Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41686 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41686 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Salerno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d’appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo pronunciarsi inammissibilità del ricorso Ricorso trattato in modalità cartolare.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 13.02.2025, depositata il 08.04.2025, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza 388/24 del Tribunale di Salerno del 25.11.2024 con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto penalmente responsabile per il reato di cui agli articoli 81 cpv e 314 cod.pen. per aver omesso di versare parte dei proventi RAGIONE_SOCIALE settimane contabili in qualità di concessionario del punto di raccolta gioco del RAGIONE_SOCIALE n. SA 0174- NA 1300.
Il ricorrente premette che in relazione al termine di impugnazione la sentenza di secondo grado è stata emessa il 13 Febbraio 2025, ma le motivazioni sono state depositate ex articolo 544 comma 2 cod. proc. pen., 1’8 Aprile 2025, per cui l’atto di ricorso, depositato telematicamente il 30 giugno 2025 -primo giorno successivo non festivo rispetto alla data di scadenza del 29/06/2025- è da ritenersi tempestivo.
Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo quattro motivi che si provvede a sintetizzare ai sensi dell’art. 173, comma 1, cod. proc. pen.:
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3.1 GLYPH Con il primo si deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. per violazione e per mancata applicazione del DM n. 4832/gab del 17 marzo 1993, oltre che del DPR n. 560/96 (artt.31 e 33) e d.l. 138/11 (art.2, c.3), così come mod. dalla L. n. 148/11, e, della disciplina normativa, in relazione al bando di gara dei concessionari (G.U.R.I. n. 95, serie speciale n.5 del 12.08.2011), e, RAGIONE_SOCIALE nuove disposizioni del gioco del RAGIONE_SOCIALE (D.D. del 05 marzo 2012 n. 528, in G.U.R.I. n. 73 dei. 27.03.2012), per errata valutazione e per lesione del diritto di difesa, in relazione all’omessa applicazione ratione temporis della disciplina normativa del settore ed errata contestazione dell’artt.314 cod. pen. (in mancanza della qualifica di ‘incaricato di pubblico servizio”, in capo al ricorrente), nonché all’omesso esame della memoria difensiva (ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.)nullità della sentenza -necessità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. – violazione dell’art. 546 c.p.p. – manifesta illogicità della motivazione . Con il primo motivo si assume, in sostanza, che il concessionario pubblico del servizio di riscossione dei proventi del gioco del RAGIONE_SOCIALE sia, attualmente, la RAGIONE_SOCIALE competente a versare alla sezione della tesoreria provinciale di Roma le somme accreditatele dai raccoglitori; questi ultimi non rivestono, quindi, la qualifica di agenti contabili, spettante esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE, né di incaricati di pubblico servizio, poiché l’attività svolta è tipo “materiale”, e il denaro dagli stessi incassato non è ab origine di proprietà erariale, dovendo essere trasferito alla già menzionata RAGIONE_SOCIALE, ragion per cui i comportamenti contestati allo COGNOME integrano, a parere della difesa, meri inadempimenti civilistici.
Inoltre, la sussistenza del reato contestato sarebbe, comunque, esclusa nell’ipotesi di ritardo nei versamenti che non consente di ritenere perfezionata l’interversio possessionis necessaria a integrare la fattispecie.
Peraltro, posto che i proventi del gioco del RAGIONE_SOCIALE confluivano nello stesso conto corrente in cui erano accreditati quelli della vendita dei tabacchi o RAGIONE_SOCIALE marche da bollo, si lamenta la mancata rinnovazione istruttoria in merito alla provenienza RAGIONE_SOCIALE somme contestate in imputazione esclusivamente dal gioco del RAGIONE_SOCIALE.
3.2 GLYPH Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione e per mancata ed errata contestazione dell’artt.314 c.p. in relazione ai tardivi pagamenti; ; la difesa deduce la violazione di legge ai sensi Aell’art. 606, lett. B) e C) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all’inquadramento dell’ipotesi di pagamento tardivo nell’alveo applicativo del peculato, ritenendo che il mero decorso del termine entro il quale eseguire il versamento non integri automaticamente gli estremi di tale fattispecie.
3.3 GLYPH Con il terzo motivo la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. – difetto assoluto di motivazione in relazione all’inadempimento da caso fortuito e/o forza maggiore (art. 45 cod. pen.), e, in subordine, riqualificazione dei reato in peculato d’uso – vizio di motivazione; ; difetto di motivazione in relazione alla dedotta sussistenza RAGIONE_SOCIALE scriminanti del caso fortuito o della forza maggiore, da individuarsi, la prima, nelle “criticità di gestione della rivendita”, la seconda, nella revoca dell’autorizzazione relativa alla rivendita di tabacchi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE che, unitamente a quella concernente l’attività di ricevitoria del RAGIONE_SOCIALE, ha privato lo COGNOME RAGIONE_SOCIALE proprie fonti di reddi 3.4 Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione a mancato riconoscimento dell’applicazione dell’art.323 bis c.p. e , in subordine, dell’applicazione dell’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. riguardo all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p. nonostante l’ammontare non significativo del provento del peculato (euro 18.550,00 circa) e la notevole esposizione debitoria dello COGNOME, aggravata dalla revoca RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni allo svolgimento del gioco del RAGIONE_SOCIALE e dell’attività di rivendita di tabacchi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Si osserva, preliminarmente, che la fattispecie di peculato di cui al presente procedimento è esattamente coincidente con quella oggetto di una recente pronuncia di legittimità (Sez. 6, sentenza n. 8385 del 14/01/2025 Ud., dep. 28/02/2025) che ha analiticamente esaminato profili identici a quelli trattati con il ricorso in esame, giungendo a confermare la responsabilità del concessionario della ricevitoria del gioco del RAGIONE_SOCIALE in ordine al menzionato reato, ragion per cui appare opportuno riportarne le argomentazioni più significative.
Deve, altresì, evidenziarsi che la sentenza impugnata costituisce un’ipotesi di “doppia conforme” che, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, e le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico, complessivo corpo decisionale (Cfr. Cass. pen. Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019, rv. 277218-01).
Il giudice del gravame di merito non è, quindi, tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.
Va, altresì, ribadito il principio consolidato secondo il quale (Sez. 6 – , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 11/02/2021, Rv. 280601 – 01) “In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”.
Ciò posto, si ritiene che il presente ricorso sia inammissibile per genericità poiché, a fronte RAGIONE_SOCIALE argomentazioni esaustive e improntate a rigore logico offerte dalla sentenza impugnata, la difesa si limita a riproporre le medesime doglianze già veicolate attraverso i motivi di appello, omettendo di confrontarsi con le motivazioni esposte dal Collegio giudicante.
In ordine alla ricostruzione giuridica del delitto di peculato, si condivide quanto puntualmente affermato dalla Suprema Corte (Sez. 6, sent. n. 5465/2020 cit.), ossia che “integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore RAGIONE_SOCIALE giocate del RAGIONE_SOCIALE che ometta il versamento RAGIONE_SOCIALE somme riscosse al concessionario dell’RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio di tale gioco, in quanto il denaro incassato dall’agente, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (ex multis, Sez. 6, n. 4937 del 30/04/2019 – dep. 05/02/2020, Defraia, Rv. 278116 – 01).”
Come statuito nella sentenza “Defraia”, «il legislatore ha previsto la riserva a favore dello RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) dell’attività di gioco e può affidare la realizzazione di tale servizio, in regime di concessione, ad imprese specializzate, le quali esercitano la gestione mediante rete telematica del gioco lecito realizzato con apparecchi e video terminali collocati presso vari esercizi commerciali. I concessionari affidano la gestione telematica del gioco, nonché la riscossione degli introiti, a soggetti, enti o società, con cui stipulano contratti di subconcessione, creando una rete di gestori o esercenti, che fanno parte della propria “subfiliera”. Il. contratto stipulato tra il concessionario ed il gestore prevede, quali compiti di quest’ultimo, l’installazione degli apparecchi da gioco all’interno degli esercizi pubblici (bar, tabacchi, sale giochi). Il gestore deve essere munito di tutte le autorizzazioni necessarie, deve effettuare il prelievo RAGIONE_SOCIALE somme contenute negli apparecchi e consegnare al concessionario le somme prelevate dagli apparecchi»; da ciò deriva che «il rapporto tra il concessionario ed il terzo incaricato della raccolta del denaro è qualificato come “rapporto di subconcessione” e pur avendo natura privatistica, regola “servizi pubblici”, perché il gioco è attività riservata allo RAGIONE_SOCIALE: la connotazione pubblicistica di tale attività emerge per il suo diretto collegamento all’interesse generale alla riscossione del
gettito che spetta allo RAGIONE_SOCIALE (nella specie RAGIONE_SOCIALEsta), quale provento dell’attività di gioco … La natura privatistica del contratto con cui il concessionario “demanda” ad altro soggetto l’esercizio dell’attività di agente contabile non incide sulla veste di incaricato di pubblico servizio del sub concessionario, in quanto preparatoria e “funzionale” alla riscossione del prelievo erariale unico sulle giocate. Il denaro che si riscuote è fin da subito di spettanza della Pubblica RAGIONE_SOCIALE, posto che il concessionario contabilizza il prelievo erariale unico ed esegue il versamento con le modalità definite dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il denaro versato dai giocatori diviene ‘pecunia publica’ non appena entra in possesso del soggetto incaricato di raccogliere tale denaro. Gli operatori di filiera non contraggono una mera obbligazione tributaria bensì, rivestendo il ruolo di incaricati di pubblico servizio (consistente nella raccolta del denaro dei giochi), sono tenuti a versare immediatamente al concessionario le somme ottenute dai giochi attraverso gli apparecchi predisposti per le giocate». Pertanto «commette il reato di peculato il titolare dell’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate, allorché omette il versamento RAGIONE_SOCIALE somme riscosse per conto dell’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria, atteso che il denaro incassato dall’agente è, sin dal momento della sua riscossione, di pertinenza della RA.».
