla RAGIONE_SOCIALE che, dopo pochi giorni, versava euro 178.450 alla RAGIONE_SOCIALE (riconducibile a COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME) – che successivamente versava tale somma su conti correnti intestati a COGNOME e COGNOME o a società a questi partecipate, ed euro 488.000 alla RAGIONE_SOCIALE – e euro 488.000 alla RAGIONE_SOCIALE
Quanto alla prima tranche, fittiziamente imputata al pagamento di consulenza per la compravendita dei terreni in Onore, il ricorrente, pur non avendo al riguardo alcun interesse (trattandosi di un passaggio di denaro allo stesso non ascrivibile), si è limitato a riproporre la medesima doglianza dedotta da COGNOME nel procedimento definito con la citata sentenza n. 18241 del 2025, doglianza dichiarata inammissibile per il suo contenuto meramente rivalutativo, reputandosi congrua e non manifestamente illogica la motivazione concernente la ascrivibilità del trasferimento di denaro ad un pregresso accordo collusivo.
Quanto alla tranche di 488.000 euro, versata alla RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione dell’immobile di COGNOME, la sentenza impugnata, con argomentazioni esaustive e non manifestamente illogiche, ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE, fittiziamente intestata al prestanome NOME COGNOME e costituita con capitale sociale interamente versato da COGNOME, fosse una società “cartiera” (la questione sarà approfondita con l’esame del motivo relativo al reato di cui all’art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000), in quanto priva di concre operatività (aveva sede presso l’abitazione di COGNOME ed era priva di dipendenti e macchinari).
Le sentenze di merito, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ancorate all’esame dei movimenti di denaro in uscita dai conti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE all’illecito accordo tra l’imputato, COGNOME, volto a consentire a questi ultimi di appropriarsi di altra parte del denaro
erogato per l’acquisto dell’immobile. Si è, infatti, evidenziato che: i successivamente al pagamento alla RAGIONE_SOCIALE della somma di 488.000 NOME COGNOME (dipendente della RAGIONE_SOCIALE), attraverso varie operazioni bancarie, versava tale somma, in parte, a società riconducibili a COGNOME e COGNOME, e, per l’importo di 390.000, alla RAGIONE_SOCIALE, società che, senza alcun contratto di subappalto con la RAGIONE_SOCIALE, eseguiva materialmente i lavori nell’immobile di COGNOME: li) la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, versava euro 88.444 allo RAGIONE_SOCIALE e euro 100.000, a titolo di caparra confirmatoria, alla società RAGIONE_SOCIALE, anche questa riconducibile a COGNOME e COGNOME, caparra che, seguito della risoluzione del contratto preliminare di compravendita, avvenuta a distanza di sole due settimane dalla sua stipula, veniva acquisita dalla società RAGIONE_SOCIALE (TAAC).
In particolare, con riferimento ai trasferimenti di denaro dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale, con argomentazioni esaustive ed immuni da vizi, sulla base di una lettura non manifestamente illogica del compendio probatorio (alla luce, in particolare, della attendibilità delle dichiarazioni rese d coimputato COGNOME, rispetto alle quali il ricorrente non ha formulato specifici motiv di ricorso) ha evidenziato: a) l’assenza di giustificazione causale del trasferimento della somma di euro 88.400 allo RAGIONE_SOCIALE CRAGIONE_SOCIALE di COGNOME; b) il carattere fittizio del preliminare sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE la cui risoluzi aveva come unico scopo quello di consentire a COGNOME di impossessarsi della caparra confirmatoria.
Orbene, a fronte di tali complessi e articolati schemi negoziali, il ricorrente, sulla base delle medesime censure di merito già dedotte in appello, pretende di sollecitare una lettura frazionata delle singole operazioni che, in tesi difensiva, troverebbero la propria giustificazione nei precedenti rapporti intercorsi tra le parti e sarebbero, dunque, estranei all’operazione relativa all’acquisto dell’immobile di COGNOME.
A tale riguardo, peraltro, nel secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, solo in apparenza si deduce il travisamento delle prove, in quanto, di fatto la doglianza si risolve in una non consentita prospettazione del travisamento del fatto attraverso la mera trascrizione del contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, di cui non viene evidenziato alcun profilo di invenzione o di omissione dell’informazione probatoria (cfr. Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567).
4.2.1. Sempre in merito alla condotta appropriativa ascritta a COGNOME, risulta infondata la doglianza relativa alla carenza di sproporzione tra il valore dell’immobile e il prezzo pagato dalla L.F.C.
Innanzitutto, COGNOME è COGNOME manifestamente COGNOME infondata COGNOME l’eccezione COGNOME relativa all’intervenuto giudicato su tale questione, formulata con il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, posto che ivi si fa riferimento alla sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1339 del 23/12/2021, ovvero alla sentenza di primo gradio emessa nel presente procedimento a carico di COGNOME.
Tale eccezione, peraltro, è stata proposta nei medesimi termini con il ricorso proposto nel procedimento a carico di COGNOME ed è stata dichiarata inammissibile per aspecificità da questa Corte con la citata sentenza n. 18241 del 2025.
In ogni caso, si tratta di una questione priva di rilevanza atteso che ciò che rileva ai fini della configurabilità del peculato ascritto a COGNOME è il contrib da costui offerto alla appropriazione de parte di COGNOME e COGNOME di una quota del contributo regionale utilizzato per l’acquisto dell’immobile di COGNOME, quota che le sentenze di merito hanno quantificato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ancorate alle dichiarazioni rese da COGNOME, al contenuto della documentazione acquisita (bonifici bancari, fatture, corrispondenza e messagistica) e ai riscontri emersi dalle deposizioni dei testimoni escussi in dibattimento, in euro 249.444.
