Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11261 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11261 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA DEL COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta le memorie, difensiva e di replica, depositate dall’AVV_NOTAIO, il quale conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Trieste confermava la condanna per il delitto di peculato, commesso mediante l’appropriazione di somme di denaro di cui aveva la disponibilità in qualità di dirigente dei servizi generali dell’RAGIONE_SOCIALE.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si censura la quantificazione del trattamento sanzionatorio, effettuata valorizzando il fatto che la condotta era stata commessa in un contesto scolastico, nell’ambito del quale l’imputato avrebbe dovuto avere una funzione esemplare per gli
studenti. Sottolinea la difesa come il dirigente amministrativo di un istituto scolastico non ha alcuna funzione educativa e non Ł in contatto con gli studenti, sicchŁ la motivazione posta a fondamento della quantificazione della pena risulterebbe del tutto illogica.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, basata su una motivazione del tutto carente e che non si Ł in alcun modo confrontata con quanto dedotto dalla difesa.
Il ricorso Ł stato trattato con rito cartolare, stante la tardività della richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Il motivo relativo alla determinazione della pena Ł infondato.
Occorre premettere che per la determinazione della pena i giudici di merito sono partiti dal minimo edittale, apportando un aumento a titolo di continuazione del tutto marginale, ove si consideri la pluralità ed entità delle condotte appropriative poste in essere e tali da aver determinato l’impossessamento della somma complessiva di oltre €100.000.
L’imputato, peraltro, ha ottenuto anche il riconoscimento delle attenuanti generiche, così che – al netto della riduzione per il rito abbreviato – la condanna era contenuta nella misura di anni due e mesi due di reclusione.
Ne consegue che il trattamento sanzionatorio Ł stato dichiaratamente parametrato nella misura minima e ciò sia con riguardo alla pena base che agli aumenti per la continuazione, sicchŁ mal si comprende quale ulteriore riduzione della pena si sarebbe dovuto riconoscere.
Rispetto alla determinazione della pena, il passaggio in motivazione relativo alla commissione della condotta in un contesto scolastico, Ł un mero argomento ulteriore, sostanzialmente privo di valenza decisiva, sia perchØ la pena Ł stata già fissata nel minimo, sia perchØ per la determinazione si era tenuto conto di altri parametri oggettivi, quale l’entità dell’appropriazione, la sostanziale irrilevanza dell’ammissione di responsabilità e la reiterazione (per ben 6 anni) delle condotte appropriative.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso, concernente il diniego della sostituzione della pena detentiva.
Sul punto, la Corte di appello ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto inidoneo lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presso un ente comunale, in luogo della sanzione detentiva, peraltro segnalando come l’attività che l’imputato avrebbe svolto, quale impiegato comunale, non garantiva la collettività dal rischio di recidiva. Si tratta di una valutazione del tutto coerente, posto che la commissione delle condotte di peculato, per un arco temporale di ben sei anni, denota una personalità incline alla strumentalizzazione della
funzione pubblicistica e, quindi, correttamente la Corte di appello ha ritenuto l’inidoneità del lavoro sostitutivo svolto con le modalità sopra indicate.
Ciò detto, deve ribadirsi che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, Ł vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicchØ il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.3, n.9708 del 16/2/2024, Tornese, Rv. 286031).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Visto l’art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalita’ telematiche del dispositivo all’amministrazione di appartenenza del ricorrente.
Così Ł deciso, 10/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente