Peculato del responsabile utenza: Cassazione conferma
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un caso di peculato, fornendo chiarimenti cruciali sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio e sulla natura delle mansioni che espongono a tale grave accusa. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale di un responsabile del settore utenza di un ente pubblico per l’abitazione, il quale si era appropriato di somme versate dai cittadini. Analizziamo la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in appello per il delitto di peculato. L’imputato, in qualità di responsabile del settore utenza del servizio amministrativo di un Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica, aveva acquisito la disponibilità di somme di denaro dovute a vario titolo dagli utenti e se ne era indebitamente appropriato.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo implicitamente che le sue mansioni non avessero quel rilievo pubblicistico necessario a configurare la sua posizione come quella di un incaricato di pubblico servizio, elemento indispensabile per la sussistenza del reato contestato.
Il peculato e la qualifica di incaricato di pubblico servizio
Il delitto di peculato, previsto dal codice penale, punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o altri beni di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio. Un punto centrale della difesa, in casi come questo, è spesso quello di contestare la qualifica soggettiva richiesta dalla norma, sostenendo che le proprie mansioni siano meramente esecutive, d’ordine o manuali.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato tale visione riduttiva, allineandosi a un’interpretazione sostanziale delle norme che definiscono il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e l’incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, ha confermato la condanna dell’imputato, obbligandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa nell’aver promosso un ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse palesemente infondato. Le motivazioni si concentrano sulla natura dell’attività svolta dal ricorrente. Secondo i giudici, la condotta di appropriazione di somme dovute dagli utenti integra pienamente il delitto di peculato. Il ruolo di responsabile del settore utenza di un ente per l’abitazione pubblica non può essere ridotto a mere mansioni d’ordine o a prestazioni manuali.
Al contrario, tale attività possiede un chiaro “rilievo pubblicistico”. Questo rilievo deriva dal fatto che il ruolo includeva anche “poteri certificativi” e, più in generale, comportava la gestione di un servizio pubblico per conto di un ente regionale. La qualifica di incaricato di pubblico servizio, secondo la Corte, non dipende dal nomen iuris del rapporto di lavoro, ma dalla natura effettiva delle funzioni esercitate. Poiché l’attività del ricorrente rientrava pienamente nella definizione di pubblico servizio, la sua condotta di appropriazione è stata correttamente qualificata come peculato.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per determinare la responsabilità per reati contro la Pubblica Amministrazione, come il peculato, è necessario guardare alla sostanza delle funzioni svolte. Anche un dipendente di un ente pubblico che non sia formalmente un “pubblico ufficiale” può essere considerato “incaricato di un pubblico servizio” se la sua attività è disciplinata da norme di diritto pubblico e persegue l’interesse della collettività. L’esercizio di poteri certificativi o la gestione di rapporti economici con l’utenza per conto dell’ente sono elementi che qualificano l’attività come servizio pubblico, rendendo penalmente perseguibile l’appropriazione di fondi gestiti in tale veste.
Quando l’attività di un dipendente di un ente pubblico integra il reato di peculato?
Integra il reato di peculato quando il dipendente, qualificabile come incaricato di un pubblico servizio, si appropria di somme di cui ha la disponibilità a causa del suo ruolo, e tale ruolo non si limita a mere mansioni manuali ma ha un rilievo pubblicistico.
Perché il ruolo di responsabile del settore utenza è stato considerato un servizio di rilievo pubblicistico?
Perché, secondo la Corte, l’attività svolta non era riducibile a semplici mansioni d’ordine o prestazioni manuali, ma era qualificata anche da poteri certificativi e dalla gestione di un servizio per conto di un ente pubblico.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa ravvisati nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i
motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che la condotta di appropriazione di somme dovute a vario titolo da utenti, di cui il ricorrente aveva acquisito la disponibilità quale responsabile del settore utenza del servizio amministrativo del presidio di Ancona dell’RAGIONE_SOCIALE, integri il delitto di peculato, venendo in rilievo un’attività rilievo pubblicistico, qualificata anche da poteri certificativi e comunque non riducibile a mansioni d’ordine o a prestazioni manuali (secondo quanto previsto dagli artt. 357 e 358 cod. pen.);
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presi
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