Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31922 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Ravenna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 COGNOME Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito gravame interposto dalla imputata NOME COGNOME avverso la sentenza emessa i dicembre 2021 dal Tribunale di Ravenna, ha confermato al decisione con la quale la predetta è stata riconosciuta colpevole del reato di cui all’art. 314 cod condannata a pena di giustizia.
L’imputata è stata riconosciuta responsabile dell’anzidetto reato in quanto qualità di amministratore di sostegno di COGNOME NOME NOME, quindi, pubblico uffi avendo avuto per tale ragione il possesso o comunque, la disponibilità del rela patrimonio, se ne appropriava stipulando la polizza vita Postafuturo Multiutil 50006003077 presso l’agenzia di Poste RAGIONE_SOCIALE n. 5201, nella quale si indic come beneficiaria, con versamento tramite conto corrente COGNOME somma di euro 60.817,04 in data 11 maggio 2010, versando il giorno successivo l’ulteri somma di euro 19.182,96 derivante dalla chiusura dei libretti postali, qui effettuando altri due versamenti integrativi di euro 45.000 il 26 ottobre 2011 euro 15.000 il 7 agosto 2013, per complessivi euro 140.000 di cui si appropria al decesso di COGNOME NOME.
Tanto a seguito dell’esposto dell’erede universale di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME con testamento del 30.08.2002, che aveva appurato che il saldo dei rapporti att a lei intestati era di soli 20.856,23 euro, ben al di sotto delle cifre che state prospettate di oltre 100.000 euro, così essendo acquisita la documentazi COGNOME amministrazione di sostegno COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME quale la COGNOMECOGNOME COGNOME nip aveva assunto il ruolo di amministratore di sostegno dal 2008.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 314 cod. pen. in quanto all’ep COGNOME appropriazione – rappresentata dal momento in cui le veniva accreditato proprio libretto postale la somma corrispondente alle polizze (28/5/2014) ricorrente era cessata dalla funzione di amministratore di sostegno prospettazione secondo la quale l’operazione di sottoscrizione delle polizze pone le condizioni per la futura riscossione è del tutto inconferente ai fin integrazione del reato, trattandosi di atto prodromico che non implica ce l’impossessamento. Né sussiste nella specie la necessaria condizione del posses e/o COGNOME disponibilità del bene da parte COGNOME imputata in costanza COGNOME cari
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 314 cod. pen. e mancanza del motivazione su un elemento necessario COGNOME fattispecie, costituito dal posse e/o disponibilità del denaro da parte COGNOME imputata che, come risulta dalla s
sentenza, non poteva gestire direttamente la polizza come beneficiario né pote operare senza autorizzazione del giudice tutelare.
2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo COGNOME motivazione in relazione a pretesa creazione delle condizioni per la futura riscossione, sfuggendo q sarebbe la violazione ascrivibile alla ricorrente allorché si indicava beneficiaria COGNOME polizza. Inoltre, la sentenza opera una sovrapposiz ingiustificata tra la certezza dell’avveramento COGNOME condizione sospens conseguente alla morte COGNOME titolare, e la certezza COGNOME riscossione da part COGNOMECOGNOME evento che poteva accadere solo ed esclusivamente qualora la ricorren risultasse ancora beneficiaria all’epoca del decesso di COGNOME, circostanza ch poteva certo prevedersi, in termini di certezza al momento COGNOME stipula d polizza. Infine, illogico è il rilievo atteso che, da un lato, si dà atto COGNOME p nella gestione COGNOME polizza e, dall’altro, si attribuisce di fatto un potere
2.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo COGNOME motivazione in ordin all’elemento soggettivo del reato assumendosi ingiustificatamente la conoscen da parte COGNOME imputata del testamento in favore di NOME COGNOME, invece soltan al più conoscibile in base alla pubblicazione sull’apposito registro AVV_NOTAIO.
Inoltre, non si è tenuto conto che la ricorrente – in ragione dello stato di COGNOME COGNOME, incapace di intendere e di volere da diversi anni – ben p rappresentarsi la assenza di qualsiasi lascito testamentario, apparendo plaus che in tutta buona fede ritenesse il di lei padre quale unico erede, ancorch legittimario.
Né può essere affermato – come fa la Corte di appello – un collegamento tr apertura de testamento e richiesta di liquidazione, posto che al momento di que è più che verosimile che il testamento non fosse stato pubblicato non essen trascorsi i termini minimi per la sua trasmissione.
Ancora, nessuna premura di riscuotere poteva esservi in capo alla COGNOME posto che la polizza – avendo già il beneficiario – non cadeva in successio nessun titolo a riguardo aveva l’erede.
Infine, non è stata considerata la circostanza che nessun rilievo era prove dal Giudice Tutelare presso il quale era stato depositato il contratto che ripo quale beneficiario la COGNOME.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’ar comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
I primi tre motivi, riguardanti la condotta incriminata sotto il pr oggettivo, COGNOME possono COGNOME essere COGNOME congiuntamente COGNOME considerati. COGNOME Essi COGNOME sono complessivamente infondati.
