Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11386 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11386 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
64/RG. 27482
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe c la quale era stata confermata la condanna per diverse condotte di peculato e per omesso deposito dei rendiconti, in qualità di amministratore di sostegno della madre;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato.
OSSERVA
1.11 ricorso è inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito, con cui il ricorrente non si confronta reiterando le medesime istanze e sollecitandone una diversa valutazione.
2.In ordine alla prima e terza doglianza, esaminabili congiuntamente essendo esse relative alla violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione della istruzione e per omessa ammissione del confronto tra l’imputato e il di lui fratello al fine di provare la destinazio delle somme prelevate dal conto corrente della madre di cui il COGNOME era amministratore di sostegno, la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici e logici ( pg.5), ha precisato co si fosse al cospetto di istanza meramente esplorativa e di prova nuova non decisiva : l’istruttori dibattimentale , tra cui la corposa documentazione acquisita agli atti , aveva consentito di accertare l’indebito prelevamento di ingenti somme di danaro dal conto della amministrata per finalità diverse dal sostentamento della stessa;
2.1. In relazione al secondo motivo, la Corte di appello ( pag.5) ha in modo puntuale e dettagliato esposto i motivi per i quali la documentazione allegata alle memorie ex art.121 cod. proc. pen. non fosse stata acquisita, trattandosi nella sostanza di informazioni non pertinenti a thema decidendum;
2.2. Quanto al motivo in punto di an della responsabilità e alla illogicità della motivazion giudici del merito ( trattandosi di doppia conforme) hanno, con ampi accertamenti di fatto e corrette valutazioni di diritto, rilevato la pretestuosità delle allegazioni difensive rela presunti errori di conteggio, perché sfornite di adeguato supporto probatorio e non suffragate da idonea documentazione, oltre che smentite tfElnì dalle deposizioni testimoniali tra cui quelle del COGNOME COGNOMEsi veda pag. 6); al cospetto di tali puntuali , esaustive e per nulla illo argomentazioni, il ricorrente semplicemente sollecita una alternativa e diversa lettura del compendio probatorio, non consentito in questa sede.
2.3. Le valutazioni dei Giudici di merito fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimit ex art. 606 cod. proc. pen. anche in relazione all’ultimo motivo circa l’omesso riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche: la statuizione relativa alla concessione di tali circostan implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato d legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrett sufficiente motivazione (pag. 7), tale dovendosi ritenere quella adottata nel caso di specie.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026