Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46014 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46014 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Nocera Inferiore avverso la sentenza in data 09/02/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/02/2023 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, estendendo il beneficio RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale alle pene accessorie, quella del Tribunale di Alessandria in data 23/09/2021, con cui NOME COGNOME, assistente capo RAGIONE_SOCIALE Polizia di Stato presso il RAGIONE_SOCIALE di Alessandria, è stato riconosciuto colpevole del delitto di peculato, avente ad oggetto una tessera bancomat e la somma di euro 50,00, contenute in un
portafoglio smarrito da NOME COGNOME e rinvenuto da NOME COGNOME, che l’aveva consegnato a COGNOME.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite i suoi difensori.
2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in assenza di un’affermazione di penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Anche ammettendo che la banconota fosse contenuta nel portafoglio, quest’ultimo era rimasto incustodito in un locale all’interno RAGIONE_SOCIALE Prefettura, cosicché un soggetto di passaggio avrebbe potuto prelevarla.
D’altro canto, il ricorrente, ove avesse personalmente operato la sottrazione, avrebbe avuto la certezza di essere ritenuto responsabile, essendo semmai più plausibile l’appropriazione dell’intero portafoglio, tale da dar luogo ad un mero contrasto di versioni. Inoltre, data la successione degli avvenimenti, una volta presentatosi COGNOME e chiamata la Prefettura, il ricorrente ben avrebbe potuto cogliere l’occasione per recarsi personalmente a ritirare il portafoglio reintroducendo la banconota, mentre aveva lasciato che vi si recasse lo stesso COGNOME.
Illogica era inoltre la motivazione con cui la Corte aveva ritenuto di poter escludere che nessun altro avrebbe potuto impossessarsi RAGIONE_SOCIALE banconota, considerato che nel locale avrebbero potuto transitare altri soggetti ed altri poliziotti, in grado di prelevare la banconota e il bancomat anche in pochi secondi.
Né avrebbe potuto rilevare la mancanza di tracce, in realtà non ricercate, dovendosi inoltre escludere che fosse plausibile l’impossessamento dell’intero portafoglio.
Peraltro, non avrebbe potuto escludersi che la banconota fosse stata fatta sparire dallo stesso COGNOME oppure da COGNOME, il quale avrebbe avuto maggior interesse ad affermare di aver consegnato il portafoglio con all’interno gli oggetti sottratti, fermo restando che non era stato superato il ragionevole dubbio.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. pen.
Indebitamente la Corte aveva omesso di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 646 cod. pen. dovendosi rilevare che il peculato presuppone che la disponibilità RAGIONE_SOCIALE cosa sia acquisita per ragioni di ufficio o di servizio, situazione non ravvisabile nel caso di specie, non diversamente da quanto ravvisato dalla Corte di cassazione in una sentenza del 2003, all’uopo richiamata e illustrata, relativa al caso di consegna di una somma di denaro da parte RAGIONE_SOCIALE ragioneria ad un Sindaco ai fini del versamento di corrispettivi trimestrali IVA dovuti dall’Ente.
CONSIDERATO IN DIRITrO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, sulla base RAGIONE_SOCIALE prospettazione di alternative ipotesi ricostruttive, ma senza individuare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Costituisce del resto ricorrente affermazione nella giurisprudenza di legittimità che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, RAGIONE_SOCIALE credibilità, dello spessore RAGIONE_SOCIALE valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).
Si tratta di principio che si ricollega al consolidato insegnamento delle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, alla cui stregua il sindacato di legittimità deve essere limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e l’illogicità denunciata deve essere percepibile ictu °culi, essendo vietata la rilettura degli elementi di fatto e dovendo il sindacato essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti minime incongruenze (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha dato conto degli elementi in forza dei quali ha ritenuto che il ricorrente avesse ricevuto da COGNOME il portafoglio smarrito da COGNOME, che al momento RAGIONE_SOCIALE consegna nel portafoglio vi fosse la tessera bancomat e la banconota da euro 50,00, in quanto COGNOME aveva mostrato il contenuto al ricorrente, e che di seguito costui avesse portato con sé il portafoglio, riponendolo in un cassetto del posto di guardia RAGIONE_SOCIALE Prefettura, dove poi sarebbe stato recuperato.