Il doppio conforme accertamento ha riconosciuto la responsabilità COGNOME ricorrente in quanto, nella qualità di amministratrice di sostegno aveva prele in tre occasioni la complessiva somma di 140mila euro dai conti correnti e d libretti COGNOME COGNOME e, nel richiedere al giudice tutelare le relative autorizzaz aveva specificato che gli investimenti, consistiti nella stipula di tre “Posta futuro Multiutile”, andavano a suo stesso beneficio, affermando invece espressamente che tali azioni venivano effettuate nell’esclusivo interesse COGNOME E’ stato, poi, considerato che all’atto COGNOME stipula COGNOME polizza la i indicandosi come unica beneficiaria, ha realizzato un credito in suo favore cer liquido, anche se esigibile alla morte COGNOME intestataria. La sentenza h valorizzato la correlazione temporale tra la richiesta di liquidazione (3.5.2 pochi giorni dopo il decesso, e la pubblicazione del testamento (il 24.4.2014), lo rendeva conoscibile, dal quale emergeva che alcun diritto aveva sul patrimon COGNOME zia, neppure tramite il proprio padre (unico nipote COGNOME defunta particolare, secondo la sentenza impugnata la imputata – agendo con ta tempistica – aveva evitato le pratiche successorie, peraltro, facenti capo al ancora vivente all’epoca, sapendo di non rientrare nell’asse ereditario COGNOME F Entrambe le decisioni hanno considerato irrilevante che la riscossione delle somm sia avvenuta dopo la cessazione COGNOME carica pubblicistica, in ragione del disp dell’art. 360 cod. pen., essendo la riscossione avvenuta in forza delle opera effettuate nella qualità di amministratore di sostegno. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritiene la Corte che incensurabili sono le ragioni COGNOME decisione che han individuato del tutto correttamente la scansione modale secondo la quale s consumata la condotta illecita ascritta alla ricorrente: la prima, consistit stipula COGNOME polizza intestata alla COGNOME nella quale la imputata, abilit sottoscrizione in virtù del munus pubblico rivestito, si indicava quale unica beneficiaria così acquisendo un credito certo e liquido, ancorché sottopost termine; la seconda, direttamente discendente dalla precedente, riguarda l’inca post-mortem da parte COGNOME ricorrente-beneficiaria COGNOME somma corrispondente alla polizza.
Rispetto alla prima condotta, la sentenza ha del tutto correttamente afferm l’irrilevanza COGNOME impossibilità da parte COGNOME ricorrente di riscuotere la pol alla morte COGNOME sua assistita, dando rilievo al credito già acquisito dalla ri per la indicazione da parte sua, in sede di stipula in virtù del munus esercitato, COGNOME sua qualità di unica beneficiaria COGNOME polizza sulla quale erano stati r i risparmi COGNOME assistita.
Rispetto alla seconda condotta, con la quale si è definitivamente realizz l’appropriazione, correttamente la sentenza ha affermato non rilevare, ai s dell’art. 360 cod. pen., che in tale momento la imputata non rivestisse p qualifica pubblicistica secondo il condivisibile orientamento per il quale ai fin configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la dispo del denaro o COGNOME cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di se essendo irrilevante, a norma dell’art. 360 cod. pen., che l’appropriazion avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, laddo la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all’ufficio o al serv precedentemente esercitati (Sez. 6, n. 2230 del 11/12/2019, dep. 2020, Rennell Rv. 278131).
Invero, non vi è dubbio che al momento COGNOME prodromica stipula COGNOME polizza la ricorrente nella veste pubblicistica rivestita avesse la disponibilità delle COGNOME assistita, ancorché autorizzata dal Giudice tutelare, alle quali aveva impr all’atto di stipula e senza renderne edotto il Giudice (v. pg. 1 COGNOME se impugnata che richiama l’accertamento del primo Giudice), la destinazione i proprio attraverso la sua indicazione quale beneficiaria, palesemente esula dalle finalità dell’amministrazione di sostegno e precisamente funzionale a successiva riscossione da parte COGNOME ricorrente.
Cosicché del tutto infondata è la denegata stretta correlazione funzionale la stipula COGNOME polizza con la indicazione COGNOME beneficiaria e la succ appropriazione delle somme da parte COGNOME stessa beneficiaria, come pure e dedotta assenza COGNOME qualità pubblicistica in tale momento rilevando prodromica condotta in sede di stipula; come pure infondata è la prete mancanza di disponibilità delle somme da parte COGNOME ricorrente, essendo la ste conseguita dall’autorizzazione da parte del Giudice tutelare a prelevare le som dai libretti e conti correnti COGNOME assistita per investirli nella polizza da s
Il quarto motivo, incentrato sull’elemento psicologico del reat genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto al rigetto da parte del Giu di merito COGNOME pretesa buona fede COGNOME ricorrente che aveva ritenuto suo pa unico erede COGNOME COGNOME.
Non illogicamente la ricostruzione fattuale ha tenuto conto del consapevolezza COGNOME imputata di non rientrare – neanche tramite suo padre
nell’asse ereditario COGNOME de cuius, così escludendo qualsiasi titolo in capo alla ricorrente che potesse giustificare l’appropriazione delle somme, e – in contesto – ha poi valorizzato la stretta correlazione temporale tra la pubblicaz del testamento del 30.08.2002 (24.04.2014) che indicava NOME COGNOME quale erede universale di NOME COGNOME – che lo rendeva conoscibile – e la riscos COGNOME somma (03.05.2014), senza adire le dovute procedure legali di successione
Del tutto generico è poi l’assunto difensivo che fa leva sulla mancanza di rili da parte del Giudice Tutelare, rispetto alla accertata mancata indicazione in s autorizzatoria, da parte COGNOME ricorrente, COGNOME propria indicazione q beneficiaria COGNOME polizza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna COGNOME ricorrente al pagament delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 19/06/2024.