Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41533 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41533 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
Presidente –
Sent.n.sez.1357/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Vibonati il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Bibbiena il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 11 novembre 2024 dalla Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai delitti contestati di peculato e di rigettare nel resto i ricorsi; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME
COGNOME, dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per plurimi delitti di peculato (art. 314 cod. pen.) e di truffa ai danni di un ente pubblico (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.) commessi dal 7 novembre 2017 all’8 luglio 2018.
Secondo l’ipotesi di accusa, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali medici in servizio presso il reparto ‘Ostetricia e ginecologia’ dell’Ospedale Santo Stefano di RAGIONE_SOCIALE, all’interno della struttura del RAGIONE_SOCIALE preposto all’esercizio della libera professione intramuraria, avrebbero visitato pazienti di nazionalità cinese senza preventiva prenotazione delle visite e corresponsione della tariffa in favore dell’RAGIONE_SOCIALE sanitaria ospitante.
I medici, dunque, avrebbero commesso plurimi delitti di peculato, in quanto si sarebbero appropriati del materiale sanitario necessario all’esecuzione della visita e degli esami strumentali svolti durante la stessa e, in particolare, della carta utilizzata per ricoprire il lettino, del gel e dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento dell’ecografo, della stampa delle immagini ecografiche e della carta assorbente, cose di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio o servizio.
Gli imputati, inoltre, avrebbero commesso plurimi delitti di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, in quanto, eseguendo visite private durante l’orario di servizio e in ambito ospedaliero, presso l’area Fast Track dell’Ospedale di RAGIONE_SOCIALE, avrebbero tratto in inganno la direzione sanitaria dell’ospedale e l’RAGIONE_SOCIALE in ordine al corretto ed effettivo svolgimento della propria prestazione e distogliendo energie lavorative dagli impegni e dalle mansioni del reparto, si sarebbero procurati l’ingiusto profitto corrispondente al tempo di servizio dedicato ai propri pazienti privati.
NOME COGNOME, secondo l’ipotesi di accusa, avrebbero agito in concorso con COGNOME, in quanto, agendo da ‘intermediaria’, procacciando le pazienti, accompagnando le stesse e fungendo da interprete, avrebbe agevolato l’operato del medico, rafforzandone il proposito criminoso.
Gli imputati in udienza preliminare hanno chiesto il giudizio abbreviato e il Giudice dell’udienza preliminare di Firenze, con sentenza emessa in data 29 gennaio 2020:
ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo 23) dell’imputazione perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati al medesimo ascritti ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7), 7.1), 8), 8.1), 9), 9.1), 10, 11), 11.1), 12), 12.1), 13),
13.1), 14), 14.1), 15), 15.1), 16), 16.1), 17), 17.1), 18), 18.1), 19), 20), 20.1), 21.1), 22), 22.1), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 62.1), 63), 63.1), 64), 64.1) e, ritenuta la continuazione, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di due anni, undici mesi e venti giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati alla medesima ascritti ai capi 41), 41.1), 42), 42.1.), 43), 43.1), 44), 44.1), 45), 45.1), 46), 46.1), 47), 47.1), 48), 48.1), 49), 49.1), 50), 50.1), 51), 51.1), 52), 52.1) e, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e applicata la diminuente per il rito, l’ha condannata alla pena sospesa di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati al medesimo ascritti ai capi 30), 30.1), 31), 31.1) 32), 33), 34), 34.1) 35), 36), 36.1), 65), 65.1), 66), 67), 67.1), 68), 68.1) e, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e applicata la diminuente per il rito, l’ha condannata alla pena sospesa di un anno, otto mesi e due giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati alla medesima ascritti ai capi 31), 31.1), 32) e 66) e, ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante di cui 323 -bis cod. pen. e applicata la diminuente per il rito, l’ha condannata alla pena sospesa di un anno, quattro mesi e ventitré giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di COGNOME in ordine ai reati di truffa contestati al capo 64.1) come commessi sino all’11 maggio 2017 per essere i medesimi estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena in due anni, undici mesi e quattro giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando COGNOME, COGNOME e COGNOME al pagamento delle spese del grado.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME hanno impugnato questa sentenza e ne hanno chiesto l’annullamento, proponendo motivi per larghi tratti comuni.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME hanno dedotto nove motivi di ricorso e, segnatamente:
l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancanza di una condotta appropriativa, nonché di un danno patrimoniale apprezzabile.
Mancherebbe la motivazione della sentenza impugnata volta dimostrare che l’uso temporaneo di beni strumentali dell’attività medica costituisca una interversione del possesso e che l’uso momentaneo di beni di valore irrisorio possa determinare un apprezzabile danno economico.
Il reato di peculato sarebbe insussistente per carenza di offensività della condotta, in quanto non vi sarebbe stato alcun danno apprezzabile per l’RAGIONE_SOCIALE, né di tipo patrimoniale, né funzionale.
Il danno patrimoniale sarebbe integralmente assorbito nella violazione del buon andamento della pubblica amministrazione.
l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione delle condotte di peculato contestate nel reato di abuso di ufficio, medio tempore abrogato.
L’apprensione dei beni non avrebbe comportato la sottrazione dello stesso al patrimonio dell’ente, ma solo un uso indebito a proprio vantaggio, senza alcuna lesione patrimoniale per l’avente diritto; non sussisterebbe, dunque, il delitto di peculato, ma quello di abuso di ufficio.
l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione delle condotte di peculato contestate nel reato di peculato d’uso.
I beni utilizzati nell’esecuzione della prestazione medica sarebbero indissolubilmente strumentali alla stessa e si sarebbe trattato di un loro utilizzo solo parziale e temporaneo nella complessità unitaria della prestazione resa.
Ad avviso del difensore, si sarebbe trattato di mero peculato di uso di beni strumentali ad una attività medica esercitata al di fuori della finalità della struttura pubblica.
l’erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza del reato di truffa per difetto degli elementi costitutivi degli artifizi o raggiri e, comunque, dell’altrui danno.
La Corte di appello non avrebbe indicato la modalità con la quale sarebbero stati posti in essere gli artifizi e i raggiri e avrebbe citato una sentenza inconferente sul punto (Sez. 2, n. 34773 del 17/06/2016, COGNOME, Rv. 267855 – 01), relativa ad un caso nel quale il medico aveva falsificato il registro delle presenze.
Il ricorrente si era limitato a effettuare alcune visite di pazienti che non avevano utilizzato il sistema di prenotazione centralizzato (C.U.P.)., senza porre in essere alcun artificio o raggiro idoneo a trarre in inganno la persona offesa.
la mancanza di motivazione con riferimento alla violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio in ordine agli elementi costituitivi dei reati contestati;
la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine all’esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen., previa riqualificazione delle condotte di peculato ai sensi dell’art. 314, secondo comma, cod. pen., pur non dedotta specificamente nell’atto di appello.
Il danno cagionato alla pubblica amministrazione sarebbe stato irrisorio, se non inesistente, e l’imputato avrebbe integralmente risarcito il danno con il versamento della somma di euro 10.000.
l’inosservanza dell’art. 62 n. 4 cod. pen. per la ritenuta insussistenza del danno patrimoniale di particolare tenuità.
Il danno cagionato all’efficienza e alla tempestività della prestazione sanitaria non sarebbe un danno patrimoniale e, dunque, la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato la legge penale, escludendo l’applicazione della predetta attenuante.
l’inosservanza dell’art. 323bis cod. pen. per la ritenuta insussistenza dell’attenuante del fatto di particolare tenuità.
Il danno patrimoniale sarebbe stato integralmente risarcito, tanto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva rinunciato alla costituzione di parte civile, e, inoltre, i beni utilizzati erano di valore irrisorio.
l’inosservanza dell’art. 62bis cod. pen. per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, in quanto la condotta successiva al reato dimostrerebbe la resipiscenza del ricorrente, mediante il versamento di un risarcimento del danno ben superiore a quello posto in essere dagli altri coimputati.
La Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere all’imputato le attenuanti generiche, tenendo conto del suo percorso di studi e lavorativo e della sua incensuratezza.
LAVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME ha proposto tre motivi e, segnatamente:
l’errata applicazione dell’art. 640bis cod. pen. e la carenza di motivazione con riferimento alla truffa in danno dell’ente ospedaliero, in quanto non vi sarebbe la prova del disservizio cagionato mediante la mancata segnalazione del tempo dedicato alla visita svolta in orario di servizio.
Non vi sarebbe, inoltre, la prova che la ricorrente si sia dedicata all’attività di visita delle pazienti durante l’orario di servizio e che non abbia recuperato il tempo dedicato alle visite contestate nella stessa giornata o in alti giorni del mese.
l’errata applicazione dell’art. 314 cod. pen. e la carenza di motivazione sul punto.
La Corte di appello non si sarebbe confrontata con le censure proposte nell’atto di appello; stante il valore irrisorio dei beni utilizzati (carta, guanti e gel) e la finalità pubblica della cure e delle visite erogate a pazienti portatrici di patologie, i delitto di peculato sarebbe insussistente.
Le prestazioni sanitarie erano, peraltro, deontologicamente dovute per i pazienti; non vi sarebbe stato, dunque, alcun danno patrimoniale, né alla funzionalità del servizio.
Nessun paziente avrebbe visto negata o compromessa la prestazione richiesta per la concomitanza della visita della cittadine cinesi.
Il difensore, in via subordinata, deduce che le condotte accertate avrebbero integrato un mero peculato d’uso, come quello relativo al consumo di energia dell’ecografo, in quanto i beni utilizzati sarebbero pur sempre rimasti nella disponibilità della struttura ospedaliera.
l’inosservanza dell’art. 62bis cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonostante il risarcimento del danno.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di motivare in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. nei confronti dell’imputata, in quanto avrebbe escluso questa attenuante, riferendosi al solo COGNOME.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME hanno presentato ricorsi identici e hanno dedotto tre motivi e, segnatamente:
la violazione di legge, con riferimento alla erronea mancata qualificazione del fatto in abuso di ufficio, in luogo del delitto contestato di peculato.
La sentenza di primo grado ha rilevato che non vi era stata mutamento della destinazione pubblicistica del bene e che il medico aveva svolto pur sempre funzioni di cura; questi rilievi fonderebbero l’applicazione del delitto di abuso di ufficio e non già di peculato.
Si sarebbe in presenza della c.d. doppia ingiustizia: ingiustizia della condotta, contraria a norma di legge e di regolamento, e ingiustizia del vantaggio patrimoniale, illecitamente lucrato.
La Corte di appello ha confutato la richiesta di riqualificare le condotte come peculato, ma ha citato in proposito una sentenza inconferente.
COGNOME avrebbe utilizzato i beni del servizio sanitario nazionale in conformità alla loro funzione pubblica (la cura dei pazienti) e l’illegalità sarebbe limitata alle modalità di accesso dei pazienti a una prestazione a cui avevano pur sempre diritto.
La condotta all’epoca punita come abuso di ufficio, non sarebbe più penalmente rilevante, in quanto ha integrato una mera violazione di regolamento e non di legge.
l’erronea qualificazione del fatto in peculato e non già in peculato d’uso, con riferimento all’uso dell’ecografo, restituito alla struttura sanitaria dopo il suo utilizzo.
Gli ulteriori beni utilizzati (carta, gel e guanti) sarebbero stati meramente strumentali all’utilizzo dell’ecografo.
la manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di truffa aggravata.
Non vi sarebbe stato alcun artifizio o raggiro da parte di COGNOME, stante la libertà del ricorrente di muoversi nel reparto, anche in ragione del proprio ruolo, e di recarsi nella zona del Fast INDIRIZZO.
L’imputato, dunque, non avrebbe posto in essere alcuna condotta artificiosa e la Corte di appello avrebbe disatteso i motivi di appello formulati sul punto con una motivazione carente, in quanto relativa solo al danno cagionato all’ente.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i primi tre motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i primi due motivi proposti
nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, hanno dedotto l’erronea qualificazione delle condotte contestate come peculato.
3. I motivi sono fondati.
3.1. Il Giudice dell’udienza preliminare ha condiviso la qualificazione delle condotte contestate dal Pubblico Ministero in termini di peculato, in quanto è stato dimostrato che «il medico si sia appropriato dei beni di cui aveva la disponibilità in ragione del suo servizio (gel per ecografo, carta assorbente, carta medicale per lettino, ecc.), utilizzandoli come se fossero propri e consumandoli, modificando in maniera irreversibile la loro destinazione pubblicistica, dirottandoli su una destinazione privatistica» (pagg. 100 e 101 della sentenza di primo grado).