Inoltre la Corte ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto infondate le deduzioni difensive, in particolare sottolineando come non fosse plausibile che terzi avessero potuto sottrarre tessera e banconota, a fronte del fatto che proprio il comportamento del ricorrente, inizialmente volto a negare con i superiori la diretta
ricezione del portafoglio e comunque il previo esame del suo contenuto alla presenza di COGNOME, costituiva elemento di riscontro dell’ascrivibilità al ricorrente RAGIONE_SOCIALE sottrazione di quanto risultato mancante dal portafoglio al momento del suo recupero e RAGIONE_SOCIALE sua restituzione all’avente diritto.
A fronte di ciò il motivo di ricorso ripropone argomenti difensivi già esaminati, pretendendo di cogliere profili di illegittimità in valutazioni RAGIONE_SOCIALE Corte, cui in realtà sono contrapposte solo alternative opzioni ricostruttive, non idonee a disvelare la manifesta inadeguatezza del giudizio di merito.
Ciò vale sia con riguardo all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE sottrazione da parte di terzi sia con riferimento alla pretesa irragionevolezza RAGIONE_SOCIALE sottrazione da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE sola banconota o RAGIONE_SOCIALE carta bancomat, alle quali la Corte ha contrapposto l’estrema difficoltà di una rapida sottrazione da parte di terzi da un cassetto sito in luogo non deputato alla conservazione di reperti e frequentato da poliziotti, ferma restando la sicura conoscenza da parte del ricorrente del contenuto del portafoglio, vanamente negata, a fronte dell’iniziale tentativo di ascrivere ad altri la ricezione dell’oggetto, poi giustificato con il timore di sanzioni per la mancata redazione di verbale.
Ma non diverso giudizio deve riservarsi alla deduzione incentrata sull’ipotesi che la banconota fosse stata fatta sparire dallo stesso COGNOME o dal COGNOME o sul fatto che il ricorrente avesse se del caso interesse a recarsi di persona a prelevare il portafoglio senza consentire a COGNOME di recarsi in Prefettura: si tratta in tutti i casi di ricostruzioni alternative inidonee a dimostrare la manifesta illogicità di quella formulata dai Giudici di merito, suffragata dal fatto che COGNOME aveva avuto occasione di parlare del portafoglio e del suo contenuto con la moglie di COGNOME, prima RAGIONE_SOCIALE scoperta dell’ammanco, a conferma RAGIONE_SOCIALE non riferibilità RAGIONE_SOCIALE sottrazione a taluno dei protagonisti, diverso dal ricorrente.
Altrettanto inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, in quanto manifestamente infondato.
Del tutto irrilevante, al fine di suffragare la non dipendenza RAGIONE_SOCIALE disponibilità del bene da ragioni inerenti al servizio o all’ufficio, risulta la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione invocata nel motivo, che si riferisce ad ipotesi non corrispondente a quella in esame.
In realtà è pacifico, in base alla ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, che COGNOME consegnò il portafoglio che era stato rinvenuto nel suo bar, in quanto ivi lasciato da COGNOME, a COGNOME, presentatosi nella veste di poliziotto: il ricorrente era peraltro consapevole di aver agito in tale qualità, tanto da aver avvertito la necessità di giustificarsi per la mancata redazione di un verbale di rinvenimento.
Deve dunque ritenersi che il ricorrente fosse entrato in possesso del portafoglio e di quanto in esso contenuto proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE sua veste di pubblico ufficiale, quale addetto a compiti di pubblica sicurezza, implicanti anche la tutela RAGIONE_SOCIALE proprietà e la garanzia RAGIONE_SOCIALE certezza dei rapporti, anche se, in caso di rinvenimento di oggetti smarriti, l’art. 927 cod. civ. stabilisca che debba darsi
Sta di fatto che il ricorrente, nella sua veste pubblicistica, ha in concreto avuto la disponibilità del portafoglio e si è appropriato di quanto poi non rinvenuto all’interno di esso, commettendo il delitto di peculato, secondo le puntuali e corrette osservazioni RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, non vulnerate sul punto dalle deduzioni difensive.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/10/2023