Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16959 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Ortona il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore avvocato NOME AVV_NOTAIO, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l’Aquila che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 10 marzo 2021 – che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen. alla pena di anni due di reclusione -, eliminato il beneficio della pena sospesa concessa con la sentenza impugnata e revocato quella in ordine alla pena irrogata con sentenza del Tribunale di Chieti in data 3 aprile 2022, irrevocabile il 3 giugno 2023.
Per quel che in questa sede rileva, il ricorrente, dal 31 gennaio al 30 giugno 2016, in qualità di Comandante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Comune di Ortona,
corpo al quale, in seguito alla scadenza della convenzione tra il Comune e le concessionarie “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” sRAGIONE_SOCIALE, società cui era in precedenza affidato il servizio della gestione del parcheggio a pagamento, era stato provvisoriamente assegnato l’incarico di raccogliere e custodire i proventi degli incassi giornalieri per il pagamento della sosta dei veicoli in area pubblica, si appropriava – in più occasioni – delle relative somme per un ammontare complessivo di euro 55.391,75.
Secondo l’accusa, la condotta sarebbe stata realizzata dal COGNOME che, avendo in via esclusiva provveduto al ritiro, alla raccolta ed alla custodia degli incassi giornalieri, attività mai delegata ad alcuno, avrebbe riposto le monete prelevate dai parchimetri in sacchi di iuta conservati all’interno dell’ufficio nella esclusiv disponibilità del medesimo in quanto unico titolare delle relative chiavi di ingresso; sarebbe rimasta indimostrata ogni intrusione nell’ufficio da parte di soggetti terzi che, secondo quanto prospettato dal ricorrente, vi avrebbero potuto accedere nelle occasioni in cui il Comandante si allontanava momentaneamente dalla stanza lasciando la porta aperta, mentre venivano ritenute meramente ipotetiche le responsabilità di terzi sulla base della prospettata agevole manomissione della serratura e la possibilità di accedervi all’interno da altra parte dell’immobile, circostanze mai in precedenza segnalate.
Veniva, altresì, valorizzata la dichiarazione raccolta in sede disciplinare in cui avrebbe ammesso di aver sottratto i soldi “per motivi personali”, frase che il ricorrente assumeva avesse un significato ironico, che veniva comunque utilizzata dal Giudice dell’udienza preliminare “quale ulteriore elemento indiziario”, nei limiti in cui l’ammanco di cui si era auto accusato non poteva che essere riferito al suo operato.
La Corte di appello ha confermato l’impianto della decisione di primo grado confutando i motivi che erano rivolti ad ipotizzare che il ricorrente non fosse l’unica persona ad avere avuto accesso alla stanza e, anche attraverso la valorizzata consistenza dei sacchi in iuta pieni di monete che si è ritenuto arduo immaginare potessero essere trasportati agevolmente all’esterno anche per la ritenuta irrealistica possibilità che terzi si fossero introdotti nell’ufficio; tale evenien prospettata in termini meramente ipotetici, è stata ritenuta inverosimile e comunque mai segnalata o denunciata, essendo il ricorrente il solo ad avere la disponibilità delle monete sottratte, compito sempre assunto in prima persona e, nonostante la sua gravosità, mai rinunciato o delegato ad alcuno.
Sulla base dell’operata ricostruzione in fatto, la Corte territoriale ha smentito che l’ammontare complessivo della somma potesse essere stata oggetto di appropriazione in una unica occasione, confermando la contestata continuazione e il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del reato.
La difesa osserva come la condanna sia stata emessa in assenza di prova in ordine al delitto contestato: l’assenza di perquisizioni, di sequestri, di indagini di natura tecnica e di accertamenti finanziari non ha consentito di rinvenire il denaro oggetto di ammanco, di accertare la consistenza dei flussi finanziari o rilevare acquisti diretti o indiretti di mobili o immobili.
La Corte di appello ha condannato il ricorrente sulla base di mera ritenuta responsabilità oggettiva desunta dalla posizione di garanzia che avrebbe assunto il ricorrente che non avrebbe fornito la prova, che spettava invece all’accusa, dell’implicazione di terze persone.
L’accertata responsabilità contabile, di natura colposa, non può in alcun modo fondare la responsabilità penale, specie nella parte in cui il giudizio penale avrebbe necessitato di risposte in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Corte di appello non ha spiegato in che modo il ricorrente si sia appropriato di tale somma di denaro ed in particolare come la stessa sia stata portata al di fuori dell’ufficio. Né si comprende la ragione della ritenuta responsabilità in ordine all’ammanco delle monete, visto che la ricostruzione delle operazioni è stata possibile proprio grazie alla collaborazione ed alla documentazione fornita dal ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e travisamento dei fatti per omessa valutazione delle prove a discarico.
Non è stato in alcun modo dimostrato, anche alla luce delle indagini difensive, che il ricorrente fosse l’unico soggetto che avrebbe potuto accedere all’interno del proprio ufficio, non sempre chiuso a chiave e facilmente accessibile o dall’esterno o attraverso la possibile manomissione della serratura.
La difesa ha dimostrato come il ricorrente non fosse competente in ordine al servizio che gli era stato attribuito dall’Amministrazione comunale, né risulta determinante, ai fini della ritenuta responsabilità, che il COGNOME non abbia inteso denunciare i soggetti sospettati di essere gli autori delle sottrazioni, evenienza non percorribile in assenza di prove concrete.
2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza della continuazione fondata su mere supposizioni allorché è stata esclusa la sottrazione del denaro con un unico atto sulla base di meri postulati.
2.4. Con il quarto motivo (indicato come “V” nel ricorso) si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. avendo il ricorrente consegnato spontaneamente la somma di euro 3.000 che aveva con sé, si è posto in ferie per non inquinare le prove e consentire di ultimare i lavori di accertamento, ha fornito in sede di verifica immediata e completa confessione, né si è opposto al trasferimento dell’immobile di proprietà.
Il risarcimento del danno non patrimoniale non è mai stato richiesto, né determinato nell’an e nel quantum da alcuno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
I primi due motivi, complessivamente tesi a smentire la ritenuta appropriazione della somma di denaro da parte del ricorrente, sono eminentemente infondati.
2.1. Deve essere ribadito, sul piano AVV_NOTAIO ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d’appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l’iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (per tutte, cfr. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).
2.2. Le argomentazioni spese dalla Corte di appello in ordine al perché non potesse essere stato che il ricorrente ad appropriarsi delle somme di denaro risultano sorrette da ponderata e logica valutazione in fatto.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, pur non analizzando alcuni punti che erano stati oggetto di censura ma che avevano trovato la loro completa risposta già nella sentenza di primo grado in cui erano state svolte le medesime critiche (in ordine al significato delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede extra-penale), non ha fondato la responsabilità del ricorrente sulla posizione di garanzia assunta dal pubblico ufficiale, posizione, invero, evocata dal Tribunale.
La decisione impugnata, muovendo da tale posizione e apprezzando il concreto ruolo assegnato, ha affermato, invece, che dal compendio probatorio utilizzabile emergesse come fosse stato solo il COGNOME ad occuparsi, in prima persona, del prelievo, trasporto e custodia delle monete raccolte dai parchimetri, incombenza che non aveva mai delegato ad alcuno.
È stata smentita la possibilità che un terzi potessero aver sottratto i sacchi di iuta che venivano, di volta in volta, custoditi nel suo ufficio, all’esterno della cassaforte pur presente (quanto ad illogica giustificazione delle ragioni che avrebbero impedito di usarla corretta risulta l’osservazione della sentenza di primo grado a pag. 3 punto 3), del quale era l’unico a possedere le chiavi; la decisione confuta la possibilità che altro personale o estranei potessero avervi accesso, prospettazione meramente ipotizzata (in tali termini anche il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive) ma priva di qualsiasi concreta allegazione che ciò sia in concreto avvenuto a dispetto di una totale assenza di pregresse segnalazioni o denunce da parte di alcuno.
Analitica e completa risulta, invero, la parte della decisione che, proprio in risposta alla versione alternativa ipotizzata dalla difesa, secondo cui terzi o altro soggetto anche intraneo al RAGIONE_SOCIALE si sarebbero introdotti furtivamente nell’ufficio del comandante durante la sua momentanea assenza per sottrarre le monete riposte nei sacchi di iuta ivi custoditi, ha valorizzato la necessaria consistenza e volume degli involucri e delle monete, ritenendo inverosimile l’ipotesi prospettata che, qualora realmente verificatasi, si sarebbe dovuta realizzare attraverso plurimi e continuativi asporti di monetine in pieno giorno ed alla presenza di altro personale e del pubblico presente, evenienza prospettata, mai segnalata.
