Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41233 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41233 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Brolo il DATA_NASCITA
NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA
NOME NOME, nata a Messina DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 09/02/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civi Comune di Brolo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque, rigettati;
lette le conclusioni degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori di fiduci degli imputati, che hanno concluso insistendo per l’accoglimenti dei motivi dei rispettiv ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui NOME, NOME e COGNOME NOME sono stati condannati per il delitto di peculato.
Si procede per due distinti reati.
Al capo A) si contesta ad COGNOME NOME, responsabile dell’area finanziaria del Comune di Brolo che aveva la disponibilità di un determinato conto corrente intestato al Comune di Brolo, di essersi appropriato, mediante la esibizione presso la tesoreria di tre mandat di pagamento a sua firma – aventi come causale “saldo contributo, trattasi di spese urgenti e indifferibili- attestanti spese mai autorizzate, della somma di 2000 euro i concorso con COGNOME, cui detta somma veniva rilasciata in più soluzione per cassa.
Al capo B) si contesta un fatto del tutto analogo in concorso con NOME NOME.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioni quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate sul presupposto che l’imputato non avesse indicato sul punto elementi rilevanti, al di là del riferimen alla modesta entità del danno.
Si assume invece che nell’atto di appello si fosse fatto riferimento, oltre che all’ent del danno, al fatto che l’imputato non fosse stato il percettore delle somme, di cu avrebbero beneficiato solo le sorelle COGNOMECOGNOME e all’ulteriore circostanza che l’imputat avesse agito in presenza di documenti firmati dal Sindaco.
Detti elementi non sarebbero stati valutati, essendosi la Corte limitata a ritener generica la richiesta; si aggiunge che si tratterebbe di un peculato ad esclusivo profitt altrui e che ciò sarebbe comprovato dal fatto che la confisca sarebbe stata disposta solo nei confronti delle coimputate.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena e alla mancata applicazione nella massima estensione della circostanza attenuante prevista dall’art. 323 bis cod. pen.
A fronte di uno specifico motivo di appello con il quale si era devoluta la questione della entità della pena base, fissata in quattro anni e sei mesi di reclusione, in relazi a condotte che, al momento in cui furono commesse, erano punite con la pena minima edittale di tre anni di reclusione (si fa riferimento al fatto che l’ultimo manda pagamento sarebbe datato 9 novembre 2012, quindi precedente alla entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha innalzato il minimo a quattro anni di reclusione) la Corte, che pure nella motivazione darebbe atto del motivo di impugnazione, sarebbe rimasta silente.
La Corte non avrebbe indicato la misura della pena base e si sarebbe limitata ad indicare, in ragione del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen di cui pure non sarebbe stata indicata l’entità della diminuzione – la pena base di anni due mesi e tre di reclusione, sulla quale ha poi operato l’aumento per continuazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., ritenuta assorbita in quella di cui all’art. 323 bis cod. pen.
La Corte avrebbe erroneamente inteso che la richiesta dell’attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen. fosse fondata solo sula esiguità del danno e per tale ragione ha ritenuto assorbita la richiesta di riconoscimento della circostanza prevista dall’art. 62, n. 4, c pen. in quella relativa al 323 bis cod. pen., il cui riconoscimento era stato in rea chiesto per altre ragioni.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
Il tema attiene all’accertamento dell’incasso delle somme indicate nei mandati di pagamento; con l’atto di appello si era evidenziato come non fosse stato compiuto nessun accertamento sulla verifica di chi avesse incassato materialmente le somme, non essendo state acquisite le quietanze e sul punto la Corte sarebbe silente.
3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità ed attiene alla prova della condotta appropriativa e alla mancata acquisizione delle quietanze di pagamento.
