Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10076 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Roma 1’08/07/1972;
avverso l’ordinanza emessa il 14/05/2024 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore dell’indagato, che ha conclus insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione per dodici mesi dall’esercizi dei pubblici uffici o servizio nei confronti di COGNOME NOME, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di peculato e falso ideologico in atto pubblico.
Quanto al peculato, a Fragano, appuntato scelto dei carabinieri, si contesta, in concorso con il carabiniere COGNOME, di essersi appropriato, dopo avere sottoposto ad un controllo per la circolazione stradale NOME COGNOME che era alla guida dell autovettura TARGA_VEICOLO e dopo aver effettuato – senza redigere un verbale –
una perquisizione veicolare e personale, della somma di 6/700 euro, di cui i militari erano venuti in possesso in ragione del loro ufficio.
Quanto al reato di falso, si contesta/di avere formato, al fine di occultare il reat peculato, in tutto o in parte un atto ideologicamente falso, omettendo di riportare, nell parte dell’ordine di servizio relativa al resoconto dell’attività svolta, di aver effe in ragione dei fatti su descritti, una perquisizione veicolare e personale, di cui era st omessa la redazione dei relativi verbali.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria, con particolare riguardo al giudizio di attendibilità delle dichiar di NOME COGNOME.
Si premette che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la domanda cautelare sul presupposto che la “persona offesa” non avesse mai riferito di aver visto i due militari prendere il denaro, non avesse mai personalmente proposto denuncia, presentata da un di lui zio (NOME COGNOME dopo quattro giorni dai fatti, e ch stessa persona offesa non avesse nemmeno saputo quantificare con certezza la somma sottratta.
In tale contesto, si evidenzia, l’ordinanza sarebbe viziata per non avere il Tribunal valutato correttamente le dichiarazioni poste a fondamento del titolo cautelare, e, i particolare, le discrasie fra quelle rese dalla persona offesa e quanto riferito dal li! di lei socio, NOME COGNOME con cui entrambi gestivano una agenzia di scommesse.
Il tema attiene al movente delle dichiarazioni di COGNOME – non riportato in denunci – con riguardo alla causale della perdita della somma di denaro e al possibile accollo al socio di almeno una parte di detta somma; COGNOME avrebbe avuto un interesse a riferire al al socio il falso, cioè l’appropriazione ei i i ari del denaro, perché ci avrebbe consentito di accollare la perdita al socio della metà della somma (300-350 euro), di cui in realtà lo stesso COGNOME potrebbe essersi appropriato; COGNOME avrebbe avuto, cioè, interesse a far credere al socio che la perdita della somma non fosse da lui dipesa, così da conseguire un indebito rimborso (in tal senso vengono riportate le dichiarazioni dello stesso COGNOME che, si assume, avrebbe effettivamente ripianato in parte la metà della somma).
Si assume che COGNOME, dopo aver riferito falsamente al socio quanto sarebbe accaduto, non potè che confermare in seguito dettékversione e, in particolare, allo zio (COGNOME– poi denunciante l’accaduto- e alla funzionaria amministrativa della polizia Stato, NOME COGNOME.
Non diversamente, l’ordinanza sarebbe viziata anche per quel che riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di falso.
2.2.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva, desunta dalla personalità dell’indagato alla luce de circostanze del fatto.
Una valutazione, si argomenta, fondata solo sul fatto in esame e senza considerare la vita del ricorrente; una affermazione assertiva e un pericolo di recidiva non attua e concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità.
Quanto al giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale, pur nell’ambito di motivazione non lineare nella parte in cui sono state riportate per alcune pagine il contenuto delle dichiarazioni assunte, ha ricostruito con precisione i fatti, valutato dichiarazioni, spiegato le regioni per cui quelle rese da COGNOME debbano considerarsi attendibili, prive di interessi inquinanti, dotate di elevata capacità rappresentativa fatti e sostanzialmente uniformi quanto al tratto essenziale del narrato; si è chiar perché, diversamente dagli assunti difensivi, le dichiarazioni della persona offesa non solo non sono in insanabile contrasto con quelle rese dalle altre persone coinvolte nel fatto, ma, piuttosto, trovano in esse indubbie conferme; si sono evidenziate le ragioni per cui la ricostruzione alternativa lecita del ricorrente non abbia adeguata capacit persuasiva e i motivo per cui esistono i gravi inizi di colpevolezza quanto ai reati di fal
In tale contesto argomentativo, il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza essendosi il ricorrente, da una parte, non confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, e, dall’altra, limitato a sollecitare solo una diversa valutazione probatoria degindizi posti a fondamento della ricostruzione accusatoria e, in ultima analisi, a richiedere una diversa ricostruzione dei fatti.
Né è obiettivamente chiaro perché, al solo fine di dividere con il socio una somma di circa trecentocinquanta euro, COGNOME avrebbe dovuto accusare due carabinieri di fatti così gravi come quelli per cui si procede.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di limiti GLYPH di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte d Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione dell condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.
Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’alt l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al f giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), COGNOME, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840).
L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ ricostruzione di fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili l censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, COGNOME, Rv. 201177).
A non diverse conclusioni deve giungersi anche per quel che concerne il secondo motivo relativo alle esigenze cautelare il Tribunale ha evidenziato non solo la gravità dei fattima anche la personalità spregiudicata del ricorrente, e la non decisiva valenza della prospettata correttezza professionale del ricorrente.
Nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi l’indagato in concreto confrontato con la motivazione della ordinanza impugnata
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024