Rispetto a tale ricostruzione della condotta appare non rilevante la questione relativa all’effettivo valore dell’immobile acquistato e alla carenza di sproporzione con il prezzo pagato, posto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all’appropriazione non esclude la sussistenza del reato di peculato, atteso che, stante la sua natura plurioffensiva (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190), rimane pur sempre leso dalla condotta dell’agente l’altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018, Rv. 273445; Sez. 6, n. 26476 del 09/06/2010, Rao, Rv. 248004; Sez. 6, n. 2963 del 04/10/2004, dep. 2005, Aiello, Rv. 231032).
4.3. L’ultima doglianza dedotta nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO in merito alla sopravvenienza del giudicato penale costituito dalla sentenza n. 6600 del 13/12/2024, anche questa allegata solo parzialmente e senza la parte che consenta di comprendere le imputazioni cui si riferisce, risulta di difficil comprensione e, comunque, pare riferirsi ad una vicenda estranea alla condotta contestata all’imputato, relativa a una fattura emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a COGNOME, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
È, invece, fondata la doglianza relativa al giudizio di responsabilità rin ordine al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Ciò, tuttavia, per ragi diverse da quelle dedotte dal ricorrente.
5.1. In primo luogo, le sentenze di merito hanno adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, sulla natura fittizia della RAGIONE_SOCIALE desunta: a) dalle conversazioni contenute nelle chat di Whatsapp da cui è emerso che la costituzione della società era stata ordita proprio da COGNOME, che aveva incaricato il ricorrente di trovare un prestanome disponibile a intestarsi le quote; b) dall’integrale versamento del capitale sociale da parte del ricorrente; c) dall’assenza di personale e di attrezzature; d) dalla sede della società presso l’abitazione di COGNOME; e) dal saldo contabile, pari a zero, del conto corrente della società.
Parimenti adeguata è la motivazione sulla inesistenza soggettiva dell’operazione cui si riferiva la fattura n. 1 del 2017, desunta, tra l’altro, da mancanza di concreta operatività della società emittente (RAGIONE_SOCIALE), dalla mancanza di un rapporto di subappalto tra detta società e la RAGIONE_SOCIALE e dalla conversazione tra il ricorrente e COGNOME in merito al contenuto della fattura.
A nulla rileva ai fini della configurabilità del reato la circostanza che i lavor cui si riferiva la fattura sono stati effettivamente eseguiti, sia pure da una società diversa dalla RAGIONE_SOCIALE Va, a tale riguardo, ribadito che il delitto di emissione d fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023, Magnanensi, Rv. 284494).
5.2. L’elemento di criticità che incrina la tenuta della decisione impugnata attiene, invece, all’elemento soggettivo del reato in relazione al quale la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato è lo scopo perseguito con l’operazione, a nulla rilevando che la fattura sia o meno utilizzata dal destinatario per la dichiarazione fraudolenta, essendo sufficiente l’idoneità dell’operazione fittizia a generare un indebito vantaggio fiscale e la consapevolezza dell’emittente di tale finalità.
Si tratta di una motivazione ai limiti dell’apparenza in quanto, a fronte di una assoluta carenza di motivazione della sentenza di primo grado sull’elemento
psicologico del reato (il Tribunale si è, infatti, limitato a ribadire la generi compatibilità tra il dolo specifico e il perseguimento di una finalità concorrente), la Corte territoriale ha omesso di individuare gli elementi fattuali dai quali desumere il perseguimento della finalità elusiva richiesta dalla norma incriminatrice.
Ad avviso del Collegio tale carenza motivazionale non potrebbe essere superata da eventuali ulteriori accertamenti in fatto in sede di giudizio di rinvio, trattandosi di un tema completamente inesplorato nel corso del giudizio di merito. L’unico dato certo, emerso dalla conforme ricostruzione del quadro probatorio eseguita dai Giudici di merito, attiene, infatti, alle uniche finalità sottes all’emissione della fattura da parte della RAGIONE_SOCIALE concernenti, da un lato, la creazione di uno schermo negoziale, funzionale alla retrocessione di parte del denaro ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE a COGNOME e COGNOME e, in altra parte, al pagamento del compenso per i lavori eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nulla è, invece, emerso in merito alla finalità di consentire alla RAGIONE_SOCIALE di evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto. Anzi dalla sentenza definitiva di assoluzione di NOME COGNOME, prodotta dal ricorrente con il motivo nuovo, risulta che la RAGIONE_SOCIALE ha assolto agli oneri fiscali relativi a tale fattura. Per tale ragione, dunque, NOME è stato assolto dal reato di cui all’art. 8 d.l.gs. cit. perchè il fatto non costituisce reato. Ad analogh conclusioni deve pervenirsi anche nel presente procedimento e, pertanto, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato ascritto al capo E) perché il fatto non costituisce reato.
6. Sulla base di quanto sopra esposto, il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., può procedersi in questa Sede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il residuo capo C) nella misura di anni due e mesi otto di reclusione, pena calcolata eliminando la porzione, pari a mesi quattro di reclusione, riferibile al reato di cui al capo E). Trattandosi di pena inferiore alla soglia legale dei tre anni di reclusione (art. 29 cod. peri.), va, infine, disposta la revoca della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Al rigetto parziale del ricorso sul capo relativo al peculato, in relazione al quale erano costituite le parti civili, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo E) perché il fatto non costituisce reato. Rigetta nel resto il ricorso e, ai sensi dell’art. 620, comma 1. lett. L), cod. proc. pen., ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo C) in anni due e mesi otto di reclusione, revocando la pena accessoria applicata.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidando la somma di euro 3,686,00, oltre accessori di legge, in favore della RAGIONE_SOCIALE, e la somma di euro 3.400,00, oltre accessori di legge, in favore del
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso 1’11 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO esternore