2.3. Sotto detto profilo, pertanto, intinge al precluso merito la parte del ricorso che vorrebbe confutare detta valutazione in fatto, operata previa attenta verifica dei dati probatori a disposizione con motivazione completa, adeguata e logica a cui si contrappone altra versione smentita nella competente sede di merito con argomenti non superati dalle generiche censure del ricorrente.
Tenuto conto che il delitto di peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della “resa o del danaro da parte dell’agente (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 244190), di scarso pregio risultano le deduzioni che vorrebbe assegnare finalità neutralizzanti al mancato recupero delle somme di denaro ed al fatto che non fossero state, in concreto, accertate le specifiche modalità attraverso cui le monete erano state sottratte, evenienze che si presentano estranee al perimetro della contestazione ed alla consumazione del delitto di peculato comunque accertato attraverso parametri di natura logica per come sopra evidenziati; costituisce, invero, condotta successiva al reato
contestato quella connessa alla verifica della destinazione della pecunia pubblica sottratta, semmai rilevante ai fini dell’accertamento di differente ipotesi delittuosa di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen..
Al riguardo, è bene precisare, già la sentenza di primo grado, in risposta allo stesso rilievo, aveva evidenziato come non fosse rilevante il mancato rinvenimento dei soldi o in che modo gli stessi fossero stati impiegati (pag. 3 primo capoverso), mettendo in risalto come il COGNOME, in sede di audizione del 3 agosto 2016 resa nell’ambito del procedimento disciplinare (che aveva portato al licenziamento senza preavviso del Comandante), avesse ammesso di averli sottratti “non per gioco, non per altri vizi ma per motivi personali” e che anche in sede di udienza preliminare, lungi dal negare che il denaro fosse stato sottratto – dato pacifico in quanto accertato non solo in sede disciplinare ma anche nell’ambito del giudizio contabile conclusosi con sentenza del 13 giugno 2016 che lo ha condannato per dolo dell’agente contabile – aveva affermato che la sottrazione fosse stata occasionata dalla sua custodia, forse imprudente, ribadendo, però, di non aver mai utilizzato quel denaro per fini personali.
2.4. D’altra parte, lo stesso ricorso risulta illogico nella parte in cui vorrebbe far discendere effetti favorevoli in ordine alla responsabilità dell’appropriazione del denaro proveniente dai parchimetri comunali di cui aveva la disponibilità per ragioni dell’ufficio, per poi invocare il riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. (in tal senso esplicito l’ultimo motivo di ricorso) sul presupposto (invero eccentrico) dell’intervenuta confessione e collaborazione e, dato non certo secondario, della consegna della somma di euro 3.000 quale segno tangibile di detta collaborazione.
Il terzo motivo, con cui si deduce l’insussistenza della continuazione sull’assunto della unicità della appropriazione delle monete, risulta generico e volto a reinterpretare gli elementi probatori adeguatamente e complessivamente apprezzati dalla Corte che, dopo aver analiticamente evidenziato come si presentassero i sacchi di iuta all’interno dei quali venivano raccolte alla rinfusa le nnonetine prelevate dai parchimetri comunali, ha osservato come l’importo di oltre euro 55.000, per consistenza, dimensioni e modalità di conservazione, non potesse che essere sottratte per mezzo di plurime e reiterate appropriazioni, dando conto delle ragioni che facevano ritenere l’ipotesi contraria inverosimile sulla base di valutazione di merito che, in quanto completa e logica, si sottrae al vaglio di legittimità.
Generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata risulta il quarto ed ultimo motivo, avendo la Corte di appello, da un canto, rilevato come
talune allegazioni fossero stati già apprezzate in sede di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dall’altro, come l’essersi non opposto avverso la procedura esecutiva immobiliare originata dal giudizio contabile non costituisse effettivo ed integrale risarcimento, sia perché tale condotta non potesse ritenersi condotta volontaria in quanto il bene era stato conseguito solo all’esito della procedura espropriativa, sia perché la stessa non ricomprendeva il danno non patrimoniale; la motivazione, specie per quel che riguarda il carattere non volontario del risarcimento, ha dato conto delle ragioni del rigetto della richiesta che il ricorrente censura in sede di legittimità senza alcun confronto con le ragioni della sentenza.
Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/04/2024.