Si aggiunge che, ove pure si volesse dare per provata la condotta appropriativa, la fattispecie sarebbe al più riconducibile all’art. 323 cod. pen. quanto meno per COGNOME, risultando dagli atti del Comune una richiesta di contributo “per aderenza” ad un’associazione sportiva asseverata dal Sindaco e “pertanto potenzialmente ammissibile per regolamento comunale” che avrebbe potuto legittimare l’impegno di spesa.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
Il tema attiene, da una parte, alla determinazione della pena base, di cui si è gi detto, e, dall’altra, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
È inammissibile il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, relati al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello ha fatto riferimento, da una parte, alla mancanza di elementi positivi ulteriori, rispetto alla entità del danno, e, dall’altra, seppur ai f determinazione della pena, alle modalità del fatto, alla personalità degli imputati e
ruolo specifico svolto da ognuno di essi; nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l’imputato limitato a riprodurre censure già correttamente valutate.
3. È inammissibile anche il secondo motivo.
In ragione degli elementi appena indicati, la Corte ha fissato la pena base, tenuto conto della diminuente per la circostanza aggravante di cui all’art. 323 bis cod. pen. i quella di due anni e mesi sei di reclusione.
Dunque, in ragione del tempo di commissione dei reati, non vi è nessun elemento da cui inferire che la Corte di appello abbia fatto riferimento alla cornice edittale modifi dalla lege 6 novembre 2012, n. 190 che ha portato il minimo edittale a quattro anni di reclusione.
La Corte ha determinato la pena base in quella di tre anni e nove mesi di reclusione – tenuto conto degli elementi indicati in motivazione- e su detta pena ha operato la diminuzione di un terzo per la circostanza prevista dall’art. 323 bis cod. pen. cos giungendo alla pena base di anni due e mesi sei di reclusione, sulla quale ha operato un aumento a titolo di continuazione di tre mesi di reclusione per il capo B).
4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso.
La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito, in tema di delitti dei pubbli ufficiali contro la pubblica amministrazione, che, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenu esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (Sez. 6, n. 3774 del 13/11/2018, Pianese, Rv.275045).
Nel caso di specie, al di là degli assunti difensivi, la circostanza attenuante previs dall’art. 323 bis cod. pen. è stata riconosciuta solo in ragione della esiguità del dann dunque, correttamente la Corte ha ritenuto di non dover riconoscere anche la circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
Sono inammissibili anche i ricorsi presentati nell’interesse di NOME NOME e NOME NOME.
Sono inammissibili i primi due motivi di ricorso che attengono al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla prova della condotta appropriativa e al qualificazione giuridica dei fatti.
Si tratta di motivi manifestamente infondati, avendo la Corte spiegato, da una parte, che i tre mandati erano nominativi e furono eseguiti “come da ordinativo dell’ente”, sicchè la Tesoreria non avrebbe potuto erogare gli importi a soggetti diversi da quelli indicati e, dall’altra, che il timbro apposto, oltre ad attestare l’avvenuto pagament certificava che questo fosse stato eseguito proprio nei confronti delle persone indicate.
e
Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitate le ricorrenti ad affermazio generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata
Manifestamente infondato e generico è l’assunto secondo cui i fatti sarebbero riconducibili al delitto di abuso d’ufficio, non essendo stato chiarito in nessun mo perché nella specie non sarebbe configurabile una appropriazione a fini esclusivamente privatistici.
È inammissibile anche il terzo motivo, relativo alla determinazione della pena di anni due e mesi tre di reclusione.
Si tratta di un motivo per il quale è sufficiente richiamare quanto detto in relazio al primo motivo del ricorso presentato da COGNOME.
Non vi sono elementi per escludere che la Corte abbia determinato la pena base in quella di due anni quattro mesi e quindici giorni e che detta pena sia stata diminuita di un terzo per la circostanza prevista dall’art. 323 bis cod. pen., così giungendo al pena base di anni due e mesi tre di reclusione.
Considerazioni simili a quelle fatte per il coimputato COGNOME devono essere compiute sia in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che alla dosimetria della pena.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; gli imputati devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Brolo, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Brolo, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.