Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15648 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME, nata ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/05/2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva assolto NOME COGNOME dall’imputazione di peculato (art. 314 cod. pen.) (capo a), contestatole per aver manipolato, in qualità di titolare dell’agenzia di servizio pratich automobilistiche “RAGIONE_SOCIALE“, il sistema info-telematico dell’RAGIONE_SOCIALE al fine
alterare le risultanze dell’attività di annullamento delle operazioni di riscossione bolli-auto e, mediante una fraudolenta operazione di storno, imputato vecchi pagamenti di bolli-auto ai bolli-auto relativi all’annualità in corso, in tal mod appropriandosi dei relativi proventi.
Aveva altresì assolto l’imputata dall’accusa di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) (capo b), contestatole per aver fatto, in qualità di pubblico ufficiale o comunque di incaricato di un pubblico servizio, accesso alla banca dati RAGIONE_SOCIALE in più circostanze, mantenendosi abusivamente nel sistema, al fine di interrogare il sistema info-telematico dell’RAGIONE_SOCIALE per poi manipolarlo con le fraudolente operazioni di storno di cui al capo di imputazione di cui al capo a).
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo l’impugnazione del Pubblico Ministero e previa dichiarazione di non potersi procedere per intervenuta prescrizione di alcune ipotesi di accesso abusivo a un sistema informatico (capo b), ribaltava l’esito assolutorio in primo grado e condannava l’imputata in relazione ai restanti reati di entrambi i capi di imputazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, deducendo, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, quattro motivi.
3.1. Violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale per mancata rinnovazione dibattimentale.
La Corte di appello, nel ribaltare l’esito assolutorio in primo grado, non avrebbe ottemperato al disposto dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., pur aderendo ad una lettura diversa RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa. D’altronde, nello stesso atto di appello del pubblico ministero – le cui argomentazioni sono state pienamente condivise dai giudici di secondo grado – si rilevava che «la ricostruzione dei fatti operata in sentenza è censurabile perché non rispettosa RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa (non debitamente valorizzata) né del dato documentale la cui valutazione appare omessa».
3.2. Mancata prova RAGIONE_SOCIALE piena responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
L’affermazione, contenuta in motivazione (p. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza), per cui «le 35 operazioni tutte documentate da ricevuta di pagamento, risultavano riconducibili ad accessi eseguiti da agenti e dalla NOME, ovvero riferibili al Gench con credenziali RAGIONE_SOCIALE NOME», lascerebbe residuare il ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputata, la cui affermazione si pone, dunque, in insanabile contrasto con l’art. 533 cod. proc. pen.
3.3. Errata applicazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie di peculato (art. 314 cod. pen.).
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Premesso che il delitto si perfeziona nel momento in cui il funzionario non versa le somme nelle casse dell’ente pubblico entro il giorno stesso RAGIONE_SOCIALE riscossione o comunque entro il giorno a tal fine stabilito, nel caso di specie non sarebbe stata dimostrata l’appropriazione, non avendo l’accusa provato che la ricorrente le avesse incassate né che ne avesse la disponibilità, né potendo la mera sommatoria dei bolli annullati dimostrare l’appropriazione delle somme indicate che, per quanto riguarda la posizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è indicata come realizzata nel dicembre 2014.
D’altronde, il contratto di mandato per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche prevedeva che il mandatario autorizzasse gli enti titolari e l’A.C.I. a prelevare, tramite procedura bancaria di addebito automatico (RID), direttamente dal proprio conto bancario, l’ammontare dei tributi e dei compensi riscossi di rispettiva competenza il martedì RAGIONE_SOCIALE settimana successiva a quella di riferimento del tributo di spettanza degli enti titolari e il quinto giorno successiv di riferimento per i compensi di spettanza di A.RAGIONE_SOCIALE.I., prevedendo, in caso di inadempimento, oltre all’applicazione delle sanzioni richieste dal titolare del tributo, la potestà di disporre la sospensione cautelativa del collegamento telematico per l’accesso alle procedure di riscossione e gestione del tributo. Invece, l’agenzia di RAGIONE_SOCIALE non è mai stata sospesa dal collegamento telematico del servizio, neppure al termine delle indagini o successivamente all’esercizio dell’azione penale, né l’RAGIONE_SOCIALE l’ha mai messa in mora, il che dimostrerebbe che le condotte appropriative non sono mai state provate.
3.4. Errata applicazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.).
Premesso che la fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico prevede due distinte condotte (l’accesso non autorizzato e l’illecito intrattenimento nel sistema stesso), alla luce delle considerazioni svolte, difetterebbe la prova che l’imputata, soggetto senz’altro autorizzato all’accesso in virtù del contratto con l’ente, si sia intrattenuta abusivamente nel sistema, così come ricostruito nella contestazione.
Tanto si desume dal già citato passaggio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in cui si ammette la possibilità che gli accessi fossero stati compiuti dal COGNOME, seppur utilizzando le credenziali dell’imputata.
In subordine, i reati, limitatamente ai bolli rilevati alla data del dicembre 2014, devono ritenersi prescritti, essendo trascorsi otto anni dalla commissione dei fatti.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di
discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
La ricorrente ha presentato una memoria di replica alle deduzioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in cui ripercorre le argomentazioni già svolte, aggiungendo che la mancata assegnazione alla sezione settima precluderebbe la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In risposta all’osservazione contenuta nella memoria da ultimo citata, va preliminarmente GLYPH chiarito GLYPH che, GLYPH qualora GLYPH la GLYPH sezione GLYPH indicata dall’art. 610 cod. proc. pen. non dichiari l’inammissibilità del ricorso, quest’ultimo venga perciò assegnato dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte, per la trattazione ordinaria, alla sezione tabellarmente competente in relazione al titolo di reato, non sussiste alcuna preclusione alla declaratoria di inammissibilità da parte di tale sezione, in quanto il sistema disciplinato dal predetto art. 610 risponde a mere esigenze organizzative interne, senza creare alcun vincolo per il prosieguo del procedimento (Sez. 6, n. 1073 del 08/10/2015, dep. 2016, Cirino, Rv. 266727).
Ciò premesso, nella sentenza di primo grado era chiarito che il procedimento penale prese l’avvio dalla denuncia sporta dal direttore dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il quale segnalò l’accertamento di anomalie e gravi irregolarità GLYPH nell’annullamento di GLYPH operazioni di GLYPH riscossione delle tasse automobilistiche poste in essere da “RAGIONE_SOCIALE” di NOME COGNOME, moglie del funzionario ARAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME.
L’ipotesi accusatoria era, dunque, che gli imputati (la COGNOME e suo marito COGNOME, poi deceduto) avessero utilizzato le password di cui disponevano in ragione delle rispettive qualifiche, per accedere al sistema informatico RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ed alterare/manipolare le risultanze riferite alla fiscalità delle tasse automobilistiche, spostando ad annualità successive (anni 2012, 2013, 2014 e 2015), senza alcuna giustificazione, i pagamenti di bolli-auto relativi ad annualità precedenti, non più soggette a controlli.
Si riteneva quindi accertato come le operazioni realizzate fossero delle vere proprie riscossioni, annullate con spostamenti non consentiti che creavano un buco tributario (in un periodo non più soggetto a controllo) e conseguente danno per l’erario.
Corrispondentemente, era stato anche verificato che, nelle annualità invece soggette a controllo, i pagamenti dei bolli-auto furono effettivamente posti in
essere, poiché i contribuenti risultarono in possesso delle relative ricevute di pagamento.
La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado proseguiva rilevando come, seppur non vi fosse motivo di dubitare che le somme relative alle trentacinque operazioni di annullamento bolli-auto con rettifica ingiustificata non erano pervenute alle casse dell’amministrazione pubblica titolare del tributo, non potesse ritenersi provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che le operazioni illecite contestate fossero state poste in essere dall’imputata: ciò in quanto le password di accesso al sistema non erano nella esclusiva disponibilità RAGIONE_SOCIALE NOME, ma venivano utilizzate, appunto, anche da suo marito nonché dalla dipendente dell’agenzia, la quale avrebbe d’altronde senz’altro annullato in modo ingiustificato con la propria utenza di riferimento almeno un bollo riferibile all’anno 2014.
Si rilevava, infine, come l’accusa non avesse offerto indicazioni certe delle date e dell’ora in cui le operazioni sono state poste in essere, circostanza che sarebbe stata utile per verificare se in quei giorni l’imputata si trovasse effettivamente nell’agenzia.
3. La Corte di appello, dopo aver rilevato che la prima anomalia RAGIONE_SOCIALE vicenda era rappresentata dal fatto che sull’operato dell’agenzia avrebbe dovuto svolgere attività di “controllo qualità” NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE, il quale nelle more si era sposato con l’imputata e che, pur avendo reso formalmente dichiarazione di incompatibilità nel novembre 2014, continuava cionondimeno a lavorare all’interno dell’agenzia (venendo meno ai suoi compiti), ha sottolineato che, nel momento in cui l’imputata aveva acquisito la titolarità dell’agenzia, il COGNOME aveva omesso di attribuire il codice identificativo a tale delegazione, con la conseguenza che tutti gli accessi e verifiche eseguiti sulle operazioni di annullamento effettuate dall’agenzia “RAGIONE_SOCIALE” davano risultato “0”.
Soltanto una volta attribuito il codice identificativo, era, dunque, emerso quanto descritto nella sentenza di primo grado e che si ritiene, pertanto, accertato.
La Corte d’appello ha però ribaltato l’esito assolutorio, ritenendo certa la riconducibilità delle operazioni di annullamento bolli alla NOME, sulla base degli argomenti di seguito sintetizzati.
Vero è che RAGIONE_SOCIALE password disponeva anche una dipendente dell’agenzia. Questa, però, non aveva interesse concreto a compiere le illecite operazioni, dal momento che le somme riscosse transitavano direttamente sul conto corrente dell’agenzia al quale aveva accesso esclusivamente l’imputata, sicché mai la dipendente avrebbe potuto incassarle.
Nemmeno il COGNOME, pure originariamente imputato per alcune sottrazioni (e poi deceduto) aveva interesse a realizzare tali condotte, posto che soltanto sua
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moglie poteva accedere al conto dell’agenzia. Egli, inoltre, non avrebbe avuto necessità di effettuare gli accessi al sistema con le credenziali RAGIONE_SOCIALE NOME, potendo farlo con le proprie. Neppure poteva dirsi verosimile che avesse agito per danneggiare la NOME, alla quale era legato dal suddetto rapporto di coniugio.
I Giudici dell’appello hanno anche escluso che l’imputata fosse all’oscuro di tali comportamenti, dal momento che le somme venivano accreditate formalmente sul conto corrente dell’agenzia e che soltanto lei era abilitata ad operare su quel conto.
In ogni caso, si sono ritenuti gli ammanchi acclarati e si è sottolieato come l’imputata non avesse mai fatto cenno di voler restituire quanto indebitamente transitato sul conto corrente.
La Corte d’appello ha dichiarato, pertanto, la responsabilità dell’imputata, salvo che in relazione ad alcuni episodi di accesso abusivo per i quali era già maturata la prescrizione.
Ciò premesso e così chiarita la vicenda concreta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
Il giudice d’appello che procede alla reformatio in peius RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto a rinnovare l’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a un diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali RAGIONE_SOCIALE decisione riformata (ex multis, Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860).
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.
Come riferito, il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto provate le condotte di illecito utilizzo RAGIONE_SOCIALE password e quelle, a seguire, di peculato, seppur ritenendo che non fosse stata raggiunta la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che ad averle realizzate fosse stata proprio l’imputata, piuttosto che altri.
L’opposta conclusione cui motivatamente perviene sul punto la Corte d’appello non si basa su una differente valutazione delle prove, bensì sul rilievo assegnato a decisive inferenze di carattere logico e, precisamente, sul già indicato ragionamento per esclusione.
4.2. Del pari manifestamente infondati sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, tesi entrambi a negare, sotto diversi aspetti, la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente per gli accessi al sistema informatico e, quindi, per le appropriazioni.
Premesso come dalle sentenze di merito risulta che, in sede di esame, la stessa imputata aveva spiegato che gli annullamenti non rappresentavano certo un’attività routinaria – potendo avvenire soltanto nella stessa giornata e su
richiesta del proprietario dell’automobile (nel caso in cui questi avesse, ad esempio, errato nell’indicare dei dati o la targa) -, nella sentenza impugnata è precisato che la documentazione agli atti consentiva di stabilire le date delle singole operazioni nonché l’utenza utilizzata e che, a fronte di tale dato certo, la ricorrente, per contro, non ha dimostrato che, in quei giorni, non si trovava in agenzia.
Quanto, poi, all’eccepita ipotesi – prospettata nella medesima motivazione del provvedimento impugnato – che gli accessi fossero stati compiuti dal coniuge (deceduto), si è già detto che la medesima Corte d’appello ha coerentemente osservato che soltanto la NOME aveva la disponibilità del conto dell’agenzia e che soltanto la NOME poteva avere, dunque, il possesso del denaro, aggiungendo che, anche ad ammettere che il COGNOME avesse usato le credenziali RAGIONE_SOCIALE moglie, era assai poco probabile che avesse agito per danneggiarla: elementi, tutti, evidentemente convergenti verso l’ipotesi secondo cui le appropriazioni erano state realizzate, direttamente o per interposta persona, dall’imputata.
Mentre, in relazione alla dedotta mancata prova “positiva” RAGIONE_SOCIALE disponibilità delle somme in capo a quest’ultima, va ribadito che i Giudici hanno svolto un’analisi “per esclusione”, conseguendo per tal via la certezza logica, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sicché a nulla rileva, a fronte di una motivazione completa, coerente e non contraddittoria, che l’agenzia RAGIONE_SOCIALE non fosse stata sospesa dal collegamento telematico del servizio o messa in mora dall’RAGIONE_SOCIALE.
Ciò, senza considerare che la realizzazione RAGIONE_SOCIALE condotta materiale da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente era già stata ritenuta in primo grado e che le deduzioni difensive sul punto si risolvono in una non consentita, in sede di legittimità, sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio sul punto.
4.3. Analoghe considerazioni valgono in rapporto al quarto motivo di ricorso, in cui si deduce l’omessa prova che l’imputata si fosse intrattenuta abusivamente nel sistema, così come ricostruito nella contestazione.
Una volta ritenuta, come poc’anzi affermato, la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente per i peculati contestati e richiamata, ancora una volta, la citata prova “per esclusione”, è stato escluso qualsiasi dubbio sul fatto che la ricorrente, dopo essere entrata nel sistema, vi si fosse trattenuta per realizzare gli storni che servirono a mascherare gli ammanchi realizzati attraverso l’appropriazione dei versamenti dei contribuenti per i bolli-auto.
4.4. Valga infine osservare che l’ipotizzato decorso dei termini prescrizionali in relazione alle condotte relative ai bolli rilevati alla data del dicembre 2014 non può essere in ogni caso rilevato, essendo il ricorso inammissibile (Sez. U, n.
32, del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 e Sez. U. n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2024