Alla luce di tali considerazioni, non rivestono alcun rilievo le deduzioni difensive concernenti l’assenza di prova in ordine al fatto che la somma contestata fosse provento solo del gioco del RAGIONE_SOCIALE, essendo COGNOME titolare anche della rivendita di altri generi di RAGIONE_SOCIALEo come tabacchi e altri servizi, nonché tenuto conto della deposizione della teste COGNOME che ha esplicitamente riferito che le somme non versate all’RAGIONE_SOCIALE erano “relative al gioco del RAGIONE_SOCIALE“.
Analogamente, come nel caso oggetto della menzionata pronuncia di legittimità, “risulta irrilevante la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di sostituto di imposta, avrebbe onorato il debito verso lo RAGIONE_SOCIALE, dal momento che si tratta di denaro che, sin dall’inizio, era di proprietà erariale e il fatto che un altro soggetto sia intervenuto al posto dell’obbligato per “ripianare il debito” non può incidere sulla configurabilità del reato di peculato che consiste nell’appropriazione RAGIONE_SOCIALE somme di proprietà pubblica”.
È, altresì, infondata la censura secondo la quale nel caso di specie non sarebbe configurabile una condotta di appropriazione, trattandosi solo di un inadempimento di un’obbligazione di natura civilistica, “non avendo il ricevitore l’obbligo di un conto dedicato, ma solo quello di trasferire alla RAGIONE_SOCIALE le somme indistintamente ricevute in ragione della pluralità di servizi compiute (tabacchi, marche da bollo ecc.). Al riguardo, questo Collegio condivide l’orientamento di legittimità secondo cui il delitto di peculato per ritardato versamento, da parte dal concessionario del servizio di ricevitoria del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE giocate riscosse per conto
dell’RAGIONE_SOCIALE è configurabile quando la condotta omissiva si protragga oltre la scadenza del termine ultimo indicato nell’intimazione che l’amministrazione è tenuta ad inviare al concessionario sotto la comminatoria della decadenza dalla concessione, a condizione che sia altresì raggiunta la prova dell’interversione del titolo del possesso, evincibile dal protrarsi della sottrazione della “res” alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l’atteggiamento “appropriativo” dell’agente (Sez. 6, n. 31167 del 13/04/2023, Mancini, Rv. 285082 -.01).”
Circostanza, questa, adeguatamente dimostrata dalla sentenza di merito, secondo la quale COGNOME non ha mai provveduto a versare l’importo oggetto di appropriazione, giustificandosi con la precarietà RAGIONE_SOCIALE proprie condizioni economiche.
A tal riguardo, a fronte della deposizione resa dal teste COGNOME, non appare fondata la doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello al fine di accertare la provenienza RAGIONE_SOCIALE somme contestate in imputazione dal gioco del RAGIONE_SOCIALE, ove si consideri che “può essere censurata in cassazione la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01).”
È manifestamente infondata anche la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi del secondo comma dell’art. 314 cod. pen., “essendo pacifico che il peculato d’uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell’art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente – dopo l’uso – la restituzione della stessa cosa, ma solo del “tantundem”, irrilevante ai fini dell’integrazione dell’ipotesi attenuata (ex multis, Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242 – 01).” (Sez. 6, sent. n. 5465/2020 cit.)
Infine, riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 323 bis c.p., si ricorda che (cfr. Sez. 6 – , Sentenza n. 8295 del 09/11/2018 Ud., dep. 25/02/2019, Rv. 275091 – 01) “In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’attenuante speciale prevista dall’art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto
l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato”, nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente stigmatizzato, oltre alla (oggettiva) non esiguità del provento del reato -oltre 18.000 euro-, la condotta tenuta dallo COGNOME, il quale ha omesso di restituirne anche solo una parte e non ha mostrato alcun segno di resipiscenza per la propria condotta.
Per tali ragioni, anche l’ultima doglianza appare manifestamente infondata.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così è deciso, 11/11/2025