Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12458 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12458 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il 25/02/1985
avverso la sentenza del 22/02/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in riforma di quella del G.I.P. del Tribunale di Ragusa emessa nei confronti di NOME Alessandro, sull’accordo delle parti determinava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza e condannando, altresì, l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
COGNOME NOME è imputato dei delitti di tentato omicidio nei confronti di NOME e di NOME NOME, nei cui confronti sferrava due colpi con un coltello con lama lunga cm. 22; NOME riusciva a schivare il colpo, mentre la NOME riportava lesioni; è imputato, altresì, della contravvenzione di porto di coltello senza giustificato motivo. Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen.
Davanti alla Corte d’appello i difensori, muniti di procura speciale, avevano rinunciato ai motivi di appello nel merito e avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., previo riconoscimento della continuazione tra tutti i reati, negata dalla sentenza di primo grado.
La Corte riteneva la richiesta meritevole di accoglimento, concedeva le richieste attenuanti generiche, ma respingeva la richiesta di concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ritenendo tardiva l’offerta risarcimento.
Ricorre per cassazione il difensore di COGNOME AlessandroCOGNOME deducendo violazione dell’art. 88 cod. pen. e vizio di motivazione.
La Corte aveva omesso di valutare le risultanze probatorie dalle quali emergeva la totale incapacità di intendere e di volere dell’imputato nonché la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avanzata con l’atto d appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nel terzo motivo di appello la difesa dell’imputato, pur menzionando perizie rese in altri procedimenti – che non produceva – che, a suo dire, avevano attestato la totale incapacità di intendere e di volere di Greco, si limitava chiedere che la riduzione della pena in forza della diminuente dell’art. 89 cod. pen. fosse operata nella massima estensione e, con tale richiesta, giustificava la
richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Sebbene il terzo motivo di appello non fosse stato oggetto esplicito di rinunzia, la contestuale richiesta di applicazione di una pena ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. faceva decadere la domanda di una riduzione della pena per l’attenuante nella massima estensione, trattandosi di richieste chiaramente incompatibili, e, quindi, anche di quella di rinnovazione dell’istruttor dibattimentale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME