Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3376 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3376 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pesaro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/1/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 2019 dal Tribunale di Pesaro, in parziale riforma della decisione dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione ai re di cui ai capi b (artt. 81 cpv. 479 cod. pen.), c (artt. 81, 314 cod. pen.) e 61 n. 11, 81 cpv., 646 cod. pen. ai da ni di NOME COGNOME) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in relazione ai reati di cui al capo a 314 cod. pen. quale tutore di NOME COGNOME, in relazione alla appropriazio della complessiva somma di 340mila euro), ritenuti i fatti avvinti dal vincolo del continuazione, in anni tre e mesi sei di reclusione, revocando la pena accessor della interdizione legale durante la pena; ha revocato le statuizioni civili dis in favore di NOME COGNOME, a seguito della revoca della costituzione di p civile della predetta, e confermato quelle in favore di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo vizio della motivazione in relazione alla mancata individuazione del reato più grave nonché dei reati satellite. Non si comprende, fronte delle sette condotte indicate a pg. 26 della sentenza, quale di esse ritenuta più grave né quali siano le due condotte delle complessive nove che, fronte di quanto indicato a pg. 26 della sentenza, siano state implicitamen riconosciute non meritevoli di applicazione della pena. Inoltre, la Corte omesso di motivare in ordine alla commisurazione di un mese di reclusione per ciascuno dei reati satellite, peraltro connotato da diversi valori numerici.
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti cd. generiche ed alla dosimetria del pena. La Corte di appello si è limitata a condividere le ragioni della pr sentenza senza dare conto dei motivi di appello a riguardo proposti, richiamando ingiustificatamente il risalente precedente a carico del ricorrente. La Corte ha motivato la mancata applicazione delle attenuanti generiche ad ognuno dei reati considerati satellite.
2.3. Con il terzo motivo mancanza di motivazione in relazione alla omessa rilevazione della prescrizione – dedotta con i motivi nuovi in appello – dei rea cui alle condotte agli indicati nn. 5, 6 e 7 del capo a) – dei quali si prospet riqualificazione quali peculato d’uso – prima della celebrazione del giudizio appello.
2.4. Con il quarto motivo vizio della motivazione in relazione all affermazione di responsabilità in ordine alle condotte di cui ai nn. 8 e 9 del c a) in quanto la Corte di appello ha omesso di considerare la dedott insussistenza dei reati nei nuovi motivi di appello.
2.5. Con il quinto motivo violazione di legge penale in relazione alle condott di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del capo a), là dove la Corte ha ritenuto di esclud prospettazione dell’appellante in ordine alla qualificazione giuridica delle condo quale truffa aggravata, così escludendo la intervenuta prescrizione dei rea apoditticamente essendosi affermata la disponibilità giuridica da par dell’imputato del denaro, ancorché previa autorizzazione del giudice tutelare.
Per quanto riguarda la contestazione di cui al n. 3, si tratta di operazione tra due soggetti privati – segnatamente la somma di 50mila euro non proveniva dal patrimonio del soggetto tutelato e per la restante somma i ricorrente ha acceso, quale soggetto privato, un mutuo ipotecario.
2.6. Con il sesto motivo violazione di legge penale in relazione alla mancat revoca della interdizione perpetua, a fronte della riduzione della pena ad an tre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Devono essere preliminarmente esaminati i motivi riguardanti l’affermazione di responsabilità (terzo, quarto e quinto motivo).
3. Il terzo motivo è inammissibile.
La sentenza dà atto del deposito – nella stessa udienza di decisione – d motivi nuovi correlati agli specifici episodi di cui ai nn. 5, 6 e 7 del capo pg. 16 della sentenza).
Ebbene, i motivi nuovi depositati alla udienza di discussione risultan contenuti in un atto apparentemente firmato digitalmente dal difensore senza alcuna altra documentazione sulla sua trasmissione.
Cosicché si designa la inammissibilità di tali motivi irritualmente tardivamente proposti che rende incensurabile l’omessa risposta a riguardo.
Invero, costituisce jus receptum che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondat altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure
se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consent alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla bas degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. (Sez. 2 , n. 31278 del 15/05/2019 Rv. 276982), risultando inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secon grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede d giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 Ud. (dep. 2015) Rv 263157).
In ogni caso, il motivo con il quale si deduceva la prescrizione dei reati base ad una riqualificazione degli stessi era manifestamente infondato in quant il peculato d’uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e no denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell’art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente – dopo l’uso – la restituz della stessa cosa, ma solo del “tantundem”, irrilevante ai fini dell’integraz dell’ipotesi attenuata. (Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015 Rv. 266242).
Il quarto motivo è inammissibile per le medesime ragioni della inammissibilità dei motivi nuovi.
Il quinto motivo è manifestamente infondato e genericamente proposto.
La Corte ha dato corretta risposta alle deduzioni difensive – ritualmen proposte in sede di appello, dovendosi escludere quelle contenute nei motivi aggiunti per le ragioni sopra esposte – sul rilievo della appropriazione da p del ricorrente di somme che – secondo l’autorizzazione del giudice tutelare erano destinate all’acquisto di titoli di Stato a favore dell’interdetta . Analogamente va detto quanto all’episodio n. 2 (acquisizione della somma di 40mila euro derivante da parte del corrispettivo della cessione d un immobile di proprietà della interdetta) in violazione della autorizzazione giudice tutelare (v. pg. 12 della prima sentenza).
Non essendovi dubbio che il tutore dell’incapace rivesta la qualifica d pubblico ufficiale e la condotta di appropriazione di somme delle quali venga i possesso per ragione del suo ufficio integra il reato di peculato e non quell appropriazione indebita (Sez. 6, n. 23353 del 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259910), è completamente destituita di fondamento la prospettazione giuridica del ricorrente che fa leva, ai fini della propugnata diversa qualificazione d condotta, sulla autorizzazione da parte del giudice tutelare in quanto autorizzazione – ottenuta sulla base della funzione esercitata – esplicita il vi
di destinazione della somma prelevata dal ricorrente dal conto corrente dell interdetta che il ricorrente ha violato utilizzandola quale provvista per l’emiss degli assegni in favore di RAGIONE_SOCIALE quale curatore fallimentare della soc “RAGIONE_SOCIALE“.
Quanto agli episodi n. 3 e 4 (prelevamento di 50 mila euro dal conto corrente della tutelata destinato all’acquisto di un immobile a proprio favor contestuale prelevamento della somma di euro 4.900,37 dallo stesso conto corrente poi versata quasi totalmente sul proprio conto corrente) il motivo palesemente aspecifico ed in fatto rispetto alla rilevata, in ogni caso, assenz autorizzazione da parte del Giudice tutelare e comunque manifestamente infondato in ragione della appropriazione delle somme della interdetta di cui il ricorrente aveva la disponibilità in ragione dell’ufficio ri (v. pg. 25 della sentenza impugnata in relazione a pag. 13 della prim sentenza)
8. Il primo motivo è generico, difettando anche un concreto interesse a riguardo.
La sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui al capo a per i qual intervenuta condanna, ha individuato la pena base nel minimo edittale vigente all’epoca dei fatti, pari ad anni tre di reclusione, determinando l’incremento la continuazione per “gli ulteriori sei episodi” in sei mesi di reclusione, indicando parenteticamente “un mese di reclusione ciascuno”.
Invero, esula l’interesse alla deduzione proposta quanto alla mancata individuazione della condotta più grave, posto che la pena base è sta determinata nel minimo edittale; come pure in ordine alla mancata irrogazione di pena per altre tre episodi ricompresi nel capo a (che ne indica complessivamente nove) per i quali pure è intervenuta affermazione di responsabilità.
Parimenti generica è la dedotta mancanza di motivazione in ordine al minimo aumento dato per la continuazione. Invero, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 ha mostrato di condividere quel «rivo giurisprudenziale secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazion contro la sentenza che non abbia specificato il “quantum” dei singoli aument inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a con che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianz (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117). Si è al proposito sostenuto che se il principio devolutivo dell’appello impone al giudice esaminare e decidere sulle richieste dell’impugnazione, con la quale nella spec si lamentava la mancata motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, occorre però che l’impugnante vi abb
interesse (Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv 278279). Una simile interpretazione è condivisibile quando la censura si concreti nella s
doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata n
suo complesso (come nel caso della sentenza Pettè)».
9. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di merito esercitato correttamente i poteri discrezionali demandatile giustificando
mancata concessione delle attenuanti cd. generiche sulla base della gravità de reati desunta dalle modalità dell’azione dal numero delle condotte e dal
reiterazione nel tempo, dell’entità del danno, della spregiudicatezza dell’azi da parte di soggetto particolarmente qualificato in ragione della professio
forense e di commercialista rivestita e del ruolo di curatore fallimentare, o che dal precedente, ancorché risalente, per bancarotta fraudolenta (v. punto
della sentenza).
10. Il terzo motivo è manifestamente infondato, stante la pena base di anni tre di reclusione inflitta, in ragione della disposizione speciale contenuta nel
317-bis c.p. – secondo la formulazione introdotta dall’art. 5 della legge 26 apr 1990, n. 86 applicabile ratione temporis al caso di specie.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 14/12/2022.