Il giudice di primo grado ha precisato che «seppure la condotta dei sanitari possa essere formalmente considerata una appropriazione dei beni senza mutamento della destinazione pubblica», in quanto «il medico utilizzando e consumando quei beni ha svolto funzioni di cura», «lo ha fatto cercando di soddisfare una finalità privata e, quindi, il proprio ingiusto profitto durante l’orario di lavoro, privilegiando alcune tipologie di pazienti, le quali hanno avuto accesso ad un canale privilegiato senza attese nell’erogazione della prestazione né code allo sportello CUP» (pag. 101 della sentenza di primo grado).
La Corte di appello ha confermato la qualificazione delle condotte come peculato, rilevando che i medici imputati, utilizzando i predetti beni «in violazione del vincolo di destinazione impresso dalla struttura pubblica», avrebbero reciso il collegamento tra gli stessi e le ragioni dell’ufficio o del servizio, destinandoli a finalità private e a proprio vantaggio (pag. 7 della sentenza impugnata).
3.2. Il Collegio non condivide questi rilievi.
Il Pubblico Ministero non ha contestato agli imputati il delitto di peculato con riferimento all’esecuzione di visite ed esami ecografici non autorizzati all’interno della struttura sanitaria pubblica, ma all’uso strumentale di beni accessori all’esecuzione delle ecografie (il gel, la carta assorbente, la carta medicale per lettino, l’energia elettrica necessaria per il funzionamento dell’ecografo).
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, più volte, rilevato come la qualificazione del reato debba essere operata con riferimento al bene principale cui è riferibile l’uso contestato, senza parcellizzarne l’oggetto, in ragione della pluralità dei singoli beni accessori coinvolti.
La Corte di cassazione ha, ad esempio, reiteratamente statuito che il consumo del carburante e dell’olio, come pure l’usura del veicolo, non rilevano autonomamente ai fini della qualificazione giuridica delle condotte di utilizzo temporaneo dell’autovettura di servizio per il trasferimento non autorizzato dall’abitazione all’ufficio, ma concorrono a determinare l’entità del danno
patrimoniale cagionato dal reato all’ente proprietario del veicolo ( ex plurimis : Sez. 6, n. 39102 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 276836 – 01; Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, COGNOME).
Analoga visione unitaria (e non già frazionata) dell’oggetto dell’attività incriminata è ravvisabile in quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene sussistente il reato di abuso di ufficio in relazione alla condotta del medico ospedaliero, il quale, non avendo optato per l’attività libero-professionale intramuraria, facendo uso di beni di pertinenza pubblica (compresi l’energia elettrica per il funzionamento dell’ecografo, il materiale occorso per il funzionamento dell’ecografo, e soprattutto le proprie energie lavorative, sottraendole ai suoi compiti istituzionali, il suo stesso tempo di lavoro), percepisca privatamente un compenso dal paziente visitato, così esercitando abusivamente attività intramuraria in violazione della relativa disciplina (Sez. 6, n. 9949 del 22/01/2003, COGNOME, Rv. 226343 – 01).
Analogamente questa Corte ha ritenuto che integri il reato di abuso di ufficio la condotta del medico che svolga attività di ricerca per conto di una società privata attraverso l’uso delle strutture ospedaliere ma senza la previa autorizzazione dell’RAGIONE_SOCIALE sanitaria, ma solo nei limiti della percentuale del compenso che il soggetto avrebbe dovuto versare all’ente ospedaliero (Sez. 6, n. 35381 del 27/06/2006, Moro, Rv. 234832 – 01).
Le contestazioni operate nell’imputazione devono, dunque, essere intese come riferite all’esecuzione delle visite e all’uso dell’ecografo e non già ai singoli beni strumentali, che hanno assunto nel caso di specie un ruolo solo ammennicolare e servente per l’esecuzione della prestazione medica.
3.3. Posto, dunque, che le sentenze di merito hanno accerto che l’utilizzo dell’ecografo si è risolto in un impiego temporaneo, cui è seguita l’immediata restituzione dopo l’utilizzo, e non già in un’appropriazione definitiva dello strumento diagnostico, le condotte accertate dovrebbero essere più propriamente qualificate come peculato d’uso, ai sensi del secondo comma dell’art. 314 cod. pen., e non già come peculato ‘appropriativo’, di cui al primo comma della medesima disposizione.
Il peculato d’uso è, infatti, connotato dalla preordinazione dell’appropriazione ad un uso temporaneo, quindi non meramente istantaneo, della cosa e dalla immediata restituzione della stessa dopo il momentaneo utilizzo, con la conseguenza che, in presenza di tali requisiti, la reiterazione delle condotte determina l’integrazione di una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo, cod. pen., eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione, ma non il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in peculato ‘ordinario’ ex art. 314, primo
comma, cod. pen. ( ex plurimis : Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262974 – 01).
La qualificazione delle condotte accertate in termini di peculato d’uso postula, tuttavia, l’esclusione della compresenza di un interesse pubblico nello svolgimento delle ‘visite private’ in favore delle pazienti presso la struttura ospedaliera.
3.4. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l’utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente, mentre è configurabile l’abuso d’ufficio quanto si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente cui appartiene ( ex plurimis : Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273783 – 01).
L’utilizzo di beni o di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d’ufficio qualora l’atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti; mentre, integra il più grave delitto di peculato l’atto di disposizione del denaro o del bene compiuto – in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione meramente ‘di copertura’ formale – per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell’ente (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271283 – 01; Sez. 6, n. 14978 del 13/03/2009, COGNOME, Rv. 243311 – 01).
La giurisprudenza di legittimità, facendo applicazione di questo consolidato criterio discretivo, ha, dunque, ritenuto che commette il delitto di abuso di ufficio il medico ospedaliero, il quale, facendo uso di beni di pertinenza pubblica in orario di lavoro, servendosi dei locali e delle risorse dell’istituto di appartenenza (compresi l’energia elettrica per il funzionamento dell’ecografo, il materiale occorso per il funzionamento dell’ecografo, e soprattutto le proprie energie lavorative, sottraendole ai suoi compiti istituzionali, il suo stesso tempo di lavoro), percepisca privatamente un compenso dal paziente visitato, così esercitando abusivamente attività intramuraria in violazione della relativa disciplina (Sez. 6, n. 9949 del 22/01/2003, COGNOME, Rv. 226343 – 01).
Le condotte di utilizzo dell’ecografo per l’esecuzione di visite delle pazienti di nazionalità cinese da parte dei medici imputati, dunque, potrebbero alternativamente essere qualificate come condotte di peculato d’uso o di abuso di ufficio, a seconda che sia ravvisabile o meno la compresenza dell’interesse pubblico alla cura del paziente, oltre a quello appropriativo dell’imputato.
Qualora si ritenga sussistente la compresenza del perseguimento di un interesse pubblico da parte degli imputati, è, tuttavia, necessario verificare se la condotta accertata debba essere considerata come abuso di ufficio, attualmente depenalizzato, o se possa assumere ancora rilievo penale come indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314bis cod. pen.
Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive del denaro o della cosa mobile altrui che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell’abuso di ufficio, sicché l’ambito applicativo del delitto di peculato non risulta modificato dall’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice (Sez. 6, n.4520 del 23/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287453 – 02; Sez. 6, n. 18587 del 12/02/2025, Barisano, Rv. 288058 – 01).
Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314bis cod. pen., sanziona, infatti, le condotte distrattive che non comportano una perdita definitiva dei beni per la pubblica amministrazione e che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell’abuso di ufficio (Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 – 03).
Questo aspetto decisivo per la corretta qualificazione delle condotte accertate non è, tuttavia, stato compiutamente accertato di giudici di merito.
Le sentenze di merito hanno, infatti, precisato che le visite contestate quali condotte di peculato sono state tenute all’interno della struttura del RAGIONE_SOCIALE preposto all’esercizio della libera professione intramuraria, ma non hanno chiarito se i medici imputati fossero autorizzati o meno all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e se le pazienti cinesi, indipendentemente dalla mancata prenotazione e dal mancato versamento del contributo stabilito dall’RAGIONE_SOCIALE sanitaria, avessero titolo a ricevere quelle prestazioni sanitarie.
Queste circostanze assumono rilievo, unitamente ad altre eventualmente ritenute utili, al fine di verificare se, nel caso di specie, l’utilizzo dell’ecografo fosse volto all’esclusivo soddisfacimento di interessi privati, o se fosso ravvisabile la compresenza di un interesse pubblicistico connesso al bisogno di garantire assistenza sanitaria alle pazienti.
Per qualificare correttamente le condotte contestate occorre, dunque, accertare la disciplina amministrativa operante nel caso di specie, in quanto, solo delineando i limiti dell’agire consentito è consentito apprezzare se e in quale misura la condotta del pubblico agente si sia discostata dagli stessi e se, nel caso di specie, l’utilizzo dell’ecografo sia stato operato per finalità meramente private o
se vi sia stata la compresenza di un interesse pubblico nell’esecuzione della prestazione sanitaria.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata perché la Corte di appello possa procedere alla corretta qualificazione delle condotte contestate come peculato.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il quarto motivo di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il terzo motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, hanno dedotto l’erronea qualificazione delle condotte contestate come truffa ai danni dell’ente pubblico, l’errata applicazione dell’art. 640bis cod. pen. e la carenza di motivazione con riferimento alla mancata identificazione dell’attività ingannatoria posta in essere ai danni dell’ente ospedaliero.
5. Anche questi motivi sono fondati.
La sentenza di primo grado ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata in relazione alle visite svolte dai sanitari imputati presso l’area Fast Track dell’Ospedale di RAGIONE_SOCIALE durante l’orario di servizio, distogliendo energie lavorative dagli impegni e dalle mansioni del reparto, al fine di ricevere illecite remunerazioni.
La reiterazione delle visite abusive, talora anche plurime, nel medesimo turno di servizio, ha, infatti, esplicato una significativa incidenza sul corretto svolgimento della prestazione lavorativa, posto che ciascuna visita ‘privata’ durava circa quindici-venti minuti.
La sentenza impugnata ha rilevato che i medici hanno omesso di evidenziare al datore di lavoro le cure offerte ai pazienti visitati nel turno lavorativo o, comunque, di recuperare il tempo distolto dall’esecuzione della prestazione lavorativa.
La Corte di appello ha, tuttavia, disatteso le censure dedotte dai difensori degli imputati in ordine all’assenza di prova circa gli elementi essenziali della contestate fattispecie di truffa, quali gli artifici e i raggiri, con motivazione meramente apparente.
I giudici di appello hanno, infatti, disatteso i motivi di appello, richiamando una pronuncia di questa Corte relativa ad una fattispecie nella quale la condotta ingannatoria era stata posta in essere mediante l’apposizione sul registro delle presenze di firme con indicazione di orari di presenza non veritieri (Sez. 2, n. 34773 del 17/06/2016, COGNOME, Rv. 267855 – 01).
La Corte di appello, tuttavia, limitandosi a riproporre, nel corpo della motivazione, una massima della giurisprudenza di legittimità relativa alla configurabilità della truffa aggravata ai danni dello Stato da parte del pubblico dipendente che violi l’obbligo di prestare servizio secondo l’orario d’ufficio dichiarato, ha omesso di motivare sul tema decisivo della sussistenza degli artifici e dei raggiri nel caso di specie.
Il richiamo al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, può, infatti, consentire al giudice di merito di chiarire l’interpretazione della disposizione normativa che sta applicando, ma non lo esonera dall’accertamento in fatto necessario per verificarne la sussistenza del presupposto applicativo.
La mera violazione dell’obbligo di prestare servizio durante l’orario di ufficio, peraltro, non assume di per sé natura ingannatoria; la dimostrazione degli artifici e dei raggiri, necessari per integrare la fattispecie di truffa, postula la verifica degli obblighi che gravavano specificamente sugli imputati nel corso dello svolgimento della loro prestazione professionale e delle concrete modalità (ingannatorie o meno) con le quali sono state eseguite le prestazioni professionali oggetto di contestazione.
Anche su questo punto decisivo, dunque, la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata.
L’accoglimento di questi motivi, in ragione della loro valenza pregiudiziale, determina l’integrale assorbimento delle ulteriori censure proposte dai ricorrenti.
Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che dovrà nuovamente giudicare sulle impugnazioni proposte dagli imputati appellanti, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 25/11/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME